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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1157/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Bello, come da mandato in atti, e Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Parente Stefanizzi, come da mandato in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 11.09.2023;
• di aver generato un figlio, nato in data [...];
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa in Muro Per_1
EC (Le) alla via San Domenico Savio n°7;
3) entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio degli stessi e del figlio minore nonché la loro utenza telefonica;
Per_1
4) il sig. sarà con il figlio minore il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Pt_2
e il giovedì dalle ore 16 alle ore 20.00 e i weekend a settimane alterne compatibilmente con le esigenze, gli interessi del minore e gli impegni scolastici e/o sportivi o ludici dello stesso. Il figlio trascorrerà, altresì, con i genitori ad anni alterni le festività di Natale e quello della vigilia e il giorno di Capodanno, il giorno dell'Epifania e quello della vigilia, nonché il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, impegnandosi i coniugi a comunicarsi reciprocamente e con congruo anticipo il periodo in cui beneficeranno delle ferie al fine di consentire al figlio di trascorrere con ciascuno dei genitori il maggior tempo possibile durante le vacanze. Il minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre, rispettando la propria volontà, compatibilmente alle esigenze e agli impegni scolastici ed extrascolastici. Tale calendario sarà da considerarsi solo indicativo, potendo le parti liberamente derogarvi, anche tenendo conto degli impegni lavorativi;
5) il minore per i primi sei anni di vita continuerà a pernottare con la madre, tenendo conto che il piccolo necessita Per_1 di supporti ortopedici ai piedini tutti i giorni e soprattutto nelle ore notturne;
6) durante il periodo estivo, in considerazione del punto 5), il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi (7 giorni + 8 giorni), nel corso delle sue ferie lavorative, compatibilmente con la volontà e gli impegni del minore e fatto salvo il diritto di visita per la madre con gli stessi orari previsti al punto 4);
7) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto e rispettando i suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
8) all'ordinario mantenimento del figlio, il padre contribuirà con un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che viene determinato in € 200,00, da pagarsi entro il 5 di ogni mese versando la somma alla sig.ra Pt_1 sulle seguenti coordinate bancarie [...] a cominciare dal mese successivo alla sottoscrizione dei presenti accordi;
9) la sig.ra percepisce l'assegno unico universale. Il sig. si impegna, non appena avrà trovato occupazione Pt_1 Pt_2 lavorativa a versare a titolo di assegno di mantenimento € 300,00;
10) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, comprese quelle per il doposcuola e/o lezioni private e vacanze studio) soggette al preventivo consenso, salvo che non rientrino fra le spese obbligatorie o indifferibili, ferma restando la successiva comunicazione all'altro genitore, con le modalità indicate nel protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie sottoscritto il 21.05.2018 e ss modifiche tra il Tribunale di Lecce,
l'ordine degli Avvocati di Lecce, l'Aiaf, Camera minorile di Lecce, a cui espressamente le parti si riportano, anche Pt_3 nell'ipotesi di suo mancato rinnovo;
11) i sigg. , qualora decidessero di trascorrere dei periodi di vacanza con il proprio figlio, reciprocamente Parte_4 dovranno fornire l'indirizzo della località di destinazione con congruo preavviso;
12) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio;
13) i coniugi si impegnano a rispettarsi reciprocamente salvaguardando al massimo la loro figura di genitore e di individuo e, a proteggere e tutelare in sommo grado la reciproca privacy, ad improntare ogni futuro rapporto interpersonale alla massima correttezza e disponibilità e, a d attuare ogni impegno assunto con il presente verbale di separazione con buona fede e ampio spirito di collaborazione e di condiscendenza, all'esclusivo fine di assicurare al figlio minore un sereno sviluppo, una armoniosa crescita ed n dolce ed amoroso rapporto con i genitori;
14) ogni modifica delle suindicate condizioni dovrà essere comunicata all'altro coniuge con congruo anticipo e dovrà formare oggetto di espresso accordo di entrambi i coniugi;
15) il sig. entro giorni trenta dalla sottoscrizione dei presenti accordi, provvederà a trasferire la propria residenza Pt_2 anagrafica;
16) i sigg.ri e hanno distintamente un proprio conto corrente e ognuno conserverà le somme residue depositate Pt_1 Pt_2 nel rispettivo conto;
17) nessun assegno di mantenimento, verrà versato né viene reciprocamente preteso.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 11.09.2023 in
Scorrano (Le) e trascritto nel registro di matrimonio del Comune di Muro EC al n. 4 parte II Serie
B anno 2023, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 20.5.2025
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo