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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2024, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2459 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
04.10.1991,
e
C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
19.02.1991,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Basso
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
CHIEDONO
all'On.le Tribunale di Vicenza di fissare l'udienza per la comparizione delle parti disponendo che la stessa venga sostituita dal deposito di note scritte e che, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, l'On.le Tribunale di
Vicenza dichiari la separazione personale tra e Controparte_2 CP_1
alle seguenti concordate condizioni:
[...]
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza.
2 – Affido dei figli minori.
I figli minori, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con obbligo di provvedere di intesa tra loro alla sua educazione, istruzione, cura e mantenimento. I figli, , e saranno collocati Per_1 Per_2 Per_3
principalmente presso l'abitazione della madre, presso la cui casa sarà fissata la loro residenza.
3 - Modalità di visita.
Il padre, SI. , terrà con sé i figli con le seguenti modalità, salvi CP_1
2 diversi accordi fra i coniugi:
• a settimane alterne, dal venerdì sera, dopo la conclusione dell'orario lavorativo, fino alla domenica sera, ora di cena, allorquando il padre riporterà
i figli presso il domicilio della madre;
• nella settimana in cui i figli non trascorreranno il week end con padre, il medesimo potrà tenere con sé i figli, dopo il lavoro e fino al termine della cena,
per due giorni non consecutivi alla settimana, da concordarsi tra i coniugi, a seconda dei rispettivi impegni;
mentre nelle settimane nelle quali i figli trascorreranno il week end con il padre, il medesimo potrà tenere gli stessi con sé per un giorno, da concordarsi tra i coniugi, a seconda dei rispettivi impegni,
dopo il lavoro sino a dopo cena.
• Ad anni alterni la vigilia di Natale con la Madre, negli anni dispari, ed il giorno di Natale con il padre e viceversa negli anni pari. Un ulteriore periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale
e quello di Capodanno;
• 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nel periodo che i coniugi riterranno opportuno, da concordare tra quest'ultimi di anno in anno ed entro il 15 maggio di ciascun anno.
• ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per il giorno del compleanno degli
3 stessi, alternando il pranzo e la cena ad anni alterni se il compleanno cadrà in giorni festivi. Nel caso in cui il compleanno dovesse cadere in giorni feriali, i figli trascorreranno il loro compleanno con il padre e con la madre ad anni alterni. Ciascun genitore, inoltre, potrà tenere con sé i figli per il giorno del proprio compleanno e rispettivamente per la festa della mamma e del papà; le restanti festività i figli rimarranno con ciascun genitore ad anni alterni
(compresi i “ponti”).
4 – Piano genitoriale.
I ricorrenti hanno convenuto la sottoscrizione di un Piano Genitoriale dagli stessi condiviso, che si allega sub Doc. n. 6, impegnandosi reciprocamente a cooperare con lealtà e buona fede per il rispetto di quanto da essi programmato e convenuto.
5 – Mantenimento dei figli minorenni. Fermo restando l'obbligo di ciascun genitore a provvedere al mantenimento diretto dei figli minori, per i periodi in cui gli stessi soggiorneranno con loro, il padre, SI. , CP_1
corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il Controparte_2
mantenimento ordinario di ciascun figlio, la somma di euro 220,00 (Euro
duecentoventi/00) mensili, per un importo complessivo mensile di € 660,00
(Euro seicentosessanta/00), da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese presso il conto corrente già noto e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dall'anno successivo a quello della pronuncia di separazione. Il SInor , inoltre, corrisponderà il 50%, delle spese CP_1
straordinarie mediche, scolastiche, e per attività sportive e ricreative
4 riguardanti la GL, preventivamente concordate o comunque necessarie in ossequio al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza e sulla base di idonea documentazione, savi eventuali diversi accordi di cui all'allegato piano genitoriale. Per spese straordinarie mediche si intendendo in generale tutte quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale.
6 – Assegno Unico ed Universale.
I coniugi concordano che l'assegno unico ed universale INPS verrà percepito interamente dalla SI.ra . La detrazione fiscale per le spese Controparte_2
straordinarie dei figli in sede di dichiarazione dei redditi sarà usufruita dal SI.
e dalla SI.ra al 50% ciascuno. CP_1 Controparte_2
7 – Sussidio per la GL Per_3
L'assegno di sussidio per la GL , pari a circa € 360,00 Euro mensili Per_3
per le sole mensilità nelle quali la stessa frequenta la scuola, verrà versato in un apposito conto corrente ed utilizzato per le spese di supporto della GL
stessa, le visite mediche ed ogni altra necessità legata alla patologia diagnosticata.
8 – Mantenimento fra coniugi.
I coniugi rinunciano a reciproche pretese di ordine economico, a titolo di contributo per il mantenimento, dichiarando entrambi di svolgere attività
lavorativa adeguatamente remunerata.
5 Margherita n. 82, con gli arredi in essa contenuti, di proprietà dei genitori della ricorrente, viene assegnata alla SInora , che continuerà ad Controparte_2
abitarvi con i figli minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
10 – Trasferimento dell'auto. L'autoveicolo di marca Opel con targa
EL315GZ resterà in proprietà esclusiva del Sig. . CP_1
11 - I coniugi danno atto che i rimanenti rapporti patrimoniali verranno
regolati separatamente.
12 -I coniugi prestano il proprio consenso per l'ottenimento dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minorenni negli stessi e/o per il rilascio di documenti validi per l'espatrio ai figli minorenni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Valdagno (VI) in data
06.06.2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 08.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
6 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Valdagno (VI) in Viale Regina Margherita n. 82 in favore di _2
quale genitore convivente con i figli minori;
[...]
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, dando atto che i rimanenti rapporti patrimoniali verranno regolati separatamente, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
7 -si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il consenso per l'ottenimento dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minorenni negli stessi e/o per il rilascio di documenti validi per l'espatrio ai figli minorenni;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 _2
, uniti in matrimonio in Valdagno (VI) in data 06.06.2015 con atto
[...]
trascritto al n. 8, parte 2, serie A, anno 2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Valdagno (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 17.12.2024.
8 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 – Casa coniugale. La casa coniugale, sita in Valdagno (VI), Viale Regina