TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 686 /2021 R.G. avente ad oggetto ”lesione personale vertente
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino TORNAMBE' C.F._1
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore TORTORICI
CONVENUTO
E CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria GIACOMAZZI
CONVENUTO
Conclusioni delle parti come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione regolarmente notificato ha vocato in giudizio Parte_1
e per ivi sentirli condannare al risarcimento delle Controparte_1 Controparte_2
lesioni personali patite a causa dei fatti occorsi in data 26/06/2018, per i quali si è svolto procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato (giusta
Sentenza n.670/2014 Trib. di Sciacca, sent. n. 1415/2016 Corte di Appello di Palermo) a carico degli odierni convenuti e , autori del fatto Controparte_1 Controparte_2
illecito.
Ha quantificato il danno da risarcire in complessivi € 42.716,00 di cui il danno biologico quantificato in € 28.669,00 e in € 14.047,00 per danno morale.
Si sono, separatamente, costituiti e contestando Controparte_1 Controparte_2
quanto asserito e dedotto, nello specifico hanno contestato il quantum richiesto ed il nesso di causalità e la prova delle asserite lesioni, hanno chiesto il rigetto della domanda escludendo il penale coinvolgimento degli stessi nell'evento, evidenziando anche che nell'evento erano coinvolti altri soggetti.
La causa è stata istruita con apposita CTU medico-legale, indi è stata posta in decisione all'udienza del 19/07/2025 con la modalità della trattazione scritta.
**********
Preliminarmente deve darsi atto che è stato esperito il tentativo di negoziazione assistita secondo quanto dichiarato dallo stesso procuratore di parte attrice, contestato solo in sede di comparsa conclusionale dai procuratori di parte convenuta e Controparte_1
2 , che nello specifico ha dichiarato di avere inviato nota di accettazione Controparte_2
dell'invito rimasta privo di riscontro.
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre
2014, n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento nuovi strumenti giuridici per la definizione del contenzioso civile arretrato e, al contempo, per la riduzione del nuovo contenzioso giudiziario, il cui fine è appunto quello di definire la pendenza attraverso una conciliazione che potrebbe essere svolta anche innanzi all'odierno decidente, di cui non vi
è traccia.
Sempre in apertura di motivazione, accertata la responsabilità penale, la parte può agire nei confronti di alcuni dei soggetti riconosciuti colpevoli, rispetto ai quali sussiste la solidarietà passiva e sempre in apertura di motivazione si da atto che parte attrice non ha depositato comparsa conclusionale.
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
Va premesso che l'art. 651 c.p.p., comma 1, dispone testualmente: "la sentenza penale
irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato,
quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità
fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
3 Nel caso di specie, pertanto, deve intendersi definitivamente accertato, con efficacia vincolante anche nel presente giudizio civile, il fatto illecito compiuto, tra gli altri, da e in danno di , come Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
ricostruito nella sentenza penale di condanna ormai passata in giudicato.
Il giorno 22.06.2008 nel corso di una rissa ha riportato lesioni che Parte_1
devono essere liquidate.
La ctu medico legale, le cui conclusioni si condividono pienamente, ha riferito quanto appresso riportato: “Esiti di intervento chirurgico per distacco della retina post –
traumatico in occhio destro.
Considerazioni medico -legali
Sulla scorta del cartiglio sanitario allegato e del raccordo anamnestico emerge che il Sig.
, in data 22.06.2008 , a Ribera, nel corso delle ore notturne, veniva Parte_1
aggredito da parte di altre persone e colpito con pugni al viso e nel resto del corpo ed
all'occhio destro per cui si recava presso Pronto Soccorso dell'Ospedale di Agrigento ove
veniva posta diagnosi di “ Grave contusione bulbare ODx”.
Successivamente, in data 07.07.2008 si sottoponeva a ricovero nosocomiale presso
Ospedale di Belluno con diagnosi di” distacco di retina post – traumatica da rottura
gigante in bulbo già operato a 12 anni di estrazione di cataratta post traumatica e
successivo impianto di cristallino artificiale” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico
di vitrectomia, laser terapia e tamponamento con olio di silicone per distacco di retina da
rottura gigante.
Nei mesi di luglio ed agosto successivi si sottoponeva a nuovi ricoveri ospedalieri presso
Ospedale di Belluno per cui veniva sottoposto a nuovi interventi chirurgici, dapprima per
recidiva del distacco di retina e , successivamente, per l'aspirazione dell'olio di silicone.
4 Nel corso degli anni riferisce di essersi sottoposto a numerose visite specialistiche di
controllo, l'ultima delle quali prodotta in atti risale al 02.12.2020 a firma del Dott. Per_1
che refertava “pseudofachia ODx, esiti di intervento di distacco della retina ben
compensato senza altre rotture retiniche. A sx non alterazioni retiniche periferiche e non
segni di cataratta..”.
Dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta e del raccordo anamnestico
emerge che il ricorrente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di
cristallino artificiale per cataratta post – traumatica. Le lesioni riportate dall'attore e
poste in diagnosi risultano compatibili dal punto di vista causale con le modalità
dell'incidenza ed in particolare risulta soddisfatta la criteriologia cronologica, qualitativa
modale e topografica e , pertanto, si ritiene che tutti i postumi riportati in diagnosi siano
causalmente riconducibili all'evento lesivo in assenza di documentate e/o riferite
precedenti condizioni morbose patite dal soggetto.
Le lesioni post-traumatiche patite si ritiene che abbiano potuto comportare incapacità
temporanea parziale per un periodo di:
10(dieci) giorni di I.T.P. al 75%
10 ( dieci) giorni di I.T.P al 50%
10( dieci) giorni di I.T.P. al 25%
Per quanto riguarda la valutazione del danno biologico permanente, si è fatto riferimento
alla “Guida alla valutazione medico - legale dell'invalidità permanente ( Per_2
, ”; in particolare si sono prese in considerazione le voci “ Persona_3 Per_4
marcati addensamenti conseguenti a specifiche patologie, ad esempio endoftalmiti o
distacco di retina (in base all'entità ) “ e “trattamenti laser nella retina periferica, senza
alterazione dell'acuità visiva) per cui appare congrua una valutazione di “ danno
5 biologico” nella misura del 4%.
Le predette menomazioni risultano ormai stabilizzate e non passibili di miglioramento a
mezzo di ulteriori terapie chirurgiche, mediche o fisioterapiche.
Non sono documentate, in ultimo, spese mediche.
Il sottoscritto CTU dichiara di non aver ricevuto contestazioni dalle parti nel termine di 30
giorni dall'invio della PEC di trasmissione dell'elaborato peritale.”
Pertanto, parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che
è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.
Nella liquidazione del danno biologico permanente, il Tribunale, secondo le indicazioni della Cassazione (sent. 12408/2011), ritiene di dover individuare nelle tabelle Milanesi del
2024 un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico e del danno morale.
Quindi, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), dell'età della parte lesa all'epoca dell'evento (31 anni), il danno biologico permanente subito da parte attrice può essere liquidato equitativamente nella somma complessiva, espressa in moneta attuale, di euro € 7.032,00, compreso l'incremento per la sofferenza nella misura del 25%,
mentre l'inabilità temporanea deve liquidarsi, considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u., in euro 115,00 per ogni giorno di invalidità, per l'importo complessivo, espresso in moneta attuale, di € 1.725,00 e su tale somma devono poi essere conteggiati, in ragione del ritardo con cui viene corrisposta e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria, conformemente ai principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito
6 da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262), cioè calcolando gli interessi sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno.
Vanno, invece, rigettate le altre richieste.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del ridotto valore dell'accoglimento della domanda, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP_1
e a pagare in favore di la complessiva
[...] Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 8.757,00, oltre gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria legali a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna altresì i convenuti a rimborsare i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 3.600,00 per onorari, ed € 600,00 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a.
e spese generali;
pone in via definitiva a carico del convenuto le spese di c.t.u.
Sciacca 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
7