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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 212/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 13 gennaio 2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 212/2020 e promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico GRELLA e Anita Parte_1
PETRONE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Vairano
Scalo, Via Giovanni Paolo II n. 71
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Vincenzo NATALE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Vitulazio, Via Circumvallazione Nord Ovest n. 69
- resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo MANGIAPANE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- chiamato in causa
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29.1.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
spone di avere lavorato ininterrottamente alle dipendenze della dal
[...] CP_1 Controparte_1
5.5.2009 al 30.9.2014 con mansioni di aiuto casaro;
di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno per 36 ore settimanali;
di avere lavorato sette giorni su sette, dalle ore 4.00 alle ore 19.00; di avere percepito una retribuzione mensile di euro 750,00; di avere prestato la propria attività
lavorativa senza soluzione di continuità, pur risultando formalmente una pluralità di rapporti di lavoro intervallati da periodi non regolarizzati;
di avere svolto le mansioni di aiuto casaro, occupandosi della trasformazione del latte in formaggio o altri latticini;
di avere osservato orari di lavoro e percepito retribuzioni non corrispondenti a quanto indicato nelle buste paga, elaborate in modo mendace e del tutto inattendibili;
di non avere mai usufruito di riposi, ferie e permessi;
di non avere percepito la tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il trattamento di fine rapporto;
di avere lavorato, agli inizi del 2015, alle dipendenze della società riconducibile alla Controparte_3
medesima proprietà della società convenuta;
di avere infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione monocratica presso l' Caserta. Controparte_4
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce in diritto di non avere percepito ai sensi dell'art. 36 Cost. una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, avendo lavorato “per un numero incredibilmente alto di ore” secondo i connotati propri dello “sfruttamento lavorativo”, con conseguente maturazione di differenze retributive a titolo di maggior dovuto sulla paga base mensile, compensi per lavoro straordinario, indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Sostiene, pertanto, tenuto conto dell'inquadramento nel 3° livello del CCNL
Operai e di avere maturato differenze retributive lorde pari ad euro Parte_2
97.209,46.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e/o costituire e/o dichiarare che tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
è sussistito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, ininterrotto, dal 05/05/2009 al
[...]
30/09/2014, con mansioni da aiuto casaro. - Accertare e/o dichiarare il diritto del sig. a percepire dalla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., le differenze retributive e contributive maturate in virtù
[...] del rapporto di lavoro svoltosi secondo quanto dedotto nel presente ricorso ovvero quanto ritenuto di giustizia all'esito del processo.
- Condannare, quindi, la predetta convenuta al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma complessiva lorda pari ad euro 97.209,46 a titolo di differenze retributive maturate a vario
titolo come indicato nel conteggio di cui al presente ricorso, ovvero quella diversa somma ritenuta di
giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
nonché al versamento della dovuta contribuzione prevista per legge.
Con vittoria di spese da distrarsi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso ricorso. La resistente eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso per genericità del petitum e della causa petendi in violazione dei requisiti prescritti dall'art. 414
c.p.c. Eccepisce, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati da controparte. Afferma che il lavoratore ha prestato la sua attività secondo gli orari contrattuali, ha regolarmente usufruito di ferie e lunghi periodi di permesso per recarsi in Tunisia presso la famiglia di origine, ha percepito tutto quanto di sua competenza. Evidenzia che, all'esito degli accertamenti ispettivi compiuti dall'
[...]
di Caserta, attivati su richiesta dello stesso lavoratore, è risultato unicamente un Controparte_4
credito retributivo, relativo al periodo dal 25.3.2014 al 30.9.2014, pari ad euro 633,04, che la società convenuta si dichiara disponibile a corrispondere al lavoratore. Censura, infine, i conteggi allegati al ricorso, “approssimativi, imprecisi, poco chiari e palesemente errati”.
5. A seguito di integrazione del contraddittorio disposta ex artt. 102, comma 2, e 420, comma 9, c.p.c.,
attesa la domanda di regolarizzazione contributiva proposta dal ricorrente, si è costituito in giudizio l' , chiedendo all'intestato giudice, ove ritenuto sussistente il diritto del ricorrente a percepire le CP_2 differenze retributive richieste in ragione del rapporto di lavoro dedotto, di accertare il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione.
6. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. In corso di giudizio è stata emessa ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c. con cui è stato disposto a carico della società convenuta il pagamento in favore del ricorrente della somma non contestata di euro 633,04. La causa è stata infine decisa come in dispositivo, pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione, all'esito dell'udienza di discussione del 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno protrattosi ininterrottamente dal 5.5.2009 al 30.9.2014 e del conseguente credito nei confronti della società convenuta per le differenze retributive maturate dal lavoratore in forza delle mansioni svolte di aiuto casaro e degli orari di lavoro effettivamente osservati,
per una somma complessiva di euro 97.209,46, a titolo di maggior dovuto sulla paga base mensile,
compensi per lavoro straordinario, indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, al cui pagamento in proprio favore è stata chiesta la condanna della resistente, unitamente alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
8. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo e dall'esame dei documenti allegati emerge con sufficiente chiarezza e completezza l'indicazione sia dell'oggetto della domanda che degli elementi di fatto e di diritto che ne sono posti a fondamento e per i quali si rimanda all'esposizione che precede. Si ricorda che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione degli stessi in modo formale, ma occorre che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti ai documenti allegati contenuti nella domanda introduttiva. Tale indeterminatezza, ai fini del giudizio di nullità, deve essere tale da rendere impossibile l'esatta comprensione della pretesa attorea e da impedire al convenuto di apprestare una idonea difesa
(Cass. civ. n. 12933/2021).
9. Ciò premesso, nel merito il ricorso può trovare accoglimento unicamente nei limiti del credito retributivo del lavoratore riconosciuto dalla società convenuta per la somma di euro 633,04 e va per il resto rigettato, per essere maturata la prescrizione estintiva quinquennale.
10. I crediti retributivi del lavoratore, ivi compreso il diritto al trattamento di fine rapporto e alle altre indennità per la cessazione del rapporto di lavoro, sono assoggettati al termine di prescrizione estintiva quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 e n. 5, cod. civ. Tali disposizioni prevedono infatti che “si prescrivono in cinque anni…4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”.
11. La società convenuta ha ritualmente eccepito nella memoria difensiva la prescrizione estintiva delle avverse pretese retributive e ha dedotto, nelle note difensive concesse alle parti per prendere posizione sulla relativa questione, che, dopo la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro alla fine di settembre 2014, il ricorrente non ha rivendicato nei confronti del datore di lavoro alcuna pretesa retributiva sino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 13.5.2020.
12. L'eccezione è fondata in quanto il ricorrente non ha provato il compimento di alcuno degli atti interruttivi di cui all'art. 2943 cod. civ. nel lasso di tempo intercorrente dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, avvenuta in data 30.9.2014 (cfr. certificato storico lavorativo
C2/storico in atti), alla notifica del ricorso introduttivo in data 13.5.2020. Anche nel caso in cui fosse fondata la prospettazione dell'attore, di avere di fatto lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dal 5.5.2009 al 30.9.2014, senza le interruzioni tra un contratto a tempo determinato e quello successivo, cosicché il termine quinquennale di prescrizione, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 14827/2918), dovrebbe decorrere per tutti i crediti retributivi sorti in costanza di rapporto sempre dal momento della cessazione dell'unico e continuativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi tra le parti (cfr., invece, Cass. civ. n. 22170/2022, per la decorrenza della prescrizione dei crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal momento della loro insorgenza in caso di successione di contratti a tempo determinato legittimi ed efficaci),
risulterebbe comunque spirato il termine quinquennale di prescrizione, stante l'assenza di atti interruttivi fino alla notifica del ricorso.
13. Non può valorizzarsi ai fini interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.c., come sostenuto dal ricorrente, la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione inoltrata dal lavoratore all' di Caserta con istanza di intervento prot. n. 5753 del 28.2.2019 ex Controparte_4 art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 124 del 2004 (cfr. verbale negativo di conciliazione sub doc. 3 prod. ric.).
14. L'art. 410, comma 2, c.p.c. stabilisce che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione dinnanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la competente Direzione provinciale del lavoro, “interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione
e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”.
15. La Suprema Corte ha chiarito che, affinché la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompa la prescrizione, occorre che la stessa sia comunicata al datore di lavoro, non essendo sufficiente il suo inoltro alla sola Direzione territoriale del lavoro con successiva convocazione, da parte di quest'ultima, del datore di lavoro per l'espletamento del tentativo di conciliazione (Cass. civ. n.
16452/2013). Il giudice di legittimità, nella pronuncia richiamata, osserva che, mentre ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione è sufficiente, in base a quanto disposto dall'art. 410 bis c.p.c., la presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall'avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte, tale ultima comunicazione “è, invece, necessaria, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., comma 2, perché si verifichi la interruzione della prescrizione (Cfr. Cass. 121.1.2004 n. 967). In particolare, l'attuale art. 410 c.p.c.,
comma 2, dispone che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni
successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Attesa, inoltre, la natura
ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione e considerato che il legislatore parla di interruzione e non di sospensione della prescrizione, deve ritenersi che la comunicazione che interrompe la prescrizione
e sospende il decorso di ogni termine di decadenza è quella fatta al datore di lavoro (cfr. Cass. 18.10.2005
n. 20153)”.
16. Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la prova di avere comunicato al datore di lavoro la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, poiché dal verbale negativo di conciliazione prodotto si desume unicamente l'inoltro della richiesta di intervento alla Direzione territoriale del lavoro di Caserta in data 28.2.2019, non anche la comunicazione di tale richiesta del lavoratore al datore di lavoro, che neppure è comparso davanti al competente organo della predetta direzione, così determinando l'esito negativo del tentativo di conciliazione.
17. Il ricorrente aveva l'onere di provare, al più tardi con produzione documentale in prima udienza, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, tale comunicazione o altro atto interruttivo.
Né è possibile sopperire alla mancata produzione del documento attestante la comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione con l'ordine di “esibizione in giudizio di tutta la documentazione inerente la richiesta di conciliazione monocratica tra il ricorrente e la società resistente”, secondo l'istanza formulata dal ricorrente nelle note difensive. Il documento in questione, infatti, ove esistente, deve ritenersi – trattandosi di una comunicazione del lavoratore al datore di lavoro
– anche nella disponibilità del ricorrente, il quale non lo ha prodotto tempestivamente in giudizio, cosicché non può, attraverso l'ordine di esibizione invocato, sopperire ad una propria carenza di iniziativa probatoria, tanto più che sembra difettare nella specie uno dei requisiti previsti dall'art. 210 c.p.c. per l'emissione dell'ordine di esibizione, vale a dire che il documento non sia nella disponibilità dell'istante.
Va infatti ricordato che l'ordine di esibizione ex art. 410 c.p.c. è per la sua residualità utilizzabile quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde (Cass. civ. n. 12997/2004) e dunque anche quando l'interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. civ. n.
19475/2005). 18. Deve ritenersi non prescritto unicamente il credito retributivo del ricorrente per il quale è stata emessa ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c. del 3.4.2023, per la somma netta di euro 633,04, di cui euro 498,01
a titolo di trattamento di fine rapporto ed euro 134,63 a titolo di retribuzioni arretrate non corrisposte ed indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, atteso che tale credito, accertato dall' Controparte_4
di Caserta e oggetto della diffida accertativa del 10.12.2019 (doc. 5 prod. res.), è stato riconosciuto
[...]
dalla società convenuta, che ha dichiarato sia in memoria difensiva sia nelle note di trattazione scritta la disponibilità al pagamento della somma per la estinzione del debito.
19. Il riconoscimento di tale debito operato dalla società convenuta nella memoria difensive e nelle note di trattazione scritta integra un comportamento concludente univocamente manifestativo dell'intento negoziale di rinunciare ad avvalersi della prescrizione, nei limiti dell'importo predetto. Si ricorda che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937, comma 3, cod. civ. presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (Cass. civ. n. 24263/2023;
21248/2012). Nella specie la società convenuta ha affermato, nella memoria di costituzione, “che non sussiste nessuna ragione di credito da parte dell'odierno ricorrente nei confronti di P.L.C. se non una differenza residua come accertata dall' di euro 633,04 comunque corrisposta, che in ogni caso CP_4
la società resistente si dichiara disposta ad offrire e a versare al lavoratore, senza riconoscimento alcuno”. La precisazione finale “senza riconoscimento alcuno” va intesa alla stregua di mera clausola di stile, in quanto la resistente ha expressis verbis ammesso, nella proposizione precedente, che l'unico debito nei confronti del lavoratore è quello accertato dall' ed ammonta ad euro Controparte_4
633,04, deducendo anzi di averlo già pagato, senza tuttavia fornire la prova dell'adempimento, e così implicitamente dimostrando in modo univoco di non volersi avvalere dell'eccezione di prescrizione. Tale comportamento concludente trova conferma in quanto dichiarato nelle note scritte depositate il 30.3.2023 per la trattazione cartolare del 3.4.2023, in cui la società convenuta testualmente “ribadisce la disponibilità della società resistente ad estinguere il debito di €uro 633,04 limitatamente come accertato dall'Ispettorato del Lavoro intervenuto su segnalazione dello stesso ricorrente”.
20. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva formulata dal lavoratore, la contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro deve invece ritenersi per quanto sopra integralmente e senza residui prescritta, attesa la rilevabilità di ufficio e la irrinunciabilità della prescrizione quinquennale in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n.
335 del 1995 (ex plurimis, Cass. civ. 37570/2020).
21. In conclusione, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente al credito retributivo del lavoratore di euro 633,04, di cui euro 498,01 a titolo di trattamento di fine rapporto ed euro 134,63 a titolo di retribuzioni arretrate ed indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, già oggetto della ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c., da ritenersi confermata e assorbita dalla presente sentenza, e va per il resto rigettato per essersi estinti per prescrizione quinquennale i crediti retributivi del lavoratore. Parimenti
devono dichiararsi estinti per prescrizione quinquennale il credito dell' per la maggiore CP_2
contribuzione previdenziale.
22. Considerata l'esiguità del credito accertato, a fronte delle ingenti somme oggetto della domanda di accertamento e condanna, pari ad euro 97.209,46, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara il credito retributivo del ricorrente nei confronti della società convenuta per la somma di euro 633,04;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
633,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− rigetta per il resto il ricorso per intervenuta prescrizione dei crediti retributivi e contributivi oggetto della domanda;
− compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Cassino il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 13 gennaio 2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 212/2020 e promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico GRELLA e Anita Parte_1
PETRONE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Vairano
Scalo, Via Giovanni Paolo II n. 71
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Vincenzo NATALE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Vitulazio, Via Circumvallazione Nord Ovest n. 69
- resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo MANGIAPANE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- chiamato in causa
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29.1.2020 e ritualmente notificato, Parte_1
spone di avere lavorato ininterrottamente alle dipendenze della dal
[...] CP_1 Controparte_1
5.5.2009 al 30.9.2014 con mansioni di aiuto casaro;
di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno per 36 ore settimanali;
di avere lavorato sette giorni su sette, dalle ore 4.00 alle ore 19.00; di avere percepito una retribuzione mensile di euro 750,00; di avere prestato la propria attività
lavorativa senza soluzione di continuità, pur risultando formalmente una pluralità di rapporti di lavoro intervallati da periodi non regolarizzati;
di avere svolto le mansioni di aiuto casaro, occupandosi della trasformazione del latte in formaggio o altri latticini;
di avere osservato orari di lavoro e percepito retribuzioni non corrispondenti a quanto indicato nelle buste paga, elaborate in modo mendace e del tutto inattendibili;
di non avere mai usufruito di riposi, ferie e permessi;
di non avere percepito la tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il trattamento di fine rapporto;
di avere lavorato, agli inizi del 2015, alle dipendenze della società riconducibile alla Controparte_3
medesima proprietà della società convenuta;
di avere infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione monocratica presso l' Caserta. Controparte_4
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce in diritto di non avere percepito ai sensi dell'art. 36 Cost. una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, avendo lavorato “per un numero incredibilmente alto di ore” secondo i connotati propri dello “sfruttamento lavorativo”, con conseguente maturazione di differenze retributive a titolo di maggior dovuto sulla paga base mensile, compensi per lavoro straordinario, indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Sostiene, pertanto, tenuto conto dell'inquadramento nel 3° livello del CCNL
Operai e di avere maturato differenze retributive lorde pari ad euro Parte_2
97.209,46.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e/o costituire e/o dichiarare che tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
è sussistito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, ininterrotto, dal 05/05/2009 al
[...]
30/09/2014, con mansioni da aiuto casaro. - Accertare e/o dichiarare il diritto del sig. a percepire dalla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., le differenze retributive e contributive maturate in virtù
[...] del rapporto di lavoro svoltosi secondo quanto dedotto nel presente ricorso ovvero quanto ritenuto di giustizia all'esito del processo.
- Condannare, quindi, la predetta convenuta al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma complessiva lorda pari ad euro 97.209,46 a titolo di differenze retributive maturate a vario
titolo come indicato nel conteggio di cui al presente ricorso, ovvero quella diversa somma ritenuta di
giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
nonché al versamento della dovuta contribuzione prevista per legge.
Con vittoria di spese da distrarsi.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso ricorso. La resistente eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso per genericità del petitum e della causa petendi in violazione dei requisiti prescritti dall'art. 414
c.p.c. Eccepisce, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati da controparte. Afferma che il lavoratore ha prestato la sua attività secondo gli orari contrattuali, ha regolarmente usufruito di ferie e lunghi periodi di permesso per recarsi in Tunisia presso la famiglia di origine, ha percepito tutto quanto di sua competenza. Evidenzia che, all'esito degli accertamenti ispettivi compiuti dall'
[...]
di Caserta, attivati su richiesta dello stesso lavoratore, è risultato unicamente un Controparte_4
credito retributivo, relativo al periodo dal 25.3.2014 al 30.9.2014, pari ad euro 633,04, che la società convenuta si dichiara disponibile a corrispondere al lavoratore. Censura, infine, i conteggi allegati al ricorso, “approssimativi, imprecisi, poco chiari e palesemente errati”.
5. A seguito di integrazione del contraddittorio disposta ex artt. 102, comma 2, e 420, comma 9, c.p.c.,
attesa la domanda di regolarizzazione contributiva proposta dal ricorrente, si è costituito in giudizio l' , chiedendo all'intestato giudice, ove ritenuto sussistente il diritto del ricorrente a percepire le CP_2 differenze retributive richieste in ragione del rapporto di lavoro dedotto, di accertare il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione.
6. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. In corso di giudizio è stata emessa ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c. con cui è stato disposto a carico della società convenuta il pagamento in favore del ricorrente della somma non contestata di euro 633,04. La causa è stata infine decisa come in dispositivo, pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione, all'esito dell'udienza di discussione del 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno protrattosi ininterrottamente dal 5.5.2009 al 30.9.2014 e del conseguente credito nei confronti della società convenuta per le differenze retributive maturate dal lavoratore in forza delle mansioni svolte di aiuto casaro e degli orari di lavoro effettivamente osservati,
per una somma complessiva di euro 97.209,46, a titolo di maggior dovuto sulla paga base mensile,
compensi per lavoro straordinario, indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, al cui pagamento in proprio favore è stata chiesta la condanna della resistente, unitamente alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
8. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo e dall'esame dei documenti allegati emerge con sufficiente chiarezza e completezza l'indicazione sia dell'oggetto della domanda che degli elementi di fatto e di diritto che ne sono posti a fondamento e per i quali si rimanda all'esposizione che precede. Si ricorda che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione degli stessi in modo formale, ma occorre che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti ai documenti allegati contenuti nella domanda introduttiva. Tale indeterminatezza, ai fini del giudizio di nullità, deve essere tale da rendere impossibile l'esatta comprensione della pretesa attorea e da impedire al convenuto di apprestare una idonea difesa
(Cass. civ. n. 12933/2021).
9. Ciò premesso, nel merito il ricorso può trovare accoglimento unicamente nei limiti del credito retributivo del lavoratore riconosciuto dalla società convenuta per la somma di euro 633,04 e va per il resto rigettato, per essere maturata la prescrizione estintiva quinquennale.
10. I crediti retributivi del lavoratore, ivi compreso il diritto al trattamento di fine rapporto e alle altre indennità per la cessazione del rapporto di lavoro, sono assoggettati al termine di prescrizione estintiva quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 e n. 5, cod. civ. Tali disposizioni prevedono infatti che “si prescrivono in cinque anni…4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”.
11. La società convenuta ha ritualmente eccepito nella memoria difensiva la prescrizione estintiva delle avverse pretese retributive e ha dedotto, nelle note difensive concesse alle parti per prendere posizione sulla relativa questione, che, dopo la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro alla fine di settembre 2014, il ricorrente non ha rivendicato nei confronti del datore di lavoro alcuna pretesa retributiva sino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 13.5.2020.
12. L'eccezione è fondata in quanto il ricorrente non ha provato il compimento di alcuno degli atti interruttivi di cui all'art. 2943 cod. civ. nel lasso di tempo intercorrente dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, avvenuta in data 30.9.2014 (cfr. certificato storico lavorativo
C2/storico in atti), alla notifica del ricorso introduttivo in data 13.5.2020. Anche nel caso in cui fosse fondata la prospettazione dell'attore, di avere di fatto lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dal 5.5.2009 al 30.9.2014, senza le interruzioni tra un contratto a tempo determinato e quello successivo, cosicché il termine quinquennale di prescrizione, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 14827/2918), dovrebbe decorrere per tutti i crediti retributivi sorti in costanza di rapporto sempre dal momento della cessazione dell'unico e continuativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi tra le parti (cfr., invece, Cass. civ. n. 22170/2022, per la decorrenza della prescrizione dei crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal momento della loro insorgenza in caso di successione di contratti a tempo determinato legittimi ed efficaci),
risulterebbe comunque spirato il termine quinquennale di prescrizione, stante l'assenza di atti interruttivi fino alla notifica del ricorso.
13. Non può valorizzarsi ai fini interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.c., come sostenuto dal ricorrente, la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione inoltrata dal lavoratore all' di Caserta con istanza di intervento prot. n. 5753 del 28.2.2019 ex Controparte_4 art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 124 del 2004 (cfr. verbale negativo di conciliazione sub doc. 3 prod. ric.).
14. L'art. 410, comma 2, c.p.c. stabilisce che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione dinnanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la competente Direzione provinciale del lavoro, “interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione
e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”.
15. La Suprema Corte ha chiarito che, affinché la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompa la prescrizione, occorre che la stessa sia comunicata al datore di lavoro, non essendo sufficiente il suo inoltro alla sola Direzione territoriale del lavoro con successiva convocazione, da parte di quest'ultima, del datore di lavoro per l'espletamento del tentativo di conciliazione (Cass. civ. n.
16452/2013). Il giudice di legittimità, nella pronuncia richiamata, osserva che, mentre ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione è sufficiente, in base a quanto disposto dall'art. 410 bis c.p.c., la presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall'avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte, tale ultima comunicazione “è, invece, necessaria, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., comma 2, perché si verifichi la interruzione della prescrizione (Cfr. Cass. 121.1.2004 n. 967). In particolare, l'attuale art. 410 c.p.c.,
comma 2, dispone che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni
successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Attesa, inoltre, la natura
ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione e considerato che il legislatore parla di interruzione e non di sospensione della prescrizione, deve ritenersi che la comunicazione che interrompe la prescrizione
e sospende il decorso di ogni termine di decadenza è quella fatta al datore di lavoro (cfr. Cass. 18.10.2005
n. 20153)”.
16. Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la prova di avere comunicato al datore di lavoro la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, poiché dal verbale negativo di conciliazione prodotto si desume unicamente l'inoltro della richiesta di intervento alla Direzione territoriale del lavoro di Caserta in data 28.2.2019, non anche la comunicazione di tale richiesta del lavoratore al datore di lavoro, che neppure è comparso davanti al competente organo della predetta direzione, così determinando l'esito negativo del tentativo di conciliazione.
17. Il ricorrente aveva l'onere di provare, al più tardi con produzione documentale in prima udienza, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, tale comunicazione o altro atto interruttivo.
Né è possibile sopperire alla mancata produzione del documento attestante la comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione con l'ordine di “esibizione in giudizio di tutta la documentazione inerente la richiesta di conciliazione monocratica tra il ricorrente e la società resistente”, secondo l'istanza formulata dal ricorrente nelle note difensive. Il documento in questione, infatti, ove esistente, deve ritenersi – trattandosi di una comunicazione del lavoratore al datore di lavoro
– anche nella disponibilità del ricorrente, il quale non lo ha prodotto tempestivamente in giudizio, cosicché non può, attraverso l'ordine di esibizione invocato, sopperire ad una propria carenza di iniziativa probatoria, tanto più che sembra difettare nella specie uno dei requisiti previsti dall'art. 210 c.p.c. per l'emissione dell'ordine di esibizione, vale a dire che il documento non sia nella disponibilità dell'istante.
Va infatti ricordato che l'ordine di esibizione ex art. 410 c.p.c. è per la sua residualità utilizzabile quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde (Cass. civ. n. 12997/2004) e dunque anche quando l'interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. civ. n.
19475/2005). 18. Deve ritenersi non prescritto unicamente il credito retributivo del ricorrente per il quale è stata emessa ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c. del 3.4.2023, per la somma netta di euro 633,04, di cui euro 498,01
a titolo di trattamento di fine rapporto ed euro 134,63 a titolo di retribuzioni arretrate non corrisposte ed indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, atteso che tale credito, accertato dall' Controparte_4
di Caserta e oggetto della diffida accertativa del 10.12.2019 (doc. 5 prod. res.), è stato riconosciuto
[...]
dalla società convenuta, che ha dichiarato sia in memoria difensiva sia nelle note di trattazione scritta la disponibilità al pagamento della somma per la estinzione del debito.
19. Il riconoscimento di tale debito operato dalla società convenuta nella memoria difensive e nelle note di trattazione scritta integra un comportamento concludente univocamente manifestativo dell'intento negoziale di rinunciare ad avvalersi della prescrizione, nei limiti dell'importo predetto. Si ricorda che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937, comma 3, cod. civ. presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (Cass. civ. n. 24263/2023;
21248/2012). Nella specie la società convenuta ha affermato, nella memoria di costituzione, “che non sussiste nessuna ragione di credito da parte dell'odierno ricorrente nei confronti di P.L.C. se non una differenza residua come accertata dall' di euro 633,04 comunque corrisposta, che in ogni caso CP_4
la società resistente si dichiara disposta ad offrire e a versare al lavoratore, senza riconoscimento alcuno”. La precisazione finale “senza riconoscimento alcuno” va intesa alla stregua di mera clausola di stile, in quanto la resistente ha expressis verbis ammesso, nella proposizione precedente, che l'unico debito nei confronti del lavoratore è quello accertato dall' ed ammonta ad euro Controparte_4
633,04, deducendo anzi di averlo già pagato, senza tuttavia fornire la prova dell'adempimento, e così implicitamente dimostrando in modo univoco di non volersi avvalere dell'eccezione di prescrizione. Tale comportamento concludente trova conferma in quanto dichiarato nelle note scritte depositate il 30.3.2023 per la trattazione cartolare del 3.4.2023, in cui la società convenuta testualmente “ribadisce la disponibilità della società resistente ad estinguere il debito di €uro 633,04 limitatamente come accertato dall'Ispettorato del Lavoro intervenuto su segnalazione dello stesso ricorrente”.
20. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva formulata dal lavoratore, la contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro deve invece ritenersi per quanto sopra integralmente e senza residui prescritta, attesa la rilevabilità di ufficio e la irrinunciabilità della prescrizione quinquennale in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n.
335 del 1995 (ex plurimis, Cass. civ. 37570/2020).
21. In conclusione, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente al credito retributivo del lavoratore di euro 633,04, di cui euro 498,01 a titolo di trattamento di fine rapporto ed euro 134,63 a titolo di retribuzioni arretrate ed indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, già oggetto della ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c., da ritenersi confermata e assorbita dalla presente sentenza, e va per il resto rigettato per essersi estinti per prescrizione quinquennale i crediti retributivi del lavoratore. Parimenti
devono dichiararsi estinti per prescrizione quinquennale il credito dell' per la maggiore CP_2
contribuzione previdenziale.
22. Considerata l'esiguità del credito accertato, a fronte delle ingenti somme oggetto della domanda di accertamento e condanna, pari ad euro 97.209,46, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara il credito retributivo del ricorrente nei confronti della società convenuta per la somma di euro 633,04;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
633,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− rigetta per il resto il ricorso per intervenuta prescrizione dei crediti retributivi e contributivi oggetto della domanda;
− compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Cassino il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Raffaele Iannucci