TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 763/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 763 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 7 gennaio 2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliato in Via S. Aversa e L. Parte_1 C.F._1
Precenzano, n. 14 88046 Lamezia Terme (CZ), presso lo studio dell'Avv. MURACA ANNA – CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - elettivamente domiciliata in via DANTE Controparte_1 C.F._3
ALIGHIERI, n. 134, CURINGA (CZ), presso e nello studio dell'Avv. MUSCIMARRO ANTONIO – CF
- che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza cartolare del 14 gennaio 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 9 luglio 2024, il sig. esponeva: Parte_1
1) di aver contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 10 giugno 2000 con la sig.ra
, in regime di comunione dei beni;
CP_1 Per_ Per_ 2) che da tale unione erano nate due figlie: , nata il [...] e nata il [...];
3) che i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni varie, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e – pertanto - essendo del tutto venuta meno l'affectio maritalis, era al contempo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, tanto che, con ricorso depositato presso il Tribunale di Lamezia
1 Terme in data 30 giugno 2017, recante R.G. n. 1164/2017, era stata proposta domanda congiunta di separazione personale, di seguito omologata dal Tribunale con Decreto n. 4993/2018 del 15 giugno 2018 (vedi allegato in atti), alle seguenti e concordate condizioni, fissate dai coniugi:
1 “I coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di rispetto. Per_ Per_
2 Le figlie minorenni e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime di
“affidamento condiviso” ex art. 155, comma II c.c., con domiciliazione o collocazione o convivenza prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo degli impegni scolastici, parascolastici e di riposo dei figli minorenni nei giorni e nei periodi appresso specificati:
a) tre pomeriggi a settimana e, a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, il tutto fatto salvo diverso accordo tra i genitori secondo le rispettive esigenze lavorative;
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni, una festività (Natale e Capodanno e relative vigilie) per ciascun genitore;
c) durante le ricorrenze pasquali, ad anni alterni, la Domenica delle Palme ed il giorno di Pasqua, per ciascun genitore;
d) per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
e) per quindici giorni durante le ferie estive, in lasso temporale da concordarsi con l'altro genitore entro la fine di giugno di ogni anno;
al verificarsi della predetta condizione, considerata la permanenza del padre con le figlie, ed atteso che i minori per il periodo di 15 gg. rimarranno, in tutto e per tutto, a completo carico del padre, si ribadisce, solo al verificarsi di tale condizione, il verserà l'importo di € 200,00 e non già Pt_1 quello di € 400,00 per la mensilità corrente, a titolo di contributo per assegno di mantenimento delle figlie Per_ Per_
e in caso contrario verserà l'intera somma convenuta.
f) Il padre e la madre avranno - altresì - la facoltà di effettuare un viaggio, anche all'estero, unitamente alle figlie, previa comunicazione ed accordo con l'altro genitore. I genitori dovranno fornire reciprocamente
l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie.
g) In ogni altra contingenza da concertarsi tra i genitori, valutato il gradimento delle figlie e compatibilmente con gli impegni scolastici e\o di diporto delle medesime.
• La potestà sulle figlie minori spetta ad entrambi i genitori che, nell'ambito dell'affidamento condiviso, assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior rilievo relative alla loro crescita ed educazione.
• La casa coniugale, sita in Lamezia Terme (CZ) alla via Degli Itali n. 34 (appartamento posto al terzo piano, di vani catastali sei e mezzo, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, al foglio 37, particella 740 sub. 10, cat. A3, cl. 2, vani 6,5), oltre ad un magazzino pertinenziale all'appartamento sopra indicato, posto al piano interrato del fabbricato, viene assegnata al IG. Parte_1
• La casa coniugale è stata acquistata da entrambi i coniugi mediante accensione di un mutuo ipotecario di € 100.000,00 precisamente: Mutuo del 31.01.2013 a firma notaio dott. , con rata Persona_3 mensile pari a €. 481,50 circa con scadenza il 15 febbraio 2043. Le rate del mutuo, sino alla scadenza del contratto, saranno ad esclusivo carico del IG. I coniugi si impegnano, fermo restando il Parte_1
2 diritto esclusivo di assegnazione della casa coniugale in favore del , a trasferire la nuda proprietà Pt_1 Per_ Per_ dell'immobile e del magazzino pertinenziale alle figlie minori e , con riserva del diritto di abitazione vita natural durante in favore del previa eventuale autorizzazione del Giudice tutelare entro Parte_1 fine anno 2017. I costi relativi al rogito notarile per il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile e del magazzino pertinenziale a favore delle minori e del diritto di abitazione in favore del Parte_1 saranno carico di entrambi i coniugi in parti uguali. Il non potrà concedere in locazione i Parte_1 suddetti immobili a terzi.
• Per quanto riguarda gli arredi dell'ex casa coniugale, i coniugi hanno stabilito di dividere parte dei mobili, pertanto il IG. si impegna a restituire alla IG.ra i seguenti beni: una delle Pt_1 CP_1 due camerette, i mobili del salone compresi due divani nonché due panche e alcuni mobili antichi di proprietà della in quanto regalo della nonna. A tal fine, si specifica che la IG.ra ha già CP_1 CP_1 provveduto al ritiro di tutti i beni portati in dote e acquistati in costanza di matrimonio (tutta la biancheria, effetti personali, suppellettili, macchina da cucire, computer, stampante, vetrinetta, arredo bagno in ferro, elettrodomestico Bimby, piatti, bicchieri, posate, bistecchiera, lettino e rete materasso della cameretta, foto e ritratti delle bimbe, tappeti ecc.).
La IG.ra si impegna a restituire un anello, un bracciale e un girocollo d'oro di esclusiva CP_1 proprietà del IG. , ad oggi nella disponibilità dell' Pt_1 CP_1 Per_ Per_ Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , la Parte_1 somma di € 400,00 mensili (salvo quanto precisato al punto 1 lettera e) da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente postale intestato alla sig.ra , IBAN Controparte_1
[...]. La predetta somma sarà rivalutata annualmente, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT.
• Il sig. contribuirà – altresì - nella misura del 50% al pagamento delle c.d. spese di carattere Pt_1 Per_ Per_ straordinario e ludiche riguardanti le figlie e , non coperte dall'assegno periodico. Le spese straordinarie saranno versate al momento in cui dovrà essere sostenuta la spesa o subito dopo previa consegna di copia della documentazione fiscale o attestante l'esborso. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
La IG.ra rinuncia ad ogni e qualsiasi mantenimento per sé stessa da parte del IG. Controparte_1
Parte_1
• I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato n. 545/010/4243-6 acceso presso
l'istituto di credito Credem, filiale di Lamezia Terme, e provvederanno – altresì – all'unanime divisione delle somme esistenti sul conto alla data del 21 marzo 2017 (con decurtazione della somma di € 200,00, il cui prelievo è avvenuto con il consenso del ) relative al piano di accumulo appoggiato sul suddetto Pt_1 conto, formalmente intestato alla IG.ra ma di fatto di proprietà di entrambi i coniugi, in quanto CP_1 le somme sono state prelevate dallo stipendio del . Pt_1
• I coniugi concordemente stabiliscono che l'autovettura Ford Kuga, rimarrà al , che si Pt_1
3 impegna a pagare le rate mensili del finanziamento stipulato per l'acquisto della stessa, rimarranno anche al
l'autovettura Ford Focus e la moto, mentre la proprietà dell'autovettura Citroen C3, intestata Pt_1 formalmente al , verrà trasferita alla IG.ra che sosterrà le spese del relativo Pt_1 CP_1 passaggio di proprietà.
• I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza economica e - per l'effetto - dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
• Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
• Le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
• I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano – inoltre - a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
• Spese legali compensate, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà ex art. 68 D.L. n. 1578/3.”
4) che, nelle suddette condizioni, i coniugi avevano - come premesso – stabilito il trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale (assegnata in via esclusiva al ) e del magazzino pertinenziale della Pt_1 Per_ Per_ stessa alle figlie minori , oggi maggiorenne, e ancora minorenne, con riserva del diritto di abitazione vita natural durante in favore del previa eventuale autorizzazione del Giudice tutelare entro Parte_1 la fine del 2017;
5) che, a seguito di ricorso ex art. 320 c.c. depositato dai coniugi in data 11 aprile 2018 RGVG n. 242/2018, il
Giudice Tutelare del Tribunale di Lamezia Terme, aveva emesso decreto n. cron. 3332/2018, depositato in cancelleria il 26 aprile 2018, immediatamente esecutivo, autorizzando i genitori ricorrenti ad intervenire Per_ nell'atto notarile in nome e per conto delle figlie minori e , per il trasferimento della nuda Persona_4 proprietà dei suddetti beni immobili (vedi allegato in atti); Per_ 6) che, sussistendo un conflitto di interessi tra i genitori e la figlia minore al fine della stipula dell'atto notarile di donazione, su istanza dei coniugi ex art. 320 c.c. del 12.08.2022 RG. n. 559/2022 VG il Giudice tutelare di Lamezia Terme, aveva altresì emesso decreto immediatamente esecutivo n. cron. 8716/2022 del 24 ottobre 2022, con il quale aveva nominato curatore speciale della minore il sig. Persona_4 Per_5
, ai fini del compimento dell'atto notarile di donazione, autorizzando tutte le operazioni necessarie (vedi
[...] allegato in atti);
7) che nonostante il stesse corrispondendo le rate di mutuo, ottemperando a quanto statuito nel Pt_1 decreto di omologa delle condizioni di separazione, ad oggi – tuttavia - il trasferimento della nuda proprietà Per_ Per_ della casa coniugale e del magazzino pertinenziale alle figlie e non è stato ancora effettuato per cause imputabili esclusivamente alla SI . CP_1
Il SI , infatti - dopo l'individuazione di comune accordo del notaio – aveva nelle more più volte Pt_1 sollecitato l'ex coniuge - ma inutilmente - sia a fornire i documenti (ovvero i documenti di identità delle figlie
4 in possesso della IG. ) richiesti dal notaio, sia a dare incarico ad un geometra per procedere alla CP_1 redazione della Scia dell'immobile, necessario per poter procedere all'atto di donazione della casa coniugale, senza però avere mai alcun riscontro (vedi allegati in atti).
Tutto ciò premesso, considerato che erano nelle more senza dubbio trascorsi i termini di legge e che non vi era mai stata alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che – pertanto
– sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 num. 2 lett. B della L. 1° dicembre 1970 n. 898, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente – come sopra generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato – chiedeva che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.473-bis ss. c.p.c., il Presidente del
Tribunale adito, volesse fissare la data per l'udienza di comparizione delle parti e nominare il giudice relatore rassegnando le seguenti conclusioni:
In via principale:
• Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10 giugno
2000 in Lamezia Terme (CZ), e trascritto negli atti del medesimo Comune, tra il sig. nato Parte_1 il 24.07.1972 a Lamezia Terme e ivi residente in [...], C.F. e la SI C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...]
54, C.F. , confermando le condizioni sopra indicate, concordate da entrambi i coniugi C.F._3 con ricorso di separazione personale ed omologate dal Tribunale di Lamezia Terme con Decreto n.4993/2018 del 15 giugno 2018; conseguentemente ORDINARE all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di provvedere all'annotazione della sentenza in margine all'atto di matrimonio di cui in narrativa;
• ORDINARE alla sig.ra di ottemperare al provvedimento giudiziale di Controparte_1 trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale sita in Lamezia Terme (CZ) alla via Degli Itali n. 34 e Per_ del magazzino pertinenziale posto al piano interrato dello stesso fabbricato alle figlie , ora maggiorenne, Per_ e minorenne, con riserva del diritto di abitazione, in favore del sig. per come previsto Parte_1 nelle suddette condizioni di separazione omologate.
• In via subordinata, ordinare alla sig.ra di corrispondere il 50% delle rate del mutuo sulla CP_1 casa coniugale, dal momento della separazione fino alla scadenza del contratto, fino ad oggi pagate esclusivamente dal ricorrente, con riserva di articolazione di adeguati mezzi istruttori;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig.ra la quale evidenziava;
Controparte_1
1) SUL TRASFERIMENTO DELLA CASA CONIUGALE AI FIGLI.
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, aveva taciuto sulle reali ragioni (infedeltà coniugale di Pt_1
) che avevano portato alla separazione (consensuale) dei coniugi – e sulle
[...] CP_1 Pt_1 motivazioni che avevano indotto la sig.ra , in sede di accordo di separazione, a rinunciare alla CP_1 casa coniugale.
A parte tutto, la stessa aveva rinunciato al diritto sulla casa coniugale affinché fosse trasferita la nuda proprietà alle figlie, avendo il , già all'epoca, intrapreso una relazione con altra donna (vedi memoria in atti) Pt_1
Il trasferimento - che avrebbe dovuto essere formalizzato prima dell'udienza di separazione – non era però
5 avvenuto e – sino alla data del presente giudizio – non era stato ancora reso possibile a causa dell'indisponibilità economica dell' a provvedervi ed a sostenere le relative spese notarili. CP_1
Era dunque falsa la circostanza secondo la quale il mancato trasferimento della casa coniugale e del magazzino pertinenziale fosse da imputare al fatto che la sig.ra si fosse rifiutata di consegnare i documenti CP_1 Per_ Per_ di ed;
ragion per cui la stessa chiedeva al Giudice adito di disporre, con la sentenza di divorzio, che fosse controparte a sostenere tutti i costi delle spese per il trasferimento dell'abitazione coniugale, già meglio indicata in atti anche quanto al profilo catastale.
2) ASSEGNO DI DIVORZIO E DI MANTENIMENTO
La sig.ra - all'epoca della separazione – aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e Controparte_1 scelto un giudizio consensuale, per evitare alle figlie le relative lungaggini processuali.
Ad oggi, la stessa non era però riuscita a trovare - nonostante i suoi sforzi - una stabile occupazione e, pertanto, chiedeva in questa sede il riconoscimento di un assegno di divorzio mensile pari ad € 200,00; somma che controparte poteva senza dubbio tranquillamente versare, in considerazione dell'attività lavorativa di meccanico, alle dipendenze della nota azienda LUCCHINO di Lamezia Terme e per l'attività pure di meccanico che esercita, nel tempo libero, all'interno del magazzino pertinenziale di quella che era stata l'abitazione coniugale, senza trascurare il fatto che il si era perfino rifiutato di versare la metà delle spese Pt_1 Per_ Per_ sostenute dalla sig.ra per le cure mediche di e di tutte necessarie e documentate. CP_1
Ad oggi il infatti deve ancora rimborsare, alla la somma di € 1539,22 pari alla metà del Pt_1 CP_1 maggiore importo di € 3078,43. Per_ Per_ In siffatta situazione, chiedeva che fosse aumentato l'assegno di mantenimento per le figlie ed , sino all'importo di € 300,00 mensili cadauna, a fronte della somma riconosciuta nel decreto di omologa, pari ad €
200,00 cadauna, per un totale – all'epoca - di € 400,00 mensili complessivi.
Tanto premesso, IN VIA PRELIMINARE, aderiva alla domanda di divorzio, già ex adverso richiesta;
nel merito, IN VIA PRINCIPALE, chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente;
IN VIA RICONVENZIONALE, chiedeva che fosse disposto ed ordinato: Per_ Per_ 1) che il sostenesse tutti i costi delle spese per il trasferimento, a favore delle figlie ed , Pt_1 dell'abitazione coniugale individuata al foglio 37 particella 740 sub 10 cat. A3 e del magazzino pertinenziale, del Comune di Lamezia Terme;
2) che corrispondesse alla sig.ra un assegno mensile di € 200,00. Parte_1 Controparte_1
3) che versasse all' la somma di € 1539,22, pari alla metà delle spese mediche Parte_1 CP_1 Per_ sostenute per le cure di ed pari ad € 3078,43 per gli anni dal 2019 al 2024. Persona_4 Per_ Per_
4) che il corrispondesse per le figlie ed un assegno di mantenimento per ciascuno di esse Pt_1 di € 300,00 mensili.
Chiedeva – altresì – che ambedue i genitori contribuissero - nella misura del 50% cadauno - alle spese Per_ Per_ straordinarie per le due figlie ed .
Con la memoria depositata ex art. 473.bis-17, c.p.c., la parte ricorrente insisteva nelle proprie domande principali e chiedeva il rigetto delle altrui domande riconvenzionali, articolando – altresì – generica prova
6 testimoniale, afferente – però - al regime delle spese straordinarie e delle visite del genitore non collocatario;
analogamente depositava propria autonoma memoria la parte resistente, insistendo nelle proprie richieste.
All'udienza del 19 novembre 2024, i coniugi comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – le quali si riportavano ai propri scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
così, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, tentata vanamente la conciliazione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, rinviava la stessa causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 gennaio 2025 e - in questa sede - la tratteneva definitivamente in decisione, previo deposito - a cura di ciascuna parte – delle note conclusive di trattazione scritta, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dal Decreto di Omologa del 15 giugno 2018, emesso nell'ambito della procedura di separazione consensuale iscritta al n. 1164/2017 R.G. e – prima ancora – dalla data di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 7 giugno 2018; d'altra parte, i coniugi hanno – in questa sede – ciascuno chiesto il divorzio e, in particolare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di essi in precedenza contratto, avendo la parte ricorrente avanzato sul punto apposita domanda principale, cui la parte resistente ha in seguito espressamente aderito.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, la domanda di adempimento ed esecuzione in forma specifica a carico della resistente, sig.ra , degli obblighi di trasferimento di diritti reali, assunti sin dalla data CP_1 di pronuncia del decreto di omologa ed asseritamente da quest'ultima disattesi, oltre che – in buona sostanza – la domanda riconvenzionale da quest'ultima avanzata di riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile, tenendo ben presente che la stessa parte - in sede di separazione – aveva espressamente rinunciato ad ogni contributo di mantenimento a proprio favore, chiedendo ed altresì ottenendo il riconoscimento – a carico Per_ Per_ del marito - di un contributo di mantenimento per le figlie , nata il [...] e nata il 19 marzo
2011, all'epoca della pronuncia della separazione consensuale entrambe ancora minorenni, mentre nelle more Per_ Per_
– a differenza di – è divenuta maggiorenne;
assegno che la resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto rideterminarsi nella misura di € 600,00 complessive, in ragione di € 300,00 mensili per ciascuna di esse
(vedi punto 4) delle conclusioni;
in atti).
La causa appare comunque matura per la decisione sulla base degli elementi di prova documentale già assunti,
7 non essendo influenti e tantomeno decisive le prove testimoniali articolate nelle memorie ex art. 473-bis. 17,
c.p.c.
3. Rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 473.bis- 49, c.p.c.: “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ne deriva che nel caso in esame, la domanda di esecuzione in forma specifica di un obbligo contrattualmente assunto, deve senza dubbio ritenersi inammissibile per difetto di radicale connessione, e la domanda stessa può infatti essere proposta – ad obbligo invariato anche in questa sede, non essendovi motivo per disattendere i patti assunti sul punto dalle parti con le condizioni della separazione consensuale ed essendo stata nelle more, sia pure tardivamente, attivato il procedimento parallelo dinanzi al Giudice Tutelare – in separato giudizio, ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Va parimenti dichiarata inammissibile – sostanzialmente per i medesimi motivi – anche la domanda riconvenzionale di cui al punto 3) delle condizioni, nella parte in cui si chiede che versi Parte_1 all' la somma di € 1539,22, pari alla metà delle spese mediche sostenute per le cure di CP_1 Per_4 Per_ ed pari ad € 3078,43 per gli anni dal 2019 al 2024.
[...]
In sostanza, deve infatti rilevarsi come - con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi
(e del divorzio) - l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass.
22.10.2004, n. 20628; Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
4. Vanno ora esaminate tutte le altre domande per come proposte, anche al fine di verificare se – come pure chiesto dalla parte ricorrente – possano o meno essere confermate le residue condizioni di cui al pregresso decreto di omologa.
Per quanto concerne – intanto - il regime di affidamento dei figli minori giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
8 Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento. Per_ Detto questo, in merito all'affidamento di – allo stato ancora minorenne, come all'atto della pronuncia del Per_ decreto di omologa, a differenza di , nelle more divenuta maggiorenne, essendo nata in data [...]
- non sussistono elementi, allo stato attuale, che ostino all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in conformità, peraltro, alle richieste formulate sul punto da entrambe le parti ed a quanto già statuito in sede di separazione personale dei coniugi, non essendo sopraggiunte ed intervenute, nel frattempo, circostanze giustificative di una eventuale modificazione di dette determinazioni.
Appare, inoltre, opportuno che la minore mantenga - anche nell'attualità - la sua collocazione prevalente presso la madre, dovendo presumersi che la stessa abbia convissuto insieme alla resistente sin dal momento della separazione dei genitori.
Sul punto, dunque, come di fatto richiesto dalle parti, deve confermarsi il contenuto del Decreto di Omologa del 15 giugno 2018.
5. Appaiono, altresì, condivisibili le regolamentazioni relative al regime degli incontri padre-figlia minore previste dal Decreto di Omologa, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, ed in merito alle quali non vi è sostanziale dissidio sull'an, ferma restando ogni condizione inerente all'effettivo adempimento del relativo diritto-dovere.
Appare evidente che ogni questione inerente il regime dell'affidamento condiviso, la collocazione Per_ prevalente e l'esercizio del diritto di visita, riguarda - in questa sede – esclusivamente ancora minorenne, essendo venute meno, in diritto, stante la maggiore età, le condizioni legittimanti la precedente pronuncia.
6. Per ciò che riguarda la determinazione del contributo economico dovuto dal resistente, in quanto genitore non collocatario, per il mantenimento dei figli, ritiene il Tribunale di confermare quanto già previsto dal Decreto di omologa, una volta preso atto della richiesta di conferma avanzata dal e della domanda Pt_1 riconvenzionale di aumento avanzata dalla . CP_1
Ciò posto, va detto - in punto di diritto – che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi: 1) le attuali esigenze del
9 figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ammontare dell'assegno, dunque, viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali, ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha provato l'esistenza di sopravvenute modifiche delle condizioni lavorative, economiche e patrimoniali dei coniugi rispetto all'emissione del Decreto di Omologa, potendosi, pertanto, confermare anche sul punto la bontà di quanto nello stesso stabilito;
non è stato infatti provata - in particolar modo dalla parte attrice in riconvenzionale – un incremento delle esigenze patrimoniali già concordate, e la parte ricorrente – a sua volta – non ha provato, ad esempio, che la figlia maggiorenne sia nelle more divenuta indipendente economicamente.
Può, pertanto, essere confermato l'obbligo di di versare mensilmente ad Parte_1 CP_1
la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento, 00) a titolo di contributo di mantenimento di entrambe
[...] le figlie – di quella ancora minorenne come di quella nelle more divenuta maggiorenne - oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, da corrispondere con le medesime modalità già previste con il decreto di omologa.
7. Le spese straordinarie per la figlia minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università
10 pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Va dunque confermata la regolamentazione paritaria di cui al pregresso decreto di omologa.
8. In merito alla domanda riconvenzionale di assegno divorzile anche la stessa va disattesa, non avendo la parte dimostrato – in primo luogo - l'esistenza di sopravvenute modifiche delle condizioni lavorative, economiche e patrimoniali rispetto all'emissione del Decreto di Omologa, peggiorative rispetto ad una pacifica ed espressa rinuncia al relativo beneficio, sintomatica – in difetto di altre evenienze – di una sicura autosufficienza economica.
9. Quanto alle spese di lite, stante la mancata richiesta di condanna da parte del ricorrente e considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lamezia Terme (CZ) in data 10 giugno 2000, tra – CF – ed – CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia C.F._3
Terme, atto n. 32, parte II, serie A, anno 2000);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA le condizioni di cui al decreto di omologa emesso tra le parti in data 15 giugno 2018 dal
11 Tribunale di Lamezia Terme, in sede collegiale, ad eccezione delle questioni in tema di affidamento condiviso, Per_ collocazione prevalente ed esercizio del diritto di visita nei riguardi della figlia , nata il [...] e nelle more divenuta maggiorenne;
3) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per le figlie, nonché sempre al 50% le spese scolastiche, mediche e sportive;
4) DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali di cui ai punti 3) e 4) avanzate dalla resistente;
5) RIGETTA la domanda riconvenzionale di assegno divorzile parimenti avanzata;
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 07/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
12