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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6492/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6492/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. ), difesa in proprio ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso e nel proprio Studio sito in Bologna, alla Via de' Gombruti n.16 - 40123.
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI CP_1 C.F._2
BATTISTA BLESIO, elettivamente domiciliato in Bologna, via delle Tovaglie n. 3, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI BATTISTA BLESIO;
RESISTENTE
(P.IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. TABELLINI Controparte_2 P.IVA_1
TIZIANA, elettivamente domiciliato in Bologna, Via d'Azeglio n. 64, presso il difensore TABELLINI TIZIANA;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per AVV. Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la congruità del compenso richiesto e il diritto alla corresponsione della complessiva somma e per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 1.896,86, o diversa maggiore o CP_1 Parte_1 minore che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla trasmissione della nota spese e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre all'esito del comportamento processuale tenuto da controparte. Con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previo (occorrendo) mutamento del rito, con passaggio al rito ordinario per complessità dell'istruttoria, e comunque previa ogni declaratoria del caso: pagina 1 di 9 IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte formulate dall'Avv. in quanto Parte_1 infondate e comunque non provate;
IN VIA SUBORDINATA previa occorrendo risoluzione del rapporto professionale intercorso tra l'Avv. ed il Sig. , per inadempimento del professionista ex art. 1453 cod. civ., e Parte_1 CP_1 comunque in applicazione dell'art. 1460 cod. civ., accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
all'Avv. a fronte dell'attività dalla stessa svolta in relazione alla vertenza CP_1 Parte_1 sorta con la sig.ra ed in relazione al giudizio da quest'ultima promosso innanzi al Controparte_3
Tribunale Civile di Bologna (R.G. n. 1941/2009); - effettuata ogni eventuale compensazione, respingere ogni domanda proposta dall'Avv. ; Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA - ricalcolare l'ipotetico residuo compenso ancora dovuto dal
all'Avv. rideterminando lo stesso secondo legge o equità; CP_1 Pt_1
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che la carente strategia difensiva, impostata dall'Avv. nel giudizio n. 1941/2019 R.G. del Tribunale di Bologna, ha provocato gravi ed Pt_1 irreparabili danni al sig. , non solo psicologici, ma anche economici (tra cui la condanna CP_1 alla rifusione delle spese legali avversarie;
il pagamento di un canone di locazione per nuova abitazione e garage, ecc….); - conseguentemente dichiarare tenuta e condannare l'Avv. Parte_1 alla rifusione dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. a motivo della carenza della CP_1 strategia difensiva, impostata dall'Avv. e ciò nella misura di € 13.833,91, o in quella diversa, Pt_1 maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o comunque da liquidarsi in via equitativa;
- dichiarare comunque l'Avv. tenuta a manlevare il Sig. da ogni danno, e comunque da Pt_1 CP_1 ogni spesa conseguente alla carente strategia difensiva, dalla stessa scelta nella vertenza sorta con la sig.ra CP_3
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare: sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione in merito all'impugnazione, avanzata dal signor , della sentenza pronunciata dalla Corte CP_1 d'Appello di Bologna, n. 3264/2020 pubbl. il 16.3.2021 nella causa tra il suddetto signor
[...]
e la di lui madre signora per i motivi esposti in narrativa;
CP_1 Controparte_3 nel merito, in via principale, respingere le domande proposte dal sig. nei confronti CP_1 dell'avv. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, tutte le domande Parte_1 svolte dall'avv. nei confronti di (ora IC NS PE Parte_1 Controparte_2 AG); nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere una responsabilità in capo all'avv. quantificare le somme dovute tenendo in Parte_1 considerazione le esclusioni, il massimale, la franchigia ed, in generale, tutte le condizioni di polizza.
In ogni caso, con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. e art. 14 d. lgs. 150/2011 depositato in data 5.05.2023, l'avvocato ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di al Parte_1 CP_1 pagamento del compenso professionale spettante alla ricorrente, oltre interessi legali dalla trasmissione della nota spese e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato che:
- l'avvocato è stata procuratrice legale di nel procedimento promosso dalla Parte_1 CP_1 sig.ra nei confronti del figlio, , avanti al Tribunale civile di Bologna Controparte_3 CP_1
pagina 2 di 9 teso al rilascio dell'immobile di Via del Meloncello n. 4, Bologna, e iscritto al RG n. 1941/2019;
- In data 27.03.2019, difatti, il sottoscriveva procura alle liti avente ad oggetto il conferimento CP_1 dell'incarico professionale all'avv. per assisterlo nel procedimento sopradetto;
Parte_1
- in data 10.07.2019 l'avv. provvedeva ad inviare al nota spese per euro 1.896,86; Parte_1 CP_1
- non avendo avuto riscontro alla propria comunicazione, in data 24.03.2023, la ricorrente sollecitava il pagamento delle sue spettanze, non avendo ricevuto nel frattempo alcun compenso da parte del . CP_1
Seguiva, pertanto, il deposito del presente ricorso.
Con decreto in data 18.05.2023 il Giudice fissava l'udienza di comparizione per il 31.10.2023 assegnando alla ricorrente termine sino a quaranta giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del decreto a parte resistente.
Con propria comparsa si costituiva in giudizio il quale, previo mutamento del rito da CP_1 sommario a cognizione piena, chiedeva rigettarsi le domande introduttive o, in subordine, ricalcolare il compenso dovuto e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per i danni patiti dal a fronte della carente strategia difensiva impostata Parte_1 CP_1 dall'avv. nel giudizio n. 1941/2019 R.G. del Tribunale di Bologna. Pt_1
In particolare il resistente imputava all'avv. una negligenza professionale che, in punto di fatto e Pt_1 di diritto, si può così sintetizzare:
- l'avv. interpellata dal circa l'opportunità di accettare o meno la procedura di Pt_1 CP_1 mediazione avviata dalla sig.ra rispondeva di ignorare e attendere l'invio dell'atto CP_3 giudiziario avversario;
- nell'ambito del procedimento R.G. n. 1941/2019 dinanzi al Tribunale di Bologna, conclusosi con la condanna per il al rilascio dell'immobile, l'avv. non indicava nessun teste CP_1 Pt_1
e quasi nulla produceva per documentare quanto asserito nella propria memoria difensiva circa la natura del contratto di comodato intercorso tra il e la madre, con ciò non CP_1 ottemperando a quanto previsto dall'art. 447 bis c.p.c., che richiama espressamente l'art. 416 c.p.c.;
- le possibilità di vittoria in Tribunale per il sarebbero state enormemente maggiori in CP_1 caso di tempestiva formulazione delle istanze istruttorie da parte dell'avv. dirette a Pt_1 fornire prova circa la natura del contratto di comodato intercorso tra il e la madre, CP_1 adempimento mai sostenuto dalla professionista, nonostante il avesse espressamente CP_1 indicato i fatti da dimostrare e i testimoni da sentire in merito;
- richiamati pertanto gli artt. 1176 e 2229 e ss. c.c., ricorrerebbe la colpa grave della professionista nell'aver omesso totalmente di dedurre la prova orale in una causa in cui essa era basilare ai fini dell'inquadramento della fattispecie del comodato familiare concluso verbalmente e per facta concludentia, e quindi non dimostrabile tramite contratto scritto;
- l'inadempimento della ricorrente sarebbe altresì comprovato dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3264/2020 che, rigettando l'appello alla sentenza di I grado, ha affermato che “l'appellante è decaduto dalla formulazione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado, conseguenzialmente inammissibili nel presente, in quanto nei propri atti difensivi e conclusionali, non ha formulato alcuna richiesta al riguardo”. Considerata la situazione drammatica sul piano abitativo ed economico in cui versa il , l'attuale CP_1 procuratore dello stesso ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3264/2020 che lo ha visto soccombente.
All'udienza di prima comparizione del 31.10.2023 il Giudice, esaminati gli atti e verbali di causa, disponeva ex art. 281 duodecies c.p.c. la prosecuzione del giudizio con le forme del rito ordinario,
pagina 3 di 9 rinviando all'udienza del 06.02.2024 con decorrenza a ritroso dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
In sede di memoria ex art 171 ter I comma c.p.c. l'avv. chiedeva l'autorizzazione alla Parte_1 chiamata in causa di , C.F./P.IVA/R. , con la quale ella ha Controparte_2 Parte_2 stipulato la polizza n. 703A8402 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dal risarcimento del danno eventualmente accordato al convenuto. Nel merito contestava la domanda riconvenzionale proposta dal , ritenendola CP_1 infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, chiedendone dunque il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio , la quale Controparte_2 chiedeva in via preliminare di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione in merito all'impugnazione, avanzata dal , della sentenza pronunciata dalla Corte CP_1 d'Appello di Bologna, n. 3264/2020, nella causa tra il suddetto e la di lui madre CP_1
nel merito, in via principale, chiedeva di respingere le domande proposte da Controparte_3 [...]
nei confronti dell'avv. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, tutte le domande svolte dall'avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_2
(ora IC NS PE AG); ovvero, in denegata ipotesi di accoglimento, di tenere conto
[...] dei limiti ed esclusioni della garanzia assicurativa.
All'udienza del 13.06.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione versata in atti, rinviava per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza dell'8.05.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
§
Preliminarmente, si osserva che non si rilevano i presupposti per l'applicazione di cui all'art. 295 c.p.c., il quale dispone la sospensione necessaria del processo quando la decisione del giudizio dipende da un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e vincolante, con effetto di giudicato sulla causa pregiudicata. Nel caso in esame si ritiene che l'accoglimento del ricorso proposto dall'odierno convenuto presso la Corte di Cassazione non si ponga in rapporto di pregiudizialità tecnica rispetto alla domanda riconvenzionale proposta e, pertanto, si respinge l'istanza di sospensione formulata dalla Compagnia assicuratrice.
§
Sull'inadempimento e la responsabilità professionale dell'avv. . Parte_1
A fronte della proposizione della domanda riconvenzionale da parte del appare opportuno CP_1 preliminarmente indagare circa l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale in capo all'avv. In materia di responsabilità professionale dell'avvocato difensore, per errori Parte_1 asseritamente commessi nell'espletamento dell'incarico, si rammenta il costante orientamento della Cassazione sul punto, come espresso da Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013: “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”. E' opportuno rammentare, inoltre, che, nel delineare il regime di ripartizione dell'onere della prova, ci si deve ricondurre ai principi individuati dalle Sezioni Unite n. 13533/01 ed oramai recepiti in maniera unanime dalla giurisprudenza, in forza dei quali: “In tema di prova dell'inadempimento di una pagina 4 di 9 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” Pertanto, con riferimento alla domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale, il creditore dell'obbligazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta deve dare la prova del relativo fatto costitutivo (vale a dire del contratto intercorso con il debitore), potendo limitarsi ad allegare, seppur in maniera sufficientemente circostanziata e precisa, l'altrui inadempimento. Inoltre, “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”. (Cass. 8612/2013). E ancora, secondo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/02/2025, n. 3370 “La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma per la condanna al risarcimento dei danni è necessario non solo l'accertamento della responsabilità, ma anche il nesso di causalità tra la condotta
e l'evento di danno, nonché la prova delle conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.). La mancata prova del danno comporta il rigetto della domanda di risarcimento”.
Nel caso di specie, risulta pacifica la sussistenza del titolo negoziale su cui parte convenuta fonda le proprie pretese in sede di domanda riconvenzionale, vale a dire il contratto di prestazione d'opera professionale relativo alla difesa del avanti al Tribunale di Bologna nel contenzioso instaurato CP_1 dalla di lui madre (causa n. R.G. n. 1941/2019) e, di conseguenza, il ruolo dell'avv. , quale Parte_1 legale di fiducia del , quantomeno con riferimento alla vicenda in esame. CP_1
Parte convenuta assume che l'avv. sia incorsa in responsabilità professionale in quanto, Parte_1 nell'ambito del procedimento n. RG 1941/2019 dinanzi al Tribunale di Bologna, ella avrebbe omesso totalmente la formulazione di prove, soprattutto orali, atte a dimostrare i fatti su cui si fondava la relativa difesa e, in particolare, la natura tutt'altro che precaria del comodato in essere tra il e la CP_1 di lui madre, Controparte_3
Risulta opportuno, pertanto, rammentare brevemente che la causa sopradetta verteva sul contratto di comodato intercorso tra e la madre, avente ad oggetto un CP_1 Controparte_3 appartamento in Via del Meloncello n. 4, Bologna, e un vano cantina al seminterrato.
Col proprio atto introduttivo nel giudizio n. 1941/2019, la adiva il Tribunale di Bologna al CP_3 fine di sentir accertare e dichiarare che il figlio occupava sine titulo, o comunque in virtù CP_1 di comodato precario, l'immobile e il garage di sua proprietà e, di conseguenza, ordinare al di CP_1 lasciarli liberi e sgomberi da persone e cose. L'avv. redigeva memoria difensiva nell'interesse di argomentando che Parte_1 CP_1 l'immobile sito in Via del Meloncello n. 4 e il garage erano stati concessi dalla al figlio per CP_3 esigenze di natura familiare e, pertanto, che il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti non poteva qualificarsi quale comodato precario, bensì quale comodato a termine, la cui durata sarebbe rinvenibile per relationem, in rapporto cioè alle esigenze di natura familiare del . CP_1
pagina 5 di 9 E' utile rammentare che il comodato è un contratto gratuito tramite il quale il comodante concede un bene, in questo caso un immobile, al comodatario. Ove il contratto non specifichi alcun termine, il rapporto si qualifica quale comodato “precario” e consente al comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., di ottenere la restituzione del bene non appena egli la richieda. Di contro, se il contratto prevede un termine, sia esso esplicitamente pattuito tra le parti o desumibile dall'uso pattuito della cosa, il comodante può ottenere la restituzione del bene alla scadenza del termine pattuito o, ai sensi dell'art. 1809 II comma c.c., in caso di un bisogno urgente e non prevedibile. L'avv. sosteneva dunque, nell'ambito del procedimento n. 1941/2019, che il comodato Pt_1 intercorso tra il e la di lui madre non fosse “precario”, bensì diretto al soddisfacimento delle CP_1 esigenze di natura familiare del figlio - famiglia composta dal solo comodatario parte contrattuale del rapporto- e, pertanto, considerato che il comodato “come nella fattispecie, è sorto per esigenze familiari anche se del solo figlio che, a ogni buon conto, costituisce nucleo, il comodante potrà chiederne la restituzione immediata solo per un bisogno imprevisto e urgente. Come chiarito dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 20448/2014, la portata di questo bisogno non deve necessariamente essere grave, dovendo però trattarsi di un imprevisto, sopravvenuto quindi rispetto al momento della stipula, e urgente. Il comodato a uso familiare, difatti, non è precario (Cass. civ. n° 3553/2017): da quanto sopra discende, de plano, l'inapplicabilità del recesso ad nutum ex art. 1810 c.c., in quanto la destinazione di detto immobile è quella di casa per la soddisfazione dei bisogni primari e il comodato è sottoposto a un termine implicito determinato dall'uso del bene stesso”.
Ebbene, nella presente causa, il contesta all'avv. – che l'ha patrocinato nel giudizio CP_1 Pt_1 promosso dalla – di essere incorsa in grave colpa professionale, avendo omesso totalmente di CP_3 dedurre prove orali a fondamento della tesi difensiva sostenuta. In particolare, l'odierna ricorrente, nel procedimento suddetto, avrebbe totalmente omesso di formulare richieste istruttorie su circostanze fondamentali, quali quelle attinenti alla natura degli accordi intercorsi in sede di costituzione del comodato e ad ogni altra circostanza tesa a confutare che esso fosse di natura precaria, come di contro sostenuto dalla madre del . Tale omissione, afferma l'odierno procuratore del convenuto, CP_1 sarebbe ancor più grave ove si consideri che “il “flusso di coscienza” addotto da Controparte (mail del
in data 6/3/2019: doc. 2) consentiva di inquadrare bene la vita del Convenuto, e doveva essere CP_1 approfondito dal Difensore pro tempore, utilizzandolo per la capitolazione della prova orale”. Tale omissione circa la formulazione delle istanze istruttorie sarebbe ulteriormente corroborata, secondo parte resistente, dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3264/2020 nella quale si afferma che “l'appellante è decaduto dalla formulazione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado, conseguenzialmente inammissibili nel presente, in quanto nei propri atti difensivi e conclusionali, non ha formulato alcuna richiesta al riguardo”.
Tanto premesso, la censura di negligenza sollevata da parte convenuta con la domanda riconvenzionale risulta infondata.
Difatti, come da ultimo affermato da Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/09/2024) 11/11/2024, n. 29050, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque
l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). Tale giudizio si svolge, seguendo le regole
pagina 6 di 9 causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno”.
Appare evidente dunque che, al fine di affermare una responsabilità in capo al legale, il cliente dovrà dimostrare non solo la sussistenza del danno, il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo, bensì anche che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, egli avrebbe conseguito, secondo il criterio del più probabile che non, il riconoscimento delle proprie ragioni.
A ben vedere, nel caso in esame, deve ritenersi che nessun addebito possa essere mosso in capo all'avv. per l'omessa formulazione di prove per testi. L'ingresso del in via del Meloncello n. 4 - Pt_1 CP_1 stante la natura del contratto di comodato quale contratto reale - che si perfeziona con la consegna della cosa, era avvenuto in assenza di una qualsiasi stipulazione scritta tra lui e la madre. La richiesta di ammissione per testi, dunque, sarebbe stata determinante nel caso in cui taluno avesse assistito ad un eventuale accordo orale tra il e la circa la durata e la finalità del comodato CP_1 CP_3 dell'immobile: di tale circostanza il resistente, tuttavia, non ha dato prova. Anzi, la circostanza che nessuno fosse in grado di riferire circa i presunti accordi tra il e la madre è desumibile dalle CP_1 richieste istruttorie formulate dalla stessa difesa del nell'atto di appello avverso la sentenza di I CP_1 grado del Tribunale di Bologna n. 1669/2019: in nessun capitolo di prova, difatti, risulta chiaramente formulata una domanda volta alla prova che la madre avesse concesso il bene al figlio fino alla fine dei suoi giorni. Appare evidente, dunque, che la mancata indicazione di prove orali da parte dell'avv. non sia stato sintomo di un comportamento negligente e imperito, fonte di responsabilità Pt_1 professionale in capo alla stessa, bensì frutto del convincimento che tale prova orale non potesse essere fornita in quanto nessuno avrebbe potuto riferire sul punto. Anche a voler ritenere, come sostenuto dall'avv. nella memoria difensiva depositata nel Pt_1 procedimento RG n. 1941/2019, che il comodato non fosse precario ma che il termine potesse ricavarsi
“per relationem”, in quanto legato ad esigenze familiari del , l'odierna ricorrente non avrebbe CP_1 potuto sostenere tale tesi difensiva mediante prove testimoniali in quanto riferite ad una circostanza oggettivamente inesistente, considerato che il non ha mai contratto nozze né avuto prole. Come CP_1 chiarito dalle Sezioni unite, difatti, con la Sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 “Il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. La prova potrebbe risultare più difficile qualora la concessione sia avvenuta in favore di comodatario non coniugato né prossimo alle nozze, dovendosi in tal caso dimostrare che dopo l'insorgere della nuova situazione familiare il comodato sia stato confermato e mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all'uso familiare e non solo personale”. In conclusione, anche ove l'avv. avesse formulato capitoli di prova orale, non è possibile Pt_1 ritenere che, secondo il criterio del “più probabile che non”, nell'ambito della causa RG n.1941/2019, il ne sarebbe uscito vittorioso. CP_1
Pertanto, la domanda riconvenzionale di parte resistente, tesa ad accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. nell'ambito della causa RG n. 1941/2019 R.G. del Tribunale di Parte_1
Bologna e a condannare la stessa alla rifusione dei danni nei confronti di , non può CP_1 trovare accoglimento.
Sulla liquidazione del compenso dell'avv. . Parte_1
La domanda è fondata e va accolta.
Dagli atti emerge idonea prova sia del conferimento dell'incarico a favore dell'avv. (doc. Parte_1
pagina 7 di 9 2 allegato al ricorso), sia dell'espletamento del mandato professionale (memoria difensiva nell'interesse di nell'ambito della causa n. RG 1941/2019; note conclusive autorizzate). CP_1
Parte resistente eccepisce che niente è dovuto all'avv. in forza dell'art. 1453 c.c., in quanto ella Pt_1 non avrebbe diligentemente adempiuto la propria prestazione nell'ambito della vertenza in cui era coinvolto il suo assistito (R.G. n. 1941/2009 dinanzi al Tribunale di Bologna).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/01/2015, n. 826).
Come già argomentato, la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi, e non di risultato, e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, parametrato, ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c., sulla base della diligenza professionale media esigibile. Questo Giudice si è già espresso, in sede di rigetto della domanda riconvenzionale di parte resistente, circa l'insussistenza di un inadempimento addebitabile all'avv. e tale da configurare responsabilità Pt_1 professionale.
Per tali ragioni, il compenso richiesto dall'avv. è dovuto. Parte_1
L'attrice ha documentato, tramite allegazione di nota spese, la somma pretesa a titolo di compenso per l'assistenza del nella controversia n. RG 1941/2019 dinanzi al Tribunale di Bologna: € 1554,80 CP_1 di totale imponibile (di cui € 1.300 di compenso tabellare;
€ 195 di spese generali 15%, e 59,80 per CPA al 4%) ed € 342,06 per IVA 22%, per complessivi € 1896,86 (doc. 7 del ricorso).
Inoltre l'attrice, in merito al quantum dabeatur, afferma che “In mancanza di espressa convenzione tra le parti, la scrivente ha fatto ricorso alla redazione della nota spese giusta parametri di cui al DM n. 55/2014 in quanto la complessiva attività prestata è riferibile al 2019. Ne consegue, de plano, che nella fattispecie che ci occupa, le competenze professionali dovute per le prestazioni professionali svolte dall'avv. come esposte nella relativa nota spese del 08.07.2019 (doc. 7), Parte_1 dell'importo complessivo di € 1.896,86 e riferita alla posizione identificata al doc. 7, sono state quantificate in forza del DM n. 55/2014. Per la redazione della nota spese è stato applicato lo scaglione di valore fra € 1.101 a € 5.200,00 compenso liquidabile relativo alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale. Nella redazione, inoltre, si è tenuto conto delle caratteristiche delle singole posizioni, dell'urgenza, della natura e del valore dell'affare, oltre alla quantità e qualità di attività compiute, della complessità delle questioni giuridiche trattate”.
Il Giudice, visto il D.M. 55/2014 e il valore della domanda nell'ambito della causa introdotta dalla contro il (RG. N. 1941/2019), pari ad € 4.400,00, ritiene congruo il compenso così CP_3 CP_1 come calcolato da parte ricorrente.
In merito agli interessi, l'attrice chiede che siano calcolati gli interessi legali dalla trasmissione della nota spese e gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo. Sul punto è opportuno richiamare la sentenza della Cass. n. 8611 dell'11 marzo 2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia pagina 8 di 9 stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della messa in mora “pur non essendo richiesto l'utilizzo di formule solenni indicative della richiesta di adempimento, è comunque necessario che sia espressa in termini inequivoci la volontà di costituire in mora il soggetto obbligato,
e tale requisito non può essere ravvisato in semplici sollecitazioni, prive della chiara ed espressa richiesta di adempimento (Cass., ord. 14.6.2018, n. 15714). Pertanto la trasmissione da parte dell'avv. della nota spese del 10.07.2019 e il successivo invio del sollecito in data 24.03.2023, non Pt_1 possono essere ritenuti atti idonei a mettere in mora il debitore.
Per tale ragione si riconosce alla ricorrente il diritto alla corresponsione dei soli interessi di cui all'art. 1284 IV comma c.c. dalla data del 5.05.2023 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) al momento del saldo.
Non merita accoglimento la domanda formulata dal resistente ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento, in favore dell'avvocato , per i titoli di cui in CP_1 Parte_1 motivazione, della somma di € 1896,86, oltre interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data del deposito del ricorso (5.5.2023) fino al saldo effettivo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
3) Rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte di . CP_1
4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice avv. Pt_1
liquidate in €264,00 per spese, € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Condanna parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio in favore del terzo chiamato
IC NS PE AG, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 05.06.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6492/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. ), difesa in proprio ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso e nel proprio Studio sito in Bologna, alla Via de' Gombruti n.16 - 40123.
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI CP_1 C.F._2
BATTISTA BLESIO, elettivamente domiciliato in Bologna, via delle Tovaglie n. 3, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI BATTISTA BLESIO;
RESISTENTE
(P.IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. TABELLINI Controparte_2 P.IVA_1
TIZIANA, elettivamente domiciliato in Bologna, Via d'Azeglio n. 64, presso il difensore TABELLINI TIZIANA;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per AVV. Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la congruità del compenso richiesto e il diritto alla corresponsione della complessiva somma e per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 1.896,86, o diversa maggiore o CP_1 Parte_1 minore che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla trasmissione della nota spese e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre all'esito del comportamento processuale tenuto da controparte. Con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previo (occorrendo) mutamento del rito, con passaggio al rito ordinario per complessità dell'istruttoria, e comunque previa ogni declaratoria del caso: pagina 1 di 9 IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte formulate dall'Avv. in quanto Parte_1 infondate e comunque non provate;
IN VIA SUBORDINATA previa occorrendo risoluzione del rapporto professionale intercorso tra l'Avv. ed il Sig. , per inadempimento del professionista ex art. 1453 cod. civ., e Parte_1 CP_1 comunque in applicazione dell'art. 1460 cod. civ., accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
all'Avv. a fronte dell'attività dalla stessa svolta in relazione alla vertenza CP_1 Parte_1 sorta con la sig.ra ed in relazione al giudizio da quest'ultima promosso innanzi al Controparte_3
Tribunale Civile di Bologna (R.G. n. 1941/2009); - effettuata ogni eventuale compensazione, respingere ogni domanda proposta dall'Avv. ; Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA - ricalcolare l'ipotetico residuo compenso ancora dovuto dal
all'Avv. rideterminando lo stesso secondo legge o equità; CP_1 Pt_1
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che la carente strategia difensiva, impostata dall'Avv. nel giudizio n. 1941/2019 R.G. del Tribunale di Bologna, ha provocato gravi ed Pt_1 irreparabili danni al sig. , non solo psicologici, ma anche economici (tra cui la condanna CP_1 alla rifusione delle spese legali avversarie;
il pagamento di un canone di locazione per nuova abitazione e garage, ecc….); - conseguentemente dichiarare tenuta e condannare l'Avv. Parte_1 alla rifusione dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. a motivo della carenza della CP_1 strategia difensiva, impostata dall'Avv. e ciò nella misura di € 13.833,91, o in quella diversa, Pt_1 maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o comunque da liquidarsi in via equitativa;
- dichiarare comunque l'Avv. tenuta a manlevare il Sig. da ogni danno, e comunque da Pt_1 CP_1 ogni spesa conseguente alla carente strategia difensiva, dalla stessa scelta nella vertenza sorta con la sig.ra CP_3
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare: sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione in merito all'impugnazione, avanzata dal signor , della sentenza pronunciata dalla Corte CP_1 d'Appello di Bologna, n. 3264/2020 pubbl. il 16.3.2021 nella causa tra il suddetto signor
[...]
e la di lui madre signora per i motivi esposti in narrativa;
CP_1 Controparte_3 nel merito, in via principale, respingere le domande proposte dal sig. nei confronti CP_1 dell'avv. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, tutte le domande Parte_1 svolte dall'avv. nei confronti di (ora IC NS PE Parte_1 Controparte_2 AG); nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere una responsabilità in capo all'avv. quantificare le somme dovute tenendo in Parte_1 considerazione le esclusioni, il massimale, la franchigia ed, in generale, tutte le condizioni di polizza.
In ogni caso, con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. e art. 14 d. lgs. 150/2011 depositato in data 5.05.2023, l'avvocato ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di al Parte_1 CP_1 pagamento del compenso professionale spettante alla ricorrente, oltre interessi legali dalla trasmissione della nota spese e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato che:
- l'avvocato è stata procuratrice legale di nel procedimento promosso dalla Parte_1 CP_1 sig.ra nei confronti del figlio, , avanti al Tribunale civile di Bologna Controparte_3 CP_1
pagina 2 di 9 teso al rilascio dell'immobile di Via del Meloncello n. 4, Bologna, e iscritto al RG n. 1941/2019;
- In data 27.03.2019, difatti, il sottoscriveva procura alle liti avente ad oggetto il conferimento CP_1 dell'incarico professionale all'avv. per assisterlo nel procedimento sopradetto;
Parte_1
- in data 10.07.2019 l'avv. provvedeva ad inviare al nota spese per euro 1.896,86; Parte_1 CP_1
- non avendo avuto riscontro alla propria comunicazione, in data 24.03.2023, la ricorrente sollecitava il pagamento delle sue spettanze, non avendo ricevuto nel frattempo alcun compenso da parte del . CP_1
Seguiva, pertanto, il deposito del presente ricorso.
Con decreto in data 18.05.2023 il Giudice fissava l'udienza di comparizione per il 31.10.2023 assegnando alla ricorrente termine sino a quaranta giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del decreto a parte resistente.
Con propria comparsa si costituiva in giudizio il quale, previo mutamento del rito da CP_1 sommario a cognizione piena, chiedeva rigettarsi le domande introduttive o, in subordine, ricalcolare il compenso dovuto e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per i danni patiti dal a fronte della carente strategia difensiva impostata Parte_1 CP_1 dall'avv. nel giudizio n. 1941/2019 R.G. del Tribunale di Bologna. Pt_1
In particolare il resistente imputava all'avv. una negligenza professionale che, in punto di fatto e Pt_1 di diritto, si può così sintetizzare:
- l'avv. interpellata dal circa l'opportunità di accettare o meno la procedura di Pt_1 CP_1 mediazione avviata dalla sig.ra rispondeva di ignorare e attendere l'invio dell'atto CP_3 giudiziario avversario;
- nell'ambito del procedimento R.G. n. 1941/2019 dinanzi al Tribunale di Bologna, conclusosi con la condanna per il al rilascio dell'immobile, l'avv. non indicava nessun teste CP_1 Pt_1
e quasi nulla produceva per documentare quanto asserito nella propria memoria difensiva circa la natura del contratto di comodato intercorso tra il e la madre, con ciò non CP_1 ottemperando a quanto previsto dall'art. 447 bis c.p.c., che richiama espressamente l'art. 416 c.p.c.;
- le possibilità di vittoria in Tribunale per il sarebbero state enormemente maggiori in CP_1 caso di tempestiva formulazione delle istanze istruttorie da parte dell'avv. dirette a Pt_1 fornire prova circa la natura del contratto di comodato intercorso tra il e la madre, CP_1 adempimento mai sostenuto dalla professionista, nonostante il avesse espressamente CP_1 indicato i fatti da dimostrare e i testimoni da sentire in merito;
- richiamati pertanto gli artt. 1176 e 2229 e ss. c.c., ricorrerebbe la colpa grave della professionista nell'aver omesso totalmente di dedurre la prova orale in una causa in cui essa era basilare ai fini dell'inquadramento della fattispecie del comodato familiare concluso verbalmente e per facta concludentia, e quindi non dimostrabile tramite contratto scritto;
- l'inadempimento della ricorrente sarebbe altresì comprovato dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3264/2020 che, rigettando l'appello alla sentenza di I grado, ha affermato che “l'appellante è decaduto dalla formulazione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado, conseguenzialmente inammissibili nel presente, in quanto nei propri atti difensivi e conclusionali, non ha formulato alcuna richiesta al riguardo”. Considerata la situazione drammatica sul piano abitativo ed economico in cui versa il , l'attuale CP_1 procuratore dello stesso ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3264/2020 che lo ha visto soccombente.
All'udienza di prima comparizione del 31.10.2023 il Giudice, esaminati gli atti e verbali di causa, disponeva ex art. 281 duodecies c.p.c. la prosecuzione del giudizio con le forme del rito ordinario,
pagina 3 di 9 rinviando all'udienza del 06.02.2024 con decorrenza a ritroso dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
In sede di memoria ex art 171 ter I comma c.p.c. l'avv. chiedeva l'autorizzazione alla Parte_1 chiamata in causa di , C.F./P.IVA/R. , con la quale ella ha Controparte_2 Parte_2 stipulato la polizza n. 703A8402 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dal risarcimento del danno eventualmente accordato al convenuto. Nel merito contestava la domanda riconvenzionale proposta dal , ritenendola CP_1 infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, chiedendone dunque il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio , la quale Controparte_2 chiedeva in via preliminare di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione in merito all'impugnazione, avanzata dal , della sentenza pronunciata dalla Corte CP_1 d'Appello di Bologna, n. 3264/2020, nella causa tra il suddetto e la di lui madre CP_1
nel merito, in via principale, chiedeva di respingere le domande proposte da Controparte_3 [...]
nei confronti dell'avv. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, tutte le domande svolte dall'avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_2
(ora IC NS PE AG); ovvero, in denegata ipotesi di accoglimento, di tenere conto
[...] dei limiti ed esclusioni della garanzia assicurativa.
All'udienza del 13.06.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione versata in atti, rinviava per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza dell'8.05.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
§
Preliminarmente, si osserva che non si rilevano i presupposti per l'applicazione di cui all'art. 295 c.p.c., il quale dispone la sospensione necessaria del processo quando la decisione del giudizio dipende da un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e vincolante, con effetto di giudicato sulla causa pregiudicata. Nel caso in esame si ritiene che l'accoglimento del ricorso proposto dall'odierno convenuto presso la Corte di Cassazione non si ponga in rapporto di pregiudizialità tecnica rispetto alla domanda riconvenzionale proposta e, pertanto, si respinge l'istanza di sospensione formulata dalla Compagnia assicuratrice.
§
Sull'inadempimento e la responsabilità professionale dell'avv. . Parte_1
A fronte della proposizione della domanda riconvenzionale da parte del appare opportuno CP_1 preliminarmente indagare circa l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale in capo all'avv. In materia di responsabilità professionale dell'avvocato difensore, per errori Parte_1 asseritamente commessi nell'espletamento dell'incarico, si rammenta il costante orientamento della Cassazione sul punto, come espresso da Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013: “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”. E' opportuno rammentare, inoltre, che, nel delineare il regime di ripartizione dell'onere della prova, ci si deve ricondurre ai principi individuati dalle Sezioni Unite n. 13533/01 ed oramai recepiti in maniera unanime dalla giurisprudenza, in forza dei quali: “In tema di prova dell'inadempimento di una pagina 4 di 9 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” Pertanto, con riferimento alla domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale, il creditore dell'obbligazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta deve dare la prova del relativo fatto costitutivo (vale a dire del contratto intercorso con il debitore), potendo limitarsi ad allegare, seppur in maniera sufficientemente circostanziata e precisa, l'altrui inadempimento. Inoltre, “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”. (Cass. 8612/2013). E ancora, secondo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/02/2025, n. 3370 “La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma per la condanna al risarcimento dei danni è necessario non solo l'accertamento della responsabilità, ma anche il nesso di causalità tra la condotta
e l'evento di danno, nonché la prova delle conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.). La mancata prova del danno comporta il rigetto della domanda di risarcimento”.
Nel caso di specie, risulta pacifica la sussistenza del titolo negoziale su cui parte convenuta fonda le proprie pretese in sede di domanda riconvenzionale, vale a dire il contratto di prestazione d'opera professionale relativo alla difesa del avanti al Tribunale di Bologna nel contenzioso instaurato CP_1 dalla di lui madre (causa n. R.G. n. 1941/2019) e, di conseguenza, il ruolo dell'avv. , quale Parte_1 legale di fiducia del , quantomeno con riferimento alla vicenda in esame. CP_1
Parte convenuta assume che l'avv. sia incorsa in responsabilità professionale in quanto, Parte_1 nell'ambito del procedimento n. RG 1941/2019 dinanzi al Tribunale di Bologna, ella avrebbe omesso totalmente la formulazione di prove, soprattutto orali, atte a dimostrare i fatti su cui si fondava la relativa difesa e, in particolare, la natura tutt'altro che precaria del comodato in essere tra il e la CP_1 di lui madre, Controparte_3
Risulta opportuno, pertanto, rammentare brevemente che la causa sopradetta verteva sul contratto di comodato intercorso tra e la madre, avente ad oggetto un CP_1 Controparte_3 appartamento in Via del Meloncello n. 4, Bologna, e un vano cantina al seminterrato.
Col proprio atto introduttivo nel giudizio n. 1941/2019, la adiva il Tribunale di Bologna al CP_3 fine di sentir accertare e dichiarare che il figlio occupava sine titulo, o comunque in virtù CP_1 di comodato precario, l'immobile e il garage di sua proprietà e, di conseguenza, ordinare al di CP_1 lasciarli liberi e sgomberi da persone e cose. L'avv. redigeva memoria difensiva nell'interesse di argomentando che Parte_1 CP_1 l'immobile sito in Via del Meloncello n. 4 e il garage erano stati concessi dalla al figlio per CP_3 esigenze di natura familiare e, pertanto, che il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti non poteva qualificarsi quale comodato precario, bensì quale comodato a termine, la cui durata sarebbe rinvenibile per relationem, in rapporto cioè alle esigenze di natura familiare del . CP_1
pagina 5 di 9 E' utile rammentare che il comodato è un contratto gratuito tramite il quale il comodante concede un bene, in questo caso un immobile, al comodatario. Ove il contratto non specifichi alcun termine, il rapporto si qualifica quale comodato “precario” e consente al comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., di ottenere la restituzione del bene non appena egli la richieda. Di contro, se il contratto prevede un termine, sia esso esplicitamente pattuito tra le parti o desumibile dall'uso pattuito della cosa, il comodante può ottenere la restituzione del bene alla scadenza del termine pattuito o, ai sensi dell'art. 1809 II comma c.c., in caso di un bisogno urgente e non prevedibile. L'avv. sosteneva dunque, nell'ambito del procedimento n. 1941/2019, che il comodato Pt_1 intercorso tra il e la di lui madre non fosse “precario”, bensì diretto al soddisfacimento delle CP_1 esigenze di natura familiare del figlio - famiglia composta dal solo comodatario parte contrattuale del rapporto- e, pertanto, considerato che il comodato “come nella fattispecie, è sorto per esigenze familiari anche se del solo figlio che, a ogni buon conto, costituisce nucleo, il comodante potrà chiederne la restituzione immediata solo per un bisogno imprevisto e urgente. Come chiarito dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 20448/2014, la portata di questo bisogno non deve necessariamente essere grave, dovendo però trattarsi di un imprevisto, sopravvenuto quindi rispetto al momento della stipula, e urgente. Il comodato a uso familiare, difatti, non è precario (Cass. civ. n° 3553/2017): da quanto sopra discende, de plano, l'inapplicabilità del recesso ad nutum ex art. 1810 c.c., in quanto la destinazione di detto immobile è quella di casa per la soddisfazione dei bisogni primari e il comodato è sottoposto a un termine implicito determinato dall'uso del bene stesso”.
Ebbene, nella presente causa, il contesta all'avv. – che l'ha patrocinato nel giudizio CP_1 Pt_1 promosso dalla – di essere incorsa in grave colpa professionale, avendo omesso totalmente di CP_3 dedurre prove orali a fondamento della tesi difensiva sostenuta. In particolare, l'odierna ricorrente, nel procedimento suddetto, avrebbe totalmente omesso di formulare richieste istruttorie su circostanze fondamentali, quali quelle attinenti alla natura degli accordi intercorsi in sede di costituzione del comodato e ad ogni altra circostanza tesa a confutare che esso fosse di natura precaria, come di contro sostenuto dalla madre del . Tale omissione, afferma l'odierno procuratore del convenuto, CP_1 sarebbe ancor più grave ove si consideri che “il “flusso di coscienza” addotto da Controparte (mail del
in data 6/3/2019: doc. 2) consentiva di inquadrare bene la vita del Convenuto, e doveva essere CP_1 approfondito dal Difensore pro tempore, utilizzandolo per la capitolazione della prova orale”. Tale omissione circa la formulazione delle istanze istruttorie sarebbe ulteriormente corroborata, secondo parte resistente, dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3264/2020 nella quale si afferma che “l'appellante è decaduto dalla formulazione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado, conseguenzialmente inammissibili nel presente, in quanto nei propri atti difensivi e conclusionali, non ha formulato alcuna richiesta al riguardo”.
Tanto premesso, la censura di negligenza sollevata da parte convenuta con la domanda riconvenzionale risulta infondata.
Difatti, come da ultimo affermato da Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/09/2024) 11/11/2024, n. 29050, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque
l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). Tale giudizio si svolge, seguendo le regole
pagina 6 di 9 causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno”.
Appare evidente dunque che, al fine di affermare una responsabilità in capo al legale, il cliente dovrà dimostrare non solo la sussistenza del danno, il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo, bensì anche che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, egli avrebbe conseguito, secondo il criterio del più probabile che non, il riconoscimento delle proprie ragioni.
A ben vedere, nel caso in esame, deve ritenersi che nessun addebito possa essere mosso in capo all'avv. per l'omessa formulazione di prove per testi. L'ingresso del in via del Meloncello n. 4 - Pt_1 CP_1 stante la natura del contratto di comodato quale contratto reale - che si perfeziona con la consegna della cosa, era avvenuto in assenza di una qualsiasi stipulazione scritta tra lui e la madre. La richiesta di ammissione per testi, dunque, sarebbe stata determinante nel caso in cui taluno avesse assistito ad un eventuale accordo orale tra il e la circa la durata e la finalità del comodato CP_1 CP_3 dell'immobile: di tale circostanza il resistente, tuttavia, non ha dato prova. Anzi, la circostanza che nessuno fosse in grado di riferire circa i presunti accordi tra il e la madre è desumibile dalle CP_1 richieste istruttorie formulate dalla stessa difesa del nell'atto di appello avverso la sentenza di I CP_1 grado del Tribunale di Bologna n. 1669/2019: in nessun capitolo di prova, difatti, risulta chiaramente formulata una domanda volta alla prova che la madre avesse concesso il bene al figlio fino alla fine dei suoi giorni. Appare evidente, dunque, che la mancata indicazione di prove orali da parte dell'avv. non sia stato sintomo di un comportamento negligente e imperito, fonte di responsabilità Pt_1 professionale in capo alla stessa, bensì frutto del convincimento che tale prova orale non potesse essere fornita in quanto nessuno avrebbe potuto riferire sul punto. Anche a voler ritenere, come sostenuto dall'avv. nella memoria difensiva depositata nel Pt_1 procedimento RG n. 1941/2019, che il comodato non fosse precario ma che il termine potesse ricavarsi
“per relationem”, in quanto legato ad esigenze familiari del , l'odierna ricorrente non avrebbe CP_1 potuto sostenere tale tesi difensiva mediante prove testimoniali in quanto riferite ad una circostanza oggettivamente inesistente, considerato che il non ha mai contratto nozze né avuto prole. Come CP_1 chiarito dalle Sezioni unite, difatti, con la Sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 “Il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. La prova potrebbe risultare più difficile qualora la concessione sia avvenuta in favore di comodatario non coniugato né prossimo alle nozze, dovendosi in tal caso dimostrare che dopo l'insorgere della nuova situazione familiare il comodato sia stato confermato e mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all'uso familiare e non solo personale”. In conclusione, anche ove l'avv. avesse formulato capitoli di prova orale, non è possibile Pt_1 ritenere che, secondo il criterio del “più probabile che non”, nell'ambito della causa RG n.1941/2019, il ne sarebbe uscito vittorioso. CP_1
Pertanto, la domanda riconvenzionale di parte resistente, tesa ad accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. nell'ambito della causa RG n. 1941/2019 R.G. del Tribunale di Parte_1
Bologna e a condannare la stessa alla rifusione dei danni nei confronti di , non può CP_1 trovare accoglimento.
Sulla liquidazione del compenso dell'avv. . Parte_1
La domanda è fondata e va accolta.
Dagli atti emerge idonea prova sia del conferimento dell'incarico a favore dell'avv. (doc. Parte_1
pagina 7 di 9 2 allegato al ricorso), sia dell'espletamento del mandato professionale (memoria difensiva nell'interesse di nell'ambito della causa n. RG 1941/2019; note conclusive autorizzate). CP_1
Parte resistente eccepisce che niente è dovuto all'avv. in forza dell'art. 1453 c.c., in quanto ella Pt_1 non avrebbe diligentemente adempiuto la propria prestazione nell'ambito della vertenza in cui era coinvolto il suo assistito (R.G. n. 1941/2009 dinanzi al Tribunale di Bologna).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/01/2015, n. 826).
Come già argomentato, la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi, e non di risultato, e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, parametrato, ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c., sulla base della diligenza professionale media esigibile. Questo Giudice si è già espresso, in sede di rigetto della domanda riconvenzionale di parte resistente, circa l'insussistenza di un inadempimento addebitabile all'avv. e tale da configurare responsabilità Pt_1 professionale.
Per tali ragioni, il compenso richiesto dall'avv. è dovuto. Parte_1
L'attrice ha documentato, tramite allegazione di nota spese, la somma pretesa a titolo di compenso per l'assistenza del nella controversia n. RG 1941/2019 dinanzi al Tribunale di Bologna: € 1554,80 CP_1 di totale imponibile (di cui € 1.300 di compenso tabellare;
€ 195 di spese generali 15%, e 59,80 per CPA al 4%) ed € 342,06 per IVA 22%, per complessivi € 1896,86 (doc. 7 del ricorso).
Inoltre l'attrice, in merito al quantum dabeatur, afferma che “In mancanza di espressa convenzione tra le parti, la scrivente ha fatto ricorso alla redazione della nota spese giusta parametri di cui al DM n. 55/2014 in quanto la complessiva attività prestata è riferibile al 2019. Ne consegue, de plano, che nella fattispecie che ci occupa, le competenze professionali dovute per le prestazioni professionali svolte dall'avv. come esposte nella relativa nota spese del 08.07.2019 (doc. 7), Parte_1 dell'importo complessivo di € 1.896,86 e riferita alla posizione identificata al doc. 7, sono state quantificate in forza del DM n. 55/2014. Per la redazione della nota spese è stato applicato lo scaglione di valore fra € 1.101 a € 5.200,00 compenso liquidabile relativo alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale. Nella redazione, inoltre, si è tenuto conto delle caratteristiche delle singole posizioni, dell'urgenza, della natura e del valore dell'affare, oltre alla quantità e qualità di attività compiute, della complessità delle questioni giuridiche trattate”.
Il Giudice, visto il D.M. 55/2014 e il valore della domanda nell'ambito della causa introdotta dalla contro il (RG. N. 1941/2019), pari ad € 4.400,00, ritiene congruo il compenso così CP_3 CP_1 come calcolato da parte ricorrente.
In merito agli interessi, l'attrice chiede che siano calcolati gli interessi legali dalla trasmissione della nota spese e gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo. Sul punto è opportuno richiamare la sentenza della Cass. n. 8611 dell'11 marzo 2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia pagina 8 di 9 stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della messa in mora “pur non essendo richiesto l'utilizzo di formule solenni indicative della richiesta di adempimento, è comunque necessario che sia espressa in termini inequivoci la volontà di costituire in mora il soggetto obbligato,
e tale requisito non può essere ravvisato in semplici sollecitazioni, prive della chiara ed espressa richiesta di adempimento (Cass., ord. 14.6.2018, n. 15714). Pertanto la trasmissione da parte dell'avv. della nota spese del 10.07.2019 e il successivo invio del sollecito in data 24.03.2023, non Pt_1 possono essere ritenuti atti idonei a mettere in mora il debitore.
Per tale ragione si riconosce alla ricorrente il diritto alla corresponsione dei soli interessi di cui all'art. 1284 IV comma c.c. dalla data del 5.05.2023 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) al momento del saldo.
Non merita accoglimento la domanda formulata dal resistente ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento, in favore dell'avvocato , per i titoli di cui in CP_1 Parte_1 motivazione, della somma di € 1896,86, oltre interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data del deposito del ricorso (5.5.2023) fino al saldo effettivo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
3) Rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte di . CP_1
4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice avv. Pt_1
liquidate in €264,00 per spese, € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Condanna parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio in favore del terzo chiamato
IC NS PE AG, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 05.06.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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