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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11221/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SAVARINO ALESSANDRO in virtù di Parte_1
procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. D'ANTONA PATRIZIA in virtù di procura in Controparte_1
atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 20 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte del 27.3.2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile in CHIERI in data 14.07.2018.
Dal matrimonio è nata una figlia: l 04.08.2019. Persona_1
Con ricorso depositato in data 13.06.2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Segnatamente, previsa prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di nonché della presa in carico del sig. CP_2
presso il SERD e previa idonea CTU, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della minore CP_1
alla madre, con collocazione presso l'abitazione materna a e con conseguente assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; chiedeva disporsi che il padre potesse vedere la minore esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento della moglie pari a 200,00 euro mensili. CP_1
Con decreto del 16.6.2022, il Presidente fissava udienza di convocazione delle parti al 18.11.2022.
Con decreto del 27.6.2022, il Presidente f.f., vista l'istanza di parte ricorrente, richiedeva la presa in carico da parte dei Servizi, richiedendo, altresì, l'invio di una relazione informativa entro il 30.10.2022.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto pronuncia di separazione, Controparte_1 ma chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre, con residenza abituale presso l'abitazione paterna e assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo; chiedeva disporsi il proseguimento del progetto comunitario madre/bambina e accogliersi il calendario di visite madre – minore enunciato in sede di comparsa;
ancora, chiedeva disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento della figlia quando l'ha con sé, ferme le spese straordinarie al 50%; da ultimo, chiedeva condannarsi la signora al risarcimento del danno endofamiliare cagionato al sig. Parte_1 CP_1
da liquidarsi in euro 50,000,00, nonché chiedeva condannarsi al signora al risarcimento del Parte_1
danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 18.11.2022, le parti comparivano personalmente e venivano sentite;
all'esito, il
Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, si riservava in punto provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 30.11.2022, il Giudice provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione al 7.3.2023.
All'udienza del 7.3.2023, il Giudice Istruttore rinviava all'udienza cartolare del 21.6.2023 per esame delle relazioni, delle memorie e per lo scioglimento della riserva. Con ordinanza del 26.7.2023, il Giudice, lette le conclusioni della relazione di aggiornamento pervenuta in atti in data 30.5.2023, provvedeva come da dispositivo e fissava udienza ex art. 185 c.p.c. al 7.11.2023.
Con ordinanza del 16.11.2023, a scioglimento della riserva assunta al 7.11.2023, il Giudice, per quanto qui interessi, rinviava all'udienza del 5.12.2023 per il conferimento incarico CTU e confermava tutti gli interventi in atto a tutela del nucleo.
All'udienza del 5.12.2023, il Giudice, letta l'accettazione incarico da parte della CTU, nonché le note di udienza delle parti, rinviava all'udienza del 14.5.2024 per esame CTU e precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 17.5.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.5.2024, provvedeva come da dispositivo e rinviava all'udienza del 29.11.2024.
Con ordinanza del 20.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.11.2024, il Giudice rinviava all'udienza del 12.2.2025 per lo scioglimento delle riserve istruttorie.
All'udienza del 12.2.2025, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14.4.2025.
Con ordinanza del 9.5.2025, il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte resistente per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle ulteriori questioni
Il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, anche per quanto concerne la figlia minore, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. CP_1 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Previa revoca dell'ordinanza presidenziale, in particolare, nella parte in cui dispone l'affidamento della minore al Servizio Sociale,
Previa prosecuzione della presa in carico dei Servizi sociali e di Psicologia dell'età evolutiva coinvolti nella vertenza de qua, con gli Interventi già in corso, tenuto conto delle domande infra formulate,
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con autorizzazione Per_1
all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare infra identificata,
DISPONE il collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori, prevedendo, nello Per_1
specifico, il seguente regime di visita paterno:
- a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio con ripresa della minore dall'asilo/scuola sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola e la settimana successiva, dal mercoledì pomeriggio con ripresa della minore dall'asilo/scuola sino al sabato mattina con accompagnamento della minore presso la madre verso le ore 12:00;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà, inoltre, due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, restando sospesa durante tale periodo la possibilità di permanenza con l'altro genitore.
Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori concorderanno le predette ferie,
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia Per_1 quando l'ha con sé. Inoltre, il SI. corrisponderà alla SI.ra quale contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 350,00, nonché un assegno di mantenimento Per_1
m favore della moglie pari ad euro € 100,00, entrambi da versare a quest'ultima, entro 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli Indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SS.N., scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate qualora non necessitate e m ogni caso documentate — siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'intesa magistrati e avvocati presso il Tribunale di
Torino;
DÀ ATTO che la minore frequenterà la scuola primaria Sita in Chieri (TO) ove è già iscritta per Per_1
l'anno scolastico 2025/2026,
ASSEGNA, in favore della SI.ra , la casa familiare, Sita in NU ON BO Parte_1
(AT), Via Bardella n. 11, attualmente censita catastalmente al Foglio 3 parcella 445 subalterno 5, già semiarredata che, in accordo tra i coniugi, verrà acquistata dal SI. con i proventi della vendita CP_1
della casa Sita in Chieri, Str. Baldissero n. 82 e sarà a lui medesimo intestata, con tutti gli arredi che la compongono, entro e non oltre 3 mesi dall'omologa della separazione e, in ogni caso, compatibilmente con le tempistiche dipendenti dai soggetti terzi coinvolti nella duplice compravendita.
DÀ ATTO che le parti concordano che saranno a carico della SI.ra le spese ordinarie di Parte_1
manutenzione, le utenze e le eventuali spese condominiali relative alla nuova casa familiare, mentre saranno a carico del Sg. le relative spese straordinarie. CP_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a sostenere le spese per l'eventuale collocazione CP_1
provvisoria beve durata di madre e figlia, nelle more del perfezionamento della duplice compravendita dei cespiti sopra descritti — qualora la SI.ra dovesse rilasciare anzitempo l'attuale Parte_1
sistemazione in co-housing organizzato da -, nonché il trasloco di eventuale mobilio dalla Parte_2
casa di Chieri (TO) alla nuova casa di NU ON BO (AT),
DÀ ATTO che il SI. si impegna a sostenere il costo della trascrizione presso la Conservatoria CP_1
dei registri Immobiliari dell'Omologa di separazione, contenente la pronuncia di assegnazione della nuova casa familiare alla SI.ra , Parte_1
DISPONE che l'eventuale espatrio della figlia - avente doppia cittadinanza italiana e americana - Per_1
negli Stati Uniti e/o in generale fuori avvenga solo con il previo consenso esplicito di entrambi i genitori,
DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20 maggio
2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11221/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SAVARINO ALESSANDRO in virtù di Parte_1
procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. D'ANTONA PATRIZIA in virtù di procura in Controparte_1
atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 20 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte del 27.3.2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile in CHIERI in data 14.07.2018.
Dal matrimonio è nata una figlia: l 04.08.2019. Persona_1
Con ricorso depositato in data 13.06.2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Segnatamente, previsa prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di nonché della presa in carico del sig. CP_2
presso il SERD e previa idonea CTU, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della minore CP_1
alla madre, con collocazione presso l'abitazione materna a e con conseguente assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; chiedeva disporsi che il padre potesse vedere la minore esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento della moglie pari a 200,00 euro mensili. CP_1
Con decreto del 16.6.2022, il Presidente fissava udienza di convocazione delle parti al 18.11.2022.
Con decreto del 27.6.2022, il Presidente f.f., vista l'istanza di parte ricorrente, richiedeva la presa in carico da parte dei Servizi, richiedendo, altresì, l'invio di una relazione informativa entro il 30.10.2022.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto pronuncia di separazione, Controparte_1 ma chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre, con residenza abituale presso l'abitazione paterna e assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo; chiedeva disporsi il proseguimento del progetto comunitario madre/bambina e accogliersi il calendario di visite madre – minore enunciato in sede di comparsa;
ancora, chiedeva disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento della figlia quando l'ha con sé, ferme le spese straordinarie al 50%; da ultimo, chiedeva condannarsi la signora al risarcimento del danno endofamiliare cagionato al sig. Parte_1 CP_1
da liquidarsi in euro 50,000,00, nonché chiedeva condannarsi al signora al risarcimento del Parte_1
danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 18.11.2022, le parti comparivano personalmente e venivano sentite;
all'esito, il
Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, si riservava in punto provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 30.11.2022, il Giudice provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione al 7.3.2023.
All'udienza del 7.3.2023, il Giudice Istruttore rinviava all'udienza cartolare del 21.6.2023 per esame delle relazioni, delle memorie e per lo scioglimento della riserva. Con ordinanza del 26.7.2023, il Giudice, lette le conclusioni della relazione di aggiornamento pervenuta in atti in data 30.5.2023, provvedeva come da dispositivo e fissava udienza ex art. 185 c.p.c. al 7.11.2023.
Con ordinanza del 16.11.2023, a scioglimento della riserva assunta al 7.11.2023, il Giudice, per quanto qui interessi, rinviava all'udienza del 5.12.2023 per il conferimento incarico CTU e confermava tutti gli interventi in atto a tutela del nucleo.
All'udienza del 5.12.2023, il Giudice, letta l'accettazione incarico da parte della CTU, nonché le note di udienza delle parti, rinviava all'udienza del 14.5.2024 per esame CTU e precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 17.5.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.5.2024, provvedeva come da dispositivo e rinviava all'udienza del 29.11.2024.
Con ordinanza del 20.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.11.2024, il Giudice rinviava all'udienza del 12.2.2025 per lo scioglimento delle riserve istruttorie.
All'udienza del 12.2.2025, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14.4.2025.
Con ordinanza del 9.5.2025, il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte resistente per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle ulteriori questioni
Il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, anche per quanto concerne la figlia minore, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. CP_1 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Previa revoca dell'ordinanza presidenziale, in particolare, nella parte in cui dispone l'affidamento della minore al Servizio Sociale,
Previa prosecuzione della presa in carico dei Servizi sociali e di Psicologia dell'età evolutiva coinvolti nella vertenza de qua, con gli Interventi già in corso, tenuto conto delle domande infra formulate,
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con autorizzazione Per_1
all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare infra identificata,
DISPONE il collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori, prevedendo, nello Per_1
specifico, il seguente regime di visita paterno:
- a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio con ripresa della minore dall'asilo/scuola sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola e la settimana successiva, dal mercoledì pomeriggio con ripresa della minore dall'asilo/scuola sino al sabato mattina con accompagnamento della minore presso la madre verso le ore 12:00;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà, inoltre, due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, restando sospesa durante tale periodo la possibilità di permanenza con l'altro genitore.
Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori concorderanno le predette ferie,
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia Per_1 quando l'ha con sé. Inoltre, il SI. corrisponderà alla SI.ra quale contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 350,00, nonché un assegno di mantenimento Per_1
m favore della moglie pari ad euro € 100,00, entrambi da versare a quest'ultima, entro 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli Indici ISTAT.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SS.N., scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate qualora non necessitate e m ogni caso documentate — siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'intesa magistrati e avvocati presso il Tribunale di
Torino;
DÀ ATTO che la minore frequenterà la scuola primaria Sita in Chieri (TO) ove è già iscritta per Per_1
l'anno scolastico 2025/2026,
ASSEGNA, in favore della SI.ra , la casa familiare, Sita in NU ON BO Parte_1
(AT), Via Bardella n. 11, attualmente censita catastalmente al Foglio 3 parcella 445 subalterno 5, già semiarredata che, in accordo tra i coniugi, verrà acquistata dal SI. con i proventi della vendita CP_1
della casa Sita in Chieri, Str. Baldissero n. 82 e sarà a lui medesimo intestata, con tutti gli arredi che la compongono, entro e non oltre 3 mesi dall'omologa della separazione e, in ogni caso, compatibilmente con le tempistiche dipendenti dai soggetti terzi coinvolti nella duplice compravendita.
DÀ ATTO che le parti concordano che saranno a carico della SI.ra le spese ordinarie di Parte_1
manutenzione, le utenze e le eventuali spese condominiali relative alla nuova casa familiare, mentre saranno a carico del Sg. le relative spese straordinarie. CP_1
DÀ ATTO che il signor si impegna a sostenere le spese per l'eventuale collocazione CP_1
provvisoria beve durata di madre e figlia, nelle more del perfezionamento della duplice compravendita dei cespiti sopra descritti — qualora la SI.ra dovesse rilasciare anzitempo l'attuale Parte_1
sistemazione in co-housing organizzato da -, nonché il trasloco di eventuale mobilio dalla Parte_2
casa di Chieri (TO) alla nuova casa di NU ON BO (AT),
DÀ ATTO che il SI. si impegna a sostenere il costo della trascrizione presso la Conservatoria CP_1
dei registri Immobiliari dell'Omologa di separazione, contenente la pronuncia di assegnazione della nuova casa familiare alla SI.ra , Parte_1
DISPONE che l'eventuale espatrio della figlia - avente doppia cittadinanza italiana e americana - Per_1
negli Stati Uniti e/o in generale fuori avvenga solo con il previo consenso esplicito di entrambi i genitori,
DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20 maggio
2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.