Art. 5.
Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .
Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .