Ordinanza collegiale 7 novembre 2023
Sentenza 5 gennaio 2024
Improcedibile
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2025REG.PROV.COLL.
N. 03027/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3027 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Spadavecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- la AS RA, non costituita in giudizio;
- la AS AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Gnocchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 6/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AS AN;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tar per le Marche ha accolto l’istanza di ottemperanza prodotta, ai sensi dell’art. 112 e seguenti c.p.a., dall’odierna appellante, in quanto “ l’Amministrazione sanitaria non ha provveduto al pagamento neppure a seguito della decorrenza del termine di centoventi giorni di cui sopra, né ha addotto alcuna valida giustificazione per il protrarsi dell’inadempimento, sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, con la precisazione che le somme che saranno oggetto di pagamento sono solo quelle espressamente liquidate nelle ordinanze di assegnazione e di liquidazione del giudice dell’esecuzione, nonché le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alle ordinanze inerenti alla pubblicazione, all’esame e alla notifica dei titoli, in quanto ad esso accessorie perché aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto successive non coperte dai titoli esecutivi (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.) o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 16 maggio 2023, n. 2949) ”.
2. Con l’atto di appello in scrutinio, la ricorrente impugna la sentenza del giudice di prime cure, nella misura in cui ha ritenuto sussistenti “ i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione delle verosimili difficoltà operative connesse alle vicende successorie che vedono coinvolte le AS, all’esito della soppressione dell’ASUR ad opera della legge regionale n.19/2022 …. La sentenza è affetta da vizio in procedendo stante la violazione dell’art. 26 cpa ed art. 91 e 92 cpc in tema di compensazione delle spese di lite e, pertanto, se ne chiede l’annullamento…Nella specie, non può dubitarsi della ricorrenza di una situazione di totale soccombenza delle aziende sanitarie resistenti, atteso che il TAR Marche evidenziava il grave ritardo con cui le predette Amministrazioni non davano esecuzione al provvedimento di assegnazione del Tribunale di Fermo, emesso a carico dell’ex Asur Marche in data -OMISSIS-, notificato alla stessa il -OMISSIS-, e del Tribunale di AN del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- (“l’Amministrazione sanitaria non ha provveduto al pagamento neppure a seguito della decorrenza del termine di centoventi giorni di cui sopra, né ha addotto alcuna valida giustificazione per il protrarsi dell'inadempimento, sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso”, pertanto “va disposta la condanna dell’AS di AN e dell’AS di RA, ciascuna per la parte di propria competenza, al pagamento in favore dei ricorrenti per la parte di rispettiva spettanza, delle somme liquidate nell’ordinanza di assegnazione di cui si chiede l’ottemperanza” (pag. 4 sentenza). La sentenza viene impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite atteso che la motivazione - in punto spese di lite - non fa alcun riferimento ai presupposti elencati dall’art. 92, comma 2, c.p.c. e tassativamente idonei, in linea astratta, a giustificare l’esito compensativo ”.
3. La controparte, AS AN, si è costituita:
- eccependo “ la improcedibilità dell’odierno giudizio di appello stante il deposito tardivo del ricorso avversario. Come già detto sopra, il ricorso in appello a Codesta Ecc.ma Autorità è stato notificato alle controparti il 22 marzo 2024 e depositato il 12 aprile 2024, ovvero dopo il termine perentorio di gg. 15 dalla sua notificazione. In base al combinato disposto degli artt. 114, commi 8 e 9, e 87, comma 3, c.p.a., l’appello su un giudizio di ottemperanza, in quanto procedimento che segue il rito della Camera di consiglio segue i termini ordinari dimezzati. Pertanto, in ipotesi di appello avverso la sentenza di ottemperanza, sia l’ordinario termine per l’impugnazione sia quello del deposito del ricorso in sono ridotti della metà. Infatti, in base all’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (cfr., per analogo caso di procedimento trattato con il rito camerale, in materia di silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2012, n. 2929) ”;
- lamentando “ comunque la inammissibilità del ricorso avversario stante la inappellabilità della sentenza di I grado. La decisione adottata in sede di ottemperanza e qui impugnata contiene infatti disposizioni meramente attuative del giudicato, senza risolvere anche questioni di natura cognitoria, in rito o in merito. Nel giudizio di ottemperanza conclusosi, come nel caso all’esame, con statuizione avente effetti meramente esecutivi e la pronunzia si caratterizzi per un’indole segnatamente non decisoria e tanto meno definitiva, questa non potrà considerarsi appellabile, secondo i principi processuali generali che affermano la non impugnabilità, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dei provvedimenti non decisori e comunque non definitivi quali sono i provvedimenti esecutivi ( ex multis : Cass. civ., Sez. Un., 1˚ febbraio 2017, n. 2610, Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013) ”;
- sostenendo il difetto di legittimazione passiva di AS AN in persona del Commissario Liquidatore ex ASUR Marche, o comunque la sua estraneità rispetto alla ottemperanza.
4.1. Con successiva dichiarazione la ricorrente ha formulato rinuncia “ al ricorso proposto nei confronti di AS AN e nei confronti di AS RA (contumace) a cui la presente è stata notificata in data odierna, con richiesta di compensazione delle spese ”.
4.2. Al riguardo l’AS ha dichiarato di aderire solo ai fini dell’estinzione del giudizio e non della compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 84, co. 2 c.p.a., per le ragioni di merito e perché ha sopportato le spese di un giudizio “ che si sarebbe potuto e dovuto evitare ”.
5. Alla camera di consiglio del 14 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. La dichiarazione di rinuncia supera le doglianze della controparte ed è atto idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità dello stesso.
1.2. Per quanto concerne il regime delle spese di lite, tenuto conto che l’Amministrazione non ha concordato con la richiesta di compensazione, le stesse – equitativamente liquidate in dispositivo - sono da porre a carico dell’appellante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ove si consideri che, come eccepito dalla stessa Amministrazione, l’appello era irricevibile per tardivo deposito, essendo stato notificato in data 22 marzo 2024 e depositato solo in data 12 aprile 2024, quindi oltre il termine dimezzato di cui agli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore della parte appellata costituita in resistenza, delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO