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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1198/2022 depositato il 17/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1570/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 21/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842139505500/2018 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI
R.G. Ricorsi n. 1198 / 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con appello notificato alla Regione Puglia, in data 15.04.2022,
ricorrerebbe avverso la sentenza n. 1570/2021, del 15.10.2021, depositata il 21.10.2021 della CTP
di Bari che rigettava il ricorso e confermava l'avviso di accertamento n. 842139505500/2018 per
tardivo pagamento della tassa automobilistica relativa al veicolo targato Targa_1 .per l'anno 2018,
La Regione Puglia si costituiva in giudizio dimostrando che il contribuente aveva considerato un
periodo tributario erroneo e che pertanto essendo stato il versamento effettuato oltre novanta giorni la
sanzione applicata era corretta. Che, “Al contrario, da quanto emerge dai prospetti ACI allegati il
periodo tributario è stato sempre, fin dal momento in cui il veicolo era rientrato dal periodo di
esenzione ed a partire dal possesso del veicolo da parte del ricorrente, coincidente con le mensilità maggio-aprile (doc. .all. in atti).); che, pertanto la ricorrente avendo reiterato i tardivi pagamenti oltre 90 g. è stata applicata la sanzione piena al 30%.
La ricorrente, riporta avverso la sent. 425/2021 (che il realtà corrisponde al Rg. del proprio ricorso). ritenendo la sanzione irrogata del 30% eccessiva, rispetto alla scadenza della tassa automobilistica, ritenuta il 30.09.2018, e il pagamento avvenuto il 6.10.2018. di cui il ritardo sarebbe stato di soli 6 giorni. Che, pertanto, l'Ufficio nell'indicare la scadenza del tributo al 01.04.2018, erra facendo risultare il ritardo contestato di circa 4 mesi e non di soli 6 giorni.
Che il giudice di prime cure non ha letto il ricorso e la predetta sent. n. 425/2021 è profondamente ingiusta e appare frutto di una non lettura del ricorso e di un'interpretazione dei fatti e delle norme di legge estremamente superficiali;
si concretizza in una palese violazione di principi generali del nostro ordinamento giuridico il cui valore assoluto rimane sommo a prescindere da quanto sia modesto il valore della controversia.
Motiva l'appello
- Erronea interpretazione dei fatti;
- Falsa applicazione dell'art.2 DM n.462 del 18.11.1998 (erroneamente e genericamente indicato come “DM 2.1.1998”);
- Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Insta per la prescrizione della e l'annullamento dell'atto accertativo, col favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituisce la Regione Puglia che conferma quanto già motivato in primo grado, ed pertanto la integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore la parte costituita si riporta alle proprie conclusioni. La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti ritiene l'appello del tutto infondato confusionario e pertanto si respinge.
Primariamente deve evidenziarsi che il ruolo dell'appello in esame risulta tardivo e pertanto ricorrono motivi di inammissibilità.
L'iscrizione a ruolo del ricorso tributario (costituzione in giudizio) deve avvenire a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte, tramite il Processo Tributario Telematico (PTT).
Nel processo tributario con la notifica del ricorso viene costituito il contraddittorio, ma non viene ancora incardinato il giudizio innanzi al giudice tributario. Al fine di costituire il rapporto processuale, ex art. 22 D. Lgs. 546/1992, la parte ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità “depositare” il plico con avviso di ricevimento, nella segreteria della Commissione tributaria adita.
Il temine di costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna possibilità di sanatoria e, a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte, di cui all' art. 45 del D. Lgs. 546/1992
Considerato che la iscrizione a ruolo del presente appello è avvenuta presso questa Corte in data 17.05.2022, nel Registro Generale dei Ricorsi oltre 30 g. dalla notifica alla Regione Puglia, il 15.04.2022, il ricorso risulta improcedibile per assoluto tardivo ruolo.
Nel merito il ricorso risulta del tutto confusionario ed impreciso e nessuna prescrizione è maturata in considerazione, che la Regione Puglia ripotava ogni anno a “ritroso” i pagamenti, annuali, a beneficio della ricorrente, che da una diligente visione sarebbe risultato chiaro.
La stessa ricorrente riporta nel ricorso a pag. 4 che, “l'annualità 1° settembre 2017 - 31 agosto 2018, è traslata di 4 mesi indietro nel tempo”. Per cui nessuna prescrizione è maturata dall'anno 2018. , e, che la Regione ha cercato in tutti i modi di avvisare la ricorrente.
Per cui il giudice di prime cure, mai avrebbe potuto ignorare la prescrizione, come sostiene la ricorrente, in quanto la stessa non è maturata;
la ricorrente risulta inadempiente
La doglianza è del tutto infondata.
Come pure il giudice di primo grado, da attenta lettura spiega che solo i mesi, come il primo acquisto (con esatta norma scritta e riportata), a cui si fa riferimento anche la Regione Puglia vengono a se pagati, per poi adeguarsi alla relativa scadenza da conformarsi nel caso, “…. al periodo tributario, fin dal momento in cui il veicolo era rientrato dal periodo di esenzione ed a partire dal possesso del veicolo”che nel caso in esame, coincide con le mensilità maggio-aprile (doc. all. in atti). Invero la stessa Ricorrente_1 riporta a pag. 7 dell'appello che: “quando effettuò il pagamento dell'ultimo bollo per euro 217,46 mediante il servizio apposito di Banca_1 in data 17 ottobre 2019, non si era accorta che sulla ricevuta vi era indicato “maggio 2019 – aprile 2020”, chiaramente conseguenza dell'anticipazione al 30 aprile della scadenza del bollo compiuta l'anno prima”:
Ne diviene che, la ricorrente avrebbe dovuto diligentemente, in autotutela, sopperire alla reiterata omissione del pagamento della tassa automobilistica, di 4 mesi, interrotto con l'atto bonario, dell'Ente impositore, riportato dalla stessa appellante, ut supra, la retrodatazione dei versamenti annuali della tassa automobilistica, - che non sono rinvenienti in nessun documento probatorio della ricorrente o di suggerimenti di terzi.
La Regione Puglia, pertanto, visto quanto riportato nell'archivio tributario gestito da ACI, gli avvisi inoltrati alla contribuente, i continuati successivi recidivi ritardati pagamenti, ha emesso, l'atto sanzionatorio in esame.
Pertanto con una più accurata lettura, il ricorrente avrebbe potuto evincere facilmente l'attenzione della Regione Puglia volta alla rilevanza degli avvisi. che non trovavano rispondenza nelle dichiarazioni verbali di terzi.
La norma è chiara, ai sensi del comma 1, art. 13 del D. Lgs 471/97 per i pagamenti tardivi. oltre i 90 gg è soggetto “a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato: chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché' non effettuati”.
Di cui il caso in esame, essendo il mancato pagamento del bollo riscontrato oltre 90 giorni, la sanzione da applicata è del 30%,, come da norma ut supra.
La Corte considerato che il ruolo è tardivo e l'appello è del tutto inconsistente, inconferente e contraddittorio sulla norma tributaria di riferimento, oltre che il difensore della ricorrente, in modo del tutto confusionario, impugna il ricorso di prime cure anziché la relativa sentenza di rigetto.
Per quanto argomentato e motivato respinta ogni contraria deduzione di cui superflua sarebbe la trattazione, conferma la integrale sentenza di primo grado n. 1570/2021, depositata il 21.10.2021, della CTP di Bari, con legittimazione dell'atto impugnato, e rigetta l'infondato appello
Nel caso in esame data la totale incertezza della norma tributaria si ritiene per questo grado compensare le spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello e conferma la integrale sentenza di primo grado n. 1570/2021, depositata il 21.10.2021, della CTP di Bari,
- compensa le spese tra le parti.
Cosi deciso in Bari . Addi. 14.01.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memm
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1198/2022 depositato il 17/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1570/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 21/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842139505500/2018 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI
R.G. Ricorsi n. 1198 / 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con appello notificato alla Regione Puglia, in data 15.04.2022,
ricorrerebbe avverso la sentenza n. 1570/2021, del 15.10.2021, depositata il 21.10.2021 della CTP
di Bari che rigettava il ricorso e confermava l'avviso di accertamento n. 842139505500/2018 per
tardivo pagamento della tassa automobilistica relativa al veicolo targato Targa_1 .per l'anno 2018,
La Regione Puglia si costituiva in giudizio dimostrando che il contribuente aveva considerato un
periodo tributario erroneo e che pertanto essendo stato il versamento effettuato oltre novanta giorni la
sanzione applicata era corretta. Che, “Al contrario, da quanto emerge dai prospetti ACI allegati il
periodo tributario è stato sempre, fin dal momento in cui il veicolo era rientrato dal periodo di
esenzione ed a partire dal possesso del veicolo da parte del ricorrente, coincidente con le mensilità maggio-aprile (doc. .all. in atti).); che, pertanto la ricorrente avendo reiterato i tardivi pagamenti oltre 90 g. è stata applicata la sanzione piena al 30%.
La ricorrente, riporta avverso la sent. 425/2021 (che il realtà corrisponde al Rg. del proprio ricorso). ritenendo la sanzione irrogata del 30% eccessiva, rispetto alla scadenza della tassa automobilistica, ritenuta il 30.09.2018, e il pagamento avvenuto il 6.10.2018. di cui il ritardo sarebbe stato di soli 6 giorni. Che, pertanto, l'Ufficio nell'indicare la scadenza del tributo al 01.04.2018, erra facendo risultare il ritardo contestato di circa 4 mesi e non di soli 6 giorni.
Che il giudice di prime cure non ha letto il ricorso e la predetta sent. n. 425/2021 è profondamente ingiusta e appare frutto di una non lettura del ricorso e di un'interpretazione dei fatti e delle norme di legge estremamente superficiali;
si concretizza in una palese violazione di principi generali del nostro ordinamento giuridico il cui valore assoluto rimane sommo a prescindere da quanto sia modesto il valore della controversia.
Motiva l'appello
- Erronea interpretazione dei fatti;
- Falsa applicazione dell'art.2 DM n.462 del 18.11.1998 (erroneamente e genericamente indicato come “DM 2.1.1998”);
- Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Insta per la prescrizione della e l'annullamento dell'atto accertativo, col favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituisce la Regione Puglia che conferma quanto già motivato in primo grado, ed pertanto la integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore la parte costituita si riporta alle proprie conclusioni. La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti ritiene l'appello del tutto infondato confusionario e pertanto si respinge.
Primariamente deve evidenziarsi che il ruolo dell'appello in esame risulta tardivo e pertanto ricorrono motivi di inammissibilità.
L'iscrizione a ruolo del ricorso tributario (costituzione in giudizio) deve avvenire a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte, tramite il Processo Tributario Telematico (PTT).
Nel processo tributario con la notifica del ricorso viene costituito il contraddittorio, ma non viene ancora incardinato il giudizio innanzi al giudice tributario. Al fine di costituire il rapporto processuale, ex art. 22 D. Lgs. 546/1992, la parte ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità “depositare” il plico con avviso di ricevimento, nella segreteria della Commissione tributaria adita.
Il temine di costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna possibilità di sanatoria e, a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte, di cui all' art. 45 del D. Lgs. 546/1992
Considerato che la iscrizione a ruolo del presente appello è avvenuta presso questa Corte in data 17.05.2022, nel Registro Generale dei Ricorsi oltre 30 g. dalla notifica alla Regione Puglia, il 15.04.2022, il ricorso risulta improcedibile per assoluto tardivo ruolo.
Nel merito il ricorso risulta del tutto confusionario ed impreciso e nessuna prescrizione è maturata in considerazione, che la Regione Puglia ripotava ogni anno a “ritroso” i pagamenti, annuali, a beneficio della ricorrente, che da una diligente visione sarebbe risultato chiaro.
La stessa ricorrente riporta nel ricorso a pag. 4 che, “l'annualità 1° settembre 2017 - 31 agosto 2018, è traslata di 4 mesi indietro nel tempo”. Per cui nessuna prescrizione è maturata dall'anno 2018. , e, che la Regione ha cercato in tutti i modi di avvisare la ricorrente.
Per cui il giudice di prime cure, mai avrebbe potuto ignorare la prescrizione, come sostiene la ricorrente, in quanto la stessa non è maturata;
la ricorrente risulta inadempiente
La doglianza è del tutto infondata.
Come pure il giudice di primo grado, da attenta lettura spiega che solo i mesi, come il primo acquisto (con esatta norma scritta e riportata), a cui si fa riferimento anche la Regione Puglia vengono a se pagati, per poi adeguarsi alla relativa scadenza da conformarsi nel caso, “…. al periodo tributario, fin dal momento in cui il veicolo era rientrato dal periodo di esenzione ed a partire dal possesso del veicolo”che nel caso in esame, coincide con le mensilità maggio-aprile (doc. all. in atti). Invero la stessa Ricorrente_1 riporta a pag. 7 dell'appello che: “quando effettuò il pagamento dell'ultimo bollo per euro 217,46 mediante il servizio apposito di Banca_1 in data 17 ottobre 2019, non si era accorta che sulla ricevuta vi era indicato “maggio 2019 – aprile 2020”, chiaramente conseguenza dell'anticipazione al 30 aprile della scadenza del bollo compiuta l'anno prima”:
Ne diviene che, la ricorrente avrebbe dovuto diligentemente, in autotutela, sopperire alla reiterata omissione del pagamento della tassa automobilistica, di 4 mesi, interrotto con l'atto bonario, dell'Ente impositore, riportato dalla stessa appellante, ut supra, la retrodatazione dei versamenti annuali della tassa automobilistica, - che non sono rinvenienti in nessun documento probatorio della ricorrente o di suggerimenti di terzi.
La Regione Puglia, pertanto, visto quanto riportato nell'archivio tributario gestito da ACI, gli avvisi inoltrati alla contribuente, i continuati successivi recidivi ritardati pagamenti, ha emesso, l'atto sanzionatorio in esame.
Pertanto con una più accurata lettura, il ricorrente avrebbe potuto evincere facilmente l'attenzione della Regione Puglia volta alla rilevanza degli avvisi. che non trovavano rispondenza nelle dichiarazioni verbali di terzi.
La norma è chiara, ai sensi del comma 1, art. 13 del D. Lgs 471/97 per i pagamenti tardivi. oltre i 90 gg è soggetto “a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato: chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché' non effettuati”.
Di cui il caso in esame, essendo il mancato pagamento del bollo riscontrato oltre 90 giorni, la sanzione da applicata è del 30%,, come da norma ut supra.
La Corte considerato che il ruolo è tardivo e l'appello è del tutto inconsistente, inconferente e contraddittorio sulla norma tributaria di riferimento, oltre che il difensore della ricorrente, in modo del tutto confusionario, impugna il ricorso di prime cure anziché la relativa sentenza di rigetto.
Per quanto argomentato e motivato respinta ogni contraria deduzione di cui superflua sarebbe la trattazione, conferma la integrale sentenza di primo grado n. 1570/2021, depositata il 21.10.2021, della CTP di Bari, con legittimazione dell'atto impugnato, e rigetta l'infondato appello
Nel caso in esame data la totale incertezza della norma tributaria si ritiene per questo grado compensare le spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello e conferma la integrale sentenza di primo grado n. 1570/2021, depositata il 21.10.2021, della CTP di Bari,
- compensa le spese tra le parti.
Cosi deciso in Bari . Addi. 14.01.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memm