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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2022 promossa da:
AN BE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NAMIO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' N°107 90143 PALERMO presso il difensore avv. NAMIO FRANCESCO
LE AL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NAMIO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' N°107 90143 PALERMO presso il difensore avv. NAMIO FRANCESCO
OPPONENTI contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli opponenti:
IN LINEA PRELIMINARE: previo rigetto della richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., ordinare, nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA e di AM (e per essa di
CI RD SpA), la presentazione del conto relativo al rapporto di finanziamento n°741874545, dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento alla data odierna, da depositare in cancelleria con i relativi documenti giustificativi, e, per l'effetto, fissare l'udienza ex art. 263 comma 1° c.p.c. per la discussione di esso.
pagina 1 di 11 IN VIA ISTRUTTORIA
- ove ritenuto opportuno, alla luce della copiosa produzione dei contratti di fideiussione, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei moduli di fideiussione omnibus e specifica, utilizzati nel corso dell'anno 2018, ai maggiori istituti di credito italiani;
- con riferimento al motivo di opposizione concernente la “Mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione adottato, suscettibile d'incidere sul reale costo del finanziamento nonché violazione della trasparenza, correttezza e buona fede”, ammettere CTU tecnico contabile e che vengano formulati i seguenti quesito al nominato esperto:
“a) con riferimento alla contestazione concernente alla mancata pattuizione del tipo di piano di ammortamento e del regime finanziario di capitalizzazione adottato, suscettibili di incidere sul reale costo del finanziamento - violazione trasparenza, correttezza e buona fede – errata indicazione del
TAN e del TAEG. (i) verifichi il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se semplice o composta,
e in questo secondo caso accertare se e in qual modo abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo, ovvero un pi alto monte interessi, a parit di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicit delle rate, quindi, in conclusione, se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito (in regime di capitalizzazione semplice); (ii) verifichi i termini del piano di ammortamento c.d. alla francese e stabilisca se gli interessi risultino maturati solo sul capitale residuo ovvero anche sugli interessi scaduti passati a capitale e, in quest'ultimo caso, ridetermini il saldo residuo del mutuo non applicando le somme frutto di tale capitalizzazione, bensì applicando, anche in questo caso, ai sensi dell'art. 125 bis comma 7° TUB ratione temporis vigente, gli interessi solo sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata e rideterminando il piano di ammortamento, in regime finanziario di capitalizzazione semplice, con applicazione quindi degli interessi ai tassi legali sostitutivi, da calcolarsi sulla base del tasso minimo dei BOT annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal MEF ed emessi nei dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto. iii) ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, dell'incidenza del costo implicito legato al piano di ammortamento francese in regime finanziario di capitalizzazione composta”. b) determini, in base ai superiori riscontri, il corretto dare/avere tra le parti”.
- nella remota ipotesi in cui Codesta Autorità Giudicante non dovesse ritenere rilevante la dichiarazione di avvenuto pagamento del Confidi, si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga ordinata l'esibizione della documentazione attestante l'esecuzione del superiore versamento a Confidi Systema! ovvero l'ammissione di prova testimoniale con la dott.ssa Manuela Bonetti dell'Area Monitoraggio Crediti di Confidi Systema!, sul seguente capitolo di prova:
“Confermo che Confidi Systema!, in data 19.9.2023, in forza della garanzia n°018300015508 prestata in favore della Eleven srl, ha versato, in favore di AM, la propria quota di € 47.814,58”.
NEL MERITO
- dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare il difetto di capacità processuale di AM;
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di CI RD SpA, nell'ambito del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- accertata la nullità parziale della fideiussione prestata dai sigg.ri BE AN e AL AL e, in particolare, del relativo art. 6, dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'inefficacia della stessa e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario e, accertata la nullità parziale del contratto di finanziamento, per la violazione dell'art. 117 commi 4° e
pagina 2 di 11 6° TUB, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 7°, rideterminare il relativo piano di ammortamento;
- in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i sigg.ri AN BE e
LE AL al pagamento della minor somma di € 13.591,39, pari alla differenza tra quanto ingiunto, € 61.405,97, e quanto incassato, in data 19.9.2023 (sic), da AM, pari a € 47.814,58. IN OGNI CASO condannare BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA e AM (e per essa di CI RD SpA), al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio.
per l'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria istanza, eccezione, allegazione disattesa, accertati i fatti e le causali dedotte:
- in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 591/2022 (n.
1274/2022 r.g.) del 13.4.2022;
- in via principale respingere perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli opponenti e respingere la loro opposizione e, in ogni caso, condannare i Sigg.ri BE AN, nato il [...] a [...], c.f. [...], residente a [...], e AL
LE, nata il [...] a [...], c.f. [...], residente a [...]con
DU (MI), Via Mozart n. 14, al pagamento in favore di AM - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A., e per essa quale mandataria CI RD S.p.A., della somma di € 61.405,97 oltre interessi convenzionali dal 22.10.2021 al saldo effettivo, o diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.
Si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie avverse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I Sigg.ri BE AN e AL LE, in qualità di fideiussori della società ELEVEN
SRL, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 591/2022, n. r.g. 1274/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 13.04.2022, con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. la somma di € 61.405,97 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 741874545, sottoscritto tra la società debitrice e la banca in data 4.07.2018.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano: 1) la nullità della fideiussione per mancanza di specificità e per assenza del necessario vincolo di accessorietà, sostenendo che la stessa non sarebbe ricollegabile al contratto di finanziamento oggetto di causa, in quanto si limita ad indicare in modo generico la somma di euro 75.000,00 che la banca opposta avrebbe promesso di erogare, senza riportare il numero specifico del rapporto di finanziamento e che, in ogni caso, la garanzia era stata rilasciata prima della stipula del contratto di mutuo;
2) la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n. 276/1990 con conseguente decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti pagina 3 di 11 degli opponenti in quanto l'opposta non aveva provveduto a proporre le proprie istanze verso la società debitrice entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
3) nullità parziale del contratto di finanziamento per la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario.
Concludevano dunque chiedendo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di dichiarare la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario rideterminando il relativo piano di ammortamento con condanna della controparte alle spese di lite.
Seppur ritualmente evocata, BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. non si costituiva in giudizio.
Interveniva volontariamente CI RD S.P.A., quale mandataria di AM – ASSET
MANAGEMENT COMPANY S.P.A, dando atto che il credito derivante dal contratto di finanziamento oggetto di causa era stato oggetto di cessione pro-soluto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A. a AM - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.
La stessa, quindi, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto, contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, insistendo comunque nella richiesta di condanna al pagamento del credito ingiunto.
All'udienza del 1.03.2023 la parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione dell'intervenuta per l'assenza del contratto di cessione nonché della procura speciale rilasciata da AM a CI
RD.
Con ordinanza del 1.03.2023 il giudice istruttore concedeva termine per instaurare la procedura di mediazione che, dopo plurimi rinvii, si concludeva negativamente (doc. 25 dell'intervenuta).
Con note di trattazione scritta del 25.06.2024, parte opponente eccepiva l'improcedibilità del presente giudizio non avendo la cessionaria AM mai attivato la domanda di mediazione nei confronti della banca opposta contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e successivamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A.., in quanto seppur ritualmente evocata dalla parte opponente non si è costituita in giudizio.
SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI
1) Sull'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per la mancata convocazione della
BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. al procedimento di mediazione.
pagina 4 di 11 Parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per il fatto che la cessionaria del credito
AM, su cui gravava l'onere di attivare la procedura di mediazione, non l'avesse attivata anche nei confronti della banca cedente contumace.
Ritiene il Tribunale che tale eccezione sia infondata e che il requisito di procedibilità della domanda sia stato assolto.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 111, co 3, cpc, “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Orbene, se è vero che gli opponenti, all'udienza ex art. 183 cpc, hanno manifestato opposizione all'estromissione dal procedimento civile della BANCA MONTE DEI PASCHI, è altresì vero che questi hanno accettato il contraddittorio instaurato nei loro riguardi dalla sola società cessionaria nel procedimento mediatorio, con ciò aderendo, ai fini della trattativa stragiudiziale, all'esclusione della parte alienante, riconoscendo che la possibilità di una definizione dei rapporti con la società avente causa avrebbe consentito di definire anche il contenzioso in relazione al quale è stata incardinata la procedura mediatoria.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito della Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 70/2024 del
23-01-2024, che si condivide, la quale ha stabilito che: “Per quanto sopra riportato, gli appellanti principale ed incidentale, pur essendo stati edotto dell'assenza del sig. ### nulla hanno eccepito al riguardo, rinunciando tacitamente a far valere il difetto di presenza di uno degli attori. Essi, pertanto, non possono far valere in giudizio un profilo di improcedibilità della domanda di primo grado alla quale hanno volontariamente dato corso, proseguendo nel tentativo di mediazione, ancorché questo si sia chiuso senza accordo. Più correttamente, essi, anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbero dovuto eccepire l'assenza di uno dei due attori, anche al fine di consentire alla propria controparte di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.” (Corte
d'Appello di Bari, sentenza n. 70/2024 del 23-01-2024).
Si aggiunga, a conforto di quanto esposto, che il mediatore aveva espressamente invitato tutte le parti presenti, compresi gli opponenti, a pronunciarsi sulla possibilità di avviare la procedura senza che vi sia stata alcuna obiezione (doc. 25 dell'intervenuta: “il Mediatore, dopo aver chiarito la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ha invitato le Parti, unitamente ai rispettivi avvocati, a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Le Parti, anche come sopra rappresentate, e i rispettivi avvocati si sono espressi positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura,
pagina 5 di 11 sottoscrivendo l'accettazione del Regolamento di ADR Center e impegnandosi a versare le indennità dovute anche ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n.28/2010 e successive modifiche”).
Ne deriva, pertanto, il rigetto della predetta eccezione.
2) Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta AM – ASSET
MANAGEMENT COMPANY S.P.A.
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione (rectius, titolarità) di AM per non aver provato in giudizio di essere titolare del credito ceduto.
Sul punto va, in via generale, affermato che, come osservato dalla Cassazione con sentenza n.
21821/2023 “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
Nel caso di specie, AM ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 24.11.2022, da cui risulta che: “La società AM - Asset Management Company S.p.A. (il
"Cessionario") comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti (come di volta in volta modificato e integrato) ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data 4 agosto
2022 (la "Data di Sottoscrizione") e con efficacia giuridica alla data del 20 novembre 2022 (la "Data di Efficacia"), ha acquistato pro-soluto da Banca Monte dei Paschi S.p.A. ("BMPS") e MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPSCS" e, congiuntamente a BMPS, le "Cedenti"), con efficacia giuridica dalla Data di Efficacia ed efficacia economica dalle ore 23:59 del 31 marzo 2022
(la "Data di Valutazione"): (A) da BMPS, tutti i crediti derivanti da concessioni creditizie di qualsiasi natura, anche oggetto di co-obbligazione, comprensivi dei relativi accessori, di titolarita' di BMPS, che alla Data di Valutazione (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio) presentavano le seguenti caratteristiche comuni: […] (v) vantati nei confronti di debitori che, sia alla
pagina 6 di 11 Data di Valutazione che alla Data di Efficacia, sono stati classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n.139/1991 e n. 272/2008"; […](doc. 14 dell'intervenuta).
Ebbene, guardando agli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotto in questa sede, che consentono di individuare i crediti senza incertezze, con conseguente idoneità asseverativa dell'avviso, non vi è dubbio che anche il credito in esame rientri tra quelli trasferiti alla prima cessionaria, sia con riferimento all'elemento temporale, che con riguardo alle caratteristiche del rapporto. Ed invero, si tratta di credito classificato, alla data della cessione, in sofferenza poiché derivante dal saldo debitore del rapporto di finanziamento n. 741874545 intestato alla società debitrice, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo prodotto in atti (cfr. doc. 1, di parte opponente).
Prova ne è che di tale credito le parti abbiano trattato nella fase della mediazione, pur non addivenendo ad un accordo.
L'eccezione sollevata da parte opponente risulta, pertanto, infondata.
3) Sull'eccezione di nullità della procura rilasciata da AM a CI RD per indeterminatezza dell'oggetto e per mancata iscrizione del procuratore all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
Gli opponenti eccepivano la nullità della procura rilasciata dalla cessionaria AM alla mandataria
CI RD per riferirsi la stessa genericamente a “crediti rilevanti” nonché per il fatto che il master servicer CI RD non era iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
In relazione al primo aspetto, si osserva che nella procura notarile in oggetto (doc. 16 di parte AM)
è specificato, alla prima pagina, che AM conferisce procura speciale a Special DA PA (il
“Procuratore”) “affinché il Procuratore…provveda a compiere in nome e per conto di AM ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali AM sia titolare”, indicando poi tra parentesi che i “crediti dei quali AM sia titolare” sono indicati nel prosieguo della procura come “Crediti
Rilevanti”.
Dunque la nozione di “Crediti Rilevanti” non è aperta ed indeterminata, ma anzi è convenzionalmente riferita agli specifici crediti di cui la AM è titolare.
L'ulteriore eccezione sollevata è stata a superata da Cass. 7243/2024: "Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2,
pagina 7 di 11 comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici".
2) SUL MERITO
2.1 - eccezione di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n.
276/1990
Gli opponenti sollevavano eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., eccependo la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, che prevedeva una deroga all'art. 1957 c.c., per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n. 276/1990.
Tuttavia, deve rilevarsi che la garanzia rilasciata dagli opponenti è, in realtà, un contratto autonomo di garanzia, posto che il doc. 7, clausola 7, del fascicolo monitorio prevedeva espressamente quanto segue: “L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore”; “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, … quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; “In caso di suo ritardo nel pagamento, il fidejussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore”(Cass. S.U.
3947/2010).
La giurisprudenza ha peraltro chiarito che ove le parti abbiano previsto espressamente l'applicazione dell'art. 1957 c.c. in un contratto autonomo di garanzia, “l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 22346/2017. Si veda anche Cassazione civile, sez. III, 21/05/2008, n. 13078, Cass. sez. III, Ord. n. 835 del 13/1/2025).
pagina 8 di 11 Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'art. 1957 c.c. fosse ritenuto applicabile al caso di specie,
l'eccezione risulterebbe infondata nel merito, avendo contestualmente comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori la revoca del finanziamento con richiesta di pagamento in data 19.06.2020
(doc. 4 di parte opponente) a cui ha fatto seguito la lettera del 13.10.2021 (ricevuta dalla Eleven Srl il
4.11.2021: doc. 8, con avvisi di ricezione) di recesso dai rapporti e la lettera di costituzione in mora del
5.11.2021 (ricevuta dalla Eleven Srl e dai garanti il 16.11.2021: doc. 9) di intimazione del pagamento del dovuto.
L'opposizione, sotto questo profilo, non può pertanto trovare accoglimento.
2.2 - eccezione di nullità parziale del contratto di finanziamento per la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario
Parte opponente sosteneva che il piano di ammortamento ed il relativo regime finanziario non fossero stati contrattualmente pattuiti, con conseguente indeterminatezza del tasso e necessità di applicare l'art. 117 TUB.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Anzitutto, nelle condizioni economiche sottoscritte da entrambe le parti, infatti, veniva espressamente previsto che gli interessi sarebbero stati calcolati secondo l'ammortamento alla francese (doc. 3 di parte intervenuta).
Pertanto, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, si ritiene che non sia necessaria, ai fini della corretta pattuizione del tasso netto degli interessi corrispettivi, la specifica approvazione, da parte dello stesso, del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice. Deve infatti ritenersi che, ove il contratto di mutuo contenesse una tale puntualizzazione sul metodo di matematica finanziario utilizzato per la predisposizione del piano di ammortamento, senza l'allegazione piano medesimo, il mutuatario riceverebbe un'informazione nettamente meno esauriente sul reale importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della somma da restituire al mutuante. Tali informazioni sono invece chiaramente ricavabili dal piano di ammortamento predisposto con la formula della capitalizzazione composta, per cui deve ritenersi che attraverso il piano di ammortamento si abbia un'implicita accettazione del regime di capitalizzazione composta (Tribunale Roma sez. IX, 30/12/2021, n. 20277).
In ogni caso, nel caso in esame, il tasso di interesse convenzionale ha natura variabile ed è determinato richiamando, quale base di calcolo, il tasso Euribor rilevato in una certa data precisa con uno specifico criterio di arrotondamento.
pagina 9 di 11 Con riferimento ai parametri di determinatezza imposti dall'art. 1284 c.c. è sufficiente osservare come l'Euribor consista in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in quanto regolarmente pubblicata e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizione che allo stesso facciano riferimento per relationem. In relazione a ciò, quindi, deve escludersi l'invalidità di una clausola determinativa di interessi con riferimento al tasso EURIBOR. (Cfr. Tribunale Milano sez. VI,
01/04/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 01/04/2019), n. 3207).
La doglianza quindi è infondata.
3.3 eccezione di pagamento parziale
Gli opponenti deducevano l'avvenuto pagamento parziale del debito da parte di Confidi Systema! di €
47.814, 58 e, per l'effetto, chiedevano la condanna limitata all'importo residuo di € 13.591,39.
Posto che tale circostanza è stata sin da subito contestata dalla cessionaria AM, sarebbe stato onere degli opponenti, e non della banca opposta, fornire la prova dell'intervenuto pagamento, che, però, nel caso di specie, difetta.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533: «il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento».
La domanda di rendiconto è stata svolta dagli opponenti solo in seguito al procedimento di mediazione e tuttavia, ai fini di causa, la documentazione inerenti ai rapporti tra mutuante e mutuatario era già stata allegata da controparte.
***
Alla luce delle predette considerazioni, l'opposizione deve ritenersi infondata e, per l'effetto, deve integralmente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, del quale viene dichiarata l'efficacia esecutiva ex articolo 653 c.p.c.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto regolate come da dispositivo.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'opposizione proposta dai Sigg.ri BE AN e AL
LE avverso il decreto ingiuntivo n. 591/2022, n. r.g. 1274/2022, emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 13.04.2022, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 591/2022, n. r.g. 1274/2022, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio il 13.04.2022, anche per quanto concerne il pagamento delle spese di lite del monitorio, dichiarandone l'efficacia esecutiva ex articolo 653 c.p.c.;
3) condanna i Sigg.ri BE AN e AL LE, in solido, al pagamento in favore di CI RD S.P.A., quale mandataria di AM – ASSET MANAGEMENT
COMPANY, delle spese della fase dell'opposizione e della mediazione liquidate complessivamente in
€ 11.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre anticipazioni documentate (anche per la fase della mediazione).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2022 promossa da:
AN BE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NAMIO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' N°107 90143 PALERMO presso il difensore avv. NAMIO FRANCESCO
LE AL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NAMIO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' N°107 90143 PALERMO presso il difensore avv. NAMIO FRANCESCO
OPPONENTI contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli opponenti:
IN LINEA PRELIMINARE: previo rigetto della richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., ordinare, nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA e di AM (e per essa di
CI RD SpA), la presentazione del conto relativo al rapporto di finanziamento n°741874545, dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento alla data odierna, da depositare in cancelleria con i relativi documenti giustificativi, e, per l'effetto, fissare l'udienza ex art. 263 comma 1° c.p.c. per la discussione di esso.
pagina 1 di 11 IN VIA ISTRUTTORIA
- ove ritenuto opportuno, alla luce della copiosa produzione dei contratti di fideiussione, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei moduli di fideiussione omnibus e specifica, utilizzati nel corso dell'anno 2018, ai maggiori istituti di credito italiani;
- con riferimento al motivo di opposizione concernente la “Mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione adottato, suscettibile d'incidere sul reale costo del finanziamento nonché violazione della trasparenza, correttezza e buona fede”, ammettere CTU tecnico contabile e che vengano formulati i seguenti quesito al nominato esperto:
“a) con riferimento alla contestazione concernente alla mancata pattuizione del tipo di piano di ammortamento e del regime finanziario di capitalizzazione adottato, suscettibili di incidere sul reale costo del finanziamento - violazione trasparenza, correttezza e buona fede – errata indicazione del
TAN e del TAEG. (i) verifichi il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se semplice o composta,
e in questo secondo caso accertare se e in qual modo abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo, ovvero un pi alto monte interessi, a parit di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicit delle rate, quindi, in conclusione, se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito (in regime di capitalizzazione semplice); (ii) verifichi i termini del piano di ammortamento c.d. alla francese e stabilisca se gli interessi risultino maturati solo sul capitale residuo ovvero anche sugli interessi scaduti passati a capitale e, in quest'ultimo caso, ridetermini il saldo residuo del mutuo non applicando le somme frutto di tale capitalizzazione, bensì applicando, anche in questo caso, ai sensi dell'art. 125 bis comma 7° TUB ratione temporis vigente, gli interessi solo sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata e rideterminando il piano di ammortamento, in regime finanziario di capitalizzazione semplice, con applicazione quindi degli interessi ai tassi legali sostitutivi, da calcolarsi sulla base del tasso minimo dei BOT annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal MEF ed emessi nei dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto. iii) ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, dell'incidenza del costo implicito legato al piano di ammortamento francese in regime finanziario di capitalizzazione composta”. b) determini, in base ai superiori riscontri, il corretto dare/avere tra le parti”.
- nella remota ipotesi in cui Codesta Autorità Giudicante non dovesse ritenere rilevante la dichiarazione di avvenuto pagamento del Confidi, si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga ordinata l'esibizione della documentazione attestante l'esecuzione del superiore versamento a Confidi Systema! ovvero l'ammissione di prova testimoniale con la dott.ssa Manuela Bonetti dell'Area Monitoraggio Crediti di Confidi Systema!, sul seguente capitolo di prova:
“Confermo che Confidi Systema!, in data 19.9.2023, in forza della garanzia n°018300015508 prestata in favore della Eleven srl, ha versato, in favore di AM, la propria quota di € 47.814,58”.
NEL MERITO
- dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare il difetto di capacità processuale di AM;
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di CI RD SpA, nell'ambito del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- accertata la nullità parziale della fideiussione prestata dai sigg.ri BE AN e AL AL e, in particolare, del relativo art. 6, dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'inefficacia della stessa e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario e, accertata la nullità parziale del contratto di finanziamento, per la violazione dell'art. 117 commi 4° e
pagina 2 di 11 6° TUB, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 7°, rideterminare il relativo piano di ammortamento;
- in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i sigg.ri AN BE e
LE AL al pagamento della minor somma di € 13.591,39, pari alla differenza tra quanto ingiunto, € 61.405,97, e quanto incassato, in data 19.9.2023 (sic), da AM, pari a € 47.814,58. IN OGNI CASO condannare BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA e AM (e per essa di CI RD SpA), al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio.
per l'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria istanza, eccezione, allegazione disattesa, accertati i fatti e le causali dedotte:
- in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 591/2022 (n.
1274/2022 r.g.) del 13.4.2022;
- in via principale respingere perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli opponenti e respingere la loro opposizione e, in ogni caso, condannare i Sigg.ri BE AN, nato il [...] a [...], c.f. [...], residente a [...], e AL
LE, nata il [...] a [...], c.f. [...], residente a [...]con
DU (MI), Via Mozart n. 14, al pagamento in favore di AM - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A., e per essa quale mandataria CI RD S.p.A., della somma di € 61.405,97 oltre interessi convenzionali dal 22.10.2021 al saldo effettivo, o diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.
Si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie avverse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I Sigg.ri BE AN e AL LE, in qualità di fideiussori della società ELEVEN
SRL, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 591/2022, n. r.g. 1274/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 13.04.2022, con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. la somma di € 61.405,97 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 741874545, sottoscritto tra la società debitrice e la banca in data 4.07.2018.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano: 1) la nullità della fideiussione per mancanza di specificità e per assenza del necessario vincolo di accessorietà, sostenendo che la stessa non sarebbe ricollegabile al contratto di finanziamento oggetto di causa, in quanto si limita ad indicare in modo generico la somma di euro 75.000,00 che la banca opposta avrebbe promesso di erogare, senza riportare il numero specifico del rapporto di finanziamento e che, in ogni caso, la garanzia era stata rilasciata prima della stipula del contratto di mutuo;
2) la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n. 276/1990 con conseguente decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti pagina 3 di 11 degli opponenti in quanto l'opposta non aveva provveduto a proporre le proprie istanze verso la società debitrice entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
3) nullità parziale del contratto di finanziamento per la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario.
Concludevano dunque chiedendo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di dichiarare la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario rideterminando il relativo piano di ammortamento con condanna della controparte alle spese di lite.
Seppur ritualmente evocata, BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. non si costituiva in giudizio.
Interveniva volontariamente CI RD S.P.A., quale mandataria di AM – ASSET
MANAGEMENT COMPANY S.P.A, dando atto che il credito derivante dal contratto di finanziamento oggetto di causa era stato oggetto di cessione pro-soluto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A. a AM - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.
La stessa, quindi, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto, contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, insistendo comunque nella richiesta di condanna al pagamento del credito ingiunto.
All'udienza del 1.03.2023 la parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione dell'intervenuta per l'assenza del contratto di cessione nonché della procura speciale rilasciata da AM a CI
RD.
Con ordinanza del 1.03.2023 il giudice istruttore concedeva termine per instaurare la procedura di mediazione che, dopo plurimi rinvii, si concludeva negativamente (doc. 25 dell'intervenuta).
Con note di trattazione scritta del 25.06.2024, parte opponente eccepiva l'improcedibilità del presente giudizio non avendo la cessionaria AM mai attivato la domanda di mediazione nei confronti della banca opposta contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e successivamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A.., in quanto seppur ritualmente evocata dalla parte opponente non si è costituita in giudizio.
SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI
1) Sull'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per la mancata convocazione della
BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. al procedimento di mediazione.
pagina 4 di 11 Parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per il fatto che la cessionaria del credito
AM, su cui gravava l'onere di attivare la procedura di mediazione, non l'avesse attivata anche nei confronti della banca cedente contumace.
Ritiene il Tribunale che tale eccezione sia infondata e che il requisito di procedibilità della domanda sia stato assolto.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 111, co 3, cpc, “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Orbene, se è vero che gli opponenti, all'udienza ex art. 183 cpc, hanno manifestato opposizione all'estromissione dal procedimento civile della BANCA MONTE DEI PASCHI, è altresì vero che questi hanno accettato il contraddittorio instaurato nei loro riguardi dalla sola società cessionaria nel procedimento mediatorio, con ciò aderendo, ai fini della trattativa stragiudiziale, all'esclusione della parte alienante, riconoscendo che la possibilità di una definizione dei rapporti con la società avente causa avrebbe consentito di definire anche il contenzioso in relazione al quale è stata incardinata la procedura mediatoria.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito della Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 70/2024 del
23-01-2024, che si condivide, la quale ha stabilito che: “Per quanto sopra riportato, gli appellanti principale ed incidentale, pur essendo stati edotto dell'assenza del sig. ### nulla hanno eccepito al riguardo, rinunciando tacitamente a far valere il difetto di presenza di uno degli attori. Essi, pertanto, non possono far valere in giudizio un profilo di improcedibilità della domanda di primo grado alla quale hanno volontariamente dato corso, proseguendo nel tentativo di mediazione, ancorché questo si sia chiuso senza accordo. Più correttamente, essi, anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbero dovuto eccepire l'assenza di uno dei due attori, anche al fine di consentire alla propria controparte di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.” (Corte
d'Appello di Bari, sentenza n. 70/2024 del 23-01-2024).
Si aggiunga, a conforto di quanto esposto, che il mediatore aveva espressamente invitato tutte le parti presenti, compresi gli opponenti, a pronunciarsi sulla possibilità di avviare la procedura senza che vi sia stata alcuna obiezione (doc. 25 dell'intervenuta: “il Mediatore, dopo aver chiarito la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ha invitato le Parti, unitamente ai rispettivi avvocati, a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Le Parti, anche come sopra rappresentate, e i rispettivi avvocati si sono espressi positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura,
pagina 5 di 11 sottoscrivendo l'accettazione del Regolamento di ADR Center e impegnandosi a versare le indennità dovute anche ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n.28/2010 e successive modifiche”).
Ne deriva, pertanto, il rigetto della predetta eccezione.
2) Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta AM – ASSET
MANAGEMENT COMPANY S.P.A.
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione (rectius, titolarità) di AM per non aver provato in giudizio di essere titolare del credito ceduto.
Sul punto va, in via generale, affermato che, come osservato dalla Cassazione con sentenza n.
21821/2023 “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
Nel caso di specie, AM ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 24.11.2022, da cui risulta che: “La società AM - Asset Management Company S.p.A. (il
"Cessionario") comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti (come di volta in volta modificato e integrato) ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data 4 agosto
2022 (la "Data di Sottoscrizione") e con efficacia giuridica alla data del 20 novembre 2022 (la "Data di Efficacia"), ha acquistato pro-soluto da Banca Monte dei Paschi S.p.A. ("BMPS") e MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPSCS" e, congiuntamente a BMPS, le "Cedenti"), con efficacia giuridica dalla Data di Efficacia ed efficacia economica dalle ore 23:59 del 31 marzo 2022
(la "Data di Valutazione"): (A) da BMPS, tutti i crediti derivanti da concessioni creditizie di qualsiasi natura, anche oggetto di co-obbligazione, comprensivi dei relativi accessori, di titolarita' di BMPS, che alla Data di Valutazione (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio) presentavano le seguenti caratteristiche comuni: […] (v) vantati nei confronti di debitori che, sia alla
pagina 6 di 11 Data di Valutazione che alla Data di Efficacia, sono stati classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n.139/1991 e n. 272/2008"; […](doc. 14 dell'intervenuta).
Ebbene, guardando agli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotto in questa sede, che consentono di individuare i crediti senza incertezze, con conseguente idoneità asseverativa dell'avviso, non vi è dubbio che anche il credito in esame rientri tra quelli trasferiti alla prima cessionaria, sia con riferimento all'elemento temporale, che con riguardo alle caratteristiche del rapporto. Ed invero, si tratta di credito classificato, alla data della cessione, in sofferenza poiché derivante dal saldo debitore del rapporto di finanziamento n. 741874545 intestato alla società debitrice, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo prodotto in atti (cfr. doc. 1, di parte opponente).
Prova ne è che di tale credito le parti abbiano trattato nella fase della mediazione, pur non addivenendo ad un accordo.
L'eccezione sollevata da parte opponente risulta, pertanto, infondata.
3) Sull'eccezione di nullità della procura rilasciata da AM a CI RD per indeterminatezza dell'oggetto e per mancata iscrizione del procuratore all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
Gli opponenti eccepivano la nullità della procura rilasciata dalla cessionaria AM alla mandataria
CI RD per riferirsi la stessa genericamente a “crediti rilevanti” nonché per il fatto che il master servicer CI RD non era iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
In relazione al primo aspetto, si osserva che nella procura notarile in oggetto (doc. 16 di parte AM)
è specificato, alla prima pagina, che AM conferisce procura speciale a Special DA PA (il
“Procuratore”) “affinché il Procuratore…provveda a compiere in nome e per conto di AM ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali AM sia titolare”, indicando poi tra parentesi che i “crediti dei quali AM sia titolare” sono indicati nel prosieguo della procura come “Crediti
Rilevanti”.
Dunque la nozione di “Crediti Rilevanti” non è aperta ed indeterminata, ma anzi è convenzionalmente riferita agli specifici crediti di cui la AM è titolare.
L'ulteriore eccezione sollevata è stata a superata da Cass. 7243/2024: "Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2,
pagina 7 di 11 comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici".
2) SUL MERITO
2.1 - eccezione di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n.
276/1990
Gli opponenti sollevavano eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., eccependo la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, che prevedeva una deroga all'art. 1957 c.c., per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n. 276/1990.
Tuttavia, deve rilevarsi che la garanzia rilasciata dagli opponenti è, in realtà, un contratto autonomo di garanzia, posto che il doc. 7, clausola 7, del fascicolo monitorio prevedeva espressamente quanto segue: “L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore”; “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, … quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; “In caso di suo ritardo nel pagamento, il fidejussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore”(Cass. S.U.
3947/2010).
La giurisprudenza ha peraltro chiarito che ove le parti abbiano previsto espressamente l'applicazione dell'art. 1957 c.c. in un contratto autonomo di garanzia, “l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 22346/2017. Si veda anche Cassazione civile, sez. III, 21/05/2008, n. 13078, Cass. sez. III, Ord. n. 835 del 13/1/2025).
pagina 8 di 11 Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'art. 1957 c.c. fosse ritenuto applicabile al caso di specie,
l'eccezione risulterebbe infondata nel merito, avendo contestualmente comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori la revoca del finanziamento con richiesta di pagamento in data 19.06.2020
(doc. 4 di parte opponente) a cui ha fatto seguito la lettera del 13.10.2021 (ricevuta dalla Eleven Srl il
4.11.2021: doc. 8, con avvisi di ricezione) di recesso dai rapporti e la lettera di costituzione in mora del
5.11.2021 (ricevuta dalla Eleven Srl e dai garanti il 16.11.2021: doc. 9) di intimazione del pagamento del dovuto.
L'opposizione, sotto questo profilo, non può pertanto trovare accoglimento.
2.2 - eccezione di nullità parziale del contratto di finanziamento per la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario
Parte opponente sosteneva che il piano di ammortamento ed il relativo regime finanziario non fossero stati contrattualmente pattuiti, con conseguente indeterminatezza del tasso e necessità di applicare l'art. 117 TUB.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Anzitutto, nelle condizioni economiche sottoscritte da entrambe le parti, infatti, veniva espressamente previsto che gli interessi sarebbero stati calcolati secondo l'ammortamento alla francese (doc. 3 di parte intervenuta).
Pertanto, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, si ritiene che non sia necessaria, ai fini della corretta pattuizione del tasso netto degli interessi corrispettivi, la specifica approvazione, da parte dello stesso, del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice. Deve infatti ritenersi che, ove il contratto di mutuo contenesse una tale puntualizzazione sul metodo di matematica finanziario utilizzato per la predisposizione del piano di ammortamento, senza l'allegazione piano medesimo, il mutuatario riceverebbe un'informazione nettamente meno esauriente sul reale importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della somma da restituire al mutuante. Tali informazioni sono invece chiaramente ricavabili dal piano di ammortamento predisposto con la formula della capitalizzazione composta, per cui deve ritenersi che attraverso il piano di ammortamento si abbia un'implicita accettazione del regime di capitalizzazione composta (Tribunale Roma sez. IX, 30/12/2021, n. 20277).
In ogni caso, nel caso in esame, il tasso di interesse convenzionale ha natura variabile ed è determinato richiamando, quale base di calcolo, il tasso Euribor rilevato in una certa data precisa con uno specifico criterio di arrotondamento.
pagina 9 di 11 Con riferimento ai parametri di determinatezza imposti dall'art. 1284 c.c. è sufficiente osservare come l'Euribor consista in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in quanto regolarmente pubblicata e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizione che allo stesso facciano riferimento per relationem. In relazione a ciò, quindi, deve escludersi l'invalidità di una clausola determinativa di interessi con riferimento al tasso EURIBOR. (Cfr. Tribunale Milano sez. VI,
01/04/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 01/04/2019), n. 3207).
La doglianza quindi è infondata.
3.3 eccezione di pagamento parziale
Gli opponenti deducevano l'avvenuto pagamento parziale del debito da parte di Confidi Systema! di €
47.814, 58 e, per l'effetto, chiedevano la condanna limitata all'importo residuo di € 13.591,39.
Posto che tale circostanza è stata sin da subito contestata dalla cessionaria AM, sarebbe stato onere degli opponenti, e non della banca opposta, fornire la prova dell'intervenuto pagamento, che, però, nel caso di specie, difetta.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533: «il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento».
La domanda di rendiconto è stata svolta dagli opponenti solo in seguito al procedimento di mediazione e tuttavia, ai fini di causa, la documentazione inerenti ai rapporti tra mutuante e mutuatario era già stata allegata da controparte.
***
Alla luce delle predette considerazioni, l'opposizione deve ritenersi infondata e, per l'effetto, deve integralmente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, del quale viene dichiarata l'efficacia esecutiva ex articolo 653 c.p.c.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto regolate come da dispositivo.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'opposizione proposta dai Sigg.ri BE AN e AL
LE avverso il decreto ingiuntivo n. 591/2022, n. r.g. 1274/2022, emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 13.04.2022, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 591/2022, n. r.g. 1274/2022, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio il 13.04.2022, anche per quanto concerne il pagamento delle spese di lite del monitorio, dichiarandone l'efficacia esecutiva ex articolo 653 c.p.c.;
3) condanna i Sigg.ri BE AN e AL LE, in solido, al pagamento in favore di CI RD S.P.A., quale mandataria di AM – ASSET MANAGEMENT
COMPANY, delle spese della fase dell'opposizione e della mediazione liquidate complessivamente in
€ 11.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre anticipazioni documentate (anche per la fase della mediazione).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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