TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/03/2026, n. 4341
TAR
Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata da atti presupposti (D.M. 6.7.2022, D.M. 6.10.2022, Accordo 7.11.2019)

    La Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del payback, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, irragionevole considerazione identica di situazioni differenti

    Il tetto di spesa regionale, pur potendo essere diversificato, deve rispettare il tetto nazionale. La fissazione al 4,4% in tutte le regioni non lede l'interesse delle imprese, anzi, una diversa fissazione abbasserebbe il tetto regionale aumentando il superamento e il conseguente recupero.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità; violazione del principio che esige la verifica di offerte sospette anomale.

    Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non incide sull'esito delle gare o sul prezzo finale del prodotto. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano.

  • Rigettato
    Mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, difetto di trasparenza, omessa rappresentazione dei documenti e riscontri presi in considerazione.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la normativa sul payback contenga sufficienti indicazioni generali sulla procedura da seguire, garantendo la riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., principi di proporzionalità e ragionevolezza, parità di trattamento.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la disciplina contiene gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per rispettare la riserva di legge.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE per violazione dell'art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 16 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE, art. 28 TFUE.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU e degli artt. 16 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività, proporzionalità, ragionevolezza, prevedibilità, correttezza, diritto di proprietà e impresa, certezza del diritto e tutela dell'affidamento.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Inammissibile
    Vizi propri della Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A del 14.12.2022 della Regione Piemonte

    I motivi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le attività demandate alle regioni sono di carattere meramente attuativo-esecutivo e non implicano una spendita di potere autoritativo, ma un accertamento tecnico che involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/03/2026, n. 4341
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4341
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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