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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: AN AM Presidente
LB IN Bellisarii Consigliere relatore Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 768/2024, vertente tra:
, in persona del presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ugo Marinucci e Valeria
Patrizio, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei medesimi in , via XX CP_1
Settembre 19, giusta procura in atti;
appellante e
, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , domiciliataria presso il CP_1
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., ; CP_1
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 63/2024 pubblicata in data
07.02.2024, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”.
CONCLUSIONI: per parte appellante: conclusioni non precisate. per parte appellata: conclusioni non precisate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del 09.12.2019, a mezzo del quale il (C.U.S.) di adiva il Tribunale di L'Aquila ivi Controparte_1 CP_1 convenendo la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 conseguenti al ritardato versamento delle somme cui lo stesso aveva diritto per essere stato ammesso ai fondi della Legge Regionale 41/2011.
A sostegno della propria pretesa, il C.U.S. allegava: - di essere un'associazione territoriale di promozione sportiva e sociale che sostiene lo sport a tutti i livelli, sia universitari che non, promuove l'avviamento allo sport e lo sport per i diversamente abili, corsi a tutti i livelli per varie discipline anche amatoriali;
- di aver partecipato al Bando emanato dalla con la Legge Regionale n. 41 del Controparte_2
2/11/2011, denominato: “Disposizioni per l'Adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di e negli altri comuni del CP_1
Cratere”, presentando un progetto relativo sia all'adeguamento delle infrastrutture sia per favorire l'aggregazione degli anziani;
- che l'Ente regionale, con nota del 14.03.2013, comunicava al C.U.S. l'ammissione al Bando per € 150.000,00 quanto all'adeguamento delle infrastrutture e per € 50.000,00 quanto all'attività in favore degli anziani;
- che con successiva lettera del 14.05.2013 quest'ultima confermava sia l'ammissione sia il riconoscimento del finanziamento, richiedendo al C.U.S. di procedere con la formale accettazione e intimando l'inizio dei lavori entro 60 giorni;
-che, pertanto, nel rispetto del Bando e delle prescrizioni imposte, la Ditta appaltatrice Pt_1 dava inizio ai Lavori come da nota 20.05.2013, mentre il C.U.S. - in data 21.5.2013 -
[...] stipulava la polizza fidejussoria per € 90.000,00;
- che, tuttavia, nonostante la comunicazione di inizio lavori e della stipula della polizza fidejussoria con nota del 24.05.2013, alcuna somma a titolo di anticipo veniva concessa da parte della , tanto che il C.U.S., con nota del 29.06.2013 sollecitava Controparte_2
l'erogazione immediata del 60% dei fondi, avendo adempiuto a tutte le incombenze necessarie;
- che, pur non ricevendo ancora nulla, nel secondo semestre del 2013 il C.U.S. dava inizio ai lavori per l'adeguamento dell'infrastruttura, cominciando dall'esterno, portando anche a compimento il progetto per gli anziani. Per l'effetto, con note del 05.03.2014 e del 22.04.2014 il C.U.S. comunicava l'avvenuta attività del 2013 per gli anziani contestualmente inviando il
Rendiconto della stessa (per € 48.155,04) con richiesta di pagamento del dovuto;
- che tuttavia, a distanza di un anno dalla richiesta ed a causa della mancata erogazione del
60% degli importi - ed avendo il C.U.S. eseguito sia una parte dei lavori di miglioramento dell'infrastruttura sia l'attività per gli anziani che ha continuato a svolgere - si sarebbero innescati una serie di eventi tali da recare danno al C.U.S., concretizzatisi nell'atto di precetto del 06.11.2014 ricevuto a seguito di una ingiunzione di pagamento e nell'atto di pignoramento presso terzi del 19.12.2014, notificato da parte di anche alla , la Parte_2 Controparte_2 quale provvedeva in data 09.10.2014, al pagamento della somma di € 102.500,00 in favore della creditrice;
- che la mancata erogazione dei fondi avrebbe creato un gravissimo sbilanciamento economico nella gestione del C.U.S., il quale non poteva quindi pagare l'appaltatore per i Parte_1 lavori che nel frattempo aveva eseguito, tanto da ricevere in data 30.03.2016 un atto di pignoramento presso terzi da parte della predetta società, notificato al ed Parte_3
pag. 2/9 all'Università degli Studi di L'Aquila, che aveva condotto alle ordinanze di assegnazione del GE del Tribunale di L'Aquila con ordine a terzi di pagare quanto dovuto, aumentato di interessi ed altri oneri, per complessivi € 151.857,30;
- che per evitare la liquidazione, il il C.U.S. si determinava a stipulare un mutuo decennale presso la in data 22.06.2016 per € 150.000,00, al fine di Controparte_3 ripianare i propri debiti e far fronte alle spese correnti.
Deduceva, pertanto, una responsabilità della connessa al ritardo nella Controparte_2 corresponsione delle somme riconosciute ad esso C.U.S. conseguentemente all'ammissione al
Bando, chiedendo il ristoro dei relativi danni individuabili: a) nelle spese riferite alle azioni legali e ai costi tecnici, b) nei costi del mutuo chirografario, c) nella rivalutazione ed interessi legali, d) nel danno non patrimoniale da lesione di immagine.
Si costituiva in giudizio la , insistendo per il rigetto della domanda in quanto Controparte_2 inammissibile e comunque infondata nel merito.
Constatata la mancata richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in occasione dell'udienza del 26.09.2023, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
R.G. n. 3028/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dal (C.U.S.) di nei Controparte_1 CP_1 confronti della;
Controparte_2
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , il quale ne Controparte_1 ha chiesto la integrale riforma sulla scorta di 3 motivi che si vanno ad esaminare.
Si è costituita la , resistendo al gravame del quale ha chiesto il rigetto in Controparte_2 quanto infondato.
Con ordinanza del 12.02.2025, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza al 24.09.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza, premettendosi che l'omessa precisazione delle conclusioni da parte dei contendenti comporta che questo Collegio si attenga alle conclusioni di cui all'appello, ossia le seguenti.
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 63/2024 depositata il 7 febbraio 2024 resa nel giudizio rubricato al n. 3028/2019, accogliere la domanda originariamente proposta dal e, quindi, condannare la , in Parte_4 Controparte_2
pag. 3/9 persona del suo Presidente pro tempore al risarcimento dei danni cagionati al C.U.S. L' CP_1 per il ritardato versamento delle somme cui lo stesso aveva diritto per essere stato ammesso ai fondi della Legge Regionale 41/2011 e per tutte le vicende descritte in narrativa e, quindi, al pagamento di euro 292.699,30 come dettagliate nella narrativa che precede;
in via subordinata condannare la Regione ZZ, in persona del suo Presidente pro tempore al risarcimento dei danni cagionati al C.U.S. L'Aquila per il ritardato versamento delle somme nella misura diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia agli esiti del giudizio;
in tutti i casi con condanna della Regione ZZ, in persona del suo Presidente pro tempore al rimborso in favore del delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, Controparte_1 oltre 15% ex art. tariffe forensi, i.va. e c.a.p. come per legge”.
Ciò posto, valga quanto segue, preliminarmente dovendosi rilevare che l'appellante nulla ha dedotto, né allegato, quanto alle voci di preteso danno consistito “nelle spese riferite alle azioni legali e ai costi tecnici”, nulla neanche quanto al preteso danno non patrimoniale da lesione di immagine, per cui, al riguardo, il rigetto dell'appello è inevitabile.
PRIMO MOTIVO: “ERRATA VALUTAZIONE DI UN PUNTO ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA: IN
RELAZIONE AI CC.DD. DEBITI PREGRESSI”.
Questo il capo di decisione oggetto di censura:
“Ad ogni modo, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice emerge che il credito vantato dalla era ben antecedente rispetto alla condotta contestata alla , Pt_2 CP_2 giacché se il pignoramento è intervenuto a dicembre 2014, dall'atto di precetto risulta che il titolo era costituito da un decreto ingiuntivo del 2012, per fatture insolute riferite all'anno
2011, per complessivi euro 206.799,67 (cfr. doc. n. 11 fasc. attore).
Dunque, qualora la Regione ZZ avesse effettivamente erogato i contributi concessi al momento in cui il CUS ne aveva maturato il diritto secondo il Bando – al 23.5.2013 per euro
90.000,00 corrispondenti al 60% del contributo, e al 28.4.2014 per gli euro 12.500,00 spettanti per la rendicontazione delle spese di gestione del primo anno – le somme sarebbero state presumibilmente destinate al pagamento dei medesimi debiti pregressi e non anche dei lavori per l'adeguamento delle infrastrutture.
L'attrice, infatti, non ha nemmeno allegato, né ovviamente fornito alcuna prova, del fatto che Con l'erogazione tempestiva avrebbe consentito al di generare o reperire altrove i fondi necessari per il pagamento dei debiti in precedenza accumulati. Le maggiori somme sostenute Con dal di cui al punto 4.1 della citazione, dunque, ben avrebbero potuto essere riconosciute a titolo di risarcimento alla parte attrice qualora non vi fossero stati i predetti debiti pregressi, giacché il contributo avrebbe coperto solamente il costo degli interventi, ma non anche i maggiori oneri sostenuti per il ritardo nella erogazione. […] In definitiva, l'esistenza di un debito pregresso di importo ben superiore a quello spettante al CUS alla data della effettiva erogazione del 09.10.2014, costituisce elemento di per sé sufficiente ad interrompere il nesso causale con l'evento dannoso prospettato dall'attore”.
pag. 4/9 Nel censurare tale passo, l'appellante sostiene l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal primo giudice, le quali sarebbero conseguenti alla omessa considerazione di circostanze essenziali nella ricostruzione della vicenda.
Viene a tal fine argomentato come, in primo luogo, alla data in cui il C.U.S. rispondeva al bando
(02.11.2011), non esisteva alcuna posizione debitoria né alcuna azione esecutiva era stata intentata contro il medesimo, il quale si era limitato a contestare a la misura delle Pt_2 fatture inviate anche per importi effettivamente non dovuti.
In secondo luogo, nel successivo anno 2012, la aveva notificato il decreto ingiuntivo n. Pt_2 Con 162/2012 al che, a propria volta, aveva dispiegato opposizione al fine di tutelare le sue giuste ragioni.
Precetto e pignoramento di poi, evidenziavano come la stesse agendo non in virtù di Pt_2 una sentenza definitiva, ma dalla concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quindi in pendenza dell'istruttoria e della definitiva decisione della stessa causa di opposizione.
La circostanza, non rilevata dal Tribunale, ma allegata in atti con le richiamate produzioni documentali (docc. 11 e 12), assumeva a detta del CUS un duplice e fondamentale rilievo: in primis, al momento della richiesta amministrativa e, poi, ancora fino alla fine del 2014 non esisteva una vera e propria posizione debitoria acclarata con sentenza definitiva in giudizio;
Cont per altro verso, nessun addebito poteva essere contestato al per il legittimo esercizio dei propri diritti in sede giudiziale, per tutto il tempo necessario all'accertamento e sino al definitivo esito dello stesso giudizio.
Quindi, alla data del maggio 2013 il CUS avrebbe dovuto percepire un primo acconto di euro
90.000,00 dalla , che contestualmente lo diffidava a dare inizio ai lavori per euro CP_2
150.000,00, pena la perdita del contributo.
Cont Con note 5.3.2014 e 9.4.2014 il rendicontava l'avvenuta attività 2013, compresa l'attività per anziani (per euro 48.155,04), chiedendo il pagamento del dovuto (non avendo ricevuto nemmeno l'acconto di euro 12.500 per la stessa).
La situazione contabile nell'aprile 2014 era pertanto la seguente: la era morosa nei CP_2 Cont confronti del di euro 90.000,00, oltre ad euro 12.500,00 (acconti scadenza maggio 2023 e aprile 2024) e, per i lavori eseguiti relativi agli anziani, di ulteriori euro 48.155,05.
Cont In conclusione, l'ingiustificata situazione debitoria della nei confronti del era CP_2 preesistente ed acclarata nelle date del 6 novembre 2014 e del 19 dicembre 2014, quando il Con riceveva rispettivamente atto di precetto e di pignoramento presso terzi notificato da alla . Pt_2 Controparte_2
Il motivo è infondato, a parte la sua difficile comprensibilità.
Pregresso o meno che fosse il debito dell'appellante verso la si ribadisce anche in Pt_2 questa sede che l'erogazione del contributo non aveva in alcun modo la finalità di consentire al Con di onorare il debito verso la o di sanare debiti di sorta verso chicchessia, bensì quella Pt_2
pag. 5/9 di metterlo in condizione di provvedere all'adeguamento delle infrastrutture sportive e ricreative e di favorire l'aggregazione sociale nella città di e negli altri comuni del CP_1
Cratere, sicchè, se anche l'appellante avesse destinato i fondi, in caso di loro tempestiva erogazione, al pagamento del credito di cui al precetto, appare evidente come sarebbe rimasta del tutto incapace di tacitare, in seguito, l'appaltatore per i lavori che nel Parte_1 frattempo aveva fatto.
Con Lo stesso infatti, documenta come il 30/03/2016 abbia “ricevuto un atto di pignoramento presso terzi da parte della notificato al ed Parte_5 Parte_3 all'Università degli Studi di L'Aquila, che ha condotto a successive ordinanze di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di L'Aquila, recanti ordine ai terzi pignorati di pagare quanto dovuto aumentato di interessi ed altri oneri, il che ha portato al complessivo esborso in favore dell'appaltatrice della somma di euro 151.857,30”.
Ordunque, delle due l'una: o il CUS, percepite le erogazioni (che contesta come tardive di euro
90.000,00, oltre ad euro 12.500,00 per acconti scadenza maggio 2023 e aprile 2024 e di ulteriori 48.155,05 per i lavori eseguiti relativi agli anziani), pagava con detti importi CASA, e allora non avrebbe potuto pagare in seguito la che stava eseguendo i lavori o, se Pt_1 avesse, come da finalità delle erogazioni, pagato l'appaltatrice, sicuramente non avrebbe potuto versare alcunchè alla . Pt_2
Ad ogni modo, dirimente appare il rilievo che, eseguito il 19.12.2014 il pignoramento presso terzi, notificato dalla anche alla , si ha che proprio la , terza Parte_2 Controparte_2 CP_2 pignorata in quanto debitrice dei contributi al debitore esecutato, ha sia autorizzato che pagato alla società la somma di € 102.500,00. Parte_2
In ogni caso l'appellante non avrebbe potuto evitare di essere pignorata, volta che l'importo delle erogazioni assunte come tardive non le avrebbe consentito di onorare entrambe le posizioni creditorie, sicchè avrebbe dovuto comunque dovuto stipulare il mutuo decennale, presso la , il giorno 22/6/2016, per euro 150.000,00, onde Controparte_3 ripianare i propri debiti, come da lei lamentato a fini risarcitori, quasi che la fosse CP_2 responsabile della avvenuta contrazione del mutuo.
La sua palese illiquidità, quindi, non è stata di certo causata dal ritardo e ad essa hanno sopperito le procedure espropriative presso terzi.
Assumere, testualmente, che “la mancata erogazione dei fondi della ha Controparte_2 Con creato un gravissimo sbilanciamento economico nella gestione, sicchè esso non ha potuto a propria volta pagare l'appaltatore infatti, appare un fuor d'opera perché non Parte_1 consente di ritenere che l'appellante, con la disponibilità delle somme di cui lamenta la tardiva erogazione ( 90.000,00, 12.500,00 e 48.155,05 euro), avrebbe pagato sia che Pt_2 Pt_1 creditrici i cui crediti erano enormemente superiori alla sommatoria di detti importi, ribadendosi che la creditrice è stata comunque tacitata dalla in veste di terzo Pt_2 CP_2 pignorato, per cui l'appellante, se non aveva risorse per pagare l'appaltatrice non è per responsabilità dell'appellata: essa lamenta in concreto di non aver potuto spontaneamente pag. 6/9 pagare il credito verso , ma non spiega in alcun modo come avrebbe potuto soddisfare Pt_2 anche l'appaltatrice.
Il motivo, quindi, va respinto.
SECONDO MOTIVO: “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI E PROBATORIE
IN RELAZIONE A VICENDE STORICHE TRA LE PARTI: SULL'UTILIZZO DEI FONDI PROPRI DEL CUS”.
Si torna a contestare lo stesso passo motivazionale, ovvero il seguente.
“qualora la ZZ avesse effettivamente erogato i contributi concessi al momento in CP_2 Con cui il ne aveva maturato il diritto secondo il Bando – al 23.5.2013 per euro 90.000,00 corrispondenti al 60% del contributo, e al 28.4.2014 per gli euro 12.500,00 spettanti per la rendicontazione delle spese di gestione del primo anno – le somme sarebbero state presumibilmente destinate al pagamento dei medesimi debiti pregressi e non anche dei lavori per l'adeguamento delle infrastrutture. L'attrice, infatti, non ha nemmeno allegato, né ovviamente fornito alcuna prova, del fatto che l'erogazione tempestiva avrebbe consentito al Con di generare o reperire altrove i fondi necessari per il pagamento dei debiti in precedenza accumulati.
(Omissis…). In definitiva, l'esistenza di un debito pregresso di importo ben superiore a quello spettante al CUS alla data dell'effettiva erogazione del 9.10.2014, costituisce elemento di per sé sufficiente ad interrompere il nesso causale con l'evento dannoso prospettato dall'attore”.
Le argomentazioni spese in appello avuto riguardo al secondo motivo nulla aggiungono:
l'appellante, infatti, continua a sostenere che l'accertata e documentata violazione di legge operata dalla sarebbe stata causa necessaria e sufficiente a generare il danno di CP_2 mancanza di liquidità, salvo persino contraddirsi col dedurre che tale liquidità non doveva derivare solo dal contributo regionale, ma anche da fondi statali e dalla “normale attività sportiva notoriamente svolta in quanto attesa e programmata”, specificando come il
[...]
( provvede ad erogare annualmente un contributo a tutti i Controparte_4 CP_5
Centri Sportivi Universitari d'Italia che gestiscono le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, a norma della L. n. 394 del 28 giugno 1977 e che esso CUS percepisce, come qualsiasi altra associazione dagli iscritti (in questo caso universitari e non), i contributi per la partecipazione alle attività sportive;
percepisce dalle associazioni sportive il corrispettivo per la locazione dei campi sportivi (calcio, rugby, tennis, volley, arrampicata, palestre ed altro), situati all'interno della struttura in località Centi Colella in;
percepisce contributi CP_1 pubblici e privati per la promozione e l'effettuazione di eventi sportivi.
Ne deriva che l'asserita disponibilità di altre e numerose entrate lascia persino presumere che, Con anche a prescindere dalla intempestiva erogazione dei contributi della , il era CP_2 egualmente in grado di gestire la propria situazione patrimoniale generale, non comprendendosi, sotto questo aspetto, perché versasse in stato di illiquidità.
TERZO MOTIVO: “ERRORE MOTIVAZIONALE, CONTRADDITTORIETA' NELLA VALUTAZIONE DEI
COMPORTAMENTI DELLE PARTI”. pag. 7/9 Con l'ultima censura, generica e meritevole del più ampio rigetto, si assume che la sentenza impugnata appare palesemente ingiusta per ulteriori due profili di contraddittorietà:
- per aver addebitato in via esclusiva sul CUS tutte le conseguenze economiche negative della vicenda, pur nell'accertata violazione di legge della Regione, ritenuta ingiustamente esente da Con ogni forma di pregiudizio subita dal
- per non avere considerato che è stata proprio la a contribuire a generare la Controparte_2 situazione di disequilibrio economico, non versando ciò che era dovuto per legge e che era stato già speso dal . CP_1
Vaga al riguardo quanto già osservato, perché tali doglianze nulla aggiungono e nemmeno si confrontano con alcun passo motivazionale della gravata sentenza, nemmeno comprendendosi cosa avrebbe “già speso” il
L'appello, in conclusione, va respinto e le spese seguono la soccombenza, liquidate come sotto, in base al valore del petitum (292.699,30 euro), con dimezzamento dei compensi medi stante la semplicità della controversia e lo svolgimento sommario della terza e quarta fase.
fase di studio: euro 2.195,00,
fase introduttiva: euro 1.276,00,
fase di trattazione: euro 2940,00,
fase decisionale: euro 3649,00, oltre accessori di legge se dovuti. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , ogni Parte_6 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
regola le spese come in parte motiva, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio in data 21.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LB IN Bellisarii AN AM
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: AN AM Presidente
LB IN Bellisarii Consigliere relatore Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 768/2024, vertente tra:
, in persona del presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ugo Marinucci e Valeria
Patrizio, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei medesimi in , via XX CP_1
Settembre 19, giusta procura in atti;
appellante e
, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , domiciliataria presso il CP_1
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., ; CP_1
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 63/2024 pubblicata in data
07.02.2024, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”.
CONCLUSIONI: per parte appellante: conclusioni non precisate. per parte appellata: conclusioni non precisate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del 09.12.2019, a mezzo del quale il (C.U.S.) di adiva il Tribunale di L'Aquila ivi Controparte_1 CP_1 convenendo la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 conseguenti al ritardato versamento delle somme cui lo stesso aveva diritto per essere stato ammesso ai fondi della Legge Regionale 41/2011.
A sostegno della propria pretesa, il C.U.S. allegava: - di essere un'associazione territoriale di promozione sportiva e sociale che sostiene lo sport a tutti i livelli, sia universitari che non, promuove l'avviamento allo sport e lo sport per i diversamente abili, corsi a tutti i livelli per varie discipline anche amatoriali;
- di aver partecipato al Bando emanato dalla con la Legge Regionale n. 41 del Controparte_2
2/11/2011, denominato: “Disposizioni per l'Adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di e negli altri comuni del CP_1
Cratere”, presentando un progetto relativo sia all'adeguamento delle infrastrutture sia per favorire l'aggregazione degli anziani;
- che l'Ente regionale, con nota del 14.03.2013, comunicava al C.U.S. l'ammissione al Bando per € 150.000,00 quanto all'adeguamento delle infrastrutture e per € 50.000,00 quanto all'attività in favore degli anziani;
- che con successiva lettera del 14.05.2013 quest'ultima confermava sia l'ammissione sia il riconoscimento del finanziamento, richiedendo al C.U.S. di procedere con la formale accettazione e intimando l'inizio dei lavori entro 60 giorni;
-che, pertanto, nel rispetto del Bando e delle prescrizioni imposte, la Ditta appaltatrice Pt_1 dava inizio ai Lavori come da nota 20.05.2013, mentre il C.U.S. - in data 21.5.2013 -
[...] stipulava la polizza fidejussoria per € 90.000,00;
- che, tuttavia, nonostante la comunicazione di inizio lavori e della stipula della polizza fidejussoria con nota del 24.05.2013, alcuna somma a titolo di anticipo veniva concessa da parte della , tanto che il C.U.S., con nota del 29.06.2013 sollecitava Controparte_2
l'erogazione immediata del 60% dei fondi, avendo adempiuto a tutte le incombenze necessarie;
- che, pur non ricevendo ancora nulla, nel secondo semestre del 2013 il C.U.S. dava inizio ai lavori per l'adeguamento dell'infrastruttura, cominciando dall'esterno, portando anche a compimento il progetto per gli anziani. Per l'effetto, con note del 05.03.2014 e del 22.04.2014 il C.U.S. comunicava l'avvenuta attività del 2013 per gli anziani contestualmente inviando il
Rendiconto della stessa (per € 48.155,04) con richiesta di pagamento del dovuto;
- che tuttavia, a distanza di un anno dalla richiesta ed a causa della mancata erogazione del
60% degli importi - ed avendo il C.U.S. eseguito sia una parte dei lavori di miglioramento dell'infrastruttura sia l'attività per gli anziani che ha continuato a svolgere - si sarebbero innescati una serie di eventi tali da recare danno al C.U.S., concretizzatisi nell'atto di precetto del 06.11.2014 ricevuto a seguito di una ingiunzione di pagamento e nell'atto di pignoramento presso terzi del 19.12.2014, notificato da parte di anche alla , la Parte_2 Controparte_2 quale provvedeva in data 09.10.2014, al pagamento della somma di € 102.500,00 in favore della creditrice;
- che la mancata erogazione dei fondi avrebbe creato un gravissimo sbilanciamento economico nella gestione del C.U.S., il quale non poteva quindi pagare l'appaltatore per i Parte_1 lavori che nel frattempo aveva eseguito, tanto da ricevere in data 30.03.2016 un atto di pignoramento presso terzi da parte della predetta società, notificato al ed Parte_3
pag. 2/9 all'Università degli Studi di L'Aquila, che aveva condotto alle ordinanze di assegnazione del GE del Tribunale di L'Aquila con ordine a terzi di pagare quanto dovuto, aumentato di interessi ed altri oneri, per complessivi € 151.857,30;
- che per evitare la liquidazione, il il C.U.S. si determinava a stipulare un mutuo decennale presso la in data 22.06.2016 per € 150.000,00, al fine di Controparte_3 ripianare i propri debiti e far fronte alle spese correnti.
Deduceva, pertanto, una responsabilità della connessa al ritardo nella Controparte_2 corresponsione delle somme riconosciute ad esso C.U.S. conseguentemente all'ammissione al
Bando, chiedendo il ristoro dei relativi danni individuabili: a) nelle spese riferite alle azioni legali e ai costi tecnici, b) nei costi del mutuo chirografario, c) nella rivalutazione ed interessi legali, d) nel danno non patrimoniale da lesione di immagine.
Si costituiva in giudizio la , insistendo per il rigetto della domanda in quanto Controparte_2 inammissibile e comunque infondata nel merito.
Constatata la mancata richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in occasione dell'udienza del 26.09.2023, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
R.G. n. 3028/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dal (C.U.S.) di nei Controparte_1 CP_1 confronti della;
Controparte_2
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , il quale ne Controparte_1 ha chiesto la integrale riforma sulla scorta di 3 motivi che si vanno ad esaminare.
Si è costituita la , resistendo al gravame del quale ha chiesto il rigetto in Controparte_2 quanto infondato.
Con ordinanza del 12.02.2025, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza al 24.09.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza, premettendosi che l'omessa precisazione delle conclusioni da parte dei contendenti comporta che questo Collegio si attenga alle conclusioni di cui all'appello, ossia le seguenti.
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 63/2024 depositata il 7 febbraio 2024 resa nel giudizio rubricato al n. 3028/2019, accogliere la domanda originariamente proposta dal e, quindi, condannare la , in Parte_4 Controparte_2
pag. 3/9 persona del suo Presidente pro tempore al risarcimento dei danni cagionati al C.U.S. L' CP_1 per il ritardato versamento delle somme cui lo stesso aveva diritto per essere stato ammesso ai fondi della Legge Regionale 41/2011 e per tutte le vicende descritte in narrativa e, quindi, al pagamento di euro 292.699,30 come dettagliate nella narrativa che precede;
in via subordinata condannare la Regione ZZ, in persona del suo Presidente pro tempore al risarcimento dei danni cagionati al C.U.S. L'Aquila per il ritardato versamento delle somme nella misura diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia agli esiti del giudizio;
in tutti i casi con condanna della Regione ZZ, in persona del suo Presidente pro tempore al rimborso in favore del delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, Controparte_1 oltre 15% ex art. tariffe forensi, i.va. e c.a.p. come per legge”.
Ciò posto, valga quanto segue, preliminarmente dovendosi rilevare che l'appellante nulla ha dedotto, né allegato, quanto alle voci di preteso danno consistito “nelle spese riferite alle azioni legali e ai costi tecnici”, nulla neanche quanto al preteso danno non patrimoniale da lesione di immagine, per cui, al riguardo, il rigetto dell'appello è inevitabile.
PRIMO MOTIVO: “ERRATA VALUTAZIONE DI UN PUNTO ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA: IN
RELAZIONE AI CC.DD. DEBITI PREGRESSI”.
Questo il capo di decisione oggetto di censura:
“Ad ogni modo, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice emerge che il credito vantato dalla era ben antecedente rispetto alla condotta contestata alla , Pt_2 CP_2 giacché se il pignoramento è intervenuto a dicembre 2014, dall'atto di precetto risulta che il titolo era costituito da un decreto ingiuntivo del 2012, per fatture insolute riferite all'anno
2011, per complessivi euro 206.799,67 (cfr. doc. n. 11 fasc. attore).
Dunque, qualora la Regione ZZ avesse effettivamente erogato i contributi concessi al momento in cui il CUS ne aveva maturato il diritto secondo il Bando – al 23.5.2013 per euro
90.000,00 corrispondenti al 60% del contributo, e al 28.4.2014 per gli euro 12.500,00 spettanti per la rendicontazione delle spese di gestione del primo anno – le somme sarebbero state presumibilmente destinate al pagamento dei medesimi debiti pregressi e non anche dei lavori per l'adeguamento delle infrastrutture.
L'attrice, infatti, non ha nemmeno allegato, né ovviamente fornito alcuna prova, del fatto che Con l'erogazione tempestiva avrebbe consentito al di generare o reperire altrove i fondi necessari per il pagamento dei debiti in precedenza accumulati. Le maggiori somme sostenute Con dal di cui al punto 4.1 della citazione, dunque, ben avrebbero potuto essere riconosciute a titolo di risarcimento alla parte attrice qualora non vi fossero stati i predetti debiti pregressi, giacché il contributo avrebbe coperto solamente il costo degli interventi, ma non anche i maggiori oneri sostenuti per il ritardo nella erogazione. […] In definitiva, l'esistenza di un debito pregresso di importo ben superiore a quello spettante al CUS alla data della effettiva erogazione del 09.10.2014, costituisce elemento di per sé sufficiente ad interrompere il nesso causale con l'evento dannoso prospettato dall'attore”.
pag. 4/9 Nel censurare tale passo, l'appellante sostiene l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal primo giudice, le quali sarebbero conseguenti alla omessa considerazione di circostanze essenziali nella ricostruzione della vicenda.
Viene a tal fine argomentato come, in primo luogo, alla data in cui il C.U.S. rispondeva al bando
(02.11.2011), non esisteva alcuna posizione debitoria né alcuna azione esecutiva era stata intentata contro il medesimo, il quale si era limitato a contestare a la misura delle Pt_2 fatture inviate anche per importi effettivamente non dovuti.
In secondo luogo, nel successivo anno 2012, la aveva notificato il decreto ingiuntivo n. Pt_2 Con 162/2012 al che, a propria volta, aveva dispiegato opposizione al fine di tutelare le sue giuste ragioni.
Precetto e pignoramento di poi, evidenziavano come la stesse agendo non in virtù di Pt_2 una sentenza definitiva, ma dalla concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quindi in pendenza dell'istruttoria e della definitiva decisione della stessa causa di opposizione.
La circostanza, non rilevata dal Tribunale, ma allegata in atti con le richiamate produzioni documentali (docc. 11 e 12), assumeva a detta del CUS un duplice e fondamentale rilievo: in primis, al momento della richiesta amministrativa e, poi, ancora fino alla fine del 2014 non esisteva una vera e propria posizione debitoria acclarata con sentenza definitiva in giudizio;
Cont per altro verso, nessun addebito poteva essere contestato al per il legittimo esercizio dei propri diritti in sede giudiziale, per tutto il tempo necessario all'accertamento e sino al definitivo esito dello stesso giudizio.
Quindi, alla data del maggio 2013 il CUS avrebbe dovuto percepire un primo acconto di euro
90.000,00 dalla , che contestualmente lo diffidava a dare inizio ai lavori per euro CP_2
150.000,00, pena la perdita del contributo.
Cont Con note 5.3.2014 e 9.4.2014 il rendicontava l'avvenuta attività 2013, compresa l'attività per anziani (per euro 48.155,04), chiedendo il pagamento del dovuto (non avendo ricevuto nemmeno l'acconto di euro 12.500 per la stessa).
La situazione contabile nell'aprile 2014 era pertanto la seguente: la era morosa nei CP_2 Cont confronti del di euro 90.000,00, oltre ad euro 12.500,00 (acconti scadenza maggio 2023 e aprile 2024) e, per i lavori eseguiti relativi agli anziani, di ulteriori euro 48.155,05.
Cont In conclusione, l'ingiustificata situazione debitoria della nei confronti del era CP_2 preesistente ed acclarata nelle date del 6 novembre 2014 e del 19 dicembre 2014, quando il Con riceveva rispettivamente atto di precetto e di pignoramento presso terzi notificato da alla . Pt_2 Controparte_2
Il motivo è infondato, a parte la sua difficile comprensibilità.
Pregresso o meno che fosse il debito dell'appellante verso la si ribadisce anche in Pt_2 questa sede che l'erogazione del contributo non aveva in alcun modo la finalità di consentire al Con di onorare il debito verso la o di sanare debiti di sorta verso chicchessia, bensì quella Pt_2
pag. 5/9 di metterlo in condizione di provvedere all'adeguamento delle infrastrutture sportive e ricreative e di favorire l'aggregazione sociale nella città di e negli altri comuni del CP_1
Cratere, sicchè, se anche l'appellante avesse destinato i fondi, in caso di loro tempestiva erogazione, al pagamento del credito di cui al precetto, appare evidente come sarebbe rimasta del tutto incapace di tacitare, in seguito, l'appaltatore per i lavori che nel Parte_1 frattempo aveva fatto.
Con Lo stesso infatti, documenta come il 30/03/2016 abbia “ricevuto un atto di pignoramento presso terzi da parte della notificato al ed Parte_5 Parte_3 all'Università degli Studi di L'Aquila, che ha condotto a successive ordinanze di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di L'Aquila, recanti ordine ai terzi pignorati di pagare quanto dovuto aumentato di interessi ed altri oneri, il che ha portato al complessivo esborso in favore dell'appaltatrice della somma di euro 151.857,30”.
Ordunque, delle due l'una: o il CUS, percepite le erogazioni (che contesta come tardive di euro
90.000,00, oltre ad euro 12.500,00 per acconti scadenza maggio 2023 e aprile 2024 e di ulteriori 48.155,05 per i lavori eseguiti relativi agli anziani), pagava con detti importi CASA, e allora non avrebbe potuto pagare in seguito la che stava eseguendo i lavori o, se Pt_1 avesse, come da finalità delle erogazioni, pagato l'appaltatrice, sicuramente non avrebbe potuto versare alcunchè alla . Pt_2
Ad ogni modo, dirimente appare il rilievo che, eseguito il 19.12.2014 il pignoramento presso terzi, notificato dalla anche alla , si ha che proprio la , terza Parte_2 Controparte_2 CP_2 pignorata in quanto debitrice dei contributi al debitore esecutato, ha sia autorizzato che pagato alla società la somma di € 102.500,00. Parte_2
In ogni caso l'appellante non avrebbe potuto evitare di essere pignorata, volta che l'importo delle erogazioni assunte come tardive non le avrebbe consentito di onorare entrambe le posizioni creditorie, sicchè avrebbe dovuto comunque dovuto stipulare il mutuo decennale, presso la , il giorno 22/6/2016, per euro 150.000,00, onde Controparte_3 ripianare i propri debiti, come da lei lamentato a fini risarcitori, quasi che la fosse CP_2 responsabile della avvenuta contrazione del mutuo.
La sua palese illiquidità, quindi, non è stata di certo causata dal ritardo e ad essa hanno sopperito le procedure espropriative presso terzi.
Assumere, testualmente, che “la mancata erogazione dei fondi della ha Controparte_2 Con creato un gravissimo sbilanciamento economico nella gestione, sicchè esso non ha potuto a propria volta pagare l'appaltatore infatti, appare un fuor d'opera perché non Parte_1 consente di ritenere che l'appellante, con la disponibilità delle somme di cui lamenta la tardiva erogazione ( 90.000,00, 12.500,00 e 48.155,05 euro), avrebbe pagato sia che Pt_2 Pt_1 creditrici i cui crediti erano enormemente superiori alla sommatoria di detti importi, ribadendosi che la creditrice è stata comunque tacitata dalla in veste di terzo Pt_2 CP_2 pignorato, per cui l'appellante, se non aveva risorse per pagare l'appaltatrice non è per responsabilità dell'appellata: essa lamenta in concreto di non aver potuto spontaneamente pag. 6/9 pagare il credito verso , ma non spiega in alcun modo come avrebbe potuto soddisfare Pt_2 anche l'appaltatrice.
Il motivo, quindi, va respinto.
SECONDO MOTIVO: “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI E PROBATORIE
IN RELAZIONE A VICENDE STORICHE TRA LE PARTI: SULL'UTILIZZO DEI FONDI PROPRI DEL CUS”.
Si torna a contestare lo stesso passo motivazionale, ovvero il seguente.
“qualora la ZZ avesse effettivamente erogato i contributi concessi al momento in CP_2 Con cui il ne aveva maturato il diritto secondo il Bando – al 23.5.2013 per euro 90.000,00 corrispondenti al 60% del contributo, e al 28.4.2014 per gli euro 12.500,00 spettanti per la rendicontazione delle spese di gestione del primo anno – le somme sarebbero state presumibilmente destinate al pagamento dei medesimi debiti pregressi e non anche dei lavori per l'adeguamento delle infrastrutture. L'attrice, infatti, non ha nemmeno allegato, né ovviamente fornito alcuna prova, del fatto che l'erogazione tempestiva avrebbe consentito al Con di generare o reperire altrove i fondi necessari per il pagamento dei debiti in precedenza accumulati.
(Omissis…). In definitiva, l'esistenza di un debito pregresso di importo ben superiore a quello spettante al CUS alla data dell'effettiva erogazione del 9.10.2014, costituisce elemento di per sé sufficiente ad interrompere il nesso causale con l'evento dannoso prospettato dall'attore”.
Le argomentazioni spese in appello avuto riguardo al secondo motivo nulla aggiungono:
l'appellante, infatti, continua a sostenere che l'accertata e documentata violazione di legge operata dalla sarebbe stata causa necessaria e sufficiente a generare il danno di CP_2 mancanza di liquidità, salvo persino contraddirsi col dedurre che tale liquidità non doveva derivare solo dal contributo regionale, ma anche da fondi statali e dalla “normale attività sportiva notoriamente svolta in quanto attesa e programmata”, specificando come il
[...]
( provvede ad erogare annualmente un contributo a tutti i Controparte_4 CP_5
Centri Sportivi Universitari d'Italia che gestiscono le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, a norma della L. n. 394 del 28 giugno 1977 e che esso CUS percepisce, come qualsiasi altra associazione dagli iscritti (in questo caso universitari e non), i contributi per la partecipazione alle attività sportive;
percepisce dalle associazioni sportive il corrispettivo per la locazione dei campi sportivi (calcio, rugby, tennis, volley, arrampicata, palestre ed altro), situati all'interno della struttura in località Centi Colella in;
percepisce contributi CP_1 pubblici e privati per la promozione e l'effettuazione di eventi sportivi.
Ne deriva che l'asserita disponibilità di altre e numerose entrate lascia persino presumere che, Con anche a prescindere dalla intempestiva erogazione dei contributi della , il era CP_2 egualmente in grado di gestire la propria situazione patrimoniale generale, non comprendendosi, sotto questo aspetto, perché versasse in stato di illiquidità.
TERZO MOTIVO: “ERRORE MOTIVAZIONALE, CONTRADDITTORIETA' NELLA VALUTAZIONE DEI
COMPORTAMENTI DELLE PARTI”. pag. 7/9 Con l'ultima censura, generica e meritevole del più ampio rigetto, si assume che la sentenza impugnata appare palesemente ingiusta per ulteriori due profili di contraddittorietà:
- per aver addebitato in via esclusiva sul CUS tutte le conseguenze economiche negative della vicenda, pur nell'accertata violazione di legge della Regione, ritenuta ingiustamente esente da Con ogni forma di pregiudizio subita dal
- per non avere considerato che è stata proprio la a contribuire a generare la Controparte_2 situazione di disequilibrio economico, non versando ciò che era dovuto per legge e che era stato già speso dal . CP_1
Vaga al riguardo quanto già osservato, perché tali doglianze nulla aggiungono e nemmeno si confrontano con alcun passo motivazionale della gravata sentenza, nemmeno comprendendosi cosa avrebbe “già speso” il
L'appello, in conclusione, va respinto e le spese seguono la soccombenza, liquidate come sotto, in base al valore del petitum (292.699,30 euro), con dimezzamento dei compensi medi stante la semplicità della controversia e lo svolgimento sommario della terza e quarta fase.
fase di studio: euro 2.195,00,
fase introduttiva: euro 1.276,00,
fase di trattazione: euro 2940,00,
fase decisionale: euro 3649,00, oltre accessori di legge se dovuti. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , ogni Parte_6 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
regola le spese come in parte motiva, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio in data 21.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LB IN Bellisarii AN AM
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