Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Proc n. 2320/2022 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 10 ottobre 2022 con il n. 2320/2022 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
in CodiceFiscale_2
Monte difesi dall'avv. Mariano GOVERNALI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato, via O. Vallecorsi, 42, giusta procura allegata telematicamente all'atto di opposizione, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni relativi al procedimento ai seguenti recapiti: Fax: 0574/1825681; Pec: vvocati.prato.it; Email_1
Opponenti NTro
“ , unipersonale (C.F. e Part. Iva: , con sede legale NTroparte_1 P.IVA_1 in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), la quale con procura speciale del 19.01.2022, a ministero Avv. Marco Lombardo, Notaio in Albano Sant'Alessandro, avente rep. n. 2269 e racc. n. 1604, ha conferito mandato alla procuratrice speciale “ , con sede a Roma, via Vincenzo Lamaro 13, NTroparte_2 codice fis persona del suo procuratore speciale P.IVA_2 CP_3
nata Stati Uniti d'America) il 22.11.197
[...]
, giusta procura speciale a lei conferita dall'Amministratore C.F._3 ndro Maione con atto a ministero notaio Avv. Giovanni Coscia di Roma in data 24.2.2022 n. rep. 2382 e racc. n. 1860, quest'ultima rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Gionata GIANNINI del Foro di Arezzo (Cod. fisc.:
, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni C.F._4 relativi al procedimento ai seguenti recapiti: Fax: 0575/5583112; Pec: Email_2
Opposta
All'udienza del 31 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1
Per l'opposta: “"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, adversis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni per i motivi indicati in premessa: - in via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648, comma I, c.p.c.;- nel merito, in via principale, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte, tutte le eccezioni e le domande avversarie e confermare l'emesso ed opposto decreto ingiuntivo in quanto pienamente legittimo.- nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che la IG.ra e il IG. sono debitori, in solido tra loro, nei Parte_1 Parte_2 confronti della “ , della somma di €. 14.504,75, oltre interessi legali NTroparte_1 dalla domanda, emettere sentenza di pagamento nei loro confronti delle predette somme o di quelle, maggiori o minori, ritenute di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 ottobre 2022, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n. 61/2022 (R.G. 3286/2021), emesso il 27.01.2022, con il quale il
Tribunale di Prato aveva ingiunto ad entrambi il pagamento della somma di €
14.504,75 - oltre interessi e spese del procedimento monitorio - in favore di
[...]
, in virtù di una cessione di crediti individuabili in blocco, tra cui vi CP_4 rientrava il residuo di un mutuo chirografario acceso dalla società CP_5 presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in data 29.07.2010, per il quale i
IG.ri e si costituivano come garanti delle obbligazioni Parte_1 Pt_2 contratte dalla stessa fino alla concorrenza di € 120.000,00. CP_5
A sostegno dell'opposizione, IG.ri e Parte_1 Parte_2 eccepivano, in via preliminare:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 61/2022 per mancata notifica, poiché l'atto notificato agli opponenti il 29.07.2022 conteneva soltanto il ricorso, la procura ad litem, l'istanza di correzione dell'errore materiale, l'accoglimento di tale istanza e l'attestazione di conformità delle copie cartacee, senza il decreto ingiuntivo;
2 - la prescrizione del credito oggetto di ingiunzione, in quanto dalla sottoscrizione del contratto di costituzione degli opponenti quali fideiussori, datata 2010, non veniva compiuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Ciò premesso, nel merito gli opponenti deducevano:
- che la fideiussione omnibus sottoscritta il 29.07.2010 per violazione dei principi di cui alla Legge 17 febbraio 1992, n. 154, era affetta da nullità in ragione della indeterminatezza e indeterminabilità del tasso d'interesse, all'illegittima applicazione degli interessi ultra-legali ed all'illegittima indicazione del TAEG, con violazione del generale principio di buona fede;
- cha la pretesa creditoria non era dimostrata in ragione della mancata produzione, da parte dell'opposta, dei fatti costitutivi, ovverosia, del contratto posto alla base della domanda monitoria e di tutti gli estratti conto, a partire dall'apertura del rapporto;
- che la certificazione ex art. 50 T.U.B., prodotta dall'opposta nel procedimento monitorio, non era datata e non riportava in modo analitico le singole voci di cui sarebbe composto il credito;
- che difettavano le condizioni certezza ed esigibilità del credito oggetto d'ingiunzione, per mancata corrispondenza tra l'importo ingiunto nel decreto e quello preteso con la lettera di revoca, successiva alla risoluzione del mutuo chirografario;
- che difettavano le condizioni di legittimazione attiva di controparte, in quanto le differenti cessioni non erano state notificate ai debitori, non avendo CP_4
neppure dato prova che il credito oggetto di causa era tra quelli ceduti.
[...]
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli opponenti concludevano per la revoca ed annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio per il tramite di , la NTroparte_1 NTroparte_2 quale deduceva:
- di aver notificato, in data 29.07.2022, a e Parte_1 Parte_2
il ricorso per ingiunzione nella sua interezza, il mandato alle liti,
[...]
l'istanza di correzione dell'errore materiale del d.L. 61/2022 ed il provvedimento di correzione emesso il 18.07.2022;
3 - che, pertanto, detta notifica aveva pienamente raggiunto il suo scopo, non avendo limitato il diritto di difesa degli opponenti, i quali hanno proposto tempestivamente opposizione al decreto ingiuntivo, anche con riferimento al merito della pretesa creditoria;
- che era cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, in forza di un CP_1 contratto di cessione di crediti sottoscritto il 28 giugno 2019, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti nella titolarità di Purple PSV Srl, derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati, tra le altre, da
[...]
(dichiarata in amministrazione NTroparte_6 straordinaria), tra cui anche quelli vantati nei confronti di e Parte_1 quali garanti della Pt_2 NTroparte_5
- che la stessa aveva poi conferito mandato a per il CP_1 CP_4 recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti acquistati nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione;
- che l'eccezione di prescrizione non era fondata, in quanto il Tribunale di Prato, con sentenza n. 67/2013, aveva dichiarato il fallimento di ovvero CP_5 della debitrice principale, e che, in forza di tale sentenza, in data 2.08.2013, la
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio aveva comunicato ai garanti la risoluzione del contratto di mutuo e chiedeva l'immediato pagamento del debito residuo nonché , in data 04.01.2019 l'intervenuta cessione del credito e chiedeva loro il pagamento del credito di cui al mutuo chirografario oggetto di causa, e quindi erano intervenuti plurimi atti interruttivi del corso della prescrizione;
- che, in ogni caso, il dies a quo del termine prescrizionale non coincide con la data di sottoscrizione della fideiussione, in quanto il diritto della Banca ad esigere il pagamento da parte dei garanti è sorto nel momento della risoluzione del mutuo chirografario, a seguito del fallimento della società debitrice principale;
- che partimenti infondata era l'eccezione di nullità dei contratti autonomi di garanzia sottoscritti dagli opponenti, in quanto assolutamente determinati sia con riguardo al soggetto di cui questi si costituivano garanti, sia con riferimento all'importo massimo garantito ed al tipo di operazioni garantite.
4 Sulla scorta di tali motivi l'opposta concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648, comma
1, c.p.c.; nel merito, per l'integrale rigetto della opposizione, con il favore delle spese di lite nonché, in via subordinata, per accertamento della somma effettivamente dovuta.
Con provvedimento assunto all'esito dell'udienza del 23 novembre 2023, il G.I. disponeva il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva lo svolgimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa veniva istruita con produzione di documenti ed infine, all'udienza del 31 ottobre
2024, trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti delle motivazioni che seguono.
Invero, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso
(Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
In tale prospettiva, deve in primo luogo ritenersi infondata la eccezione di nullità ed inefficacia del decreto notificato sollevata dagli opponenti, atteso che dal ricorso e dal decreto di correzione, anche attraverso il richiamo anche al decreto ingiuntivo oggetto di correzione, erano desumibili gli estremi essenziali della domanda richiesti dall'art 164 cpc e, particolarmente la pretesa di credito ed il
5 titolo giustificativo della medesima, così che deve ritenersi concludersi che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo senza lesione del diritto di difesa dei debitori ingiunti.
Peraltro, la dedotta nullità del decreto ingiuntivo nella fase di opposizione risulterebbe comunque sanata per effetto della costituzione delle parti e delle integrazione degli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria.
Inoltre, a seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 23 novembre 2023, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
Diversamente, ad avviso del giudicante, merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in ordine ai rapporti principali e di garanzia dedotti quale causa giustificativa del ricorso monitorio, che integra in realtà una contestazione della titolarità della pretesa sotto il profilo soggettivo.
Per quanto si evince dagli atti, infatit, la pretesa di credito trova titolo principale nel contratto di mutuo chirografario stipulato acceso in data 29 luglio 2010 tra la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Spa), per € 60.000,00, NTroparte_5
e da rimborsare in 180 rate mensili decorrenti dal 4 agosto 2007, con garanzia prestata da della piccola e media Parte_3 impresa per il 60% .
La pretesa si estende in via solidale, nei confronti di e Parte_2
, per effetto delle fideiussioni sottoscritte con atti in data 29 Parte_1 luglio 2010 e 12 aprile 2012, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice principale entro il limite del massimale di € 120.000,00.
A seguito del mancato pagamento di quanto dovuto la banca, dopo avere comunicato la decadenza dal beneficio del termine, provvedeva ad escutere la garanzia per € 21.737,15, residuando il credito di € 14.504,75, oltre interessi.
Successivamente il DL 22 novembre 2015, n 183, ha costituito la CP_7
e del LAZIO Spa, a favore della quale è stata disposta la cessione di
[...] tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015.
6 Dopo il recepimento del D.L. con la Legge 28.12.2015, n 208, tutti i crediti in sofferenza di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, detenuti dalla CP_7 dell'ETRURIA e del LAZIO Spa, sono stati ceduti a
[...] NTroparte_8
con provvedimenti della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30
[...] dicembre 2016, in forza del Dlsvo 180/2015.
A seguito delle cessioni dell'azienda, in universum ius, ovvero in forza di disposizioni normative, il credito oggetto del giudizio, sarebbe stato ceduto da
, con contratto concluso per iscritto in data 15 giugno NTroparte_8
2017, a , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1,4, e 7 della legge CP_9 sulla Cartolarizzazione, e tale cessione sarebbe stata comunicata con avviso pubblicato nella GU, part II, foglio inserzioni n 72 del 22 giugno 2017.
Successivamente il credito, unitamente ad altri nell'ambito di operazione di c.d. NT cartolarizzazione, sarebbe stato ceduto da a con contratto CP_1 concluso in data 8 settembre 2017, come da avviso pubblicato nella GU , parte II, foglio inserzioni, n 109 del 16 settembre 2017 e, infine, ha conferito a CP_1
procura con atto per notar Marco Lombardo ( Rep 264 Racc. 179), CP_4 avente ad oggetto la riscossione del credito e tutte le attività collegate a tali attività.
Per tali ultime cessioni, a fronte delle contestazioni degli opponenti, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
Invero, l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass,
28 febbraio 2022, n 5617).
Poiché l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione 7 appare indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del 15 giugno 2017, così come quello dell'8 settembre del medesimo anno, comprendevano il credito azionato in sede monitoria.
Di seguito, poi il medesimo contenuto dell'avviso in ordine ai dati identificativi dei crediti, come detto, appare di per sé del tutto insufficiente a ritenere ricompreso quello di cui al mutuo sopra richiamato.
Risulta poi la produzione nelal fase di opposizione dei due contratti in cui viene richiamato un Allegato con intestazione “ Criteri di identificazione dei Crediti” e che, tuttavia, non è stato prodotto.
Nella fase di opposizione, a fronte di contestazioni sollevate in ordine alla titolarità del credito il dato istruttorio di natura presuntiva che il credito vantato nei confronti della come da avvisi di cessione pubblicati sulla G.U. NTroparte_5
(nella GU, part II, foglio inserzioni n 72 del 22 giugno 2017 e GU , parte II, foglio inserzioni, n 109 del 16 settembre 2017) non ha ricevuto ulteriori conferme.
In disparte il rilievo sulla compatibilità dell'entità dei saldi, i dati acquisiti non consentono di pervenire alla conclusione che può consentire l'effettivo trasferimento dei crediti alla dante causa, prima, e poi da questa a e CP_1 tale indeterminatezza permane anche in esito all'istruttoria svolta nel corso della fase di opposizione.
A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva titolarità del credito in capo a NT
, prima, e a dopo, sia per evitare che due soggetti distinti possano CP_1 agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2022, n. 24798). 8 Nella fattispecie in esame, come si è precisato, gli opponenti hanno fondato la propria opposizione lamentando, tra l'altro, il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze anche sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di CP_1
In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l'opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tal profilo, infatti, presenta carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi richiamati a sostegno dell'opposizione, concernenti, per la debitrice principale, la indeterminatezza degli importi dovuti per la invalidità delle clausole del mutuo aventi ad oggetto le modalità di computo degli interessi corrispettivi, in assenza di piano di ammortamento, e la decorrenza del termine prescrizionale nonché, nei confronti dei fideiussori, le questioni inerenti la invalidità delle clausole di deroga contenute nei contratti di fideiussione, che sarebbero state stipulate in conformità al modello ABI del 2003, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a, l. n.
287 del 1990, secondo il contenuto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, (Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017 e Cass., sez. un.
30.12.2021, n 41994).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della società opposta come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM
55/2014 tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta ( ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, medi per le altre fasi), con distrazione a favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art 93 cpc.
Al contempo, i contrasti interpretativi in ordine alla validità delle cessioni sussistenti nella giurisprudenza di merito, inducono a ravvisare le condizioni richieste dall'art 92 cpc per la parziale compensazione delle spese nella misura di metà.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata, con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2022, da e Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 61/2022 (R.G. 3286/2021), Parte_2 emesso il 27.01.2022, nei confronti di NTroparte_10
, rappresentata dalla mandataria , in persona dei NTroparte_11 rispettivi legali rappresentanti p.t, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese processuali, liquidate in complessive € 3387,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica, compensandole per metà e ponendo il residuo a carico della società convenuta, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 22 aprile 2024 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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