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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1819 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
e rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Francesca D'Avino, presso la quale domiciliano in Nola alla via San Paolo Bel Sito
n. 79;
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Leopoldo Conti, tutti odmiciliati presso lo studio dell'avv. Falcolini, sito in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora Provinciale n. 110;
OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.10.2024 i difensori delle parti hanno formulato le proprie richieste, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo 155/2018 il Tribunale di Nola ha ingiunto a Parte_1
e il pagamento di Euro 7.382,19, oltre interessi e spese della procedura Parte_2
monitoria.
Con atto di citazione tempestivamente notificato alla controparte i predetti opponenti hanno proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, nonché, nel merito, dei presupposti per l'accoglimento della domanda creditoria. Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_1
chiedendone il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio, e con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
In via del tutto preliminare occorre precisare che in corso di causa, e precisamente all'udienza dell'1.2.2024, la parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità attiva del credito.
Nello specifico, premesso che il rapporto da cui trae origine la pretesa creditoria è stato stipulato con la società (cfr. contratto in atti), l'opponente deduce che l'opposta si sarebbe limitata CP_2
a produrre in atti soltanto il contratto di cessione con cui Banca Monte dei Paschi di Siena ha ceduto il credito a e non anche la prova della cessione del credito oggetto di contestazione da CP_1
in favore di Monte dei Paschi di Siena. CP_2
Nel prendere posizione avverso detta difesa, l'opposta (cfr. memoria di replica conclusionae del
30.12.2024) ha dedotto che la circostanza afferente la titolarità del credito sarebbe coperta dal principio di non contestazione, in quanto non sollevata nella prima difesa utile (ovvero, l'atto di opposizione a a decreto ingiuntivo), nè tantomeno nelle difese successive, e che CP_2
contraente del rapporto di finanziamento, è stata - in data 25.3.2015 - fusa per incorporazione in
Monte dei Paschi di Siena.
Con riguardo alla prima questione, non può non essere evidenziato, da una parte, che il principio di non contestazione, così come invocato dall'opposta, presuppone l'affermazione di un fatto specifico da parte dell'attore (cfr. Cass. n. 22055 del 22.9.2017), e dall'altra, che il medesimo fatto rientri nella sfera di conoscenza dell'altra parte, la quale, dunque, sia nelle condizioni di prendere espressa posizione sullo stesso, contestandolo in modo specifico e circostanziato.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente/opposta ha affermato, sin dalla sede monitoria, che il contratto oggetto di giudizio sarebbe stato stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena, e non con
CP_2
Ne consegue che, anche a voler ritenere sussistente il principio in esame, esse dovrebbe riguardare, al più, la circostanza per cui il contratto sarebbe stato stipulato direttamente da Monte dei Paschi di
Siena. Ad ogni modo, tuttavia, non può non considerarsi che il principio in esame non determina, sul piano probatorio, un effetto irreversibile e vincolante per il giudice, dal momento che la circostanza di fatto non contestata può ugualmente essere smentita dagli elementi di prova in atti
(Sez. Un. n. 11377 del 3.6.2015, secondo cui “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”). Pertanto, nel caso di specie la circostanza di cui sopra, pur non contestata, è smentita dalla ciopia del contratto in atti, da cui si evince che, invece, il rapporto contrattuale è stato stipulato con
CP_2
Posta tale premessa, occorre altresì aggiungere che nel momento in cui parte opponente ha espressamente e specificamente contestato l'altrui titolarità attiva del credito (cfr. Sez. Un. n. 2951 del 16.2.2016, secondo cui “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”), le repliche dell'opposta creditrice scontano, con ogni evidenza, lo stato di avanzamento del processo.
In altri termini, la prova della titolarità attiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore/opposto ha l'onere di allegare e provare, nel rispetto delle preclusioni di legge.
Laddove la contestazione della titolarità attiva venga sollevata soltanto in corso di causa, in difetto di operatività del principio di non contestazione, le difese espletate sul punto dall'attore vanno contemperate con le preclusioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività assertiva e probatoria.
Siccome nel caso di specie dette preclusioni risultano ampiamente maturate, la documentazione depositata dall'opposta soltanto in sede di memoria conclusionale di replica è, con ogni evidenza, tardiva, e pertanto inammissibile.
In ragione delle considerazioni che seguono, sussiste il difetto di titolarità attiva del credito azionato in giudizio da parte di per l'effetto, il credito non è provato e il decreto ingiuntivo va CP_1
revocato. Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opposta, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle difese in atti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 155/20178;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
complessivamente in Euro 264,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Nola, 23.1.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1819 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
e rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Francesca D'Avino, presso la quale domiciliano in Nola alla via San Paolo Bel Sito
n. 79;
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Leopoldo Conti, tutti odmiciliati presso lo studio dell'avv. Falcolini, sito in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora Provinciale n. 110;
OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.10.2024 i difensori delle parti hanno formulato le proprie richieste, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo 155/2018 il Tribunale di Nola ha ingiunto a Parte_1
e il pagamento di Euro 7.382,19, oltre interessi e spese della procedura Parte_2
monitoria.
Con atto di citazione tempestivamente notificato alla controparte i predetti opponenti hanno proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, nonché, nel merito, dei presupposti per l'accoglimento della domanda creditoria. Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_1
chiedendone il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio, e con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
In via del tutto preliminare occorre precisare che in corso di causa, e precisamente all'udienza dell'1.2.2024, la parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità attiva del credito.
Nello specifico, premesso che il rapporto da cui trae origine la pretesa creditoria è stato stipulato con la società (cfr. contratto in atti), l'opponente deduce che l'opposta si sarebbe limitata CP_2
a produrre in atti soltanto il contratto di cessione con cui Banca Monte dei Paschi di Siena ha ceduto il credito a e non anche la prova della cessione del credito oggetto di contestazione da CP_1
in favore di Monte dei Paschi di Siena. CP_2
Nel prendere posizione avverso detta difesa, l'opposta (cfr. memoria di replica conclusionae del
30.12.2024) ha dedotto che la circostanza afferente la titolarità del credito sarebbe coperta dal principio di non contestazione, in quanto non sollevata nella prima difesa utile (ovvero, l'atto di opposizione a a decreto ingiuntivo), nè tantomeno nelle difese successive, e che CP_2
contraente del rapporto di finanziamento, è stata - in data 25.3.2015 - fusa per incorporazione in
Monte dei Paschi di Siena.
Con riguardo alla prima questione, non può non essere evidenziato, da una parte, che il principio di non contestazione, così come invocato dall'opposta, presuppone l'affermazione di un fatto specifico da parte dell'attore (cfr. Cass. n. 22055 del 22.9.2017), e dall'altra, che il medesimo fatto rientri nella sfera di conoscenza dell'altra parte, la quale, dunque, sia nelle condizioni di prendere espressa posizione sullo stesso, contestandolo in modo specifico e circostanziato.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente/opposta ha affermato, sin dalla sede monitoria, che il contratto oggetto di giudizio sarebbe stato stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena, e non con
CP_2
Ne consegue che, anche a voler ritenere sussistente il principio in esame, esse dovrebbe riguardare, al più, la circostanza per cui il contratto sarebbe stato stipulato direttamente da Monte dei Paschi di
Siena. Ad ogni modo, tuttavia, non può non considerarsi che il principio in esame non determina, sul piano probatorio, un effetto irreversibile e vincolante per il giudice, dal momento che la circostanza di fatto non contestata può ugualmente essere smentita dagli elementi di prova in atti
(Sez. Un. n. 11377 del 3.6.2015, secondo cui “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”). Pertanto, nel caso di specie la circostanza di cui sopra, pur non contestata, è smentita dalla ciopia del contratto in atti, da cui si evince che, invece, il rapporto contrattuale è stato stipulato con
CP_2
Posta tale premessa, occorre altresì aggiungere che nel momento in cui parte opponente ha espressamente e specificamente contestato l'altrui titolarità attiva del credito (cfr. Sez. Un. n. 2951 del 16.2.2016, secondo cui “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”), le repliche dell'opposta creditrice scontano, con ogni evidenza, lo stato di avanzamento del processo.
In altri termini, la prova della titolarità attiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore/opposto ha l'onere di allegare e provare, nel rispetto delle preclusioni di legge.
Laddove la contestazione della titolarità attiva venga sollevata soltanto in corso di causa, in difetto di operatività del principio di non contestazione, le difese espletate sul punto dall'attore vanno contemperate con le preclusioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività assertiva e probatoria.
Siccome nel caso di specie dette preclusioni risultano ampiamente maturate, la documentazione depositata dall'opposta soltanto in sede di memoria conclusionale di replica è, con ogni evidenza, tardiva, e pertanto inammissibile.
In ragione delle considerazioni che seguono, sussiste il difetto di titolarità attiva del credito azionato in giudizio da parte di per l'effetto, il credito non è provato e il decreto ingiuntivo va CP_1
revocato. Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opposta, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle difese in atti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 155/20178;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
complessivamente in Euro 264,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Nola, 23.1.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)