CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/10/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, in persona dei signori
Magistrati:
dott.ssa NA CA -Presidente relatore dott.ssa NA Vitulli -Consigliere
dott. Giuliano Berardi -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 85/2025 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 21 febbraio 2025
da
(C.F.: ), residente a [...] Parte_1 C.F._1
in via Ettore Tito n. 2/E, rappresentata e difesa dalle avv.te Silvana Nardelli e
ES AL, entrambe del Foro di Verona, con domicilio digitale eletto presso le medesime agli indirizzi p.e.c. e Email_1
giusto mandato allegato all'atto di Email_2
citazione in appello;
- appellante -
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 1 di 6 contro
(C.F.: , residente a [...] CodiceFiscale_2
OL ER n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico D'Amato del Foro
di Salerno, con domicilio eletto presso il difensore, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
- appellato -
OGGETTO: Vendita di cose immobili. Appello avverso la sentenza n. 36/2025
del Tribunale di Pordenone, pubblicata in data 20/1/2025 e notificata in data
22/1/2025.
Causa iscritta a ruolo il 24 febbraio 2025 e decisione il 22 ottobre 2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“dichiarano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di rinunciare agli atti del
presente giudizio contro il Signor a spese legali compensate”. CP_1
Per l'appellato:
“dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio sopra indicato formulata dalla
controparte in data 10.09.2025 e depositata telematicamente in data Parte_1
11.09.2025, con compensazione delle spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13 maggio 2021, , Parte_1
premesso di avere acquistato da un appartamento ubicato in CP_1
Portogruaro alla via Ettore Tito n. 2/E, giusto atto notarile stipulato il 13 marzo
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 2 di 6 al Tribunale di Pordenone il venditore e la predetta società, chiedendo:
a) nei confronti del : 1) in principalità, di accertare e dichiarare CP_1
l'annullamento del contratto di compravendita per dolo e, in subordine, per errore essenziale e riconoscibile, con conseguente condanna del convenuto a restituirle la somma di euro 130.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
2) in subordine, di accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del predetto contratto, con conseguente condanna del convenuto a restituirle la somma di euro 130.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
3) in ulteriore subordine, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., con conseguente condanna del convenuto a restituirle la somma di euro
130.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
4) di accertare e dichiarare la risoluzione per vizi ex artt. 1490 e 1492 c.c.
del contratto, con conseguente condanna del a restituirle la somma di CP_1
euro 130.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
b) nei confronti della società Immobiliare Nordest S.r.l.: di accertare e dichiarare che l'agenzia di intermediazione era stata inadempiente agli obblighi di legge e al dovere di informativa nei suoi confronti, con conseguente condanna al
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 3 di 6 risarcimento di tutti i danni subiti;
c) nei confronti di entrambi i convenuti: di accertare e dichiarare che i predetti avevano tenuto un comportamento scorretto e contrario a buona fede nel corso delle trattative, omettendo di riferirle circostanze che, se conosciute, non l'avrebbero condotta alla sottoscrizione del contratto, con conseguente condanna dei convenuti, in via solidale ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti,
anche relativi alla sua salute.
Esponeva, invero, l'attrice che l'appartamento da lei acquistato risentiva di alcune infiltrazioni che interessavano le due camere e la parete esterna dell'immobile e deduceva che, al momento della vendita, tali vizi erano perfettamente noti sia al venditore – il quale, oltre ad averli dolosamente occultati, aveva anche dichiarato nell'atto di vendita che l'immobile ne era esente
– sia all'agenzia immobiliare.
Si costituivano con separate comparse i convenuti, chiedendo entrambi il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Immobiliare Nordest S.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in manleva la propria compagnia assicuratrice Controparte_2
, che si costituiva associandosi alle difese svolte dall'assicurata,
[...]
contestando la fondatezza delle richieste di parte attrice.
Con sentenza n. 36 del 20 gennaio 2025, il Tribunale di Pordenone rigettava le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti e, per Parte_1
l'effetto, la condannava alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello notificato il 21 febbraio 2025, l'attrice,
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 4 di 6 rappresentando di avere raggiunto un accordo con Immobiliare Nordest S.r.l.,
impugnava la predetta sentenza nella sola parte relativa alle statuizioni concernenti , reiterando le medesime domande già proposte in CP_1
primo grado nei confronti del predetto.
Con il gravame veniva altresì avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Si costituiva in appello il con comparsa depositata l'11 giugno 2025, CP_1
mediante la quale l'appellato chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e insisteva altresì per il rigetto del gravame proposto dalla controparte, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
All'udienza del 9 luglio 2025, all'esito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione esperito dal Presidente Istruttore, il difensore dell'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva a fronte dell'impegno dell'avvocato di controparte a non mettere in esecuzione la sentenza gravata fino alla pubblicazione della decisione di questa Corte. Quindi il Presidente Istruttore, disposta la trattazione scritta della causa, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Con atto depositato l'11 settembre 2025 i difensori di parte appellante dichiaravano di rinunciare agli atti del presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese legali.
Con atto depositato il 17 settembre 2025, l'appellato dichiarava di CP_1
accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla controparte Pt_1
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 5 di 6 , nonché la compensazione delle spese di lite. Pt_1
Ciò premesso in fatto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Tenuto conto della natura decisoria del provvedimento che conclude il giudizio,
l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza (cfr., ad es., Cass. 15/3/2007 n.
6023; ad es. Cass. 2/4/2009 n. 8002; Cass. SS.UU. 2/7/2010 n. 15688; cfr. altresì,
sulla specifica questione della rinuncia agli atti, Cass. 10/10/2006 n. 21707).
Le spese di lite sono compensate, come da richiesta formulata dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del processo;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trieste, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NA CA
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 con la mediazione della società Immobiliare Nordest S.r.l., conveniva avanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, in persona dei signori
Magistrati:
dott.ssa NA CA -Presidente relatore dott.ssa NA Vitulli -Consigliere
dott. Giuliano Berardi -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 85/2025 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 21 febbraio 2025
da
(C.F.: ), residente a [...] Parte_1 C.F._1
in via Ettore Tito n. 2/E, rappresentata e difesa dalle avv.te Silvana Nardelli e
ES AL, entrambe del Foro di Verona, con domicilio digitale eletto presso le medesime agli indirizzi p.e.c. e Email_1
giusto mandato allegato all'atto di Email_2
citazione in appello;
- appellante -
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 1 di 6 contro
(C.F.: , residente a [...] CodiceFiscale_2
OL ER n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico D'Amato del Foro
di Salerno, con domicilio eletto presso il difensore, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
- appellato -
OGGETTO: Vendita di cose immobili. Appello avverso la sentenza n. 36/2025
del Tribunale di Pordenone, pubblicata in data 20/1/2025 e notificata in data
22/1/2025.
Causa iscritta a ruolo il 24 febbraio 2025 e decisione il 22 ottobre 2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“dichiarano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di rinunciare agli atti del
presente giudizio contro il Signor a spese legali compensate”. CP_1
Per l'appellato:
“dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio sopra indicato formulata dalla
controparte in data 10.09.2025 e depositata telematicamente in data Parte_1
11.09.2025, con compensazione delle spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13 maggio 2021, , Parte_1
premesso di avere acquistato da un appartamento ubicato in CP_1
Portogruaro alla via Ettore Tito n. 2/E, giusto atto notarile stipulato il 13 marzo
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 2 di 6 al Tribunale di Pordenone il venditore e la predetta società, chiedendo:
a) nei confronti del : 1) in principalità, di accertare e dichiarare CP_1
l'annullamento del contratto di compravendita per dolo e, in subordine, per errore essenziale e riconoscibile, con conseguente condanna del convenuto a restituirle la somma di euro 130.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
2) in subordine, di accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del predetto contratto, con conseguente condanna del convenuto a restituirle la somma di euro 130.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
3) in ulteriore subordine, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., con conseguente condanna del convenuto a restituirle la somma di euro
130.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
4) di accertare e dichiarare la risoluzione per vizi ex artt. 1490 e 1492 c.c.
del contratto, con conseguente condanna del a restituirle la somma di CP_1
euro 130.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
b) nei confronti della società Immobiliare Nordest S.r.l.: di accertare e dichiarare che l'agenzia di intermediazione era stata inadempiente agli obblighi di legge e al dovere di informativa nei suoi confronti, con conseguente condanna al
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 3 di 6 risarcimento di tutti i danni subiti;
c) nei confronti di entrambi i convenuti: di accertare e dichiarare che i predetti avevano tenuto un comportamento scorretto e contrario a buona fede nel corso delle trattative, omettendo di riferirle circostanze che, se conosciute, non l'avrebbero condotta alla sottoscrizione del contratto, con conseguente condanna dei convenuti, in via solidale ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti,
anche relativi alla sua salute.
Esponeva, invero, l'attrice che l'appartamento da lei acquistato risentiva di alcune infiltrazioni che interessavano le due camere e la parete esterna dell'immobile e deduceva che, al momento della vendita, tali vizi erano perfettamente noti sia al venditore – il quale, oltre ad averli dolosamente occultati, aveva anche dichiarato nell'atto di vendita che l'immobile ne era esente
– sia all'agenzia immobiliare.
Si costituivano con separate comparse i convenuti, chiedendo entrambi il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Immobiliare Nordest S.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in manleva la propria compagnia assicuratrice Controparte_2
, che si costituiva associandosi alle difese svolte dall'assicurata,
[...]
contestando la fondatezza delle richieste di parte attrice.
Con sentenza n. 36 del 20 gennaio 2025, il Tribunale di Pordenone rigettava le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti e, per Parte_1
l'effetto, la condannava alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello notificato il 21 febbraio 2025, l'attrice,
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 4 di 6 rappresentando di avere raggiunto un accordo con Immobiliare Nordest S.r.l.,
impugnava la predetta sentenza nella sola parte relativa alle statuizioni concernenti , reiterando le medesime domande già proposte in CP_1
primo grado nei confronti del predetto.
Con il gravame veniva altresì avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Si costituiva in appello il con comparsa depositata l'11 giugno 2025, CP_1
mediante la quale l'appellato chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e insisteva altresì per il rigetto del gravame proposto dalla controparte, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
All'udienza del 9 luglio 2025, all'esito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione esperito dal Presidente Istruttore, il difensore dell'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva a fronte dell'impegno dell'avvocato di controparte a non mettere in esecuzione la sentenza gravata fino alla pubblicazione della decisione di questa Corte. Quindi il Presidente Istruttore, disposta la trattazione scritta della causa, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Con atto depositato l'11 settembre 2025 i difensori di parte appellante dichiaravano di rinunciare agli atti del presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese legali.
Con atto depositato il 17 settembre 2025, l'appellato dichiarava di CP_1
accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla controparte Pt_1
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 5 di 6 , nonché la compensazione delle spese di lite. Pt_1
Ciò premesso in fatto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Tenuto conto della natura decisoria del provvedimento che conclude il giudizio,
l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza (cfr., ad es., Cass. 15/3/2007 n.
6023; ad es. Cass. 2/4/2009 n. 8002; Cass. SS.UU. 2/7/2010 n. 15688; cfr. altresì,
sulla specifica questione della rinuncia agli atti, Cass. 10/10/2006 n. 21707).
Le spese di lite sono compensate, come da richiesta formulata dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del processo;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trieste, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NA CA
_______________________________________________________________________________________ R.G. / Pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 con la mediazione della società Immobiliare Nordest S.r.l., conveniva avanti