Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 8384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8384 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4352 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Albachiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata in data 9 gennaio 2024, resa nel procedimento RG n. -OMISSIS-in materia di liquidazione indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa OS AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato in data 17 settembre 2024 e depositato il 19 settembre 2024, -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata in data 9 gennaio 2024, resa nel procedimento RG n. -OMISSIS-in materia di liquidazione indennizzo, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Salute ha così provveduto: “ 1) accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo una tantum di cui alla legge n. 210/1992 e condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, al pagamento di suddetto indennizzo, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa; ” (così la sentenza n. -OMISSIS-);
CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
CONSIDERATO che si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con mero atto di stile; l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 8 ottobre 2024 ha depositato la nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Ministero della Salute ha rappresentato che, in considerazione dell’elevato numero di titoli giudiziari esecutivi di condanna dell’Amministrazione, la sentenza in oggetto non era stata ancora posta in liquidazione, in applicazione del consueto criterio seguito dall’Ufficio, che tiene conto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli giudiziari esecutivi e passati in cosa giudicata;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 4286 del 5 giugno 2025 questa Sezione,
“ ……CONSIDERATO che:
- l’art. 2, comma 1, della suddetta legge 25 febbraio 1992, n. 210, per quello che in questa sede interessa, stabilisce che l’indennizzo dovuto “… consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111….”;
………………..
- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. la sentenza che contenga condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma determinabile anche con calcoli aritmetici (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2020, n. 10530; sez. III, 2 dicembre 2016, n. 24635; III, 31 ottobre 2014, n. 23159; Sez. Unite, 2 luglio 2012, n. 11066), con la conseguenza che l’accertamento contenuto nel provvedimento giudiziale addotto come titolo esecutivo può essere integrato attraverso l’apporto probatorio proveniente dalla parte istante, o da fonti normative, ovvero con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in giudizio” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 giugno 2021, n. 4752);
…………..
RITENUTO necessario, ai fini del decidere, disporre che il Ministero della Salute chiarisca se l’ordine di pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, così come formulato nella sentenza azionata, sia suscettibile di immediata esecuzione da parte dell’Amministrazione medesima, alla luce di tutto quanto sopra riportato, o se invece sia necessario “che il processo prosegua per la liquidazione” dinanzi al giudice ordinario (ai sensi dell’art. 278 del codice di procedura civile); ”,
ha disposto il sopra richiamato incombente istruttorio nei sensi e nel termine di cui in motivazione della citata ordinanza ed ha fissato, per il prosieguo della trattazione del ricorso, la camera di consiglio del 17 dicembre 2025;
CONSIDERATO che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 8 luglio 2025 ha depositato la nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Ministero della Salute ha rappresentato che la condanna contenuta nella sentenza azionata è suscettibile di immediata esecuzione, essendo il quantum dovuto determinabile mediante gli applicativi di calcolo in uso presso il medesimo Ministero ed ha ribadito che, tuttavia, in considerazione dell’elevato numero di titoli giudiziari esecutivi di condanna dell’Amministrazione, il criterio applicato dall’Ufficio tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei richiamati titoli giudiziari esecutivi e passati in cosa giudicata;
CONSIDERATO che, a comprova del passaggio in giudicato della sentenza, è stata esibita apposita certificazione (in data 16 settembre 2024) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente, e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario – e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
RITENUTO:
- che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, vada ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata in data 9 gennaio 2024, resa nel procedimento RG n. 3031/2019, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, provvedendo al pagamento in favore di -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, dell’indennizzo una tantum di cui alla legge n. 210/1992, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa, ove tale somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;
- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina in un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe attenendosi, per la determinazione del quantum , agli applicativi di calcolo in uso presso il Ministero della Salute, come rappresentato da quest’ultimo nella citata nota prot. n. -OMISSIS-, depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- che il compenso del Commissario ad acta per l’eventuale espletamento della funzione commissariale andrà posto a carico dell’Amministrazione inottemperante e viene sin d’ora liquidato nella somma complessiva indicata in dispositivo (il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione da fornirsi all’Amministrazione debitrice);
RITENUTO di dover specificare che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:
- in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. III 30 gennaio 2023, n. 678 e Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328);
RITENUTO che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico del Ministero della Salute, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei sensi, limiti e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito e quanto dovutole.
Determina in € 800,00 (euro ottocento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero della Salute.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre agli accessori di legge, e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL DEOL, Presidente FF
OS AN, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AN | RL DEOL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.