Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1381 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. GIOI ANNARELLA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2
studio dell'Avv. PIRAS ANGELA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la ricorrente: “disporre l'affidamento condiviso dei minori (15/01/2010) e Per_1 Per_2
(02/07/2014) ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, confermando tempi di
permanenza degli stessi presso i genitori come concordati in sede di separazione, precisando che
ciascun genitore potrà tenere con sé i figli nel periodo estivo per venti giorni;
1
con pagamento diretto a carico dell'INPS, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento
delle spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50%;
C) spese compensate”
Per il resistente: “in via principale
a) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed con residenza presso la Per_1 Per_3
madre;
b) Determinare che il possa vedere i figli il lunedi, mercoledi e venerdi dall' uscita della Pt_2
scuola sino alle 20:00, i fine settimana alternati dal venerdi alla domenica sera, festività col criterio dell' alternanza, vacanze estive per 15 giorni consecutivi.
c) Porre a carico di l' obbligo di corrispondere quale contributo per i due figli Parte_2
minori l' importo di € 150,00 come determinato nei Provvedimenti Provvisori del 06/07/2022.
In via subordinata
d) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed con residenza presso la Per_1 Per_3
madre.
e) Determinare che il possa vedere i figli il lunedi, mercoledi e venerdi dall' uscita della Pt_2
scuola sino alle 20:00, i fine settimana alternati dal venerdi alla domenica sera, festività col criterio dell' alternanza, vacanze estive per 15 giorni consecutivi.
f) Porre a carico del l' obbligo di corrispondere quale contributo per i due figli minori l' Pt_2
importo non superiore ad € 200,00 in conformità al decreto della Corte d' Appello del 16/11/2022.
g) Spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.03.2022, ha domandato la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 07.05.2011. Parte_2
Ha precisato che dall'unione erano nati i figli (15/01/2010) e (02/07/2014) e che in Per_1 Per_3
data 19/07/2021 il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ponendo in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento, oltre spese straordinarie.
2 Ha domandato, inoltre, la conferma dell'obbligo del resistente di corrispondere la somma di €
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, lamentando l'inadempimento malgrado la percezione da parte del del reddito di cittadinanza. Pt_2
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dello Parte_2
scioglimento del matrimonio, instando per la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
A sostegno della domanda, ha allegato il peggioramento della propria condizione economica essendo stato ridotto l'importo del reddito di cittadinanza da € 450,00 (percepiti sino al mese di marzo del 2022) ad € 285,00.
Ha precisato, inoltre, di percepire, così come al momento della separazione, una pensione di invalidità di € 201,40 e di non poter svolgere lavori manuali a causa di una riduzione della capacità
lavorativa nella misura del 67%.
Ha, infine, evidenziato il miglioramento della condizione economica della ricorrente, che, oltre a svolgere attività lavorativa presso diverse famiglie, percepiva il reddito di cittadinanza (€ 930,00
mensili) e conviveva con il compagno, insegnante, che contribuiva alle spese della nuova famiglia.
Con ordinanza del 6.07.2022, il presidente, tenuto conto del miglioramento della situazione economica della ricorrente -che percepiva il reddito di cittadinanza di € 920,00, mentre al momento della separazione percepiva il reddito di cittadinanza di € 280,00 ed € 150,00 per il lavoro svolto saltuariamente- e del peggioramento della condizione economica del resistente -che percepiva una pensione di € 201,00 ed il reddito di cittadinanza, ridotto, rispetto al momento della separazione, ad
€ 285,00- ha confermato i tempi di permanenza dei figli presso il padre così come stabiliti in sede di
Pt_ separazione ed ha posto in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla la somma complessiva di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rideterminato in € 200,00 dalla Corte d'Appello in sede di reclamo.
Con sentenza del 28.11.2022 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prove documentali, con provvedimento dell'11.06.2024 la causa è stata rimessa al collegio per decisione.
3 Non sussistendo circostanze tali da imporre una deroga alla regola di cui all'art. 337 ter cc, deve confermarsi l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto.
Deve altresì confermarsi il collocamento dei minori presso l'abitazione materna ed i tempi di permanenza presso il padre, così come stabiliti in sede di separazione (il padre potrà tenere con sé i figli il lunedì ed il mercoledì dalle ore 13.30 sino alle ore 20.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica.
Il padre potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie,
compreso il giorno di Natale o di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali).
Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 20 giorni nel periodo estivo.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che le parti non hanno prodotto completa documentazione reddituale e la ricorrente in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza di € 780,00 più l'importo per il rimborso dell'affitto, per complessivi € 920,00, mentre il resistente, invalido al 67%, ha dichiarato in atti di percepire una pensione di € 201,00 ed il reddito di cittadinanza di € 285,00.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti così come rappresentate e del fatto che lo stesso resistente nella comparsa di risposta aveva domandato la riduzione ad € 200,00 dell'importo dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, conferma l'obbligo di di corrispondere ad la somma complessiva di € 200,00 a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%.
Spese compensate.
P.Q.M.
• Affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
• il padre potrà tenere con sé i figli il lunedì ed il mercoledì dalle ore 13.30 sino alle ore 20.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno di Natale o di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali); ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 20 giorni nel periodo estivo.
4 • condanna a corrispondere ad la somma complessiva di € 200,00 a Parte_2 Parte_3
titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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