TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9966 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 35259/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LU NC IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26108/2024 r.g. promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Parte_1 P.IVA_1 Bertogli (C.F.: , presso il cui studio, sito in Milano Corso di Porta Vittoria, n. C.F._1 17, ha eletto domicilio, PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2 HAZAN MAURIZIO e dall'avv. MARTINI FILIPPO ( ) presso il cui studio, C.F._2 sito in Milano, Largo Augusto n. 3 ha eletto domicilio, PARTE CONVENUTA APPELLATA C.F./P.I. ), residente a [...], CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1.- in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1883/2024, pubblicata in data 08.03.2024, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano - dott. Alberto Bargero, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del veicolo tg ED726RB di proprietà del sig. nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
CP_2 2) per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2 pagina 1 di 15 - nella sua qualità di concessionario e cessionario - della somma di euro Parte_1 301,14= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.” In via istruttoria, “si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze già articolate con il libello introduttivo che testualmente si trascrivono: a) “vero è che la società , svolge, da diversi anni, attività di ripristino delle condizioni Parte_1 di sicurezza, di reintegra delle matrici ambientali, delle pertinenze e delle infrastrutture stradali, danneggiate a seguito di incidente stradale -scongiurando, nel contempo, gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato o intempestivo intervento con allerta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, su tutto il territorio nazionale- con veicoli speciali ed in emergenza” b) “vero è che in seguito al sinistro del 09.10.2020, alle ore 10.15 circa, in Milano, in Via Brunetti Angelo in prossimità del civico 10, l'Ente proprietario della strada richiedeva a il ripristino dei luoghi” c) Parte_1
“vero è che a seguito di tanto l'attrice in esecuzione agli impegni assunti in Convenzione attivava il centro logistico, per eseguire le attività finalizzate al ripristino dello status quo ante dei luoghi interessati dall'incidente in parola” d) “vero è che per l'intervento in parola venivano impiegati n. 2 operai specializzati per circa due ore” e) “vero è che per la realizzazione dell'intervento di ripristino si rendeva necessario l'apertura del cantiere stradale” f) “vero è che in occasione dell'intervento veniva realizzato di un report fotografico delle condizioni del teatro dell'incidente stradale” g) “vero è che in occasione dell'intervento si procedeva allo sgombero dal piano viabile da elementi di intralcio alla corretta effettuazione dell'intervento di ripristino” h) “vero è che al termine delle operazioni di ripristino si procedeva alla rimozione del cantiere stradale” i) “vero è che in occasione dell'intervento venivano compiuti gli adempimenti procedurali, circa il controllo, la tracciabilità, l'identificazione, la catalogazione e il trasporto dei rifiuti” Si indicano a testi: - Sig.ra , titolare della Testimone_1 Società C.R.S. s.r.l. in via Costantino Baroni n. 190 Milano;
- gli operai tutti della Società C.R.S. s.r.l. in via Costantino Baroni n. 190 Milano;
- Sig. responsabile zona della società Controparte_3 Largo Mengaroni n. 25, Roma;
Inoltre si insiste per la nomina di un Parte_1 C.T.U. per l'accertamento della congruità della quantificazione del costo del servizio di ripristino del manto stradale effettuato in condizioni di emergenza dalla società attrice” (cfr. atto di citazione, pagg. 9 e 10 e memoria ex art. 320 c.p.c., pagg. 24 e 25). 2.- Di conseguenza, disattendere tutte le eccezioni, deduzioni, domande anche riconvenzionali e istanze formulate dalla compagnia assicurativa appellata dinanzi al Giudice di prime cure, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con ogni conseguente occorrenda statuizione anche in termini restitutori. 3.- Con vittoria di spese di lite anche del presente grado di giudizio”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
ii. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 1883/2024, pubblicata l'8.3.2024, che ha dichiarato la carenza di legittima attiva della parte attrice appellante ed ha accolto la domanda riconvenzionale di restituzione degli importi già corrisposti da Controparte_1
Il giudice di prime cure ha rilevato che:
1) nella Convenzione prodotta non si rinviene “la parte relativa alla cessione del credito e del potere agire ex art.2054 C.C.” e non è stato prodotto il “Capitolato speciale di concessione”, mentre la Cessione di Credito scaturirebbe da autonomo ulteriore provvedimento prodotto sub doc. 1 e doc. 11 sub d);
2) “Tale provvedimento definito “funzionale” appare non in linea con la vigente normativa in quanto l'atto è sottoscritto dal dirigente della Polizia Locale e non dal Sindaco del Comune in violazione dell'art.50 TUEL e delle disposizioni di cui al D.L. 28 marzo 1197 n.79 che hanno consentito alle Pubbliche Amministrazioni di cedere i propri crediti, né dagli atti depositati si evincono poteri particolari delegati al funzionario medesimo. L'art.107 TUEL conferisce in effetti ai dirigenti funzioni e responsabilità, ma non poteri di rappresentanza. Deve quindi ritenersi che nel caso che ci occupa sia intervenuta una violazione della riserva di competenza di cui all'art.42, comma 2, lett.e) d.lgs. 18/08/2000 n.267 (T.U.E.L.), che prevede in capo al solo Consiglio Comunale il potere di “[…] e) organizzazione dei pubblici servizi […], concessioni dei pubblici servizi […] affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. In proposito la Giurisprudenza di merito in una fattispecie simile a quella che di che trattasi ha affermando “Non appare, peraltro, in ipotesi richiamabile il combinato disposto di cui agli artt.48 e 107 dello stesso T.U.E.L., giacché esso non vale a conferire alla Giunta Provinciale i
pagina 3 di 15 necessari poteri deliberativi, assegnandole la detta norma esclusivamente funzioni esecutive, propositive e di impulso rispetto alle funzioni decisorie del Consiglio Provinciale”. (Tribunale di Bergamo n.2064/2021)”.
ha tempestivamente impugnato la sentenza di prime cure, sulla base di tre motivi Parte_1
(il terzo motivo di appello si sovrappone in parte al primo).
Premessa l'ammissibilità dell'appello ex art. 113, comma 2, c.p.c., con il primo motivo di appello, censura la ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di Parte_1 servizi e la negazione della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, che, quindi, era pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo accoglimento della domanda restitutoria, sul presupposto che “ non è legittimata a chiedere la restituzione dell'importo Controparte_1 pagato a ex art. 1189 c.c., dovendosi ritenere legittimato unicamente il Parte_1 [...]
che, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta creditrice in forza CP_4 Parte_1 della Concessione, sarebbe “unico e vero” creditore dell'importo in questione. Peraltro, il versamento dell'importo di Euro 182,00 è stato fatto spontaneamente e ai sensi dell'art. 2034 c.c. non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali”.
Con il terzo motivo di appello si duole della mancata corretta valutazione della documentazione versata in atti, ritenendo la sentenza di prime cure errata anche laddove ha ritenuto non provata la proroga del
Contratto per il periodo di riferimento del sinistro di cui è causa.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento dei residui euro 301,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle proprie ragioni la società attrice ha dedotto:
- di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal nei confronti dei Controparte_4 convenuti, concernente i costi occorrenti per il ripristino del manto stradale danneggiato dal sinistro stradale occorso in Milano il 9.10.2020, di cui proprietario del veicolo tg ED726RB, CP_2 assicurato con è responsabile;
Controparte_1
pagina 4 di 15 - di essere cessionaria del credito in forza di concessione stipulata con il il Controparte_4
26.2.2016 (determina dirigenziale n. 283/2015 del 4.12.2015) per svolgere il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima sia danneggiata da sinistri;
- che il corrispettivo del servizio reso da consiste nella possibilità di Parte_1
“rivalersi” contro il danneggiante e la sua assicurazione, senza costi per il Comune;
- di aver bonificato il manto stradale da un'ingente quantità di detriti solidi inquinanti e non biodegradabili in seguito al sinistro stradale di cui è causa e di aver pertanto diritto al risarcimento dei danni nella misura del corrispettivo pattuito con l'ente comunale.
La parte attrice appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado,
l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento di euro
301,14, oltre interessi e rivalutazione, nonché rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
(cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita nel presente grado di giudizio
[...]
che ha eccepito l'infondatezza dell'appello e chiesto la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di dell'atto di citazione in CP_2 appello in rinnovazione (disposta in data 6.5.2025), ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del
2.12.2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato l'udienza al 16.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso dell'indicata udienza le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e all'esito della discussione orale il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello è infondato e i motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Innanzitutto, va premesso che l'appello, riguardante una causa di valore inferiore a euro 1.100,00, risulta ammissibile ex artt. 339, comma 3, c.p.c., essendo state mosse censure attinenti ai “principi regolatori della materia”.
pagina 5 di 15 Infatti, la censura in ordine all'inesistenza di una cessione del credito contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi accertare se abbia agito vantando un Parte_1 diritto proprio ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c. La sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione,
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex multis Cass. civ. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam afferisce alla possibilità dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda nel merito;
pertanto, la questione incide sul rispetto delle norme processuali, nonché dei principi regolatori della materia.
Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo lo stesso rigettarsi sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente la legittimazione attiva dell'odierna parte attrice appellante in virtù di una cessione di credito sottoscritta da un soggetto privo dei necessari poteri.
Dalla motivazione si trae una interpretazione dei documenti allegati, tra cui il contratto di concessione di servizi prodotto privo della sua pag. 7 e pertanto del testo degli artt. 2 e 3, tali da ritenere l'odierna appellante priva della titolarità dal lato attivo della pretesa fatta valere in giudizio.
Ad avviso del Tribunale, il Giudice di Pace ha rigettato correttamente la domanda di condanna, sebbene la ragione della decisione vada identificata, più a monte, nel difetto di prova della vigenza di una Concessione che attribuisca a il credito risarcitorio azionato in giudizio. Parte_1
Si osserva, infatti, che ha agito contro e Parte_1 Controparte_1 contro affermando di essere titolare di un credito risarcitorio cedutole dal CP_2 CP_4
, che l'aveva acquistato ex artt. 1173 e 2054 c.c. a causa del danneggiamento della sede stradale,
[...] di proprietà comunale, derivante dal sinistro occorso il 9.10.2020.
La cessione del credito sarebbe provata dalla:
− convenzione del 26.2.2016, che all'art. 2, prevederebbe che «il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario» e,
pagina 6 di 15 all'art. 3, che «per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati [Sicurezza e
Ambiente] avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali» (doc. A parte appellante prodotto sub doc. 1 fasc. primo grado);
− deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.1.2015 (doc. B parte appellante), richiamata a p. 2 del Contratto, in cui si dà atto che: «alcune Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni
Comunali […] hanno recentemente sperimentato la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidente stradale, ottenendo senza spese a loro carico un pronto intervento da parte di società specializzate, presenti e operanti da anni in questo settore, a fronte del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti» (pag. 3); «si ritiene necessario attivare una concessione di servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino senza costo per l'Amministrazione
Comunale»; «in via generale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario, nei termini economici dallo stesso indicati in sede di offerta»; si precisa che il servizio sarà «remunerato direttamente dall'Assicurazione del veicolo condotto dal soggetto responsabile del sinistro» (pag. 5) e, infine, si delibera di «approvare le linee di indirizzo, indicate in premessa e nell'allegata relazione tecnica, per l'affidamento in Concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali» e «dare atto che i servizi affidati in Concessione saranno senza costo per
l'Amministrazione Comunale, per le ragioni indicate nelle considerazioni sopra esplicitate» (v. doc. cit. a pag. 6);
− atto funzionale n. 430 del 5.4.2016 (doc. D parte appellante), dove il Dirigente Superiore della
Polizia Locale di Milano – in qualità di responsabile della gara pubblica senza oneri e costi per l'amministrazione comunale del servizio di ripristino delle condizioni ambientali del territorio cittadino compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – dava atto della stipulazione tra il e la del Contratto in regime di concessione CP_4 Parte_2
pagina 7 di 15 di servizi, che «prevede che il concessionario ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per
l'intervento delle compagnie assicurative dei soggetti responsabili del sinistro stradale” e attestava che «a titolo della concessione del servizio de quo la società Parte_1 richiamando l'art. 2054 c.c. potrà agire e intraprendere le azioni che riterrà più
[...] opportune per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia locale di
Milano avvenuti nella rete viaria di competenza del »; l'atto precisava, Controparte_4 infine, che «la presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di consentire alla società di agire in posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle Parte_1 Parte_1 indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati come da capitolato speciale di concessione».
Ciò premesso si osserva che dev'essere esaminata la concessione stipulata tra il
[...]
al fine di valutarne la sua efficacia, essendo essa titolo costitutivo del diritto Controparte_5 di cessione di credito posto dalla parte attrice appellante a fondamento della pretesa da lei fatta valere.
In proposito, dal compendio probatorio versato in atti dalla parte attrice appellante si evince, infatti, che la concessione di servizi prodotta sub doc. A ha una validità di due anni a decorrere dal 25.11.2015:
l'art. 5 ha, infatti, puntualmente previsto che “la durata del presente contratto è di 2 (due) anni a decorrere dalle ore 00.00 del 25/11/2015. La scadenza contrattuale è protratta di ulteriori giorni 67
(sessantasette) in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30/11/2015 al
4/02/2016, citata in premessa” (cfr. doc. A pag. 8 parte appellante). Alle medesime conclusioni si perviene esaminando anche l'atto funzionale ove si legge chiaramente “a seguito di aggiudicazione definitiva la predetta società [ ha stipulato con il di Milano un contratto Parte_1 CP_4 che, come prescritto nel capitolato speciale di appalto, prevede l'esecuzione del predetto servizio per la durata di due anni, con facoltà riservata all'Amministrazione Comunale alla scadenza contrattuale di concedere la prosecuzione della concessione per un periodo ulteriore e fino a 12 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione” (cfr. doc. D parte appellante).
Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che, nel caso di specie, la concessione è stata in vigore dal 25.11.2015 al 25.11.2017 (v. art. 5 della Concessione prodotta sub doc. A parte appellante), lasso temporale prorogato di ulteriori giorni 67 in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta pagina 8 di 15 dal 30.11.2015 al 4.2.2016, sì che, non essendo stata versata in atti alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione di prosecuzione della concessione medesima per ulteriore dodici mesi, in atti risulta provato che la concessione è rimasta vigente sino al 31.1.2018.
Tuttavia, il sinistro oggetto della presente vertenza si è verificato il giorno 9 ottobre 2020 (cfr. verbale di sinistro stradale, doc. 2 prodotto da in primo grado); pertanto, a fronte Parte_1 dell'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice sin dalla comparsa di risposta in primo grado
(v. comparsa a p. 6, in cui ha eccepito che al momento del verificarsi del Controparte_1 sinistro il contratto era scaduto da tempo, eccezione reiterata nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello a p. 8 e seguenti) inerente il fatto che il sinistro stradale si sia verificato oltre due anni e mezzo dopo la scadenza della Concessione, occorre valutare se alla data del sinistro la concessione fosse ancora vigente.
In proposito, la parte attrice appellante al fine di paralizzare la menzionata eccezione ha prodotto sin dal primo grado di giudizio un atto, datato 23.7.2020 e sottoscritto dal Direttore dell'area Procedure
Sanzionatorie, intestato “Prosecuzione della concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino, per il periodo 1° agosto 2020 – 31 ottobre 2020” (cfr. documenti allegati all'atto di citazione in primo grado), affermando nell'atto di citazione in appello che “la comunicazione di prosecuzione della sia quale doc. 1, sia quale Parte_3 Parte_1 doc. 11 f) del fascicolo di primo grado, avente ad oggetto la proroga per il periodo dal 1 agosto al 31 ottobre 2020, in costanza del quale si è verificato il sinistro di cui è causa (del 09 ottobre 2020): cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado e qui sub doc. E)” (v. atto di citazione in appello a p. 24).
Al riguardo si rileva che:
1) l'atto è generico poiché non presenta riferimenti univoci alla concessione di servizi del
26.2.2016, limitandosi a prevedere la prosecuzione del servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradale e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadini per il periodo dal per il periodo 1° agosto 2020 – 31 ottobre 2020 alle medesime condizioni contrattuali” (cfr. documentazione allegata alla citazione in primo grado);
2) si tratta di proroga intervenuta a distanza di quasi due anni dalla scadenza della convenzione stipulata con il Comune di Milano, lasso temporale in cui, sulla base del compendio probatorio pagina 9 di 15 in atti, non vi è evidenza documentale di nessuna ulteriore proroga intermedia, né di comunicazioni relative alla prosecuzione della concessione in essere.
In proposito occorre richiamare il principio generale di divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, espresso dalla giurisprudenza amministrativa (v. inter alia C. di Stato n. 2151/2011 secondo cui il rinnovo tacito altro non è che una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario, sì che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti ex art. 6 della legge n. 537/1993 e art. 23 legge n. 62/2005 al fine di adeguare l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha quindi valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici: “in definitiva la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di sevizi, opere e fornire, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici”).
La proroga di contratti di appalto o di concessione di servizi integra, pertanto, ipotesi del tutto eccezionale, tanto che l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile (cd. codice degli appalti pubblici) richiede una serie di requisiti del tutto stringenti: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”.
Nel caso di specie la pattuizione tra il integra in un'ipotesi di Controparte_5 concessione di servizi a cui sono applicabili, laddove compatibili, le norme in materia di appalti (cfr.
Tar Emilia Romagna- sezione staccata di Parma, n. 66/2025 secondo cui l'art. 120 del vigente Codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente “deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico
pagina 10 di 15 affidatario”; art. 164 comma 2 del d.lgs. 50/2016: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”).
Ne consegue che anche al caso di specie, può essere applicato il già richiamato art. 106 comma 11
d.lgs. 50/2016.
Dal dettato normativo sopra riportato emergono due profili dirimenti ai fini della decisione della presente vertenza:
- la proroga dei contratti pubblici può essere disposta quando il contratto è in corso di esecuzione;
- la proroga è uno strumento che ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica con individuazione di un nuovo aggiudicatario ove tale opzione sia stata prevista dal bando di gara.
La natura del tutto eccezionale della proroga così come disciplinata dell'art. 106, comma 11 d.lgs.
50/2016 ha trovato conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, che ha chiaramente affermato che “la ratio di questa disposizione [art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016] è comunemente ravvisata nella necessità di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara, in considerazione della esigenza (che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell'azione amministrativa. Tale fondamento evidenzia anche il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della disposizione in esame, posto che, come sottolineato anche in dottrina, la
c.d. proroga tecnica comporta una compressione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che sovrintendono alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.
In tale ordine di idee, è stato infatti evidenziato che “La cd. "proroga tecnica" - istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio,
l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi
pagina 11 di 15 concorrenziali” (cfr. Consiglio di Stato n. 8913/2024 e ex multis, Cons. do Stato n. 2151/2011, Cons.
Stato V, 29 maggio 2019, n. 3588; III, 3 aprile 2017, n. 1521; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274 e nello stesso senso parere Anac n. 1483/2023).
Dalla lettura combinata della norma e della giurisprudenza amministrativa si evince chiaramente che la proroga della concessione di servizi, ove non avvenga per il periodo di tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova procedura di gara, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (cfr. Direttiva 2006/123/CE e artt.
101 ss. TFUE).
Calando i principi sopra esposti nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che non risulta documentalmente comprovato che la proroga versata in atti sia intervenuta quando ancora la concessione stipulata tra ed il Comune di Milano era vigente;
al contrario, Parte_1 essendo stata disposta due anni dopo la scadenza del contratto, e, in ogni caso, non essendo stata prodotta una proroga intermedia, volta a giustificare la copertura temporale del legame contrattuale, non può in specie affermarsi il rispetto del primo requisito. La proroga versata in atti si pone quindi in contrasto con il dettato normativo dell'art. 106 comma 11 laddove prevede che essa dev'essere disposta quando ancora la concessione non è scaduta ed è quindi in corso di esecuzione.
In secondo luogo, la menzionata proroga risulta del tutto priva di una qualsiasi motivazione esplicativa delle ragioni di eccezionalità, tali da giustificare la proroga della concessione esistente e non l'indizione di una nuova procedura di gara, come previsto dall'art. 106 comma 11 Codice degli Appalti
e in linea con il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi (sancito dall'art. 3 legge
241/90). La parte attrice appellante non ha prodotto peraltro altri documenti tali da avvalorare il carattere eccezionale della proroga e che essa sia stata diretta ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione per il tempo strettamente necessario all'attivazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.
A fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia ed alla luce del compendio documentale versato in atti, l'atto di proroga allegato all'atto di citazione in primo grado dalla parte attrice appellante viola l'art. 106 comma 11 Codice degli Appalti anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/90.
pagina 12 di 15 Del resto, la produzione di un atto di proroga di soli tre mesi, disposto due anni dopo la scadenza della concessione di servizi da parte del ben potendo essere preceduto da numerose precedenti CP_4 proroghe di una durata temporale così esigua (due-tre mesi) desterebbe in ogni caso perplessità in punto di legittimità dell'atto amministrativo sempre per contrasto con il disposto del menzionato art. 106 comma 11 codice degli appalti pubblici. Ebbene, anche in questo caso la proroga non potrebbe che ritenersi illegittima per contrasto con l'art. 106 comma 11 codice appalti pubblici.
Pertanto, trattandosi di un atto amministrativo che costituisce antecedente logico e presupposto indefettibile per la valutazione della sussistenza della cessione del credito e, di conseguenza, per la decisione della presente controversia, esso, in quanto illegittimo per violazione di legge (v. art. 106 comma 11 Codice degli Appalti e art. 3 della legge n. 241/1990), deve essere disapplicato in applicazione dell'art. 5 legge n. 2248 del 1985 cd. L.A.C.
Ne consegue che, essendo il sinistro oggetto della presente vertenza occorso dopo la scadenza della concessione (cfr. doc. A parte appellante) ed in assenza di un valido atto di proroga, difetta il titolo fatto valere dall'odierna appellate per il subentro dal lato attivo nel rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito.
Del resto, i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla parte attrice appellante in sede di discussione orale (v. Cass. n. 16687/2025) non consentono di addivenire a conclusioni diverse poiché riguardano un caso non sovrapponibile a quello di specie, non inerendo la disciplina delle cd. proroghe tecniche, ma essendosi la Suprema Corte limitata a ritenere la PA libera di pattuire il contenuto delle clausole negoziali e, dunque, anche di apporre un termine iniziale di efficacia del contratto anteriore alla sua stipula.
Quanto precede rende superfluo analizzare il secondo motivo di appello, nonché le numerose eccezioni formulate da riguardanti l'esistenza di un credito risarcitorio, la Controparte_1 legittimazione a stipulare l'ipotetico atto di cessione e la sua validità sotto il profilo civilistico e amministrativo.
L'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo alla liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado, si deve avere riguardo al
D.M. n.147/2022, ratione temporis vigente.
Tenuto conto:
pagina 13 di 15 - dell'assenza di istruttoria, delle argomentazioni spese (specie con riferimento alla produzione di svariati precedenti giurisprudenziali in giudizio) e del valore della causa, nonché dell'assenza di una giurisprudenza di merito consolidata e di precedenti richiamati che abbiano specificamente applicato i medesimi principi;
- che, rispetto all'art. 46 disp. att. c.p.c., l'appellata, pur vittoriosa, ha violato i limiti dimensionali degli atti previsti dal D.M. n. 110 del 7.8.2023, senza motivare alcunché circa la necessità dello sforamento ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo DM;
- che detta violazione dei limiti dimensionali appare per lo più dovuta alla citazione in forma estesa di innumerevoli precedenti giurisprudenziali, ripetitivi e non sempre pertinenti, si ritiene di compensare nella misura del 50% le spese del secondo grado del giudizio, sì che l'appellante va condannata a rifondere nei confronti della controparte il restante 50% delle spese di lite.
Le spese si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022 ratione temporis applicabile, valori medi aumentati del 50% per attività di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, che hanno richiesto l'approfondimento di aspetti non solo civilistici, ma anche di diritto amministrativo, tali da giustificare il riconoscimento dei valori medi aumentati del 50%.
Le spese di parte attrice vanno dichiarate irripetibili rispetto alla convenuta contumace.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico di ex art. Parte_1
13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
1883/2024, pubblicata l'8.3.2024;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado nella misura della metà e condanna a rifondere in favore di il restante 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 350,00 per compensi, oltre al
15% contributo forfetario spese generali sull'indicato compenso, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A.;
pagina 14 di 15 3) dichiara irripetibili le spese di lite di Sicurezza e Ambiente s.p.a. nei confronti di CP_2 che non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio;
4) si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico di , Parte_1 ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Milano, 22.12.2025
Il giudice
LU NC IO
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LU NC IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26108/2024 r.g. promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Parte_1 P.IVA_1 Bertogli (C.F.: , presso il cui studio, sito in Milano Corso di Porta Vittoria, n. C.F._1 17, ha eletto domicilio, PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2 HAZAN MAURIZIO e dall'avv. MARTINI FILIPPO ( ) presso il cui studio, C.F._2 sito in Milano, Largo Augusto n. 3 ha eletto domicilio, PARTE CONVENUTA APPELLATA C.F./P.I. ), residente a [...], CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1.- in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1883/2024, pubblicata in data 08.03.2024, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano - dott. Alberto Bargero, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del veicolo tg ED726RB di proprietà del sig. nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
CP_2 2) per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2 pagina 1 di 15 - nella sua qualità di concessionario e cessionario - della somma di euro Parte_1 301,14= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.” In via istruttoria, “si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze già articolate con il libello introduttivo che testualmente si trascrivono: a) “vero è che la società , svolge, da diversi anni, attività di ripristino delle condizioni Parte_1 di sicurezza, di reintegra delle matrici ambientali, delle pertinenze e delle infrastrutture stradali, danneggiate a seguito di incidente stradale -scongiurando, nel contempo, gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato o intempestivo intervento con allerta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, su tutto il territorio nazionale- con veicoli speciali ed in emergenza” b) “vero è che in seguito al sinistro del 09.10.2020, alle ore 10.15 circa, in Milano, in Via Brunetti Angelo in prossimità del civico 10, l'Ente proprietario della strada richiedeva a il ripristino dei luoghi” c) Parte_1
“vero è che a seguito di tanto l'attrice in esecuzione agli impegni assunti in Convenzione attivava il centro logistico, per eseguire le attività finalizzate al ripristino dello status quo ante dei luoghi interessati dall'incidente in parola” d) “vero è che per l'intervento in parola venivano impiegati n. 2 operai specializzati per circa due ore” e) “vero è che per la realizzazione dell'intervento di ripristino si rendeva necessario l'apertura del cantiere stradale” f) “vero è che in occasione dell'intervento veniva realizzato di un report fotografico delle condizioni del teatro dell'incidente stradale” g) “vero è che in occasione dell'intervento si procedeva allo sgombero dal piano viabile da elementi di intralcio alla corretta effettuazione dell'intervento di ripristino” h) “vero è che al termine delle operazioni di ripristino si procedeva alla rimozione del cantiere stradale” i) “vero è che in occasione dell'intervento venivano compiuti gli adempimenti procedurali, circa il controllo, la tracciabilità, l'identificazione, la catalogazione e il trasporto dei rifiuti” Si indicano a testi: - Sig.ra , titolare della Testimone_1 Società C.R.S. s.r.l. in via Costantino Baroni n. 190 Milano;
- gli operai tutti della Società C.R.S. s.r.l. in via Costantino Baroni n. 190 Milano;
- Sig. responsabile zona della società Controparte_3 Largo Mengaroni n. 25, Roma;
Inoltre si insiste per la nomina di un Parte_1 C.T.U. per l'accertamento della congruità della quantificazione del costo del servizio di ripristino del manto stradale effettuato in condizioni di emergenza dalla società attrice” (cfr. atto di citazione, pagg. 9 e 10 e memoria ex art. 320 c.p.c., pagg. 24 e 25). 2.- Di conseguenza, disattendere tutte le eccezioni, deduzioni, domande anche riconvenzionali e istanze formulate dalla compagnia assicurativa appellata dinanzi al Giudice di prime cure, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con ogni conseguente occorrenda statuizione anche in termini restitutori. 3.- Con vittoria di spese di lite anche del presente grado di giudizio”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
ii. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 1883/2024, pubblicata l'8.3.2024, che ha dichiarato la carenza di legittima attiva della parte attrice appellante ed ha accolto la domanda riconvenzionale di restituzione degli importi già corrisposti da Controparte_1
Il giudice di prime cure ha rilevato che:
1) nella Convenzione prodotta non si rinviene “la parte relativa alla cessione del credito e del potere agire ex art.2054 C.C.” e non è stato prodotto il “Capitolato speciale di concessione”, mentre la Cessione di Credito scaturirebbe da autonomo ulteriore provvedimento prodotto sub doc. 1 e doc. 11 sub d);
2) “Tale provvedimento definito “funzionale” appare non in linea con la vigente normativa in quanto l'atto è sottoscritto dal dirigente della Polizia Locale e non dal Sindaco del Comune in violazione dell'art.50 TUEL e delle disposizioni di cui al D.L. 28 marzo 1197 n.79 che hanno consentito alle Pubbliche Amministrazioni di cedere i propri crediti, né dagli atti depositati si evincono poteri particolari delegati al funzionario medesimo. L'art.107 TUEL conferisce in effetti ai dirigenti funzioni e responsabilità, ma non poteri di rappresentanza. Deve quindi ritenersi che nel caso che ci occupa sia intervenuta una violazione della riserva di competenza di cui all'art.42, comma 2, lett.e) d.lgs. 18/08/2000 n.267 (T.U.E.L.), che prevede in capo al solo Consiglio Comunale il potere di “[…] e) organizzazione dei pubblici servizi […], concessioni dei pubblici servizi […] affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. In proposito la Giurisprudenza di merito in una fattispecie simile a quella che di che trattasi ha affermando “Non appare, peraltro, in ipotesi richiamabile il combinato disposto di cui agli artt.48 e 107 dello stesso T.U.E.L., giacché esso non vale a conferire alla Giunta Provinciale i
pagina 3 di 15 necessari poteri deliberativi, assegnandole la detta norma esclusivamente funzioni esecutive, propositive e di impulso rispetto alle funzioni decisorie del Consiglio Provinciale”. (Tribunale di Bergamo n.2064/2021)”.
ha tempestivamente impugnato la sentenza di prime cure, sulla base di tre motivi Parte_1
(il terzo motivo di appello si sovrappone in parte al primo).
Premessa l'ammissibilità dell'appello ex art. 113, comma 2, c.p.c., con il primo motivo di appello, censura la ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di Parte_1 servizi e la negazione della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, che, quindi, era pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo accoglimento della domanda restitutoria, sul presupposto che “ non è legittimata a chiedere la restituzione dell'importo Controparte_1 pagato a ex art. 1189 c.c., dovendosi ritenere legittimato unicamente il Parte_1 [...]
che, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta creditrice in forza CP_4 Parte_1 della Concessione, sarebbe “unico e vero” creditore dell'importo in questione. Peraltro, il versamento dell'importo di Euro 182,00 è stato fatto spontaneamente e ai sensi dell'art. 2034 c.c. non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali”.
Con il terzo motivo di appello si duole della mancata corretta valutazione della documentazione versata in atti, ritenendo la sentenza di prime cure errata anche laddove ha ritenuto non provata la proroga del
Contratto per il periodo di riferimento del sinistro di cui è causa.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento dei residui euro 301,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle proprie ragioni la società attrice ha dedotto:
- di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal nei confronti dei Controparte_4 convenuti, concernente i costi occorrenti per il ripristino del manto stradale danneggiato dal sinistro stradale occorso in Milano il 9.10.2020, di cui proprietario del veicolo tg ED726RB, CP_2 assicurato con è responsabile;
Controparte_1
pagina 4 di 15 - di essere cessionaria del credito in forza di concessione stipulata con il il Controparte_4
26.2.2016 (determina dirigenziale n. 283/2015 del 4.12.2015) per svolgere il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima sia danneggiata da sinistri;
- che il corrispettivo del servizio reso da consiste nella possibilità di Parte_1
“rivalersi” contro il danneggiante e la sua assicurazione, senza costi per il Comune;
- di aver bonificato il manto stradale da un'ingente quantità di detriti solidi inquinanti e non biodegradabili in seguito al sinistro stradale di cui è causa e di aver pertanto diritto al risarcimento dei danni nella misura del corrispettivo pattuito con l'ente comunale.
La parte attrice appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado,
l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento di euro
301,14, oltre interessi e rivalutazione, nonché rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
(cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita nel presente grado di giudizio
[...]
che ha eccepito l'infondatezza dell'appello e chiesto la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di dell'atto di citazione in CP_2 appello in rinnovazione (disposta in data 6.5.2025), ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del
2.12.2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato l'udienza al 16.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso dell'indicata udienza le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e all'esito della discussione orale il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello è infondato e i motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Innanzitutto, va premesso che l'appello, riguardante una causa di valore inferiore a euro 1.100,00, risulta ammissibile ex artt. 339, comma 3, c.p.c., essendo state mosse censure attinenti ai “principi regolatori della materia”.
pagina 5 di 15 Infatti, la censura in ordine all'inesistenza di una cessione del credito contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi accertare se abbia agito vantando un Parte_1 diritto proprio ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c. La sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione,
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex multis Cass. civ. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam afferisce alla possibilità dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda nel merito;
pertanto, la questione incide sul rispetto delle norme processuali, nonché dei principi regolatori della materia.
Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo lo stesso rigettarsi sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente la legittimazione attiva dell'odierna parte attrice appellante in virtù di una cessione di credito sottoscritta da un soggetto privo dei necessari poteri.
Dalla motivazione si trae una interpretazione dei documenti allegati, tra cui il contratto di concessione di servizi prodotto privo della sua pag. 7 e pertanto del testo degli artt. 2 e 3, tali da ritenere l'odierna appellante priva della titolarità dal lato attivo della pretesa fatta valere in giudizio.
Ad avviso del Tribunale, il Giudice di Pace ha rigettato correttamente la domanda di condanna, sebbene la ragione della decisione vada identificata, più a monte, nel difetto di prova della vigenza di una Concessione che attribuisca a il credito risarcitorio azionato in giudizio. Parte_1
Si osserva, infatti, che ha agito contro e Parte_1 Controparte_1 contro affermando di essere titolare di un credito risarcitorio cedutole dal CP_2 CP_4
, che l'aveva acquistato ex artt. 1173 e 2054 c.c. a causa del danneggiamento della sede stradale,
[...] di proprietà comunale, derivante dal sinistro occorso il 9.10.2020.
La cessione del credito sarebbe provata dalla:
− convenzione del 26.2.2016, che all'art. 2, prevederebbe che «il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario» e,
pagina 6 di 15 all'art. 3, che «per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati [Sicurezza e
Ambiente] avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali» (doc. A parte appellante prodotto sub doc. 1 fasc. primo grado);
− deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.1.2015 (doc. B parte appellante), richiamata a p. 2 del Contratto, in cui si dà atto che: «alcune Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni
Comunali […] hanno recentemente sperimentato la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidente stradale, ottenendo senza spese a loro carico un pronto intervento da parte di società specializzate, presenti e operanti da anni in questo settore, a fronte del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti» (pag. 3); «si ritiene necessario attivare una concessione di servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino senza costo per l'Amministrazione
Comunale»; «in via generale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario, nei termini economici dallo stesso indicati in sede di offerta»; si precisa che il servizio sarà «remunerato direttamente dall'Assicurazione del veicolo condotto dal soggetto responsabile del sinistro» (pag. 5) e, infine, si delibera di «approvare le linee di indirizzo, indicate in premessa e nell'allegata relazione tecnica, per l'affidamento in Concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali» e «dare atto che i servizi affidati in Concessione saranno senza costo per
l'Amministrazione Comunale, per le ragioni indicate nelle considerazioni sopra esplicitate» (v. doc. cit. a pag. 6);
− atto funzionale n. 430 del 5.4.2016 (doc. D parte appellante), dove il Dirigente Superiore della
Polizia Locale di Milano – in qualità di responsabile della gara pubblica senza oneri e costi per l'amministrazione comunale del servizio di ripristino delle condizioni ambientali del territorio cittadino compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – dava atto della stipulazione tra il e la del Contratto in regime di concessione CP_4 Parte_2
pagina 7 di 15 di servizi, che «prevede che il concessionario ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per
l'intervento delle compagnie assicurative dei soggetti responsabili del sinistro stradale” e attestava che «a titolo della concessione del servizio de quo la società Parte_1 richiamando l'art. 2054 c.c. potrà agire e intraprendere le azioni che riterrà più
[...] opportune per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia locale di
Milano avvenuti nella rete viaria di competenza del »; l'atto precisava, Controparte_4 infine, che «la presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di consentire alla società di agire in posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle Parte_1 Parte_1 indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati come da capitolato speciale di concessione».
Ciò premesso si osserva che dev'essere esaminata la concessione stipulata tra il
[...]
al fine di valutarne la sua efficacia, essendo essa titolo costitutivo del diritto Controparte_5 di cessione di credito posto dalla parte attrice appellante a fondamento della pretesa da lei fatta valere.
In proposito, dal compendio probatorio versato in atti dalla parte attrice appellante si evince, infatti, che la concessione di servizi prodotta sub doc. A ha una validità di due anni a decorrere dal 25.11.2015:
l'art. 5 ha, infatti, puntualmente previsto che “la durata del presente contratto è di 2 (due) anni a decorrere dalle ore 00.00 del 25/11/2015. La scadenza contrattuale è protratta di ulteriori giorni 67
(sessantasette) in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30/11/2015 al
4/02/2016, citata in premessa” (cfr. doc. A pag. 8 parte appellante). Alle medesime conclusioni si perviene esaminando anche l'atto funzionale ove si legge chiaramente “a seguito di aggiudicazione definitiva la predetta società [ ha stipulato con il di Milano un contratto Parte_1 CP_4 che, come prescritto nel capitolato speciale di appalto, prevede l'esecuzione del predetto servizio per la durata di due anni, con facoltà riservata all'Amministrazione Comunale alla scadenza contrattuale di concedere la prosecuzione della concessione per un periodo ulteriore e fino a 12 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione” (cfr. doc. D parte appellante).
Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che, nel caso di specie, la concessione è stata in vigore dal 25.11.2015 al 25.11.2017 (v. art. 5 della Concessione prodotta sub doc. A parte appellante), lasso temporale prorogato di ulteriori giorni 67 in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta pagina 8 di 15 dal 30.11.2015 al 4.2.2016, sì che, non essendo stata versata in atti alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione di prosecuzione della concessione medesima per ulteriore dodici mesi, in atti risulta provato che la concessione è rimasta vigente sino al 31.1.2018.
Tuttavia, il sinistro oggetto della presente vertenza si è verificato il giorno 9 ottobre 2020 (cfr. verbale di sinistro stradale, doc. 2 prodotto da in primo grado); pertanto, a fronte Parte_1 dell'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice sin dalla comparsa di risposta in primo grado
(v. comparsa a p. 6, in cui ha eccepito che al momento del verificarsi del Controparte_1 sinistro il contratto era scaduto da tempo, eccezione reiterata nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello a p. 8 e seguenti) inerente il fatto che il sinistro stradale si sia verificato oltre due anni e mezzo dopo la scadenza della Concessione, occorre valutare se alla data del sinistro la concessione fosse ancora vigente.
In proposito, la parte attrice appellante al fine di paralizzare la menzionata eccezione ha prodotto sin dal primo grado di giudizio un atto, datato 23.7.2020 e sottoscritto dal Direttore dell'area Procedure
Sanzionatorie, intestato “Prosecuzione della concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino, per il periodo 1° agosto 2020 – 31 ottobre 2020” (cfr. documenti allegati all'atto di citazione in primo grado), affermando nell'atto di citazione in appello che “la comunicazione di prosecuzione della sia quale doc. 1, sia quale Parte_3 Parte_1 doc. 11 f) del fascicolo di primo grado, avente ad oggetto la proroga per il periodo dal 1 agosto al 31 ottobre 2020, in costanza del quale si è verificato il sinistro di cui è causa (del 09 ottobre 2020): cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado e qui sub doc. E)” (v. atto di citazione in appello a p. 24).
Al riguardo si rileva che:
1) l'atto è generico poiché non presenta riferimenti univoci alla concessione di servizi del
26.2.2016, limitandosi a prevedere la prosecuzione del servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradale e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadini per il periodo dal per il periodo 1° agosto 2020 – 31 ottobre 2020 alle medesime condizioni contrattuali” (cfr. documentazione allegata alla citazione in primo grado);
2) si tratta di proroga intervenuta a distanza di quasi due anni dalla scadenza della convenzione stipulata con il Comune di Milano, lasso temporale in cui, sulla base del compendio probatorio pagina 9 di 15 in atti, non vi è evidenza documentale di nessuna ulteriore proroga intermedia, né di comunicazioni relative alla prosecuzione della concessione in essere.
In proposito occorre richiamare il principio generale di divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, espresso dalla giurisprudenza amministrativa (v. inter alia C. di Stato n. 2151/2011 secondo cui il rinnovo tacito altro non è che una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario, sì che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti ex art. 6 della legge n. 537/1993 e art. 23 legge n. 62/2005 al fine di adeguare l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha quindi valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici: “in definitiva la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di sevizi, opere e fornire, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici”).
La proroga di contratti di appalto o di concessione di servizi integra, pertanto, ipotesi del tutto eccezionale, tanto che l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile (cd. codice degli appalti pubblici) richiede una serie di requisiti del tutto stringenti: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”.
Nel caso di specie la pattuizione tra il integra in un'ipotesi di Controparte_5 concessione di servizi a cui sono applicabili, laddove compatibili, le norme in materia di appalti (cfr.
Tar Emilia Romagna- sezione staccata di Parma, n. 66/2025 secondo cui l'art. 120 del vigente Codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente “deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico
pagina 10 di 15 affidatario”; art. 164 comma 2 del d.lgs. 50/2016: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”).
Ne consegue che anche al caso di specie, può essere applicato il già richiamato art. 106 comma 11
d.lgs. 50/2016.
Dal dettato normativo sopra riportato emergono due profili dirimenti ai fini della decisione della presente vertenza:
- la proroga dei contratti pubblici può essere disposta quando il contratto è in corso di esecuzione;
- la proroga è uno strumento che ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica con individuazione di un nuovo aggiudicatario ove tale opzione sia stata prevista dal bando di gara.
La natura del tutto eccezionale della proroga così come disciplinata dell'art. 106, comma 11 d.lgs.
50/2016 ha trovato conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, che ha chiaramente affermato che “la ratio di questa disposizione [art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016] è comunemente ravvisata nella necessità di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara, in considerazione della esigenza (che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell'azione amministrativa. Tale fondamento evidenzia anche il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della disposizione in esame, posto che, come sottolineato anche in dottrina, la
c.d. proroga tecnica comporta una compressione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che sovrintendono alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.
In tale ordine di idee, è stato infatti evidenziato che “La cd. "proroga tecnica" - istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio,
l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi
pagina 11 di 15 concorrenziali” (cfr. Consiglio di Stato n. 8913/2024 e ex multis, Cons. do Stato n. 2151/2011, Cons.
Stato V, 29 maggio 2019, n. 3588; III, 3 aprile 2017, n. 1521; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274 e nello stesso senso parere Anac n. 1483/2023).
Dalla lettura combinata della norma e della giurisprudenza amministrativa si evince chiaramente che la proroga della concessione di servizi, ove non avvenga per il periodo di tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova procedura di gara, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (cfr. Direttiva 2006/123/CE e artt.
101 ss. TFUE).
Calando i principi sopra esposti nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che non risulta documentalmente comprovato che la proroga versata in atti sia intervenuta quando ancora la concessione stipulata tra ed il Comune di Milano era vigente;
al contrario, Parte_1 essendo stata disposta due anni dopo la scadenza del contratto, e, in ogni caso, non essendo stata prodotta una proroga intermedia, volta a giustificare la copertura temporale del legame contrattuale, non può in specie affermarsi il rispetto del primo requisito. La proroga versata in atti si pone quindi in contrasto con il dettato normativo dell'art. 106 comma 11 laddove prevede che essa dev'essere disposta quando ancora la concessione non è scaduta ed è quindi in corso di esecuzione.
In secondo luogo, la menzionata proroga risulta del tutto priva di una qualsiasi motivazione esplicativa delle ragioni di eccezionalità, tali da giustificare la proroga della concessione esistente e non l'indizione di una nuova procedura di gara, come previsto dall'art. 106 comma 11 Codice degli Appalti
e in linea con il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi (sancito dall'art. 3 legge
241/90). La parte attrice appellante non ha prodotto peraltro altri documenti tali da avvalorare il carattere eccezionale della proroga e che essa sia stata diretta ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione per il tempo strettamente necessario all'attivazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.
A fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia ed alla luce del compendio documentale versato in atti, l'atto di proroga allegato all'atto di citazione in primo grado dalla parte attrice appellante viola l'art. 106 comma 11 Codice degli Appalti anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/90.
pagina 12 di 15 Del resto, la produzione di un atto di proroga di soli tre mesi, disposto due anni dopo la scadenza della concessione di servizi da parte del ben potendo essere preceduto da numerose precedenti CP_4 proroghe di una durata temporale così esigua (due-tre mesi) desterebbe in ogni caso perplessità in punto di legittimità dell'atto amministrativo sempre per contrasto con il disposto del menzionato art. 106 comma 11 codice degli appalti pubblici. Ebbene, anche in questo caso la proroga non potrebbe che ritenersi illegittima per contrasto con l'art. 106 comma 11 codice appalti pubblici.
Pertanto, trattandosi di un atto amministrativo che costituisce antecedente logico e presupposto indefettibile per la valutazione della sussistenza della cessione del credito e, di conseguenza, per la decisione della presente controversia, esso, in quanto illegittimo per violazione di legge (v. art. 106 comma 11 Codice degli Appalti e art. 3 della legge n. 241/1990), deve essere disapplicato in applicazione dell'art. 5 legge n. 2248 del 1985 cd. L.A.C.
Ne consegue che, essendo il sinistro oggetto della presente vertenza occorso dopo la scadenza della concessione (cfr. doc. A parte appellante) ed in assenza di un valido atto di proroga, difetta il titolo fatto valere dall'odierna appellate per il subentro dal lato attivo nel rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito.
Del resto, i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla parte attrice appellante in sede di discussione orale (v. Cass. n. 16687/2025) non consentono di addivenire a conclusioni diverse poiché riguardano un caso non sovrapponibile a quello di specie, non inerendo la disciplina delle cd. proroghe tecniche, ma essendosi la Suprema Corte limitata a ritenere la PA libera di pattuire il contenuto delle clausole negoziali e, dunque, anche di apporre un termine iniziale di efficacia del contratto anteriore alla sua stipula.
Quanto precede rende superfluo analizzare il secondo motivo di appello, nonché le numerose eccezioni formulate da riguardanti l'esistenza di un credito risarcitorio, la Controparte_1 legittimazione a stipulare l'ipotetico atto di cessione e la sua validità sotto il profilo civilistico e amministrativo.
L'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo alla liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado, si deve avere riguardo al
D.M. n.147/2022, ratione temporis vigente.
Tenuto conto:
pagina 13 di 15 - dell'assenza di istruttoria, delle argomentazioni spese (specie con riferimento alla produzione di svariati precedenti giurisprudenziali in giudizio) e del valore della causa, nonché dell'assenza di una giurisprudenza di merito consolidata e di precedenti richiamati che abbiano specificamente applicato i medesimi principi;
- che, rispetto all'art. 46 disp. att. c.p.c., l'appellata, pur vittoriosa, ha violato i limiti dimensionali degli atti previsti dal D.M. n. 110 del 7.8.2023, senza motivare alcunché circa la necessità dello sforamento ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo DM;
- che detta violazione dei limiti dimensionali appare per lo più dovuta alla citazione in forma estesa di innumerevoli precedenti giurisprudenziali, ripetitivi e non sempre pertinenti, si ritiene di compensare nella misura del 50% le spese del secondo grado del giudizio, sì che l'appellante va condannata a rifondere nei confronti della controparte il restante 50% delle spese di lite.
Le spese si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022 ratione temporis applicabile, valori medi aumentati del 50% per attività di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, che hanno richiesto l'approfondimento di aspetti non solo civilistici, ma anche di diritto amministrativo, tali da giustificare il riconoscimento dei valori medi aumentati del 50%.
Le spese di parte attrice vanno dichiarate irripetibili rispetto alla convenuta contumace.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico di ex art. Parte_1
13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
1883/2024, pubblicata l'8.3.2024;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado nella misura della metà e condanna a rifondere in favore di il restante 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 350,00 per compensi, oltre al
15% contributo forfetario spese generali sull'indicato compenso, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A.;
pagina 14 di 15 3) dichiara irripetibili le spese di lite di Sicurezza e Ambiente s.p.a. nei confronti di CP_2 che non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio;
4) si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico di , Parte_1 ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Milano, 22.12.2025
Il giudice
LU NC IO
pagina 15 di 15