Sentenza 22 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2003, n. 14068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14068 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 15393/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 22. 5. 2003 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: 1 4068/0 lavoro * Con 28245 EZI E LAVOR Sent. n. composta dai signori Bruno D'Angelo Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere Rel.
3. Dottor Fernando Lupi Consigliere 4. Dottor Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere 5. Dottor Grazia Cataldi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previden- za Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elet- tivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati RL De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valen- te, giusta delega in calce al ricorso;
contro
- RG AT, elettivamente domiciliato in Roma in 1 3145 via Bettolo 22 presso lo studio dell'avvocato Rosanna Giu- seppini, assistito e difeso, per delega a margine del con- troricorso, dall'avvocato Gabriella Del Rosso;
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 8 marzo 2001, depositata il 15 marzo 2001, numero 165, r.g. 1086/2000; udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 22/5/03 dal cons. Paolino Dell'Anno; Udito il procuratore generale nella persona del sostituto dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il riget- to del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma di quella emessa all'esito del giudizio di primo grado, la Corte d'ap- pello di Firenze ha riconosciuto il diritto di RG AT all'ottenimento della pensione di anzianità con de- correnza dal 1° giugno 1998 secondo il regime transitorio di cui al comma 30 dell'articolo 1 della legge numero 335 del 1995, rilevando che era da disattendersi la tesi dell'Isti- tuto Nazionale della Previdenza Sociale secondo la quale, avendo il soggetto prestato attività lavorativa prevalente- mente quale lavoratore autonomo e solo per ultimo come lavo- ratore dipendente e quindi dovendo fare carico la erogazione del trattamento alla gestione per i lavoratori autonomi, co- me tale il soggetto dovesse qualificarsi e non potendo inte- ressare la posizione lavorativa al momento della domanda di quiescenza. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'ente previ- denziale. Il RG resiste con controricorso. 2 Motivi della decisione: L'ente ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1 commi 25, 26, 28 e 30 della legge nume- ro 335 del 1995, 20 e 21 di quella numero 613 del 1966 e so- stiene che proprio per la letterale formulazione del testo della norma e in particolare del comma 25 della stessa - il riferimento ai lavoratori dipendenti si intende operato con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria a cari- co della quale viene liquidata la pensione. La censura è infondata, dovendo confermarsi quanto nella ma- teria già reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. Cass., 8 maggio 2003, n. 7029; Cass., 25 aprile 2001, n. 5088). Occorre al proposito premettere che non appare contestabile che il regime dell'assicurazione obbligatoria per 1'invali- dità, la vecchiaia e i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei col- tivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rap- porto assicurativo-previdenziale unico per la previsione, а opera dell'articolo 9, primo comma, della legge 4 luglio 1959 numero 463, dell'obbligatorio cumulo delle contribuzio- ni accreditate in più gestioni dell'assicurazione stessa. In tale senso si pone, del resto, la normativa in materia di cumulo dei periodi assicurativi e in particolare, oltre che la disposizione appena sopra citata, l'articolo 16 della. legge numero 233 del 1990 a termini del quale l'importo del- 3 la pensione è determinato - nell'ipotesi di lavoratore che abbia esercitato attività autonoma e dipendente e per tale ragione sia stato iscritto per i relativi periodi nelle due distinte gestioni dalla somma delle rispettive quote di pensione i cui oneri vanno posti a carico delle rispettive gestioni, restando accentrata la posizione assicurativa, e- videntemente presso l'ente previdenziale o la gestione di appartenenza dell'interessato al momento della maturazione della anzianità contributiva, il che se anche non è preci- - sato nel comma 30 dell'articolo 1 della legge numero 335 del 1996 si ricava non solo da considerazioni di ordine logico. ma anche dal disposto, valido in via generale, del primo comma dell'articolo 7 della legge 7 febbraio 1979 numero 29, a termini del quale "le norme per la determinazione del di- ritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigo- re nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa", legge alla quale fa sostanziale rinvio l'ar- ticolo 16 di quella numero 233 del 1990. Nella specie, il resistente, al momento in cui consegui il possesso del requisito della anzianità contributiva richie- sto per il diritto alla pensione, era lavoratore dipendente e nella relativa gestione previdenziale era iscritto, sicchè come tale andava considerato ai fini del godimento della pensione, conseguendone che, correttamente, il giudice di merito ha fissato la decorrenza del trattamento alla data del 1° gennaio 1997. 4 Si impone quindi il rigetto del ricorso con la condanna dell'ente che lo ha proposto a rimborsare al controricorren- te con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi le spese del giudizio nella misura di cui alantistatario dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rimborsare al controricorrente 10.00. Reasi RL le spese del giudizio che liquida in euro oltre euro millecinquecento per onorari difensivi da attri- buirsi all'avvocato Gabriella Del Rosso, dichiaratasi anti- stataria. Così deciso in Roma il 22 maggio 2003. Il consigliere estensore Il presidente Verlin. Mui fum. IL CANCELLIERE zamco ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DILLA LEGGE 11-8-73 N: 533 22 SET. 2003Boggi, IL CANCELLIERE 1 05