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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 13,30, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3045/2021 R.G.A.C., promossa, con atto di citazione, da :
(C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Soverato (CZ), alla Via Panoramica n. 7, presso lo studio dell'avv. Massimo Mosca
(C.F.: ), dal quale sono altresì rappresentati e difesi, giusto mandato reso in calce C.F._3 all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORI -
C o n t r o
, , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dagli epigrafati attori, nei confronti dei suddetti indicati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in loro favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sull' “immobile per civile abitazione, ubicato in Guardavalle (CZ), alla Via Cavour n.
58 e 62, composto da piano terra, primo piano, secondo e terzo piano, ed identificato al Catasto fabbricati al
1 foglio 30, p.lla n. 857, sub n. 1 (categoria C6, Classe 1, mq. 40, rendita euro 16,53, Via Cavour n. 58 piano terra), e foglio 30, p.lla n. 857 sub n. 8 (categoria A/3, classe 1, vani 5,5, rendita euro 124,98, Via Cavour n.
62 piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo)”, di cui gli stessi attori sarebbero divenuti proprietari per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parti deducenti, infatti, premettevano di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa,
ininterrotta e non viziata, il bene de quo, compiendo sullo stesso stessi molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto di proprietà, quali la sua cura, manutenzione, anche straordinaria, che aveva interessato numerose parti del fabbricato stesso, comportandosi come unici proprietari e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo dalle controparti, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adivano, pertanto, le vie legali e concludevano come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno degli evocati convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento delle domandate ed ammesse prove orali, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dagli stessi attori, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale,
ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi ribadire che nessuno dei citati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la rituale integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con la conseguenza che degli stessi ne viene dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata pretesa giudiziale.
È risultato, infatti, che i sig.ri e hanno posseduto, e possiedono, il Parte_1 Parte_2 bene immobile di cui in premessa, occupandosi, in via esclusiva, della sua manutenzione e cura, per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso, in modo univoco e concorde, il riscontro di quanto dedotto in proposito dai suddetti deducenti, e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà , in capo ai medesimi attori, di possedere il bene oggetto di lite “uti domini”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei sopra indicati convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dalle controparti facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, nulla si dispone al riguardo, difettando in proposito alcuna richiesta nell 'atto introduttivo del giudizio.
2 P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei resistenti di cui in premessa, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore dei sig.ri e Parte_1 [...]
l'acquisto per usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., Parte_2
sull' “immobile per civile abitazione, ubicato in Guardavalle (CZ), alla Via Cavour n. 58 e 62, composto da piano terra, primo piano, secondo e terzo piano, ed identificato al Catasto fabbricati al foglio 30, p.lla n. 857,
sub n. 1 (categoria C6, Classe 1, mq. 40, rendita euro 16,53, Via Cavour n. 58 piano terra), e foglio 30, p.lla n.
857 sub n. 8 (categoria A/3, classe 1, vani 5,5, rendita euro 124,98, Via Cavour n. 62 piano terra, piano primo,
piano secondo e piano terzo)”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 20.03.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3045/2021 R.G.A.C., promossa, con atto di citazione, da :
(C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Soverato (CZ), alla Via Panoramica n. 7, presso lo studio dell'avv. Massimo Mosca
(C.F.: ), dal quale sono altresì rappresentati e difesi, giusto mandato reso in calce C.F._3 all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORI -
C o n t r o
, , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dagli epigrafati attori, nei confronti dei suddetti indicati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in loro favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sull' “immobile per civile abitazione, ubicato in Guardavalle (CZ), alla Via Cavour n.
58 e 62, composto da piano terra, primo piano, secondo e terzo piano, ed identificato al Catasto fabbricati al
1 foglio 30, p.lla n. 857, sub n. 1 (categoria C6, Classe 1, mq. 40, rendita euro 16,53, Via Cavour n. 58 piano terra), e foglio 30, p.lla n. 857 sub n. 8 (categoria A/3, classe 1, vani 5,5, rendita euro 124,98, Via Cavour n.
62 piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo)”, di cui gli stessi attori sarebbero divenuti proprietari per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parti deducenti, infatti, premettevano di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa,
ininterrotta e non viziata, il bene de quo, compiendo sullo stesso stessi molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto di proprietà, quali la sua cura, manutenzione, anche straordinaria, che aveva interessato numerose parti del fabbricato stesso, comportandosi come unici proprietari e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo dalle controparti, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adivano, pertanto, le vie legali e concludevano come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno degli evocati convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento delle domandate ed ammesse prove orali, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dagli stessi attori, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale,
ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi ribadire che nessuno dei citati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la rituale integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con la conseguenza che degli stessi ne viene dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata pretesa giudiziale.
È risultato, infatti, che i sig.ri e hanno posseduto, e possiedono, il Parte_1 Parte_2 bene immobile di cui in premessa, occupandosi, in via esclusiva, della sua manutenzione e cura, per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso, in modo univoco e concorde, il riscontro di quanto dedotto in proposito dai suddetti deducenti, e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà , in capo ai medesimi attori, di possedere il bene oggetto di lite “uti domini”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei sopra indicati convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dalle controparti facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, nulla si dispone al riguardo, difettando in proposito alcuna richiesta nell 'atto introduttivo del giudizio.
2 P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei resistenti di cui in premessa, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore dei sig.ri e Parte_1 [...]
l'acquisto per usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., Parte_2
sull' “immobile per civile abitazione, ubicato in Guardavalle (CZ), alla Via Cavour n. 58 e 62, composto da piano terra, primo piano, secondo e terzo piano, ed identificato al Catasto fabbricati al foglio 30, p.lla n. 857,
sub n. 1 (categoria C6, Classe 1, mq. 40, rendita euro 16,53, Via Cavour n. 58 piano terra), e foglio 30, p.lla n.
857 sub n. 8 (categoria A/3, classe 1, vani 5,5, rendita euro 124,98, Via Cavour n. 62 piano terra, piano primo,
piano secondo e piano terzo)”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 20.03.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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