Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 816/2024 avente ad oggetto: Separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Parte_1 C.F._1
Virgilio, presso il cui studio in Vasto (CH), alla via Alessandrini n. 26, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella CP_1 C.F._2
Cannarsa, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via N. Mascilongo n. 50, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti sulle condizioni della separazione, ha disposto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per l'omologa. In data 14.05.2025 il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, depositato il 14.11.2024, - premesso di aver contratto matrimonio il 27.08.2014 a Parte_1
pagina 1 di 4
b) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre e, solo dopo aver esperito le valutazioni del caso, determinare i tempi e le modalità della loro presenza presso il padre e disporre di conseguenza in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) stabilire a carico del Sig. un assegno CP_1 di mantenimento in favore di ciascuna figlia minore pari ad euro 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive documentate;
d) una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1/12/1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
si è costituito in giudizio dichiarando di voler conciliare la lite, con conseguente CP_1 trasformazione del rito, e ha pertanto chiesto a questo Tribunale di omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi disponendo che il Comune di Termoli provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
2) in merito ai tempi ed alle modalità della presenza settimanale delle figlie minori presso il padre, chiede che i genitori possano stabilirle e concordarle liberamente, di volta in volta tra loro, avendo cura di rispettare gli impegni scolastici e ludici delle bambine nonché quelli dei genitori. Per un primo periodo, coincidente con quello necessario per proporre lo scioglimento del matrimonio (sei mesi), l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre sulle minori verrà dallo stesso esercitato in presenza della madre Parte_1 garantendo comunque al padre un diritto di visita di almeno tre volte la settimana, (in caso di disaccordo preventivamente indicato nei pomeriggi del lunedi-mercoledi e sabato/domenica), per almeno due ore continuative (in caso di disaccordo preventivamente indicate nella fascia oraria dalle 17 alle 19); 3) trascorso il detto termine di mesi sei dalla omologazione della separazione personale tra coniugi, le modalità ed i tempi di permanenza delle minori presso il padre ed il diritto- dovere di visita del padre verranno rivisti, ampliandolo secondo le regole generali dettate dal Tribunale della famiglia e garantendo il rispetto della bigenitorialità, stabilendo e concordando la permanenza notturna delle minori presso il padre ed un periodo continuativo di collocazione presso lo stesso durante le festività principali di Natale e Pasqua nonché il periodo estivo;
4) stabilire a carico del Sig.
un assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia minore pari ad euro 150,00 CP_1 mensili (euro 300,00 in totale per entrambe le bambine), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive documentate;
con impegno del padre di rivedere l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore delle minori nel caso di miglioramento delle sue condizioni economiche;
5) una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1/12/1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio determinando, come da punto d) del presente accordo, tempi più ampi e modalità più libere di frequentazione e permanenza delle figlie minori presso il padre rispetto le condizioni richieste per la separazione personale nonché come da punto e) un eventuale incremento dell'assegno pagina 2 di 4 di mantenimento in favore della prole ed in base alle condizioni lavorative del minore, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
6) con compensazione delle spese di lite”.
Nelle more di svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno provveduto al deposito dell'accordo dagli stessi raggiunto e sottoscritto e hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di disporre il mutamento del rito da giudiziale in consensuale e di omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “a) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
c) in merito ai tempi ed alle modalità della presenza settimanale delle figlie minori presso il padre, i genitori stabiliscono di concordarli liberamente, di volta in volta tra loro, avendo cura di rispettare gli impegni scolastici e ludici delle bambine nonché quelli dei genitori. Per un primo periodo, coincidente con quello necessario per proporre lo scioglimento del matrimonio (sei mesi), l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre sulle minori verrà dallo stesso esercitato in presenza della madre garantendo Parte_1 comunque al padre un diritto di visita di almeno tre volte la settimana, (in caso di disaccordo preventivamente indicato nei pomeriggi del lunedi-mercoledi e sabato/domenica), per almeno due ore continuative (in caso di disaccordo preventivamente indicate nella fascia oraria dalle 17 alle 19); d) trascorso il detto termine di mesi sei dalla omologazione della separazione personale tra coniugi, le parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente per la verifica del percorso genitoriale compiuto, avendo sempre come obiettivo l'interesse delle figlie minori, e per rinegoziare le modalità ed i tempi di permanenza delle minori presso il padre ed il diritto-dovere di visita del padre, nell'auspicio di un ampliamento dei tempi e della corresponsabilità, secondo le regole generali dettate dal Tribunale della famiglia e garantendo il rispetto della bigenitorialità; e) stabilire a carico del Sig. un CP_1 assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia minore pari inizialmente ad euro 200,00 mensili
(euro 400,00 in totale per entrambe le bambine). Decorso il periodo di sei mesi di cui al precedente punto d) ed in occasione della rinegoziazione dei tempi di permanenza e del diritto-dovere di visita del padre, sarà oggetto di verifica anche la misura del mantenimento, nell'auspicio di un incremento adeguato alle necessità della prole. L'assegno di mantenimento sarà soggetto ad adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive documentate;
f) una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1/12/1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni che saranno oggetto di previa verifica ed eventuale nuovo accordo, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Con compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti sulle condizioni della separazione, ha disposto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per l'omologa. In data 14.05.2025 il P.M ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti sono rispondenti agli interessi della prole e non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre,
Premesso che l'art. 473-bis.49 c.p.c. ha espressamente previsto, con riferimento al giudizio contenzioso, l'ammissibilità della domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione pagina 3 di 4 degli effetti civili del matrimonio e che la Corte di Cassazione, con sent. n. 28727 del 16.10.2023, ha ritenuto ammissibile detto cumulo anche nel procedimento su domanda congiunta;
Avendo le parti chiesto altresì che venga disposto lo scioglimento del matrimonio e, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
n.898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art.2 della L. n.898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, con l'intervento del Pubblico Ministero, in conformità delle condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto tra le parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.05.1979, e , nato a [...], il [...]; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dai coniugi, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) Dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa per la comparizione delle parti davanti al giudice Relatore l'udienza del 20.1.2026
Così deciso in camera di consiglio, il 29.05.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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