Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/5/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
MICHELA FERRARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale
G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato IDA Parte_2 C.F._2
ANTONACCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Galli Tassi
n. 52, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza.
2) La casa familiare sita in Lucca – San Pietro a Vico – Trav. II di Via del Brennero n. 212/D rappresentata all'Agenzia del Territorio – Comune di Lucca – Catasto Fabbricati al Foglio 93, particella n. 4564 sub 1, Categoria A/7 di proprietà esclusiva del Signor , gravata Parte_1 da mutuo ipotecario, resta assegnata alla GN in quanto con la stessa Parte_2 continuerà a vivere la figlia , maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente. Per_1
3) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autonoma economicamente, la somma mensile Per_1
1
4) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia continuerà ad essere percepito dalla figlia Per_1 stessa nella misura del 100%.
5) I genitori corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia da intendersi quelle di cui al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre- scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica
(compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per ON, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le detrazioni per spese straordinarie, così come qualsiasi altra eventuale detrazione per figlio a carico ai fini IRPEF, saranno usufruite da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
2 PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
6) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
7) I beni mobili e gli arredi della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, restano assegnati alla
GN . Le parti precisano che alcuni beni presenti nella casa familiare e Parte_2 segnatamente quelli indicati nella lista sottoscritta dalle parti che si produce (doc. n. 10)».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - Per_ premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 5/6/2004, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Capannori (LU) in data 5/6/2004, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero
34, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2004;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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