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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 14 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 597/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rapp. p.t. Parte_1
Commissario Straordinario Dott. P.I. , ed elettiva- Parte_2 P.IVA_1 mente domiciliato in Catania via Crociferi 60, presso lo studio dell'avv. Giovanna
Caruso , pec. C.F._1 Email_1 fax 0957159845– appellante
CONTRO
– Appellato non costituito Controparte_1
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G., n. 131/2023 pronunciata in data 15 febbraio 2023
CONCLUSIONI Parte : Accertare e dichiarare che non sussiste il diritto di mensa o sostitutivo per il personale sanitario turnista. Accertare e dichiarare che non grava sull'
[...]
l'obbligo di garantire al personale turnista il Parte_1 servizio mensa o modalità a questo alternative;
che non sussiste illegittimità e/o discriminatorietà del regolamento aziendale adottato con delibera n. 1357/2000;
Con refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., Controparte_1 dipendente con qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere turnista dell' in servizio presso il Parte_1
P.O. di Milazzo, lamentava di avere osservato orari continuativi di oltre sei ore senza usufruire né del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, del valore di Nç 597/23 r.g.l.
4,13 euro, e lamentava inoltre che con Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 1357 del 16.03.2000 parte resistente aveva attivato un servizio sostitutivo della mensa, limitandone la fruizione ai soli dipendenti che lavoravano cinque giorni la settimana, per i due giorni in cui avevano il rientro pomeridiano.
Precisato di avere invano richiesto in via stragiudiziale alla controparte di riconoscerle il diritto ad accedere alla pausa mensa o alle modalità sostitutive, in sostanza consistenti nell'erogazione del controvalore del buono pasto per ogni Parte turno eccedente le sei ore, chiedeva la condanna di ad accordare quanto rifiutato. Parte Resistendo con sentenza n° 131 depositata in data 15 febbraio 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando dunque parte resistente al pagamento della somma di € 3.700,48, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda. Parte ha proposto appello con ricorso depositato in data 4 agosto 2023.
[...]
non è costituito. CP_1
Alla prima udienza (18 giugno 2024), trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. Parte mediante sostituzione con l'assegnazione di termine per note, l non ha né depositato note né provato l'avvenuta notifica alla controparte. La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con assegnazione di nuovo termine per note
127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 14 gennaio 2025. Neanche il nuovo termine è stato seguito da deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il deposito di note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. tiene luogo della presenza in udienza. L'ordinanza di rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. è stata regolarmente consegnata in data 24 giugno 2024 all'indirizzo pec dichiarato dall'appellante. Ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile. Nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione dell'appellata.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 4 agosto 2023 dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante, contro Parte_1
, avverso la sentenza del Barcellona P.G., n. 131/2023 Controparte_1 pronunciata in data 15 febbraio 2023, dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/200 ai fini
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del contributo, se dovuto.
Messina 15 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.
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