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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA EL, Presidente
VA CO, EL
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte OM AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16732047 CUP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullarsi l'atto impugnato;
in subordine, annullarsi le sanzioni o ridurle al minimo edittale.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento n° 16732047(notificato il 29/1/2025) con il quale “I.C.A.”
s.p.a. (ente concessionario del Comune di Giulianova) ha ritenuto tassabile -ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni per l'anno 2020- taluni impianti pubblicitari.
La materia del contendere attiene al fatto della non utilizzazione -in punto di fatto- di detti impianti, su cui era stata apposta la scritta “andrà tutto bene” (nota comunicazione sociale diffusa durante la fase acuta dell'altrettanto nota pandemia).
L'istante eccepisce nullità dell'atto per carenza di motivazione, che a suo dire non specifica (come era suo onere) se e come e quali impianti siano stati utilizzati a fini di pubblicità.
Nega poi la parte la tassabilità di detti impianti, non utilizzati a fini di pubblicità, ma come fonte di diffusione di messaggi sociali: più concretamente, la parte richiama le normative emergenziali che han portato a fortissime restrizioni delle libertà fondamentali, con previsioni legislative specifiche anche in ordine ai rapporti sinallagmatici di durata, nella vigenza di dette disposizioni.
Nega anche la parte ogni colpevolezza e reclama la propria buona fede, ai fini dell'annullamento almeno delle sanzioni.
Chiede annullarsi l'atto impugnato;
in subordine, annullarsi le sanzioni o ridurle al minimo edittale.
“I.C.A.” s.p.a. nega ogni difetto di motivazione dell'atto impugnato, vista anche la piena esplicazione di linea difensiva da parte del contribuente.
Nega che le normative emergenziali abbiano stabilito l'esenzione totale o parziale del pagamento della tassa, niente affatto legata all'effettivo utilizzo -a fini di pubblicità- degli impianti., e invece ancorata a periodo annuale.
Nega anche possa ipotizzarsi buona fede del contribuente, ai fini dell'annullamento delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente è fondato.
L'atto impugnato non presenza carenza di motivazione, stante il pieno dispiegamento di linea difensiva
(valore a tutela del quale è posto l'obbligo di motivazione) da parte del contribuente.
Il sistema normativo vigente non subordina l'applicazione dell'imposta all'effettivo utilizzo dello spazio pubblicitario ed è calcolata -in ragione dei metri quadrati disponibili- in relazione ad anno solare e non anche a frazioni di esso. Né le normative emergenziali -rese in occasione della notoria pandemia 2020/2021- han stabilito alcunchè in relazione detta tassa.
Va tuttavia dato rilievo all'evidente buona fede del contribuente, che ha reso disponibili gli spazi
(effettivamente utilizzati) per messaggi di contenuto sociale diffusi dalle autorità governative e regionali, tra cui il ben noto “andrà tutto bene”.
Il ricorso va pertanto accolto nella sola parte relativa all'applicazione delle sanzioni e il regime delle spese segue ragioni di compensazione.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, di cui al procedimento n° 217/2025 R.G.R. così decide:
· in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte relativa all'applicazione delle sanzioni, confermandolo per il resto;
· compensa le spese.
Teramo 1/12/2025
Il Giudice estensore
(dott. N. Valletta)
La Presidente(dott.ssa E. Tomassini))
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA EL, Presidente
VA CO, EL
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte OM AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16732047 CUP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullarsi l'atto impugnato;
in subordine, annullarsi le sanzioni o ridurle al minimo edittale.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento n° 16732047(notificato il 29/1/2025) con il quale “I.C.A.”
s.p.a. (ente concessionario del Comune di Giulianova) ha ritenuto tassabile -ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni per l'anno 2020- taluni impianti pubblicitari.
La materia del contendere attiene al fatto della non utilizzazione -in punto di fatto- di detti impianti, su cui era stata apposta la scritta “andrà tutto bene” (nota comunicazione sociale diffusa durante la fase acuta dell'altrettanto nota pandemia).
L'istante eccepisce nullità dell'atto per carenza di motivazione, che a suo dire non specifica (come era suo onere) se e come e quali impianti siano stati utilizzati a fini di pubblicità.
Nega poi la parte la tassabilità di detti impianti, non utilizzati a fini di pubblicità, ma come fonte di diffusione di messaggi sociali: più concretamente, la parte richiama le normative emergenziali che han portato a fortissime restrizioni delle libertà fondamentali, con previsioni legislative specifiche anche in ordine ai rapporti sinallagmatici di durata, nella vigenza di dette disposizioni.
Nega anche la parte ogni colpevolezza e reclama la propria buona fede, ai fini dell'annullamento almeno delle sanzioni.
Chiede annullarsi l'atto impugnato;
in subordine, annullarsi le sanzioni o ridurle al minimo edittale.
“I.C.A.” s.p.a. nega ogni difetto di motivazione dell'atto impugnato, vista anche la piena esplicazione di linea difensiva da parte del contribuente.
Nega che le normative emergenziali abbiano stabilito l'esenzione totale o parziale del pagamento della tassa, niente affatto legata all'effettivo utilizzo -a fini di pubblicità- degli impianti., e invece ancorata a periodo annuale.
Nega anche possa ipotizzarsi buona fede del contribuente, ai fini dell'annullamento delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente è fondato.
L'atto impugnato non presenza carenza di motivazione, stante il pieno dispiegamento di linea difensiva
(valore a tutela del quale è posto l'obbligo di motivazione) da parte del contribuente.
Il sistema normativo vigente non subordina l'applicazione dell'imposta all'effettivo utilizzo dello spazio pubblicitario ed è calcolata -in ragione dei metri quadrati disponibili- in relazione ad anno solare e non anche a frazioni di esso. Né le normative emergenziali -rese in occasione della notoria pandemia 2020/2021- han stabilito alcunchè in relazione detta tassa.
Va tuttavia dato rilievo all'evidente buona fede del contribuente, che ha reso disponibili gli spazi
(effettivamente utilizzati) per messaggi di contenuto sociale diffusi dalle autorità governative e regionali, tra cui il ben noto “andrà tutto bene”.
Il ricorso va pertanto accolto nella sola parte relativa all'applicazione delle sanzioni e il regime delle spese segue ragioni di compensazione.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, di cui al procedimento n° 217/2025 R.G.R. così decide:
· in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte relativa all'applicazione delle sanzioni, confermandolo per il resto;
· compensa le spese.
Teramo 1/12/2025
Il Giudice estensore
(dott. N. Valletta)
La Presidente(dott.ssa E. Tomassini))