TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 17/04/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn.rr. 8189/2023 e 11007/2023 Ruolo Affari Contenziosi sez. lavoro
TRA
e rappr. e dif. dall'Avv. DONATACCI Parte_1 Parte_2
ALFREDO,
RICORRENTI
E
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art.
[...] CP_3
417 bis c.p.c dal dr.Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1, comma
121, legge 13.7.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 27.09.2023 e i data 08.12.2023,
[...]
e - premesso di aver prestato, nei periodi ivi precisati, Parte_1 Parte_2
servizio in qualità di docenti con incarichi a tempo determinato di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche1 – hanno adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “Carta Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, i ricorrenti hanno, pertanto, chiesto - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale –
l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta ovvero, in subordine, al risarcimento CP_1 del danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
1.1. Il , ritualmente costituitosi, ha contestato la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto ed eccependo la prescrizione del diritto maturata anteriormente al quinquennio prima dell'atto stragiudiziale di messa in mora.
1.2. Le cause sono state riunite per evidenti elementi di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva e, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di cui in epigrafe – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.
2. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei limiti di quanto di seguito esplicitato.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, i ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che euro unitario.
2.3. Più in dettaglio, la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa
i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di
Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che per entrambi i ricorrenti trattasi di supplenze con durata fino al 30 giugno o 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla
“Carta Docente”.
I predetti ricorrenti sono interni al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, essendo la docente a Pt_1
tempo determinato sino al 31.8.2025 (come da contratto prodotto nelle note di trattazione dell'1.11.2024) e l' docente in ruolo dall'as. 2023/2024. Pt_2
Di alcun ausilio si presentano le deduzioni del in ordine alla durata delle supplenze, ore CP_1
assegnate e decorrenza degli incarichi ad anno scolastico iniziato, risultando prevalente lo svolgimento di attività di docenza per la quasi totalità degli anni scolastici, tale da rendere sussistente l'esigenza formativa garantita dalla normativa di interesse. Cont Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dal , deve rilevarsi che a mente dell'art. 5, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2016, “
3. A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Per la la lettera interruttiva è del 16.12.2022 e per l'Occhiuto del 30.10.2023. Pt_1
Sicchè, il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. è spirato per la per l'anno Pt_1
scolastico 2016/2017.
Per l'anno scolastico 2017/20018, deve rilevarsi che il contratto ha avuto decorrenza dal
17/11/2017 al 30/06/2018; sicchè, il diritto di cui è causa, non poteva essere esercitato entro il termine del 30 ottobre del 2017, essendo il contratto di data successiva.
Per l'Occhiuto, di contro, non è maturata alcuna prescrizione, essendo stati richiesti gli anni dal
2018/2019, ricompresi nella lettera interruttiva del 30.10.2023.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del CP_1 all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00 per la e CP_6
5 annualità pari ad € 2.500,00 per l' ), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai Pt_2 sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, con l'aumento per la riunione dei procedimenti e per i collegamenti ipertestuali, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi nn.11088/2023 e
11525/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di e ad ottenere il beneficio Parte_1 Parte_2 economico della cd. “Carta del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso e come in motivazione, stante la prescrizione del diritto per la per l'a.s. 2016/2017; Pt_1
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00 per la e 5 annualità pari ad € 2.500,00 per l'Occhiuto), oltre interessi o rivalutazione, ai Pt_1 sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2281,40 per compenso professionale, oltre CU se versato, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.04.2024
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La per l'a.s. 2016-2017 dall'08.11.2016 al 30.6.2017, per l'as. 2017/18, dal 17.11.2017 al 30.06.2018; per Pt_1 l'as 2018/2019, dal 02.10.2018 al 30.06.2019; per l'as. 2019/2020, dal 02.10.2019 al 31.08.2020; per l'as 2020/2021, dal 06.10.2020 al 31.08.2021; per l'as. 2021-2022, dal 04.09.2021 al 31.08.2022; per l'as. 2022/23, dal 08.09.2022 al 31.08.2023, per l'a.s. 2023/2024 dall'01.09.2023 al 31.08.2024 (quest'ultimo anno non è stato oggetto di richiesta di pagamento nelle conclusioni del ricorso). Per l'Occhiuto (in ruolo dall'as. 2023/2024): per l'as. 2018//19, dal 29.10.2018 al 30.06.2019; per l'a.s. 2019//20 dal 02.10.2019 al 30.06.2020; per l'as. 2020//21, dal 29.09.2020 al 30.06.2021; per l'as. 2021//22, dal 09.09.2021 al 31.08.2022; per l'èas. 2022/2023, dal 26.10.2022 al 30.06.2023.