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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/09/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3680/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3680/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VALLE ANGELO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla rendita, in relazione all'attività lavorativa svolta ed alla patologia degenerativa della “ipoacusia da rumore neurosensoriale bilaterale” con riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile nella misura del 18% o nella diversa misura da accertare mediante ctu.
Si è tempestivamente costituito in giudizio l' contestando, nel merito, la fondatezza CP_1 della domanda, in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente e, all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta, è stata assunta in decisione con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
***
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
2. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a CP_1 causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3).
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione (intesa come esposizione al rischio e non genericamente come attività lavorativa) che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. CP_1
23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo CP_1 dimostrare che la patologia, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo.
Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
In ogni caso, perché la malattia denunciata possa considerarsi “tabellata”, sarà comunque esclusivo onere della parte ricorrente allegare e provare la effettiva esposizione a rischio e, quindi, l'espletamento della prestazione lavorativa con le modalità indicate nelle tabella.
3. Nella fattispecie in esame da una parte, l'esposizione a rischio in relazione alla dedotta attività di fabbro deve ritenersi documentata per il più limitato periodo indicato nell'estratto contributivo e confermato dal primo teste escusso (dal 2006 al 2011) ; dall'altra, non può
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ritenersi che l'istruttoria espletata abbia confermato l'esposizione a rischio per il periodo successivo dall'anno 2011 al 2021. Invero, il primo teste escusso -sig. Parte_2 on ha potuto riferire alcunchè per tale secondo periodo avendo ricominciato a
[...] lavorare con il ricorrente solo nell'anno 2021 (dal verbale di udienza del 14.11.2024:
“Attualmente dal 2021 sono alle dipendenze della società LI ON e da quella data ho ricominciato a lavorare con il ricorrente. Il quale si occupa delle stesse identiche mansioni che ho descritto fino ad ora;
ma in questa ditta l'officina in cui lavoriamo è molto più piccola è un ambiente unico;
i macchinari sono gli stessi di quelli descritti in precedenza
; io sono saldatore in questa ditta . Siamo dotati di tappi sempre di spugna ma di nuova tecnologia;
Abbiamo sempre lavorato 8 ore giornaliere per tutta la settimana per come dedotta in ricorso”).
Parimenti anche il secondo teste escusso -sig. ha riferito solo Testimone_1 per il primo periodo lavorativo presso la società ed ha dichiarato che : “Ho CP_2 lavorato insieme al alle dipendenze della società per circa 5 anni , io iniziai Pt_1 CP_2
a lavorare lì intorno al 2009 con mansioni di carpenteria edile mentre il si occupava Pt_1 della carpenteria metallica .”
L'esperita istruttoria testimoniale ha infatti offerto un quadro probatorio manifestamente insufficiente mancando la prova dell'esposizione a rischio per un periodo sufficiente ed idoneo a confermare l'esposizione a rischio per come rappresentata in ricorso.
Invero, non risulta neppure depositato documento di valutazione del rischio (DVR), documento necessario per attestare l'effettiva esistenza del rischio e tale da determinare la malattia di natura professionale.
Per le ragioni su esposte e in considerazione del materiale probatorio in atti, il quale è stato ritenuto da questo giudicante sufficiente per giungere ad una decisione, deve concludersi che non può ritersi provata l'esposizione a rischio ed il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal ricorrente e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento della malattia come di origine professionale.
4. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
5. Risultando in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, parte ricorrente non può essere condannata a rifondere le spese di lite.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) Respinge il ricorso;
2) Nulla sulle spese processuali
Latina, 19/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3680/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VALLE ANGELO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla rendita, in relazione all'attività lavorativa svolta ed alla patologia degenerativa della “ipoacusia da rumore neurosensoriale bilaterale” con riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile nella misura del 18% o nella diversa misura da accertare mediante ctu.
Si è tempestivamente costituito in giudizio l' contestando, nel merito, la fondatezza CP_1 della domanda, in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente e, all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta, è stata assunta in decisione con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
***
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
2. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a CP_1 causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3).
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione (intesa come esposizione al rischio e non genericamente come attività lavorativa) che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. CP_1
23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo CP_1 dimostrare che la patologia, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo.
Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
In ogni caso, perché la malattia denunciata possa considerarsi “tabellata”, sarà comunque esclusivo onere della parte ricorrente allegare e provare la effettiva esposizione a rischio e, quindi, l'espletamento della prestazione lavorativa con le modalità indicate nelle tabella.
3. Nella fattispecie in esame da una parte, l'esposizione a rischio in relazione alla dedotta attività di fabbro deve ritenersi documentata per il più limitato periodo indicato nell'estratto contributivo e confermato dal primo teste escusso (dal 2006 al 2011) ; dall'altra, non può
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ritenersi che l'istruttoria espletata abbia confermato l'esposizione a rischio per il periodo successivo dall'anno 2011 al 2021. Invero, il primo teste escusso -sig. Parte_2 on ha potuto riferire alcunchè per tale secondo periodo avendo ricominciato a
[...] lavorare con il ricorrente solo nell'anno 2021 (dal verbale di udienza del 14.11.2024:
“Attualmente dal 2021 sono alle dipendenze della società LI ON e da quella data ho ricominciato a lavorare con il ricorrente. Il quale si occupa delle stesse identiche mansioni che ho descritto fino ad ora;
ma in questa ditta l'officina in cui lavoriamo è molto più piccola è un ambiente unico;
i macchinari sono gli stessi di quelli descritti in precedenza
; io sono saldatore in questa ditta . Siamo dotati di tappi sempre di spugna ma di nuova tecnologia;
Abbiamo sempre lavorato 8 ore giornaliere per tutta la settimana per come dedotta in ricorso”).
Parimenti anche il secondo teste escusso -sig. ha riferito solo Testimone_1 per il primo periodo lavorativo presso la società ed ha dichiarato che : “Ho CP_2 lavorato insieme al alle dipendenze della società per circa 5 anni , io iniziai Pt_1 CP_2
a lavorare lì intorno al 2009 con mansioni di carpenteria edile mentre il si occupava Pt_1 della carpenteria metallica .”
L'esperita istruttoria testimoniale ha infatti offerto un quadro probatorio manifestamente insufficiente mancando la prova dell'esposizione a rischio per un periodo sufficiente ed idoneo a confermare l'esposizione a rischio per come rappresentata in ricorso.
Invero, non risulta neppure depositato documento di valutazione del rischio (DVR), documento necessario per attestare l'effettiva esistenza del rischio e tale da determinare la malattia di natura professionale.
Per le ragioni su esposte e in considerazione del materiale probatorio in atti, il quale è stato ritenuto da questo giudicante sufficiente per giungere ad una decisione, deve concludersi che non può ritersi provata l'esposizione a rischio ed il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal ricorrente e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento della malattia come di origine professionale.
4. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
5. Risultando in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, parte ricorrente non può essere condannata a rifondere le spese di lite.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) Respinge il ricorso;
2) Nulla sulle spese processuali
Latina, 19/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro