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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 55/2019 trattenuta in decisione CON NOTE DI
TRATTAZIONE SCRITTA previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VETERE Parte_1 C.F._1
ANTONIO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PILUSO NICOLA CP_1
Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra in qualità di genitore esercente Parte_1 la potestà sul minore conveniva in giudizio davanti l'intestato Tribunale la Persona_1
e la sig.ra chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 complessiva somma di € 63.084,83 oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 9.2.2017 alle h. 21:45 circa in Scalea, Corso
Mediterraneo all'altezza del civico 252/259 si verificava un sinistro che vedeva coinvolte l'autovettura Peugeot 308 tg. DR756ME di proprietà e condotta dal sig. Persona_2
assicurata con la e al Renault Twingo tg. ED248FV di proprietà della sig.ra CP_3 [...]
e condotta da , con a bordo in qualità di terzo trasportato CP_2 Persona_3 Per_1
, assicurata con la che detto sinistro si verificava allorchè il conducente
[...] Controparte_1 dell'autovettura Peugeot nel mentre viaggiava con direzione Nord-Sud ad alta velocità perdeva il controllo, invadeva la corsia ed impattava con l'autovettura Renault che percorreva il Corso
Mediterraneo con direzione opposta;
che il minore viaggiava sul sedile anteriore lato destro;
che all'esito dell'impatto detta autovettura veniva sospinta all'indietro e terminava la sua corsa sulla banchina urtando la parte posteriore contro un palo;
che interveniva la Polstrada di Scalea che redigeva verbale;
che all'esito dell'impatto lo stesso veniva ricoverato presso l'Ospedale di
Cosenza e riportava le lesioni ed i danni come indicati e quantificati in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta che preliminarmente Controparte_4
eccepiva la violazione del contraddittorio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno nonché del proprietario del veicolo;
nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in atto e diritto anche riguardo alla quantificazione del danno biologico, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Non si costituiva la sig.ra di talchè ne veniva dichiarata contumacia. CP_2
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita documentazione, ammesso interrogatorio formale ed assunta prova testimoniale, disposta consulenza tecnica d'ufficio sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta ex art. 12 ter c.p.c. era riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve considerarsi che l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La giurisprudenza ha chiarito che il danneggiato può proporre l'azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione, senza obbligo di citare anche il responsabile civile o la sua assicurazione (Trib. Catania, sent. n. 5714/2016; Tribunale Sciacca, sent. n. 200/2018; Trib.
Cosenza, sent. n. 2049/2018). Egli potrebbe tuttavia citare anche l'assicurazione del responsabile del sinistro. Insomma, la legge offre due soluzioni alternative, ugualmente valide.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 18 giugno 2009, ha affermato che l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni non ha privato la vittima dell'azione di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti del responsabile civile, né dell'azione diretta ex art. 144 nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Tuttavia, ha riconosciuto che il danneggiato ha la facoltà di scegliere se avvalersi della procedura di indennizzo diretto o agire secondo le vie ordinarie.
Le regole per il passeggero sono molto più semplici: questi è sempre garantito dall'assicurazione dell'auto in cui si trovava al momento del sinistro, a prescindere da chi sia il responsabile del sinistro.
Quindi, anche se il conducente da cui è trasportato è privo di responsabilità, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia di quest'ultimo. Tuttavia, il terzo trasportato deve citare in giudizio anche il proprietario dell'auto in cui questi si trovata, in qualità di litisconsorte necessario. Ed anche a lui dovrà inviare la domanda di negoziazione assistita. Fermo restando, comunque, che il danneggiato è libero di avanzare le proprie istanze risarcitorie al responsabile civile.
Dunque alla luce delle considerazioni sopra esposte l'eccezione di nullità del contraddittorio deve ritenersi non fondata atteso che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”
(Cass. n. 35318/22).
Passando al merito in virtù dell'orientamento giurisprudenziale, consolidato a partire dalla nota sentenza Cass., 26.10.1998, n. 10629 (v. anche Cass., 21 marzo 2001, n. 4022) il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto (e quindi anche quando il trasporto sia, come nel caso di specie, di cortesia), può invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente attraverso la più agevole via della presunzione normativa di colpa ivi contemplata ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario
(Cass . n. 25902/2013).
La presunzione stabilita dal 2° co. dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di resp. oggettiva, ma una resp. presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, (06/10031).
La prova liberatoria non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporti causali alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (90/8622), ovvero dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitab. da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (05/16244).
Orbene dal materiale istruttorio in atti e dalle deposizioni testimoniali, non può ritenersi che sia stata offerta la prova di aver potuto evitare il danno, di talchè deve ritenersi affermarsi la responsabilità, e lo si afferma in via incidentale, quantomeno in termini concorsuali dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ed ancora tali circostanze possono altresì ritenersi provate atteso che la convenuta non ha reso l'interrogatorio formale sebbene ammesso di talchè i fatti e le circostanze sul punto dedotte possono essere ritenuti come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Passando al quantum, dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici i postumi riportati dall'istante sono stati valutati nella misura del 8
% a titolo di mero danno biologico, nella misura di gg. 30 di invalidità temporanea totale al 100%, in gg. 35 parziale al 75%, in 40 gg al 50% ed in ulteriori 55 gg. al 25%.
Con riferimento alle spese mediche, si rileva che sono state documentate spese sostenute per €
3.820,00 ritenute congrue e necessarie dal CTU.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'istante (che all'epoca dell'evento lesivo, febbraio
2017 aveva l'età di anni di 11) spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta, di euro
31.561,54 comprensiva del danno biologico permanente per € 4.971,60, dell'invalidità temporanea, delle spese mediche per € 3.820,00 e del danno morale nella misura di 1/3 per € 6.934,86.
Ciò posto, il danno biologico da invalidità permanente riportato dai predetti viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella aggiornata dal D.M. 16/7/2024 in vigore dal
9 agosto 2024).
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009); iin particolare deve darsi atti si alle giovane età che all'afflittività delle lesioni in quanto il minore per come riferito i testi risultava claudicante con ciò sostanziando l'afflittività delle lesioni e la conseguente ed evidente sofferenza determinata.
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 2,0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la al pagamento in suo favore della somma di € 31.561,54 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del convenuto che liquida in complessivi € 6.164,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo del convenuto.
Paola, 22.5.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 55/2019 trattenuta in decisione CON NOTE DI
TRATTAZIONE SCRITTA previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VETERE Parte_1 C.F._1
ANTONIO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PILUSO NICOLA CP_1
Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra in qualità di genitore esercente Parte_1 la potestà sul minore conveniva in giudizio davanti l'intestato Tribunale la Persona_1
e la sig.ra chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 complessiva somma di € 63.084,83 oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 9.2.2017 alle h. 21:45 circa in Scalea, Corso
Mediterraneo all'altezza del civico 252/259 si verificava un sinistro che vedeva coinvolte l'autovettura Peugeot 308 tg. DR756ME di proprietà e condotta dal sig. Persona_2
assicurata con la e al Renault Twingo tg. ED248FV di proprietà della sig.ra CP_3 [...]
e condotta da , con a bordo in qualità di terzo trasportato CP_2 Persona_3 Per_1
, assicurata con la che detto sinistro si verificava allorchè il conducente
[...] Controparte_1 dell'autovettura Peugeot nel mentre viaggiava con direzione Nord-Sud ad alta velocità perdeva il controllo, invadeva la corsia ed impattava con l'autovettura Renault che percorreva il Corso
Mediterraneo con direzione opposta;
che il minore viaggiava sul sedile anteriore lato destro;
che all'esito dell'impatto detta autovettura veniva sospinta all'indietro e terminava la sua corsa sulla banchina urtando la parte posteriore contro un palo;
che interveniva la Polstrada di Scalea che redigeva verbale;
che all'esito dell'impatto lo stesso veniva ricoverato presso l'Ospedale di
Cosenza e riportava le lesioni ed i danni come indicati e quantificati in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta che preliminarmente Controparte_4
eccepiva la violazione del contraddittorio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno nonché del proprietario del veicolo;
nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in atto e diritto anche riguardo alla quantificazione del danno biologico, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Non si costituiva la sig.ra di talchè ne veniva dichiarata contumacia. CP_2
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita documentazione, ammesso interrogatorio formale ed assunta prova testimoniale, disposta consulenza tecnica d'ufficio sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta ex art. 12 ter c.p.c. era riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve considerarsi che l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La giurisprudenza ha chiarito che il danneggiato può proporre l'azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione, senza obbligo di citare anche il responsabile civile o la sua assicurazione (Trib. Catania, sent. n. 5714/2016; Tribunale Sciacca, sent. n. 200/2018; Trib.
Cosenza, sent. n. 2049/2018). Egli potrebbe tuttavia citare anche l'assicurazione del responsabile del sinistro. Insomma, la legge offre due soluzioni alternative, ugualmente valide.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 18 giugno 2009, ha affermato che l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni non ha privato la vittima dell'azione di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti del responsabile civile, né dell'azione diretta ex art. 144 nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Tuttavia, ha riconosciuto che il danneggiato ha la facoltà di scegliere se avvalersi della procedura di indennizzo diretto o agire secondo le vie ordinarie.
Le regole per il passeggero sono molto più semplici: questi è sempre garantito dall'assicurazione dell'auto in cui si trovava al momento del sinistro, a prescindere da chi sia il responsabile del sinistro.
Quindi, anche se il conducente da cui è trasportato è privo di responsabilità, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia di quest'ultimo. Tuttavia, il terzo trasportato deve citare in giudizio anche il proprietario dell'auto in cui questi si trovata, in qualità di litisconsorte necessario. Ed anche a lui dovrà inviare la domanda di negoziazione assistita. Fermo restando, comunque, che il danneggiato è libero di avanzare le proprie istanze risarcitorie al responsabile civile.
Dunque alla luce delle considerazioni sopra esposte l'eccezione di nullità del contraddittorio deve ritenersi non fondata atteso che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”
(Cass. n. 35318/22).
Passando al merito in virtù dell'orientamento giurisprudenziale, consolidato a partire dalla nota sentenza Cass., 26.10.1998, n. 10629 (v. anche Cass., 21 marzo 2001, n. 4022) il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto (e quindi anche quando il trasporto sia, come nel caso di specie, di cortesia), può invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente attraverso la più agevole via della presunzione normativa di colpa ivi contemplata ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario
(Cass . n. 25902/2013).
La presunzione stabilita dal 2° co. dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di resp. oggettiva, ma una resp. presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, (06/10031).
La prova liberatoria non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporti causali alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (90/8622), ovvero dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitab. da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (05/16244).
Orbene dal materiale istruttorio in atti e dalle deposizioni testimoniali, non può ritenersi che sia stata offerta la prova di aver potuto evitare il danno, di talchè deve ritenersi affermarsi la responsabilità, e lo si afferma in via incidentale, quantomeno in termini concorsuali dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ed ancora tali circostanze possono altresì ritenersi provate atteso che la convenuta non ha reso l'interrogatorio formale sebbene ammesso di talchè i fatti e le circostanze sul punto dedotte possono essere ritenuti come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Passando al quantum, dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici i postumi riportati dall'istante sono stati valutati nella misura del 8
% a titolo di mero danno biologico, nella misura di gg. 30 di invalidità temporanea totale al 100%, in gg. 35 parziale al 75%, in 40 gg al 50% ed in ulteriori 55 gg. al 25%.
Con riferimento alle spese mediche, si rileva che sono state documentate spese sostenute per €
3.820,00 ritenute congrue e necessarie dal CTU.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'istante (che all'epoca dell'evento lesivo, febbraio
2017 aveva l'età di anni di 11) spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta, di euro
31.561,54 comprensiva del danno biologico permanente per € 4.971,60, dell'invalidità temporanea, delle spese mediche per € 3.820,00 e del danno morale nella misura di 1/3 per € 6.934,86.
Ciò posto, il danno biologico da invalidità permanente riportato dai predetti viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella aggiornata dal D.M. 16/7/2024 in vigore dal
9 agosto 2024).
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009); iin particolare deve darsi atti si alle giovane età che all'afflittività delle lesioni in quanto il minore per come riferito i testi risultava claudicante con ciò sostanziando l'afflittività delle lesioni e la conseguente ed evidente sofferenza determinata.
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 2,0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la al pagamento in suo favore della somma di € 31.561,54 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del convenuto che liquida in complessivi € 6.164,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo del convenuto.
Paola, 22.5.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli