Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1033/2024 R.G.L. promossa in grado di appello d a
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Parte_1
Spotorno.
- APPELLANTE - contro Controparte_1 in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO - Oggetto: rendita vitalizia o equivalente. CP_1
Fatto e Motivi della Decisione Con ricorso depositato il 13 settembre 2024 ha Parte_1 interposto gravame avverso la sentenza n.3074/2024, pubblicata in data 01.07.2024, con la quale il Tribunale G.L. di Palermo aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto dell'indennizzo in rendita o CP_1 capitale, “a titolo di rate maturate”, riconducibile alla malattia professionale (“tumore maligno alla vescica”) assertivamente causata dalla pluriennale attività prestata, dal 17.06.1979 all'01.05.2006, alle dipendenze della di Palermo, come disinfestatore “utilizzando, in genere con Controparte_2 metodica “a spruzzo”, prodotti chimici a scopo pesticida e prodotti fitoterapici, quali insetticidi non arsenicali (BA 50D, GO EC, LT Flow e Detral, SP SC, VI 10, EN C e NI forte), irrorando e applicando sostanze chimiche disinfestanti di varia natura mediante idonee pompe a pressione in ambienti particolari, senza dotazione da parte dell' di dispositivi di protezione individuale Pt_2
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“rischio ambientale”, ripropone le richieste istruttorie già formulate in prime cure. Ha resistito in giudizio, con memoria del 9.01.2025, l' variamente CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'udienza del 6.02.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce alla presente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e come tale deve essere disatteso. Si legge della sentenza di prime cure:
- “Nei casi quale quello di specie, ossia in caso di neoplasia a genesi multifattoriale, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' CP_1 può so lo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo ”(cfr. ex multis: Cass. ord. n.8947/2020; sent. n. 5816/2021);
2 - “Tanto premesso, nel caso de quo, l'esposizione a rischio posto il carattere di non tabellazione della malattia non appare sufficientemente provata in ricorso”;
- Né le prove testimoniali di cui si è chiesta l'ammissione sarebbero state rilevanti e sufficienti allo scopo, tendendo a dimostrare l'attività di spruzzatore di prodotti chimici non indicati come possibili cancerogeni dalle schede tecniche versate in atti ( trattandosi al più di “deltametrine”, piretroidi moderatamente tossici (secondo attendibili dati O.M.S) per ingestione ma non per inalazione in ragione della scarsa volatilità, utilizzate in ambito domestico, antiparassitario per cani e, ad alte concentrazioni, in cui il rischio passa da nullo a medio, per magazzini e stalle. O nel caso del CLOROPHE N C, “potenzialmente” cancerogeno ma ove non sono presenti né IPA né ammine aromatiche --, come allegato dal ricorrente, letale per ingestione, ma con effetti tossici diretti accertati sulle vie respiratorie e sulla cute per contatto), ma non quindi l'esposizione a rischio specifico per la patologia denunciata”. Il rigetto del ricorso di prime cure è, dunque, il frutto di un condivisibile percorso motivazionale che, partendo dal consolidato dato giurisprudenziale per il quale, in ipotesi di malattia “non tabellata” grava sul richiedente dimostrare l'idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, ha ritenuto che la prova del nesso di causalità tra la patologia denunciata (“tumore maligno alla prostata”) e l'attività lavorativa espletata non sia stata fornita da ricorrente. Affermazione quest'ultima che - lungi dall'essere fondata su mere presunzioni, come adombrato dalla difesa dell'appellante – è il risultato di un'analisi delle schede tecniche relative a prodotti chimici utilizzati dal
[...]
durante la sua attività di disinfestatore ed elencati dallo stesso Pt_1 lavoratore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pagina 4, ultimo capoverso). Analisi che ha condotto il decidente ad escludere l'esposizione a rischio specifico per la patologia denunciata, laddove il solo EN C risulta potenzialmente cancerogeno, “ma con effetti tossici diretti accertati”, limitati alle “vie respiratorie” e alla “cute da contatto” e non all'apparato prostatico. La difesa dell'appellante non propone una diversa lettura delle schede tecniche, né fornisce ulteriori elementi dotati di scientifico fondamento atti a sovvertire la valutazione del primo giudice, né specifica da quale
“documentazione sanitario/tecnica/amministrativa versata nel giudizio di prime cure” (ed evidentemente ultronea rispetto a quella analizzata dall'adito magistrato) dovrebbe desumersi l'idoneità dell'asserita esposizione al rischio a causare l'evento morboso. L'onere probatorio dell'istante non era, infatti, limitato alla dimostrazione dell'eventuale nocività dei prodotti chimici utilizzati dal lavoratore, ma
3 doveva estendersi alla dimostrazione dell'idoneità dei medesimi prodotti a causare la patologia denunciata. Onere probatorio, lo si ribadisce, disatteso dell'appellante e non altrimenti sanabile a mezzo della domanda CTU (destinata nella fattispecie ad assumere valenza prettamente esplorativa) o della richiesta prova testimoniale (vertendo gli articolati su circostanze pacifiche ovvero meramente valutative). Per quanto suesposto la sentenza impugnata può trovare conferma. Alla soccombenza non segue la condanna dell'appellante al pagamento alle spese di lite, risultando agli atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3074/2024, emessa in data 1° luglio 2024 dal Tribunale di Palermo. Dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
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