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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3347/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVINI GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIALE DELLA LIRICA 43 48124 RAVENNA presso il difensore avv. SAVINI GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CALDERONI MARIARITA, elettivamente domiciliato in VIA STROPPATA 38 48011
ALFONSINE (RA) presso il difensore avv. CALDERONI MARIARITA
MARCO (C.F. ), con il patrocinio CP_2 Parte_2 C.F._3
dell'avv. CALDERONI MARIARITA, elettivamente domiciliato in VIA STROPPATA 38 48011
ALFONSINE (RA) presso il difensore avv. CALDERONI MARIARITA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e avvocati, hanno agito in via Controparte_1 Controparte_3
monitoria per ottenere da il pagamento della somma di € 8.828,29, oltre a interessi e Parte_1
spese, asseritamente dovuta ai ricorrenti in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data 08/06/2021, avente ad oggetto la difesa giudiziale della da Pt_1
parte degli avv.ti e nel procedimento civile di separazione giudiziale dal marito CP_1 Pt_2
promosso da quest'ultimo davanti al Tribunale di Ravenna (n. 1410/2021 R.G.). Parte_3
In accoglimento del ricorso per ingiunzione, il Tribunale di Ravenna ha emesso il decreto ingiuntivo n. 955/2021 del 04/10/2021 (depositato in pari data), avverso il quale l'ingiunta ha proposto rituale opposizione, sostenendo che il credito professionale maturato a favore degli opposti per l'attività effettivamente svolta fino all'intervenuta revoca del mandato – vale a dire per lo studio della controversia – doveva ritenersi interamente soddisfatto per effetto dell'acconto già versato (pari a € 4.883,00), e che nulla era dovuto per l'ulteriore attività prevista dal contratto ma non ancora svolta al momento della revoca del mandato, stante la nullità della clausola contrattuale sulla quale si fondava la pretesa creditoria avanzata dai due professionisti con riferimento a tale ulteriore attività.
Gli avv.ti e si sono ritualmente costituiti in giudizio, contestando integralmente la CP_1 Pt_2
fondatezza dell'opposizione avversaria, e precisando che la somma richiesta in via monitoria era stata così determinata:
- € 7.276,57 (al lordo degli oneri accessori) per l'attività effettivamente svolta (fasi di studio e introduttiva), importo dal quale era stato sottratto l'acconto di € 4.883,00 versato dalla Pt_1
con un residuo da pagare pari a € 2.393,57;
- € 6.434,72 (al lordo degli oneri accessori) per l'attività non svolta a causa della revoca del mandato (fasi istruttoria e decisionale), importo calcolato nella misura del 35% dei compensi previsti contrattualmente per tale attività.
2 All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le odierne parti in causa in data
08/06/2021, relativo alla difesa della nel procedimento di separazione giudiziale dal Pt_1
marito, prevedeva all'art. 4 i seguenti compensi per le prestazioni professionali richieste agli avv.ti e CP_1 Pt_2
€ 3.000,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.900,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 6.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 5.800,00 per la fase decisionale;
€ 125,00 per contributo unificato e marche atti giudiziari;
€ 300,00 per oneri di segreteria, oneri collaboratori e oneri domiciliatari.
L'art.
5.7 del suddetto contratto disponeva inoltre quanto segue:
“In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per qualsivoglia causa estintiva, il cliente sarà obbligato a versare il 35% più oneri accessori di quanto pattuito, per le attività che l'Avvocato avrebbe dovuto svolgere nelle varie fasi che ci sarebbero state se il mandato fosse proseguito”.
In data 24/08/2021 la ha comunicato agli avv.ti e la revoca del mandato Pt_1 CP_1 Pt_2
conferito ad entrambi per il suddetto procedimento di separazione giudiziale.
Orbene, l'odierna opponente contesta in primo luogo il residuo credito di € 2.393,57 vantato dagli opposti per l'attività svolta nella fase di studio della controversia e nella fase introduttiva del giudizio, assumendo che “non le risulta che gli avv.ti e avessero depositato alcun CP_1 Pt_2
atto al momento della revoca del mandato”, motivo per cui i due professionisti non avrebbero diritto al compenso pattuito per la fase introduttiva del giudizio, ma solo a quello relativo alla fase di studio della controversia, già corrisposto integralmente con il versamento dell'acconto di €
4.883,00.
Tale assunto appare infondato, in quanto risulta documentalmente provato che gli avv.ti e CP_1
hanno provveduto alla redazione della bozza della comparsa di costituzione e risposta Pt_2
nell'interesse della (doc. 4 di parte convenuta opposta), attività certamente sufficiente a Pt_1
3 giustificare la pretesa di pagamento del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio, anche in assenza del deposito di tale atto introduttivo, non effettuato verosimilmente a causa della necessità di sottoporre preventivamente la bozza alla cliente, anche al fine di ottenere dalla stessa alcune indicazioni necessarie per la redazione dell'atto nella sua versione definitiva, poi non effettuata a causa della sopravvenuta revoca del mandato.
Va pertanto riconosciuto agli avv.ti e il residuo credito di € 2.393,57 vantato dagli CP_1 Pt_2
stessi per le prestazioni professionali effettivamente eseguite nell'interesse della Pt_1
Per quanto riguarda il credito vantato dagli opposti per le prestazioni relative alla fase istruttoria e alla fase decisionale, non eseguite a causa del recesso della cliente dal contratto d'opera professionale, deve rilevarsi che la pretesa dei due professionisti trova fondamento nella clausola di cui all'art.
5.7 del contratto sottoscritto in data 08/06/2021, sopra riportata, che prevede a carico della cliente, per quanto interessa in questa sede, il pagamento di una “penale” in caso di esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 2237, comma 1, c.c.
L'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio ha dimostrato l'infondatezza dell'assunto della secondo il quale gli avv.ti e avrebbero omesso di illustrare alla cliente Pt_1 CP_1 Pt_2
il contenuto della predetta clausola contrattuale (peraltro specificamente approvata per iscritto dall'odierna opponente), e comunque la clausola in questione non sarebbe stata oggetto di trattativa individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
I testi (collega di studio dei convenuti opposti, non in associazione professionale Testimone_1
con gli stessi) e (madre della figlia dell'avv. e collaboratrice Testimone_2 CP_1
occasionale del medesimo, fino al 2020 alle dipendenze dell'avv. con contratto a CP_1
chiamata), entrambi pienamente capaci ex art. 246 c.p.c., hanno infatti reso, rispettivamente, le seguenti dichiarazioni, della cui veridicità non vi è motivo di dubitare:
“Non ero presente fisicamente alla sessione del 08/06/2021, poiché mi trovavo nella mia stanza.
Vidi arrivare in studio la sig.ra e i due colleghi, e li vidi entrare tutti nella stanza dell'avv. Pt_1
che è la stanza più grande con due o tre postazioni. CP_1
4 In vista dell'appuntamento l'avv. aveva chiesto a me di predisporre un testo del contratto CP_1
d'opera professionale, che poi sarebbe stato discusso con la cliente nel corso della sessione, come avviene sempre.
La percentuale della “penale” per il recesso indicata nel testo da me predisposto era del 50%; ad un certo punto l'avv. tramite linea interna, mi contattò, dicendomi che la sig.ra CP_1 Pt_1
non concordava sulla percentuale del 50%, e mi chiese se potevo fare la relativa modifica, indicando nel contratto la minore percentuale del 35%. Alla fine però non feci io la modifica, perché ero impegnato in altra attività. La modifica venne quindi fatta dallo stesso avv. ; CP_1
“Ero presente alla sessione del 08/06/2021, e precisamente mi trovavo alla scrivania dell'avv.
Ricordo che venne data lettura del testo contrattuale, e, quando venne letta la clausola CP_1
relativa alla percentuale da pagare in caso di revoca del mandato, la sig.ra disse che la Pt_1
percentuale del 50% le sembrava eccessiva, e che meritava di essere trattata con maggior favore, visto che era una vecchia cliente.
L'avv. a quel punto le chiese se le andava bene una percentuale del 35%, e lei accettò. A CP_1
quel punto l'avv. disse che doveva modificare il testo contrattuale, e a tal fine citofonò CP_1
all'avv. poi però l'avv. disse al citofono che avrebbe provveduto lui stesso a Tes_1 CP_1
modificare a penna la percentuale come concordato con la cliente”.
È evidente, quindi, che non può ravvisarsi alcun profilo di scorrettezza nella condotta tenuta dai due professionisti in occasione delle trattative precontrattuali intercorse con la e che deve Pt_1
escludersi, a norma dell'art. 34, comma 4, del Codice del Consumo, l'asserita vessatorietà della clausola di cui all'art.
5.7 del contratto d'opera professionale del 08/06/2021.
Deve infine escludersi anche l'eccepita nullità della clausola in questione per contrasto con l'art. 2237, comma 1, c.c. e con l'art. 7 del D.M. n. 55/2014, poiché dette norme non hanno carattere imperativo, e sono quindi derogabili convenzionalmente dai contraenti (v. Cass. 14/08/2012 n.
14510).
L'opposizione va pertanto rigettata, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da confermando integralmente il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a rifondere agli avvocati e Controparte_1 CP_3
le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.800,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 26/01/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3347/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVINI GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIALE DELLA LIRICA 43 48124 RAVENNA presso il difensore avv. SAVINI GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CALDERONI MARIARITA, elettivamente domiciliato in VIA STROPPATA 38 48011
ALFONSINE (RA) presso il difensore avv. CALDERONI MARIARITA
MARCO (C.F. ), con il patrocinio CP_2 Parte_2 C.F._3
dell'avv. CALDERONI MARIARITA, elettivamente domiciliato in VIA STROPPATA 38 48011
ALFONSINE (RA) presso il difensore avv. CALDERONI MARIARITA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e avvocati, hanno agito in via Controparte_1 Controparte_3
monitoria per ottenere da il pagamento della somma di € 8.828,29, oltre a interessi e Parte_1
spese, asseritamente dovuta ai ricorrenti in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data 08/06/2021, avente ad oggetto la difesa giudiziale della da Pt_1
parte degli avv.ti e nel procedimento civile di separazione giudiziale dal marito CP_1 Pt_2
promosso da quest'ultimo davanti al Tribunale di Ravenna (n. 1410/2021 R.G.). Parte_3
In accoglimento del ricorso per ingiunzione, il Tribunale di Ravenna ha emesso il decreto ingiuntivo n. 955/2021 del 04/10/2021 (depositato in pari data), avverso il quale l'ingiunta ha proposto rituale opposizione, sostenendo che il credito professionale maturato a favore degli opposti per l'attività effettivamente svolta fino all'intervenuta revoca del mandato – vale a dire per lo studio della controversia – doveva ritenersi interamente soddisfatto per effetto dell'acconto già versato (pari a € 4.883,00), e che nulla era dovuto per l'ulteriore attività prevista dal contratto ma non ancora svolta al momento della revoca del mandato, stante la nullità della clausola contrattuale sulla quale si fondava la pretesa creditoria avanzata dai due professionisti con riferimento a tale ulteriore attività.
Gli avv.ti e si sono ritualmente costituiti in giudizio, contestando integralmente la CP_1 Pt_2
fondatezza dell'opposizione avversaria, e precisando che la somma richiesta in via monitoria era stata così determinata:
- € 7.276,57 (al lordo degli oneri accessori) per l'attività effettivamente svolta (fasi di studio e introduttiva), importo dal quale era stato sottratto l'acconto di € 4.883,00 versato dalla Pt_1
con un residuo da pagare pari a € 2.393,57;
- € 6.434,72 (al lordo degli oneri accessori) per l'attività non svolta a causa della revoca del mandato (fasi istruttoria e decisionale), importo calcolato nella misura del 35% dei compensi previsti contrattualmente per tale attività.
2 All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le odierne parti in causa in data
08/06/2021, relativo alla difesa della nel procedimento di separazione giudiziale dal Pt_1
marito, prevedeva all'art. 4 i seguenti compensi per le prestazioni professionali richieste agli avv.ti e CP_1 Pt_2
€ 3.000,00 per la fase di studio della controversia;
€ 1.900,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 6.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 5.800,00 per la fase decisionale;
€ 125,00 per contributo unificato e marche atti giudiziari;
€ 300,00 per oneri di segreteria, oneri collaboratori e oneri domiciliatari.
L'art.
5.7 del suddetto contratto disponeva inoltre quanto segue:
“In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per qualsivoglia causa estintiva, il cliente sarà obbligato a versare il 35% più oneri accessori di quanto pattuito, per le attività che l'Avvocato avrebbe dovuto svolgere nelle varie fasi che ci sarebbero state se il mandato fosse proseguito”.
In data 24/08/2021 la ha comunicato agli avv.ti e la revoca del mandato Pt_1 CP_1 Pt_2
conferito ad entrambi per il suddetto procedimento di separazione giudiziale.
Orbene, l'odierna opponente contesta in primo luogo il residuo credito di € 2.393,57 vantato dagli opposti per l'attività svolta nella fase di studio della controversia e nella fase introduttiva del giudizio, assumendo che “non le risulta che gli avv.ti e avessero depositato alcun CP_1 Pt_2
atto al momento della revoca del mandato”, motivo per cui i due professionisti non avrebbero diritto al compenso pattuito per la fase introduttiva del giudizio, ma solo a quello relativo alla fase di studio della controversia, già corrisposto integralmente con il versamento dell'acconto di €
4.883,00.
Tale assunto appare infondato, in quanto risulta documentalmente provato che gli avv.ti e CP_1
hanno provveduto alla redazione della bozza della comparsa di costituzione e risposta Pt_2
nell'interesse della (doc. 4 di parte convenuta opposta), attività certamente sufficiente a Pt_1
3 giustificare la pretesa di pagamento del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio, anche in assenza del deposito di tale atto introduttivo, non effettuato verosimilmente a causa della necessità di sottoporre preventivamente la bozza alla cliente, anche al fine di ottenere dalla stessa alcune indicazioni necessarie per la redazione dell'atto nella sua versione definitiva, poi non effettuata a causa della sopravvenuta revoca del mandato.
Va pertanto riconosciuto agli avv.ti e il residuo credito di € 2.393,57 vantato dagli CP_1 Pt_2
stessi per le prestazioni professionali effettivamente eseguite nell'interesse della Pt_1
Per quanto riguarda il credito vantato dagli opposti per le prestazioni relative alla fase istruttoria e alla fase decisionale, non eseguite a causa del recesso della cliente dal contratto d'opera professionale, deve rilevarsi che la pretesa dei due professionisti trova fondamento nella clausola di cui all'art.
5.7 del contratto sottoscritto in data 08/06/2021, sopra riportata, che prevede a carico della cliente, per quanto interessa in questa sede, il pagamento di una “penale” in caso di esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 2237, comma 1, c.c.
L'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio ha dimostrato l'infondatezza dell'assunto della secondo il quale gli avv.ti e avrebbero omesso di illustrare alla cliente Pt_1 CP_1 Pt_2
il contenuto della predetta clausola contrattuale (peraltro specificamente approvata per iscritto dall'odierna opponente), e comunque la clausola in questione non sarebbe stata oggetto di trattativa individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
I testi (collega di studio dei convenuti opposti, non in associazione professionale Testimone_1
con gli stessi) e (madre della figlia dell'avv. e collaboratrice Testimone_2 CP_1
occasionale del medesimo, fino al 2020 alle dipendenze dell'avv. con contratto a CP_1
chiamata), entrambi pienamente capaci ex art. 246 c.p.c., hanno infatti reso, rispettivamente, le seguenti dichiarazioni, della cui veridicità non vi è motivo di dubitare:
“Non ero presente fisicamente alla sessione del 08/06/2021, poiché mi trovavo nella mia stanza.
Vidi arrivare in studio la sig.ra e i due colleghi, e li vidi entrare tutti nella stanza dell'avv. Pt_1
che è la stanza più grande con due o tre postazioni. CP_1
4 In vista dell'appuntamento l'avv. aveva chiesto a me di predisporre un testo del contratto CP_1
d'opera professionale, che poi sarebbe stato discusso con la cliente nel corso della sessione, come avviene sempre.
La percentuale della “penale” per il recesso indicata nel testo da me predisposto era del 50%; ad un certo punto l'avv. tramite linea interna, mi contattò, dicendomi che la sig.ra CP_1 Pt_1
non concordava sulla percentuale del 50%, e mi chiese se potevo fare la relativa modifica, indicando nel contratto la minore percentuale del 35%. Alla fine però non feci io la modifica, perché ero impegnato in altra attività. La modifica venne quindi fatta dallo stesso avv. ; CP_1
“Ero presente alla sessione del 08/06/2021, e precisamente mi trovavo alla scrivania dell'avv.
Ricordo che venne data lettura del testo contrattuale, e, quando venne letta la clausola CP_1
relativa alla percentuale da pagare in caso di revoca del mandato, la sig.ra disse che la Pt_1
percentuale del 50% le sembrava eccessiva, e che meritava di essere trattata con maggior favore, visto che era una vecchia cliente.
L'avv. a quel punto le chiese se le andava bene una percentuale del 35%, e lei accettò. A CP_1
quel punto l'avv. disse che doveva modificare il testo contrattuale, e a tal fine citofonò CP_1
all'avv. poi però l'avv. disse al citofono che avrebbe provveduto lui stesso a Tes_1 CP_1
modificare a penna la percentuale come concordato con la cliente”.
È evidente, quindi, che non può ravvisarsi alcun profilo di scorrettezza nella condotta tenuta dai due professionisti in occasione delle trattative precontrattuali intercorse con la e che deve Pt_1
escludersi, a norma dell'art. 34, comma 4, del Codice del Consumo, l'asserita vessatorietà della clausola di cui all'art.
5.7 del contratto d'opera professionale del 08/06/2021.
Deve infine escludersi anche l'eccepita nullità della clausola in questione per contrasto con l'art. 2237, comma 1, c.c. e con l'art. 7 del D.M. n. 55/2014, poiché dette norme non hanno carattere imperativo, e sono quindi derogabili convenzionalmente dai contraenti (v. Cass. 14/08/2012 n.
14510).
L'opposizione va pertanto rigettata, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da confermando integralmente il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a rifondere agli avvocati e Controparte_1 CP_3
le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.800,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 26/01/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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