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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 14/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1388/2015 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione ad avviso di pagamento” e vertente
TRA
in pers. del legale rapp.te p.t. ( p. iva. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Carmelo Veneri, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in CP_1 P.IVA_2
proprio e quale mandatario della , rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Zecchini CP_2
in virtù di procura in atti
Resistente
NONCHE'
1 (già ) ( ), rapp.ta Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Donatella Giugliano
NONCHE'
Controparte_5
C.F. ) rapp.ta e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Teresa
[...] P.IVA_4
EL
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2015, la società ricorrente adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, dell'avviso di pagamento, notificato in data 15.5.2015, n.
10020159008655455000, in ragione, in primo luogo, dell'omessa notifica degli atti presupposti ( cartelle esattoriale) e, in secondo luogo, per intervenuta prescrizione del relativo credito ( fondato sull'omesso versamento di contributi previdenziali).
Instaurato il contradditorio, si costituivano l' l' e l' CP_1 CP_5 Controparte_6
, i quali contrastavano il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e
[...] improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Il ricorso è fondato, nei soli limiti di seguito precisati.
Orbene, con il ricorso introduttivo, la società istante ha spiegato opposizione al sollecito di pagamento n. 10020159008655455/000 notificato dall'Ente della riscossione in data
20/05/2015 di € 276.312,73 contenente una pluralità di cartelle di pagamento rimaste
2 insolute: 1) n. 100 2009 0075927125 / 000; 2) n. 100 2009 0081649756 / 000; 3) n. 100
2009 0090001661 / 000; 4) n. 100 2009 0092236287 / 000; 5) n. 100 2010 0007027953 /
000; 6) n. 100 2010 0034239854 / 000; 7) n. 100 2010 0036878529 / 000; 8) n. 100 2010
0040559915 / 000; 9) n. 100 2010 0066970703 / 000; 10) n. 100 2010 0071165407 / 000,
11) n. 100 2010 0074469331 / 000; 12) n. 100 2011 0062016917 / 000; e dei seguenti avvisi di addebito: I) n. 400 2011 2000487270 / 000; II) n. 400 2012 0002809144 / 000.
Ciò premesso, deve dirsi, come sopra precisato, che l'eccezione sollevata dall'opponente, e relativa alla omessa notifica degli atti presupposti ( cartelle di pagamento) – circostanza, a sua volta, fondante la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale -, è fondata solo in parte, in ragione di quanto di seguito precisato.
Invero, per la cartella n. 10020100034239854000 risulta debitamente notificata il
16/06/2010; la cartella n. 10020100036878529000 risulta notificata il 9/02/2011; la cartella n. 10020100040559915000 risulta notificata il 16/08/2010; la cartella n.
10020100066970703000 risulta notificata il 15/11/2010; la cartella n.
10020100071165407000 notificata il 26/11/2010; la cartella n. 10020100074469331000 notificata il 11/01/2011; la cartella n. 10020110062016917000 risulta notificata il
15/12/2011.
Ancora, la cartella n. 100 2009 0075927125000 risulta notificata il 21/09/2009, la n. 100
2009 0081649756000 notificata il 20/10/2009, la n. 100 2009 0090001661000 notificata il
25/11/2009, la n. 100 2009 0092236287000 notificata il 23/12/2009 e la n. 100 2010
0007027953000 notificata il 6/02/2010.
Orbene, per dette cartelle esattoriali, non ha pregio invocare l'intervenuta prescrizione quinquennale;
per esse, infatti, va fatta applicazione dell'art. 1 commi 618 e 623 della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 27.12.2013), che ha previsto, “relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”, la sospensione della riscossione, e dei termini prescrizionali, fino al tutto il 15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014 ( detto termine è stato successivamente esteso a tutto il giorno 15 giugno 2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014), ne discende, allora, che la prescrizione deve ritenersi sospesa, ope legis, dall'01/01/2014 al 15/06/2014 e pertanto, anche per dette cartelle, alcuna prescrizione quinquennale è maturata alla data di notifica dell'avviso di pagamento.
3 Ancora, non è decorso, alla data di notifica dell'avviso di pagamento impugnato (
25.5.2015), il termine prescrizionale quinquennale relativamente ai seguenti avviso di addebito: 40020112000487270000, relativo a debiti contributivi per l'anno 2010; è noto, infatti, che, ai sensi del DPR 435/2001, il termine quinquennale inizia a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento, e cioè dal 16.6.2011; ancora, con riguardo all'avviso di addebito 40020120002809144000, relativo a debiti contributivi per l'anno 2011, ai sensi del DPR 435/2001, il termine quinquennale inizia a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento, e cioè dal 16.6.2012 ( postergato al 6.7.2012).
Nondimeno, con riguardo alle restanti cartelle esattoriali, presupposto dell'impugnato avviso di pagamento, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adìto Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, in quanto aventi ad oggetto tributi erariali, come tali spettanti alla cognizione del giudice tributario: cartella n. 100210110039947714/000 (
TARI); cartella n. 10020110044904008000 ( IVA); cartella n. 10020100026027348000 (IVA); cartella n. 10020110054994407000 ( TARI); cartella n. 10020120018200653 (TARI); cartella n. 10020120018200754000 ( IRAP), cartella n. 10020120022562858000 ( IRES); cartella n.
10020120028564792000 ( TARI); cartella n. 10020120049392651000 (Diritti Camera di
Commercio); cartella n. 10020130008713424000 (Tassa automobilistica); cartella n.
10020120049392752000 ( IRAP e IRPEF).
Da ultimo, va dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa alla riscossione dei crediti di cui alle seguenti cartelle esattoriali: cartella n. 10020110036031404001 ( euro 1.289,27), avente ad oggetto sanzione amministrativa irrogata nell'anno 2005: non vi è prova di atti interruttivi nel termine prescrizionale quinquennale ex art. 28 L. 689/81; cartella n.
10020120011672255000 (euro 10.349,72), avente ad oggetto sanzione in materia di lavoro irrogata nell'anno 2008: non vi è prova di atti interruttivi nel termine prescrizionale quinquennale.
Attesa la sostanziale soccombenza del ricorrente ( invero, la debitoria di cui all'impugnato avviso di pagamento è stata quasi integralmente confermata giusta l'accoglimento del ricorso solo in minima parti, pari ad euro 11.638,99), le spese di lite sono a suo carico, in favore delle parti vittoriose.
Quanto ai compensi, essi, in ragione del principio del decisum, si calcolano, ex DM
147/2022, in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), tenuto conto della non complessità della
4 materia trattata, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in favore del giudice tributario, con riguardo alla impugnazione dell'avviso di pagamento notificato in data 15.5.2015, n. 10020159008655455000, limitatamente alla cognizione, quali atti presupposti di detto avviso, delle cartelle di pagamento nn. 100210110039947714/000, 10020110044904008000, 10020100026027348000,
10020110054994407000 10020120018200653, 10020120018200754000,
10020120022562858000 10020120028564792000, 10020120049392651000,
10020130008713424000, 10020120049392752000;
2) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'avviso di pagamento notificato in data 15.5.2015, n. 10020159008655455000, limitatamente alla debitoria di cui alle cartelle di pagamento n. 10020110036031404001 ( euro
1.289,27) e n. 10020120011672255000 (euro 10.349,72);
3) Rigetta il ricorso nella restante parte;
4) Condanna in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1
dell' delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro CP_5
4.201,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
5) Condanna in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1
dell' n. q. di cui in intestazione, delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per CP_1 spese vive ed euro 4.201,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
6) Condanna in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1
dell' delle Entrate-Riscossione, delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 CP_3 per spese vive ed euro 4.201,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, così deciso il 14/10/2025
5 Il giudice dott. Angelo Scarpati
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