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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13746/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale composto da:
- dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est.
- dott. Roberta VACCARO Giudice
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13746/2021 promossa da:
(avv. G. Farina) Parte_1
ATTORE
Nei confronti di
Avv. M. Rubini, A. Bruni) Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO:
Impugnazioni delle delibere dell'assemblea e del cda – Sez. Spec. Impresa
Le parti hanno così precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c.:
Per l' attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, in via preliminare e istruttoria:- rimettere la causa in istruttoria al fine di assumere tutte le prove omesse/rigettate come già richiesto nel verbale dell'ud. 22/02/2024,ovvero:a) ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi nn.4,5,6,9,14,19,27,28,31,33,34,40,43,44,45,46 (dedotti nell'Atto di Citazione), dei capitoli nn.29,59,61,62,63,64
(dedotti nella Memoria n.1 ex art.183 cpc), dei capitoli nn.65,66,67 (dedotti nella Memoria n.2 ex art.183 cpc) e tutti richiamati nella medesima Memoria n.2 ex art.183 cpc (pg.8-9);c) rinnovare, al fine dei su scritti chiarimenti ex
1 art.253 cpc e/o del confronto ex art.254 cpc, l'assunzione testimoniale del Sig. sentito all'ud. Testimone_1 25/5/23; b) ammettere le istanze ex art.210 cpc, compiutamente formulate nella Memoria n.2 ex art.183 cpc datata 02/05/2022 poiché relative, in parte,a documenti provenienti dalla e dalla stessa posseduti in via esclusiva, _1 ma estensibili ai soci (fatture, report delle medie, servizio del 5/11/20) e necessari per dimostrare il danno subito dalla e, in parte, necessari per la prova della disparità di trattamento ai danni di quest'ultima (DURC Parte_2 della . Controparte_2 In via principale:A)- dichiarare la nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate n.38/2021 del 27/01/2021 e
n.37/2021 del 27/01/2021, anche in funzione dell'irregolarità/irritualità delle procedure adottate in spregio ai Regolamenti e Statuto sociali e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione/revoca/nullità/annullabilità delle sanzioni correlate;
B)- condannare al risarcimento dei danni patiti dalla , nella misura quantificata in _1 Parte_3 causa ovvero nella misura ritenuta provata e/o equa dall'Ill.mo Signor Giudice, a causa dei provvedimenti inibitori assunti dalla prima nei confronti della seconda nonché per le condotte tenute e meglio descritte in atti, oltre rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali dalla richiesta danni ovvero dalla domanda al saldo. In via subordinata e denegata C)- Ridurre le sanzioni a carico della nell'entità ritenuta equa rispetto Parte_2 alle contestazioni avanzate;
D)- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa tutti anche per la precedente assistenza legale stragiudiziale
e della fase di Mediazione, da liquidarsi secondo i Parametri Massimi o quantomeno x D.M. 55/2014 e D.M. CP_3 147/2022 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e iva 22%: spese da assegnarsi in via separata al procuratore antistatario ex art.93 cpc.”
Per la convenuta:
Respinta ogni contraria istanza e deduzione, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA: ridurre e commisurare le sanzioni disciplinari nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria ovvero in ulteriore subordine comminare al socio la diversa e/o minore sanzione disciplinare ritenuta di giustizia in base agli atti sociali di _1 IN VIA RICONVENZIONALE: Accertata, dichiarata e confermata la legittimità e validità delle deliberazioni assunte dal CDA condannare la al pagamento in favore di dell'importo di Euro 50.000,00 per Parte_3 _1 la prima sanzione, ed euro 10.000,00 per la seconda sanzione quindi complessivi euro 60.000,00 ovvero in subordine la/e diversa/e somma/e che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese in ogni caso.
IN VIA ISTRUTTORIA: Nella sola ipotesi di rimessione in istruttoria: A PROVA CONTRARIA Per mero scrupolo e tuziorismo difensivo, senza che tale richiesta istruttoria possa intendersi in via principale come accettazione del contraddittorio sulle domande risarcitorie formulate tardivamente dalla controparte, si chiede in via subordinata ammettersi a prova contraria la testimonianza del sig. c/o in Bologna via Testimone_2 _1 Pollastri 8 sui seguenti capitoli (seguono la numerazione della memoria 183 n.2): 6)Vero che la nel raffronto fra il fatturato 2019 e il fatturato 2020 ha avuto una perdita pari al Parte_3
– 48,17% come da documento 39) che si rammostra al teste? 7)Vero che le Ditte socie Bee Jay Bus di Borghi, Controparte_4 Parte_4 Parte_5[...
Carminati srl;
Feba Lines, Gaspare Bus di Figuccia, KM Autotrasporti srl;
Parte_6 Parte_7
, nel raffronto tra il fatturato 2019 e il fatturato 2020 hanno avuto perdite superiori al 48% come da documento
[...] 39) che si rammostra al teste? 8)Vero che nel periodo febbraio – ottobre 2021 la nello schema riepilogativo dei servizi svolti Pt_3 Parte_3 con l'autoveicolo da 16-24 posti si trovava a metà della graduatoria dei soci di settore;
con i mezzi categoria 35-49 posti al secondo posto e nella categoria 50 posti al quarto posto della graduatoria su quindici, come da documento
40) che si rammostra al teste?”
2 CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi l'intestata Sezione specializzata in materia di impresa perché venisse CP_5
dichiarata la nullità/annullabilità delle delibere n. 37/2021 del 27.1.2021 e n. 38/2021 del
27.1.2021, con estinzione delle sanzioni adottate;
con condanna della convenuta al risarcimento dei danni per i provvedimenti inibitori assunti;
in subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni adottate, da commisurare alle contestazioni a lui avanzate, con vittoria di spese.
1.1. In tale atto esponeva di essere titolare di ditta artigiana per trasporti di persone con autobus, sia di linea fissa che a noleggio con conducente, socia di cooperativa mutualistica _1
con regolamento interno e norme di comportamento, fra cui quelle della “divisione bus”; che all'interno della stessa ogni ditta acquista un “posto” (“operatività”) per ogni bus, contraddistinti da sigle alfanumeriche e da una “media” di fatturato annuo preventivato, a seconda delle condizioni e della portata (numero di posti) del mezzo, che resta a disposizione della cooperativa, la quale deve dare precedenza ai soci con la media economica di riferimento inferiore agli altri.
Altri mezzi dei soci possono essere utilizzati “fuorimedia” in caso di necessità, e a seguire anche mezzi di non soci, contrattualizzati o aggregati. I servizi per clienti propri dei soci vanno comunicati e rattiene una percentuale del 5%. _1
Narrava che da regolamento all'interno di ciascun settore un responsabile presiede _1 la relativa “assemblea” e “parlamentino”, conduce l'istruttoria su eventuali sanzioni per violazioni, che può direttamente comminare se delegate;
altrimenti provvede il CDA con delibera trascritta nel libro verbali. Per i servizi resi dai soci la fattura viene emessa direttamente da _1
pagata al socio al 4° mese successivo, salvo pagamento anticipato con trattenuta o autorizzazione alla cessione alla banca del socio.
Aggiungeva di essere titolare di n. 4 “operatività” di bus e di n. 4 bus “fuorimedia”, e che dal gennaio 2020 erano iniziati procedimenti dal nuovo responsabile di settore a seguito di contestazioni di “non conformità”. In particolare, con le delibere impugnate, gli erano poi state applicate una sanzione da euro 50.000 e la sospensione per due mesi da tutti i servizi e una da euro
10.000, per presunte violazioni al regolamento interno.
3 Le violazioni riguardavano quanto alla delibera 37/21 (assunta a seguito di sospensione dell'1.12.2020 per la prima violazione, e di successiva contestazione cumulativa del 18.12.2020):
(i) la prestazione di tre servizi nel novembre 2020 con autista ( ) privo del rinnovo Persona_1
della patente e del CQC “nonostante la diffida all'impiego dello stesso” scaduti dal 19.1.2018, in data 14.2.2020 (invece il primo era stato prestato con autista , il secondo da altro Persona_2
socio di il terzo con autista ma con altro mezzo) ; (ii) la mancata _1 Parte_3
produzione del entro il 30.6.2020 (invece fornito il 15.09.2020 seppure con ritardo, dovuto Pt_8 al mutamento del consulente amministrativo e del lavoro, dell'emergenza pandemica e della regolarizzazione dei pagamenti, il tutto ben noto al responsabile del settore, che tuttavia lo aveva sospeso dal servizio il 7.9.2020 e gli aveva contemporaneamente tolto tre linee di scuolabus che gestiva da 6 anni, affidandole ad altri (la sospensione veniva poi revocata, ma le linee non restituite); (iii) l'assunzione di un “servizio autonomo” dall'aeroporto di Bologna a quello di
Ciampino senza preventiva comunicazione e autorizzazione in data 23.9.2020 (assunto in via di emergenza e solo parzialmente per pochi chilometri, in relazione a servizio invece effettivamente commissionato alla distinta di , in attesa dell'arrivo di un mezzo Parte_9 Persona_3
di questa, che poi lo eseguì; circostanze comunicate a l 10.11.2020) . _1
Quanto alla delibera 38/21, la violazione, sanzionata con euro 10.000, riguardava la mancata segnalazione a di un guasto macchina al bus di questa e il ricorso, per il servizio di linea, a CP_6 un'autovettura di sua proprietà; si trattava di trasporto scuolabus di un solo studente – in epoca
Covid - con mezzo , in malfunzionamento la mattina stessa, (conducente CP_6 Parte_10
), supplito dallo stesso con la sua autovettura NCC, servizio neppure
[...] Parte_3 usufruito dall'utente.
Esponeva inoltre che successivamente al termine della sospensione le prestazioni commissionategli da i erano illegittimamente ridotte al minimo, e gli era stata negata _1
l'anticipazione delle fatture emesse per le sue prestazioni, così come la banca gliele aveva rifiutate a seguito di lettera di dichiaratasi creditrice e volendo compensare le somme di cui _1
alle sanzioni, il tutto a mediazione, promossa da , in corso. Pt_3
1.2. Proponeva diversi motivi di impugnazione.
Riteneva la prima delibera illegittima (a) per il suo contenuto “cumulativo” che non consentiva di comprendere quale fosse la sanzione irrogata per ogni singola violazione.
4 Contestava, (b) quanto alla stessa delibera 37/2021 ritenuta infondata, d'aver violato gli artt.8 lett.
d), e), l) Statuto e artt.4 e 12 n.1) 2) 18) e art.14 del Regolamento Cosepuri , per aver adottato comportamenti negligenti e concorrenziali, invece insussistenti essendo stata trasparente la condotta quanto al servizio da Bologna a Ciampino, e avendo trasmesso il non appena in Pt_8
possesso, in periodo Covid, e in buona fede.
Contestava, quanto alla delibera 38/2021, d'aver violato gli artt. 8 lett. d) Statuto e artt. 12 n.1) 2)
10) e art.14 del Regolamento (c) in ragione di quanto addotto, ed essendo inconferente _1
il richiamo agli articoli del regolamento, nonché per la sua sproporzione.
Era stato inoltre violato in entrambe le delibere, con abuso del diritto nell'esecuzione del contratto sociale contrariamente a correttezza e buona fede, (d) il principio mutualistico di uguale trattamento fra i soci ex art. 2516 c.c. , fonte di responsabilità degli amministratori ex artt. 2395 e
2519 c.c. ex Cass. 6510/2004, sia per l'estromissione di fatto dai trasporti, sia particolarmente quanto al chiesto a diversi altri soci, poi non sanzionati anche se inadempienti. Pt_8
2. i è costituita, resistendo e richiamando le contestazioni e le conseguenti delibere _1
impugnate, con le norme di statuto e di regolamento asseritamente violate1. 1 Pag.
3-5 comparsa di risposta.
Per la delibera 37/2021:
“Questo consiglio ritiene di ravvisare nel suo comportamento la violazione dell'art. 8 lettere d), e) e l) dello Statuto Sociale, dell'art. 4, dell'art. 12 nr.i 1), 2), 18) e 14 del Regolamento Interno e dell'art. 4 delle Norme di Comportamento della Divisione Bus in vigore che prescrivono quanto segue:
in quanto all'art. 8, lett. d) dello Statuto: “I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali”;
in quanto all'art. 8, lett. e) dello Statuto: “i soci sono obbligati ad effettuare i servizi loro assegnati dal , CP_7 secondo i criteri fissati dal Regolamento Interno”;
in quanto all'art. 8, lett. l) dello Statuto: “i soci sono obbligati ad astenersi dall'esercitare, direttamente od indirettamente, in proprio o per conto di terzi, attività che siano concorrenziali rispetto a quelle esercitate dal
salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
CP_7
in quanto all'art. 4 del Regolamento Interno: “Allo scopo di evitare la concorrenza tra le imprese associate non è data facoltà, al socio, di assumere servizi autonomamente, salvo specifica preventiva autorizzazione del Responsabile di Settore che può delegare tale compito al Responsabile di Centrale”;
in quanto all'art. 12 n. 1) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a fornire la massima diligenza, perizia, esattezza, sollecitudine ed accuratezza nell'espletamento del servizio assegnato la cui esecuzione, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore, è da considerarsi obbligatoria”; in quanto all'art. 12 n. 2) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di comportamento elaborate, su espressa delega del Consiglio di Amministrazione, dai Parlamentini di Settore”;
in quanto all'art. 12 n. 18) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a consegnare, a semplice richiesta anche verbale del , ogni documento, dato, certificazione o autocertificazione utile o necessaria per CP_7 l'organizzazione e la gestione dei servizi svolti per i soci nonché per la tutela degli interessi delle imprese associate e del buon nome del;
CP_7
5 2.1. Quanto al asseriva che la regola della produzione semestrale al 30.6 e al 31.12. di ogni Pt_8
anno, stabilita dal CDA sin dal 2011, rispondeva alla necessità di accertare la costante regolarità contributiva dei soci, stante la responsabilità solidale secondo la normativa vigente, e per evitare la possibile revoca dell'affidamento dei servizi e le penali per i contratti in corso;
aveva Pt_3
omesso la presentazione anche del DURC al 31.12.2019, e il documento era stato presentato solo dopo la sospensione cautelativa, di pochi giorni. Del resto aveva ammesso di non Pt_3
essere in regola coi pagamenti, allegando regolarizzazione e rateizzazione degli stessi. Altri soci erano stati esclusi per questo motivo.
in quanto all'art. 14 del Regolamento Interno: “Il socio, nell'esecuzione del servizio assegnatogli dal , CP_7 si rende garante e responsabile della sua perfetta esecuzione e di ogni altra obbligazione contrattuale e tariffaria assunta dal nei confronti del cliente”; CP_7
in quanto all'art. 4 delle Norme di Comportamento della Divisione Bus: “E' necessario fornire la massima diligenza ed accuratezza nell'espletamento del servizio assegnato, la cui esecuzione, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore è da considerarsi obbligatoria”. Per la delibera n. 38/2021:
“Questo consiglio ritiene di ravvisare nel suo comportamento la violazione dell'art. 8 lettere d), e) dello Statuto Sociale, dell'art. 12 nr.i 1), 2), 10) e 14 del Regolamento Interno e dell'art. 4 delle Norme di Comportamento della Divisione Bus in vigore che prescrivono quanto segue:
“in quanto all'art. 8, lett. d) dello Statuto: “I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali”;
in quanto all'art. 8, lett. e) dello Statuto: “i soci sono obbligati ad effettuare i servizi loro assegnati dal , CP_7 secondo i criteri fissati dal Regolamento Interno”;
in quanto all'art. 12 n. 1) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a fornire la massima diligenza, perizia, esattezza, sollecitudine ed accuratezza nell'espletamento del servizio assegnato la cui esecuzione, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore, è da considerarsi obbligatoria”;
in quanto all'art. 12 n. 2) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di comportamento elaborate, su espressa delega del Consiglio di Amministrazione, dai Parlamentini di Settore”;
in quanto all'art. 12 n. 10) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a ottemperare in toto alle disposizioni legislative vigenti in materia fiscale e tributaria, alla normativa prevista dal Codice della Strada in quanto all'art. 14 del Regolamento Interno: “Il socio, nell'esecuzione del servizio assegnatogli dal , si CP_7 rende garante e responsabile della sua perfetta esecuzione e di ogni altra obbligazione contrattuale e tariffaria assunta dal nei confronti del cliente”; CP_7
in quanto all'art. 4 delle Norme di Comportamento della Divisione Bus: “E' necessario fornire la massima diligenza ed accuratezza nell'espletamento del servizio assegnato, la cui esecuzione, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore è da considerarsi obbligatoria”
6 Le ulteriori successive segnalazioni per altri fatti avevano resa opportuna la riunione delle contestazioni in unico procedimento, e la sanzione cumulativa era consentita da regolamento.
2.2. Quanto all'assunzione del servizio in autonomia (trasporto da Bologna a Ciampino), ota che ammette di non aver avvisato e di non essere stato autorizzato a _1 Pt_3
farlo, anzi adombrando una sinergia con altra impresa non socia, il che rendeva attuale la finalità della regola per evitare la concorrenza fra le imprese associate.
2.3. Quanto all'impiego di autista sprovvisto della patente di guida necessaria, esponeva che lo stesso responsabile di settore aveva visto il 22.10.2020 (figlio di e del Persona_1 Pt_3
quale non era stato esibito a l documento nonostante la richiesta di inizio 2020) alla _1
guida di un bus aziendale, e nulla era seguito alla nuova richiesta di esibirne la patente, anzi dopo alcuni giorni nell'elenco trasmesso da degli autisti impiegati da Persona_3 Parte_3 si riscontrava l'assenza di alcune patenti, fra cui quelle di e (altro Persona_1 Persona_2
figlio di . Il 4.11.2020 e 18.11.2020 altro socio di egnalava Pt_3 _1 Persona_1 alla guida di un bus di (“Emilia 43”) in servizio per il cliente Hera. Il 5.11.2020 Parte_1
lo stesso (riconosciuto dall'operatrice) chiamava la centrale al suo Persona_1 _1
cellulare, dichiarando di non poter eseguire il servizio per il cliente Bus Italia s.r.l. a causa di un suo infortunio a seguito di una lite, il cui altro autista partecipante aveva denunciato _1
(la patente del quale peraltro non era stata mai esibita, neppure dopo le formali
[...]
contestazioni). aveva invece solo esibito un tachigrafo (strumento Parte_1 manipolabile con l'inserimento di diversa scheda autista) pertinente a e una Persona_2
testimonianza di altro suo dipendente, quindi non attendibile;
aveva poi asserito di essere stato lui alla guida del bus il 5.11.2020, nonostante la telefonata in cui era stato riconosciuto il figlio e la denuncia contro quest'ultimo. Sul terzo episodio, sseriva che il cronotachigrafo del _1
diverso mezzo che avrebbe eseguito il servizio con autista lo stesso era non Parte_1
funzionante, in quanto con grafico non recante alcun segno.
2.4. Quanto al servizio scuolabus del 26.11.2020 e la segnalazione proveniente da reclamo , CP_6 ota che trattandosi di appalto da una p.a., le modalità non potevano essere “libere”, _1
e che obbligatoriamente il subappaltatore avrebbe dovuto segnalare il guasto Parte_1
a , e mai presentarsi con la propria auto fuori da ogni regola, tanto che la madre dello CP_6 studente aveva negato il trasporto sull'auto privata. aveva inoltre in precedenza CP_6
7 recentemente segnalato altri disservizi/ mancate corse e nell'ultima lo aveva definito “ancora totalmente inaffidabile”.
2.5. Aggiungeva d'aver irrogato sanzioni proporzionate, essendo ciascuna delle _1
contestate violazioni passibile della sanzione massima dell'esclusione, e avendo il socio
[...]
subito circa 70 contestazioni nell'arco di 10 anni, con infrazioni mai contestate o Pt_1
impugnate, fra cui due nel 2019 di 15.000 e 13.000 euro.
2.6. Resiste anche alla domanda risarcitoria, e nota che l'anticipo su fatture era del tutto discrezionale, a mediazione in corso e addebito delle sanzioni (mai pagate) pendente, considerato l'interesse degli altri soci;
nega d'aver mai eseguito pagamenti anticipati a seguito di diffida avversaria, e specifica che l '“operatività” consiste nel mero inserimento del mezzo nella flotta di quelli a disposizione, e la “media economica” è un mero obiettivo o criterio sussidiario, posposto alla richiesta del cliente e alla disponibilità/professionalità/adeguatezza dell'impresa socia ex art. 13 del regolamento interno.
2.7. Chiede in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento delle sanzioni irrogate, o in subordine a diversa somma o sanzione.
3. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. , e prima ancora nelle note autorizzate per la prima udienza cartolare vecchio rito, l'attore ha sollevato contestazioni in merito all'assenza di specifiche autonome segnalazioni di soci per diversi episodi contestati;
in merito all'assenza di istruttoria da parte del “parlamentino” di ma solo da parte di altri soggetti privi di _1 poteri e di delega;
l'adozione di una sospensione prima della definitiva delibera, non prevista dal
Regolamento in particolare art. 22. _1
Nella seconda memoria la difesa di ha enunciato le circostanze foriere di danno Pt_3
ipotizzato. di tutte le successive allegazioni ha contestato l'ammissibilità, sub specie _1
di tardività in relazione alle generali preclusioni assertive.
4. Ammesse ed assunte alcune prove testimoniali , dopo l'avvicendamento di più G.I. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe a seguito dell'udienza cartolare del 31.10.2024.
5. Le domande di parte attrice, pur ampiamente argomentate, non possono essere accolte;
va invece accolta la riconvenzionale di parte convenuta.
8 Si premette che l'impugnativa deve essere intesa come proposta ex artt. 2519 c.c. in combinato disposto con l'art. 2388, 4° co. c.c. che a sua volta rinvia agli artt. 2377 e 2378 c.c., con il limite della compatibilità per tutte le norme richiamate.
Si premette inoltre che l'oggetto del giudizio – a parte la questione della connessa pretesa risarcitoria - deve essere circoscritto alla valutazione delle sole due delibere impugnate, rispetto alle quali gli avvenimenti anteriori e successivi assumono il valore di criteri orientativi e circostanze che possono solo indirettamente corroborare le conclusioni sui punti effettivamente controversi, ovvero: (i) la regolarità procedurale del procedimento interno che ha condotto alle delibere e le delibere stesse;
(ii) l'effettiva ricorrenza delle condotte contestate e la loro ascrizione a violazione delle regole interne di (iii) la proporzionalità e congruità delle sanzioni _1
irrogate.
6. Sulle questioni procedurali del procedimento sanzionatorio avanzate da parte attrice, va osservato che le stesse sono state in effetti avanzate dalla difesa di soltanto nelle note Pt_3
per la prima udienza cartolare del 3.3.2022 e poi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. previgente, che deve contenere la sola precisazione o modificazione delle domande (emendatio libelli); in sostanza sono state avanzate circostanze fattuali prima non allegate, ma che lo potevano e che hanno ampliato la causa petendi; sotto questo profilo sembrerebbe pertanto integrata “una vera
e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (cfr. Cass. 32146/2018, 17457/2009, 19186/2020) non consentita.
Anche diversamente opinando, e seguendo un meno restrittivo orientamento di legittimità secondo cui per l'emendatio consentita è sufficiente la connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, l'assenza di compromissione della difesa della controparte e l'assenza dell'allungamento dei tempi processuali (Cass. 31078/2019, 4031/2021, 23975/2024), le contestazioni sono tuttavia infondate.
Infatti: le segnalazioni non dovevano essere ricevute “da parte del socio”, ma riguardavano violazioni “da parte del socio” (art. 22 c.1 reg. COSEPURI); le segnalazioni del novembre 2020 sono del responsabile di settore e/o di un componente del “parlamentino” ugualmente _1 le altre segnalazioni (doc. 32 e ss. doc. 34 anche con parere del “parlamentino”), tutte _1
9 in realtà senza elementi concretamente o significativamente ulteriori rispetto alle successive contestazioni, e tutte rimandanti o “in attesa” del CDA, cui la decisione finale competeva, e che ha adottato la procedura di cui allo stesso art. 22 reg., in sostanza proseguendo l'istruttoria, cioè contestando il 14-18.12.2020 a le ipotizzate infrazioni (doc.6 e 7 e Pt_3 _1
ricevendo dal suo difensore il 24.12.2020 articolata memoria difensiva, (anche con analoghe contestazioni procedurali) a mezzo lettera Pec e n. 23 allegati (doc. 10 ). Il 25.1.2021 Pt_3
il CDA entiva in videoconferenza e il suo difensore, e al termine della _1 Pt_3 seduta deliberava all'unanimità le sanzioni qui impugnate (doc. 8 . _1
Al di là delle irregolarità lamentate e delle contestazioni sull'epoca e le modalità di compilazione delle singole segnalazioni, comunque in precedenza aveva personalmente di fatto Pt_3
interloquito con nche con riguardo ai fatti inerenti ogni singola contestata infrazione, _1
con ampia corrispondenza da lui stesso prodotta, e volta a chiarire e giustificare le circostanze dei singoli episodi.
Nessuna concreta lesione del diritto di difesa del socio può quindi essere predicata.
7.1. Sul “cumulo” di sanzioni di cui alla delibera n. 37, che non consentirebbe di verificare la congruità di quanto addebitato per ogni singola violazione, si deve rilevare che nessuna norma di statuto o di regolamento (questo anzi lo consente) impedisce di irrogare una sola _1
sanzione pecuniaria anche per più violazioni complessivamente considerate;
sono del resto le stesse domande subordinate “incrociate” delle parti a genericamente richiedere di ridurre, rideterminare, commisurare o anche mutare le sanzioni in modo del tutto generico. Infine, la somma complessivamente prevista dalla delibera n. 37 non eccede, ma coincide, con la misura massima di sanzione pecuniaria consentita dall'art. 21 del regolamento interno. Nota infine he per il solo mancato deposito del DURC in un caso precedente la convenuta aveva _1 deliberato l'ancor più grave sanzione dell'esclusione da socio, decisione anche giudizialmente confermata da questo Tribunale (doc. 13); porta altri esempi di sanzioni pecuniarie ingenti irrogate ad altri soggetti per la violazione stessa, ed anche allo stesso , oggetto di oltre 70 Pt_3
segnalazioni in 10 anni (doc. 27 , e in particolare anche di importanti sanzioni _1
pecuniarie per euro 15.000 e 13.000 il 18.3. e 25.9.2019, mai contestate o impugnate, fra l'altro inerenti ciascuna più fatti cumulativamente considerati (doc. 28 e 29 rispettivamente _1
5 e 13 infrazioni). Il cumulo è del resto consentito dall'art. 21 c. 2 del regolamento interno, e
10 a infine dedotto anche l' “assorbimento” nelle altre, sotto il profilo sanzionatorio, _1
della violazione concernente il trasporto passeggeri dall'aeroporto di Bologna.
7.2. Sul dedotto abuso del diritto e violazione del principio di parità di trattamento ex art. 2516
c.c., si osserva che la censura dell'attore si appunta su un presunto disegno di o di _1
alcuni soggetti ad essa interni, volto sostanzialmente a discriminare il , ridurre Pt_3
indebitamente le prestazioni a lui richieste, sino ad escluderlo di fatto dall'affidamento di servizi.
Disegno infine culminato nell'adozione pretestuosa delle sanzioni per cui è causa, e successivamente nella vera e propria formale esclusione dalla cooperativa, come avvenuto nel corso del 2022 (doc. 92 ). Pt_3
Tali censure non possono essere condivise.
Come notato da attenta dottrina, il principio di parità di trattamento ex art. 2516 c.c. deve tener conto della peculiarità del rapporto mutualistico, che da un lato si concretizza nel rapporto societario (di comunione di scopo) e dall'altro in rapporti contrattuali di scambio (delle singole prestazioni). In ogni caso non può configurarsi un obbligo di contrarre da parte della cooperativa;
si deve tenere conto della natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla società, con le relative scelte dettate dalla necessità di una discrezionale gestione economica della stessa;
vanno comunque trattate in modo dissimile situazioni diverse.
A ciò si aggiunge per il caso concreto quanto venne già notato da questa Sezione anche nella causa
5184/2022 RG fra le stesse parti, ed avente ad oggetto l'impugnativa -rigettata - di altre due più lievi sanzioni per infrazioni contestate nel corso del 2021, conclusa con sentenza 142/2024 del
10.1.2024, definitiva, ovvero che
“L'attore è percosso da un numero di sanzioni non indifferente. Naturalmente, egli può non condividere uno stile di amministrazione della società rigoroso, come quello di Nel _1 senso che tale società – anche per la posizione di eccellenza che ha assunto nella realtà locale – impone indubbiamente ai suoi soci livelli di rigore severi. Tuttavia, tale scelta è appunto una scelta amministrativa, che intende porre le condotte dei soci su un piano di estrema _1 serietà. Non vi è in questo alcun abuso del diritto o interesse della maggioranza. Può non condividersi tale politica societaria di rigore;
tuttavia, tale profilo è interdetto al giudice, rientrando appunto nelle scelte discrezionali della amministrazione.”
Non appare quindi conferente il richiamo di alla giurisprudenza sull'abuso “di Pt_3 maggioranza” (qui peraltro non individuata;
l'elencazione a pag. 11 della conclusionale non è
11 suffragata da elementi concreti, se non che alcuni soggetti soci fanno parte del CDA, altri del
“parlamentino”, altri sono stati testimoni di alcune segnalazioni), che ravvisa l'eccesso di potere negli organi societari laddove adottino decisioni consapevolmente volte a danneggiare illegittimamente la posizione e gli interessi di un socio ai fini di avvantaggiarne indebitamente altri.
Gli individuati indici sintomatici di tale atteggiamento non possono ovviamente consistere nella allegazione di atteggiamenti persecutori ricavabili dal numero di procedimenti disciplinari e delle conseguenti sanzioni anteriori o successivi a quelli di cui qui si discute;
essi possono anzi assumere valore contrapposto rispetto a quanto deduce l'attore, convergendo verso la conclusione di inaffidabilità dell'attività del socio, oggetto di varie censure e lamentele da parte di più clienti, e nel tempo non conforme o inadempiente agli alti standard di rendimento richiesti ai soci prestatori di servizi tantopiù in un settore delicato di trasporto collettivo di persone, anche _1
minori (scuolabus).
Né la discriminazione può desumersi dai singoli casi portati ad esempio dall'attore oppure dalle medie dei diversi veicoli dei diversi soci, puntualmente spiegati dalla convenuta: ad es. quanto alle omissioni inerenti i DURC, con il caso di altro socio addirittura estromesso, ovvero di altro ancora sanzionato con elevata pena pecuniaria;
quanto ai criteri di affidamento dei servizi, con la precisazione che le “norme di comportamento divisione bus ” (art. 4 doc. 5 cfr. anche _1
art. 13 regolamento interno2, doc. 4 che neppure prevede espressamente il criterio _1
della “media”) prevedono come criteri in successione fra loro
“precedenza all'Impresa socia che è in quel momento disponibile e che possiede la professionalità ed il mezzo più adeguato alle caratteristiche del servizio richiesto;
precedenza all'Impresa socia le cui prestazioni vengano richieste in forma scritta direttamente dal cliente all'ufficio preposto;
precedenza all'Impresa socia con la media economica di riferimento inferiore agli altri.”
Inoltre ha pure verosimilmente allegato che il calo di fatturato di in _1 Pt_3
periodo COVID fu analogo a quello della generalità dei soci , a causa della pandemia, e non anche
12 a causa di deliberate scelte mortificanti il socio (doc. 39 e 40 sua terza memoria ex _1
art. 183 c.p.c. pag. 4 e 5); quanto infine al rifiuto di anticipazioni su fatture, a opposto _1
il credito da essa vantato per le sanzioni irrogate, e comunque la discrezionalità (economica - amministrativa) della detta scelta operata, anche rispetto agli interessi degli altri soci.
Tanto rileva anche per escludere la fondatezza della domanda risarcitoria fondata su condotte estranee ed esterne alle due delibere impugnate, a prescindere dalla tardività o meno delle deduzioni (in effetti assertive) di cui a pag. 1 e 2 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice.
7.3. Nel merito, vanno quindi esaminate le doglianze di parte attrice inerenti i diversi motivi di impugnazione.
7.3.1. Sulla mancata presentazione del DURC, sono condivisibili gli argomenti della convenuta in merito all'importanza dell'adempimento, garanzia di regolarità di svolgimento del servizio, per evitare il pericolo di revoche di importanti contratti in corso e la responsabilità solidale prevista dalla normativa vigente.
Nel caso concreto è incontestato che non aveva presentato il neppure alla Pt_3 Pt_8 scadenza semestrale del 31.12.2019, cosicché la sua possibile “scopertura” contributiva datava da oltre un anno. Inoltre il periodo pandemico e il cambio di consulenti contabili - amministrativi
(sin dall'1.1.2020) non possono giustificare il ritardato inoltro solo nel settembre 2020, sol che si consideri che effettivamente spettava a dotarsi diligentemente e tempestivamente di Pt_3
professionisti adeguati per ottemperare ai suoi obblighi. Comunque il fatto che Pt_3
accedesse a regolarizzazione e rateizzazione nel marzo 2020 significa che lo stesso non era allora in regola coi versamenti contributivi (doc. 15 -16 ). Pt_3
Le testimonianze assunte sul punto ( non hanno comunque confermato le tesi Tes_3 Tes_4 Tes_5 dell'attore, in più riferendosi diversi documenti, prodotti a sostegno da , agli Pt_3
adempimenti inerenti altra distinta società ( ; che poi in persona di Parte_9 _1
o di altri, fosse a conoscenza della situazione, non significa che il non dovesse Tes_2 Pt_8
essere consegnato nei soliti (sin dal 2011) termini richiesti da correndosi altrimenti _1
il rischio che i bus circolassero giorno per giorno con autisti non coperti dai contributi di legge, il che giustifica anche la (breve) sospensione cautelativa, poi rientrata all'atto della produzione.
13 Quanto alla “disparità” col socio KM Autotrasporti s.r.l., a controdedotto d'averlo _1
sanzionato a posteriori con pena pecuniaria di euro 10.000 e richiamo scritto nel luglio 2020; che nello stesso mese gli pervenne il (suoi doc. 36 e ss.); le tempistiche diverse rendono anche Pt_8 possibile che l'inizio dell'anno scolastico rendesse invece non praticabile il riaffidamento delle relative linee a . Pt_3
7.3.2. Sulla “assunzione del servizio autonomo” dall' Aeroporto di Bologna all'aeroporto di
Roma Ciampino, che i fatti si siano svolti come allegato dall'attore non esclude che la violazione sia stata integrata: il trasporto di passeggeri vi fu, non previamente autorizzato e comunicato, e a favore di impresa concorrente, se anche per un tratto e non per l'intero percorso. Non si comprende tuttavia perché , con il bus, sia andato di persona per “tranquillizzare i passeggeri in Pt_3 aeroporto” per poi cedere a pressioni dell'incaricato e caricarli iniziando il trasporto stesso CP_8
(“prestando soccorso a un collega, il figlio”), in favore di impresa concorrente;
né cosa sarebbe accaduto se il bus di non fosse sopraggiunto, o non fosse sopraggiunto in tempo. Parte_9
Quanto alle somme “non trattenute” da la loro scarsa entità non è evidentemente _1
collegata alla materialità della violazione.
7.3.3. Sui plurimi episodi contestati di guida da parte di autista non provvisto di patente specifica abilitante, la cui materiale astratta gravità è indiscutibile, le risultanze documentali e testimoniali convergono per la loro positiva ricorrenza.
Che l'autista , pacificamente allora sprovvisto della specifica patente di guida Persona_1
richiesta, si trovasse alla guida di bus dell'impresa , è stato segnalato in tre Parte_3
diverse occasioni, tutte nel novembre 2020. veva nel febbraio precedente diffidato _1
l'attore dall'avvalersi del figlio non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di _1
documentarne il rinnovo di abilitazione alla guida.
Dopo un primo “avvistamento” di alla guida di un bus di Persona_1 Parte_3
senza passeggeri da parte del responsabile di settore, il 22.10.2020, il socio ha Tes_2 CP_9 testimonialmente confermato d'aver visto il 4 e 18.11.2020 - mentre anch'egli Persona_1
era in diverso servizio (scolastico) per con inoltro delle relative segnalazioni (doc. _1
19 e 22 – alla guida del Bus Emilia 43 “con esposto il cartello Hera e con a bordo _1
i passeggeri” (cap. 2 e 5), cioè nello svolgimento del servizio per HERA spa. Il fatto che fosse socio non lo rende automaticamente “malevolo” o “concorrente interessato” _1
14 dell'attore, e resta del tutto generica e indimostrata l'affermazione che non svolgesse abitualmente lui stesso le mansioni di autista. Così come il doc. 58 di parte dall'indimostrato assunto Pt_3 che il 4 e 18.11.2020 l'autista “avvistato” portasse occhiali scuri e mascherina.
Ha poi sostenuto parte attrice che alla guida del bus il 4.11.2020 vi fosse , altro Persona_2
figlio del titolare, come da testimonianza resa dallo stesso, e come asseritamente documentato da cronotachigrafo doc. 35 ; la circostanza è stata confermata dallo stesso , Pt_3 Persona_2
che però appare in effetti scarsamente attendibile, avendo un evidente interesse personale nella vicenda. Quanto al cronotachigrafo (stampa del digitale), lo stesso è stato tempestivamente e in modo circostanziato disconosciuto ex art. 2712 c.c. dalla controparte, che ne ha assunto la facile manipolabilità inserendo la scheda dell'autista “che si vorrebbe alla guida” (cfr. comparsa di costituzione e risposta); il documento inoltre riporterebbe un orario diverso (di un'ora) rispetto a quello effettivo: pertanto non è in grado di corroborare efficacemente la tesi di parte attrice. Allo stesso modo la testimonianza dell'altro autista dipendente di , pur Tes_6 Parte_1
prescindendo dalla sua intrinseca attendibilità o meno, non è in grado di supportare efficacemente la ricostruzione attorea, poiché lo stesso venne accompagnato da nel capannone Persona_2 aziendale per fare una manutenzione, ma ha solo riferito che gli disse “che doveva Persona_2 fare questo servizio” e lo vide prendere il bus Sprinter tg. EZ 986 BY, ma non vi salì e non assisté al servizio stesso.
Il secondo episodio del 5.11.2020 nasce da una telefonata di al servizio Persona_1
emergenze di raccolta dalla teste e confermata nella sua dichiarazione in _1 Tes_7 udienza sul cap. 3 di parte convenuta (“il sig. affermava al telefono di rinunciare Persona_1 all'esecuzione del servizio per la cliente Bus Italia srl a causa di un infortunio dopo una lite che lo induceva a recarsi al pronto soccorso “) con la quale si avvisava che il servizio per il cliente Bus
Italia s.r.l. non poteva essere svolto dalla ditta (infatti fu pacificamente svolto Parte_1
da altro socio eperito) per la causa di cui sopra. _1
Ha asserito che la comunicazione si riferiva non a personalmente quale Pt_3 Persona_1 autista per , ma alla sua ditta;
che inoltre l'avviso fu eseguito dal figlio che si Parte_3
trovava con lui in auto, mentre lo stava conducendo al pronto soccorso, e quindi non poteva telefonare trovandosi alla guida.
15 Tuttavia il tenore del capitolo confermato appare diverso;
e la tesi della guida del bus da parte del conducente non abilitato, compatibile con l'inizio del servizio (quanto a ora e luogo) di e ancora senza passeggeri, viene confermata dal teste , l'altro protagonista _1 Tes_8 della lite con (cfr. cap. 4 “Vero che in data 5.11.2020 ad ore 5,45 Persona_1 _1
circa in via Gnudi a Bologna con direzione san Donato mentre era alla guida della sua automobile incrociava per strada il sig. alla guida di un autobus targato FL914VK?” ), che Persona_1
presentò anche denuncia querela contro (doc. 23 in pari data, Persona_1 _1
affermando la medesima circostanza.
Il terzo episodio del 18.11.2020 è stato ugualmente confermato dal teste e contestato da CP_9
allegando lo svolgimento del servizio da parte di lui personalmente con diverso mezzo. Pt_3
Tuttavia il doc. 41 (cronotachigrafo analogico) è stato pure tempestivamente e Pt_3
specificamente ex adverso disconosciuto, non sembrando recare d'altronde il grafico segni chiaramente intelleggibili, ovviamente non indicando il percorso, e comunque presentando il disco alcuni dati manualmente compilati fra cui non appare l'identificazione del veicolo;
mentre la dichiarazione scritta doc. 42 - senza orario dell'ingresso in officina - si riferisce alla riparazione di un terzo bus.
7.3.4. Infine, sul (tentato) trasporto di passeggero per servizio di linea con mezzo diverso
(autovettura privata) da quello autorizzato e senza segnalazione a della sostituzione, CP_6
come da delibera 38/2021, i fatti sono pure acclarati. Su richiesta di un alunno, in epoca Covid e di didattica a distanza, era stato programmato il servizio (appaltato da a per CP_6 _1
un solo alunno;
il bus di aveva presentato un malfunzionamento e si era CP_6 Pt_3
personalmente recato con la sua autovettura, adibita e abilitata a NCC, sul luogo per effettuare il servizio. La madre del minore tuttavia provvide autonomamente e segnalò l'accaduto.
Nota condivisibilmente he non poteva essere equiparato l'uso di scuolabus in regime _1
di appalto pubblico con quello “sostitutivo” di autovettura privata, tantopiù in periodo Covid, quando erano necessarie cautele specifiche (distanziamento, mascherine, sanificazione ecc.) e con riguardo al trasporto di un minore;
che non era stata inviata segnalazione o avviso del guasto/sostituzione3; che, a parte le distinte gravi contestazioni di cui alla delibera 37/2021, non
16 era la prima lamentela di - nel quadro di rapporto di appalto pubblico soggetto a regole CP_6
precise - nei confronti di ricevuta nel periodo da che il dirigente di Pt_3 _1
nel pertinente messaggio e-mail (doc. 26 aveva scritto “mi sembra che il CP_6 _1 socio si dimostri ancora totalmente inaffidabile”. Pt_3
Non vi è poi “sproporzione” della sanzione rispetto alla penalità di euro 500, applicata per l'episodio specifico da a trattandosi di rapporti contrattuali distinti, e non CP_6 _1 potendo l'infrazione contestata a essere unicamente commisurata al danno economico Pt_3
emergente e conseguente al rapporto tra committente ed appaltatore;
la sanzione appare invece congrua in considerazione delle circostanze ulteriori sopra tratteggiate.
8. Tirando le fila di quanto sinora esposto, si deve concludere che: non appaiono vizi nella procedura di avvio, istruzione, contestazione e irrogazione delle sanzioni tali da inficiarne la validità; non appare violato il principio di parità di trattamento né dimostrato alcun abuso del diritto;
tutti gli episodi contestati hanno trovato giudiziale conferma;
le sanzioni irrogate non appaiono sproporzionate, considerato il numero e rilievo delle infrazioni, nonché il contesto, la condotta anteriore e successiva del soggetto sanzionato.
Le domande dell'attore devono dunque essere rigettate, quella risarcitoria infatti presupponendo da un lato la qui negata invalidità o infondatezza delle delibere impugnate, compresa la inerente sospensione;
e dall'altro una condotta discriminatoria che non ha trovato conferma, come innanzi esposto supra sub
7.2. trattando il preteso abuso del diritto e l'ipotizzata violazione del principio di parità di trattamento.
9. Ritenendosi correttamente irrogate le sanzioni nell'an e nel quantum, va conseguentemente accolta la riconvenzionale della convenuta per la condanna al pagamento delle stesse.
10. Non appare necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio, ritenendosi esaustive le prove acquisite, e va confermata nel resto l'ordinanza 24.2.2023 del G.I..
11. Le spese seguono la soccombenza (valori fra i minimi e i medi, considerato il decisum) e si liquidano in dispositivo.
e comunque essere concordati o con il Servizio di Emergenza o con il Responsabile di Settore che valuterà la situazione e concederà l'autorizzazione. L'inosservanza di questa norma comporterà l'immediata apertura di un procedimento disciplinare e sarà valutata e sanzionata come grave inadempimento in quanto pregiudicante l'operato dell' del , oltre che causa di Controparte_10 Controparte_11 disagio da parte della clientela e conseguente lesione dell'immagine del .” CP_7
17
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2. in accoglimento della riconvenzionale proposta da nei confronti _1 _1
di , accertata la legittimità delle deliberazioni impugnate n. 37/2021 e n. Parte_1
38/2021 assunte dal CDA della convenuta, condanna al pagamento in favore Parte_1
di della somma di Euro 50.000,00 come da delibera 37/2021, ed _1 Controparte_1
euro 10.000,00 come da delibera 38/2021;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
che si liquidano in euro 1.530 per anticipazioni ed euro 12.000 per onorari, oltre
[...]
spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna 12.2.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “I servizi di trasporto vengono assegnati ai soci, a cura delle centrali operative di Settore, sulla base dei criteri seguenti:
1) precedenza all'impresa socia le cui prestazioni vengono richieste direttamente dal Cliente alla centrale;
2) precedenza all'impresa socia che è in quel momento disponibile e che possiede la professionalità e l'autoveicolo più adeguati alle caratteristiche del servizio richiesto;
Tenendo in considerazione i suddetti criteri e al fine della loro pratica attuazione, i Parlamentini di Settore determinano le modalità di distribuzione dei servizi che formano parte integrante delle Norme di Comportamento relative a ciascun settore di attività del ” CP_7 3 Cfr. del resto ancora art. 4 norme di comportamento divisione bus. “ Non è data al socio facoltà di sostituzione arbitraria del mezzo cui è stato assegnato il servizio né di scambio di servizi tra soci se non derivante da ragioni di emergenza. Eventuali cambi devono sempre
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale composto da:
- dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est.
- dott. Roberta VACCARO Giudice
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13746/2021 promossa da:
(avv. G. Farina) Parte_1
ATTORE
Nei confronti di
Avv. M. Rubini, A. Bruni) Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO:
Impugnazioni delle delibere dell'assemblea e del cda – Sez. Spec. Impresa
Le parti hanno così precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c.:
Per l' attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, in via preliminare e istruttoria:- rimettere la causa in istruttoria al fine di assumere tutte le prove omesse/rigettate come già richiesto nel verbale dell'ud. 22/02/2024,ovvero:a) ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi nn.4,5,6,9,14,19,27,28,31,33,34,40,43,44,45,46 (dedotti nell'Atto di Citazione), dei capitoli nn.29,59,61,62,63,64
(dedotti nella Memoria n.1 ex art.183 cpc), dei capitoli nn.65,66,67 (dedotti nella Memoria n.2 ex art.183 cpc) e tutti richiamati nella medesima Memoria n.2 ex art.183 cpc (pg.8-9);c) rinnovare, al fine dei su scritti chiarimenti ex
1 art.253 cpc e/o del confronto ex art.254 cpc, l'assunzione testimoniale del Sig. sentito all'ud. Testimone_1 25/5/23; b) ammettere le istanze ex art.210 cpc, compiutamente formulate nella Memoria n.2 ex art.183 cpc datata 02/05/2022 poiché relative, in parte,a documenti provenienti dalla e dalla stessa posseduti in via esclusiva, _1 ma estensibili ai soci (fatture, report delle medie, servizio del 5/11/20) e necessari per dimostrare il danno subito dalla e, in parte, necessari per la prova della disparità di trattamento ai danni di quest'ultima (DURC Parte_2 della . Controparte_2 In via principale:A)- dichiarare la nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate n.38/2021 del 27/01/2021 e
n.37/2021 del 27/01/2021, anche in funzione dell'irregolarità/irritualità delle procedure adottate in spregio ai Regolamenti e Statuto sociali e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione/revoca/nullità/annullabilità delle sanzioni correlate;
B)- condannare al risarcimento dei danni patiti dalla , nella misura quantificata in _1 Parte_3 causa ovvero nella misura ritenuta provata e/o equa dall'Ill.mo Signor Giudice, a causa dei provvedimenti inibitori assunti dalla prima nei confronti della seconda nonché per le condotte tenute e meglio descritte in atti, oltre rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali dalla richiesta danni ovvero dalla domanda al saldo. In via subordinata e denegata C)- Ridurre le sanzioni a carico della nell'entità ritenuta equa rispetto Parte_2 alle contestazioni avanzate;
D)- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa tutti anche per la precedente assistenza legale stragiudiziale
e della fase di Mediazione, da liquidarsi secondo i Parametri Massimi o quantomeno x D.M. 55/2014 e D.M. CP_3 147/2022 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e iva 22%: spese da assegnarsi in via separata al procuratore antistatario ex art.93 cpc.”
Per la convenuta:
Respinta ogni contraria istanza e deduzione, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA: ridurre e commisurare le sanzioni disciplinari nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria ovvero in ulteriore subordine comminare al socio la diversa e/o minore sanzione disciplinare ritenuta di giustizia in base agli atti sociali di _1 IN VIA RICONVENZIONALE: Accertata, dichiarata e confermata la legittimità e validità delle deliberazioni assunte dal CDA condannare la al pagamento in favore di dell'importo di Euro 50.000,00 per Parte_3 _1 la prima sanzione, ed euro 10.000,00 per la seconda sanzione quindi complessivi euro 60.000,00 ovvero in subordine la/e diversa/e somma/e che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese in ogni caso.
IN VIA ISTRUTTORIA: Nella sola ipotesi di rimessione in istruttoria: A PROVA CONTRARIA Per mero scrupolo e tuziorismo difensivo, senza che tale richiesta istruttoria possa intendersi in via principale come accettazione del contraddittorio sulle domande risarcitorie formulate tardivamente dalla controparte, si chiede in via subordinata ammettersi a prova contraria la testimonianza del sig. c/o in Bologna via Testimone_2 _1 Pollastri 8 sui seguenti capitoli (seguono la numerazione della memoria 183 n.2): 6)Vero che la nel raffronto fra il fatturato 2019 e il fatturato 2020 ha avuto una perdita pari al Parte_3
– 48,17% come da documento 39) che si rammostra al teste? 7)Vero che le Ditte socie Bee Jay Bus di Borghi, Controparte_4 Parte_4 Parte_5[...
Carminati srl;
Feba Lines, Gaspare Bus di Figuccia, KM Autotrasporti srl;
Parte_6 Parte_7
, nel raffronto tra il fatturato 2019 e il fatturato 2020 hanno avuto perdite superiori al 48% come da documento
[...] 39) che si rammostra al teste? 8)Vero che nel periodo febbraio – ottobre 2021 la nello schema riepilogativo dei servizi svolti Pt_3 Parte_3 con l'autoveicolo da 16-24 posti si trovava a metà della graduatoria dei soci di settore;
con i mezzi categoria 35-49 posti al secondo posto e nella categoria 50 posti al quarto posto della graduatoria su quindici, come da documento
40) che si rammostra al teste?”
2 CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi l'intestata Sezione specializzata in materia di impresa perché venisse CP_5
dichiarata la nullità/annullabilità delle delibere n. 37/2021 del 27.1.2021 e n. 38/2021 del
27.1.2021, con estinzione delle sanzioni adottate;
con condanna della convenuta al risarcimento dei danni per i provvedimenti inibitori assunti;
in subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni adottate, da commisurare alle contestazioni a lui avanzate, con vittoria di spese.
1.1. In tale atto esponeva di essere titolare di ditta artigiana per trasporti di persone con autobus, sia di linea fissa che a noleggio con conducente, socia di cooperativa mutualistica _1
con regolamento interno e norme di comportamento, fra cui quelle della “divisione bus”; che all'interno della stessa ogni ditta acquista un “posto” (“operatività”) per ogni bus, contraddistinti da sigle alfanumeriche e da una “media” di fatturato annuo preventivato, a seconda delle condizioni e della portata (numero di posti) del mezzo, che resta a disposizione della cooperativa, la quale deve dare precedenza ai soci con la media economica di riferimento inferiore agli altri.
Altri mezzi dei soci possono essere utilizzati “fuorimedia” in caso di necessità, e a seguire anche mezzi di non soci, contrattualizzati o aggregati. I servizi per clienti propri dei soci vanno comunicati e rattiene una percentuale del 5%. _1
Narrava che da regolamento all'interno di ciascun settore un responsabile presiede _1 la relativa “assemblea” e “parlamentino”, conduce l'istruttoria su eventuali sanzioni per violazioni, che può direttamente comminare se delegate;
altrimenti provvede il CDA con delibera trascritta nel libro verbali. Per i servizi resi dai soci la fattura viene emessa direttamente da _1
pagata al socio al 4° mese successivo, salvo pagamento anticipato con trattenuta o autorizzazione alla cessione alla banca del socio.
Aggiungeva di essere titolare di n. 4 “operatività” di bus e di n. 4 bus “fuorimedia”, e che dal gennaio 2020 erano iniziati procedimenti dal nuovo responsabile di settore a seguito di contestazioni di “non conformità”. In particolare, con le delibere impugnate, gli erano poi state applicate una sanzione da euro 50.000 e la sospensione per due mesi da tutti i servizi e una da euro
10.000, per presunte violazioni al regolamento interno.
3 Le violazioni riguardavano quanto alla delibera 37/21 (assunta a seguito di sospensione dell'1.12.2020 per la prima violazione, e di successiva contestazione cumulativa del 18.12.2020):
(i) la prestazione di tre servizi nel novembre 2020 con autista ( ) privo del rinnovo Persona_1
della patente e del CQC “nonostante la diffida all'impiego dello stesso” scaduti dal 19.1.2018, in data 14.2.2020 (invece il primo era stato prestato con autista , il secondo da altro Persona_2
socio di il terzo con autista ma con altro mezzo) ; (ii) la mancata _1 Parte_3
produzione del entro il 30.6.2020 (invece fornito il 15.09.2020 seppure con ritardo, dovuto Pt_8 al mutamento del consulente amministrativo e del lavoro, dell'emergenza pandemica e della regolarizzazione dei pagamenti, il tutto ben noto al responsabile del settore, che tuttavia lo aveva sospeso dal servizio il 7.9.2020 e gli aveva contemporaneamente tolto tre linee di scuolabus che gestiva da 6 anni, affidandole ad altri (la sospensione veniva poi revocata, ma le linee non restituite); (iii) l'assunzione di un “servizio autonomo” dall'aeroporto di Bologna a quello di
Ciampino senza preventiva comunicazione e autorizzazione in data 23.9.2020 (assunto in via di emergenza e solo parzialmente per pochi chilometri, in relazione a servizio invece effettivamente commissionato alla distinta di , in attesa dell'arrivo di un mezzo Parte_9 Persona_3
di questa, che poi lo eseguì; circostanze comunicate a l 10.11.2020) . _1
Quanto alla delibera 38/21, la violazione, sanzionata con euro 10.000, riguardava la mancata segnalazione a di un guasto macchina al bus di questa e il ricorso, per il servizio di linea, a CP_6 un'autovettura di sua proprietà; si trattava di trasporto scuolabus di un solo studente – in epoca
Covid - con mezzo , in malfunzionamento la mattina stessa, (conducente CP_6 Parte_10
), supplito dallo stesso con la sua autovettura NCC, servizio neppure
[...] Parte_3 usufruito dall'utente.
Esponeva inoltre che successivamente al termine della sospensione le prestazioni commissionategli da i erano illegittimamente ridotte al minimo, e gli era stata negata _1
l'anticipazione delle fatture emesse per le sue prestazioni, così come la banca gliele aveva rifiutate a seguito di lettera di dichiaratasi creditrice e volendo compensare le somme di cui _1
alle sanzioni, il tutto a mediazione, promossa da , in corso. Pt_3
1.2. Proponeva diversi motivi di impugnazione.
Riteneva la prima delibera illegittima (a) per il suo contenuto “cumulativo” che non consentiva di comprendere quale fosse la sanzione irrogata per ogni singola violazione.
4 Contestava, (b) quanto alla stessa delibera 37/2021 ritenuta infondata, d'aver violato gli artt.8 lett.
d), e), l) Statuto e artt.4 e 12 n.1) 2) 18) e art.14 del Regolamento Cosepuri , per aver adottato comportamenti negligenti e concorrenziali, invece insussistenti essendo stata trasparente la condotta quanto al servizio da Bologna a Ciampino, e avendo trasmesso il non appena in Pt_8
possesso, in periodo Covid, e in buona fede.
Contestava, quanto alla delibera 38/2021, d'aver violato gli artt. 8 lett. d) Statuto e artt. 12 n.1) 2)
10) e art.14 del Regolamento (c) in ragione di quanto addotto, ed essendo inconferente _1
il richiamo agli articoli del regolamento, nonché per la sua sproporzione.
Era stato inoltre violato in entrambe le delibere, con abuso del diritto nell'esecuzione del contratto sociale contrariamente a correttezza e buona fede, (d) il principio mutualistico di uguale trattamento fra i soci ex art. 2516 c.c. , fonte di responsabilità degli amministratori ex artt. 2395 e
2519 c.c. ex Cass. 6510/2004, sia per l'estromissione di fatto dai trasporti, sia particolarmente quanto al chiesto a diversi altri soci, poi non sanzionati anche se inadempienti. Pt_8
2. i è costituita, resistendo e richiamando le contestazioni e le conseguenti delibere _1
impugnate, con le norme di statuto e di regolamento asseritamente violate1. 1 Pag.
3-5 comparsa di risposta.
Per la delibera 37/2021:
“Questo consiglio ritiene di ravvisare nel suo comportamento la violazione dell'art. 8 lettere d), e) e l) dello Statuto Sociale, dell'art. 4, dell'art. 12 nr.i 1), 2), 18) e 14 del Regolamento Interno e dell'art. 4 delle Norme di Comportamento della Divisione Bus in vigore che prescrivono quanto segue:
in quanto all'art. 8, lett. d) dello Statuto: “I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali”;
in quanto all'art. 8, lett. e) dello Statuto: “i soci sono obbligati ad effettuare i servizi loro assegnati dal , CP_7 secondo i criteri fissati dal Regolamento Interno”;
in quanto all'art. 8, lett. l) dello Statuto: “i soci sono obbligati ad astenersi dall'esercitare, direttamente od indirettamente, in proprio o per conto di terzi, attività che siano concorrenziali rispetto a quelle esercitate dal
salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
CP_7
in quanto all'art. 4 del Regolamento Interno: “Allo scopo di evitare la concorrenza tra le imprese associate non è data facoltà, al socio, di assumere servizi autonomamente, salvo specifica preventiva autorizzazione del Responsabile di Settore che può delegare tale compito al Responsabile di Centrale”;
in quanto all'art. 12 n. 1) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a fornire la massima diligenza, perizia, esattezza, sollecitudine ed accuratezza nell'espletamento del servizio assegnato la cui esecuzione, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore, è da considerarsi obbligatoria”; in quanto all'art. 12 n. 2) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di comportamento elaborate, su espressa delega del Consiglio di Amministrazione, dai Parlamentini di Settore”;
in quanto all'art. 12 n. 18) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a consegnare, a semplice richiesta anche verbale del , ogni documento, dato, certificazione o autocertificazione utile o necessaria per CP_7 l'organizzazione e la gestione dei servizi svolti per i soci nonché per la tutela degli interessi delle imprese associate e del buon nome del;
CP_7
5 2.1. Quanto al asseriva che la regola della produzione semestrale al 30.6 e al 31.12. di ogni Pt_8
anno, stabilita dal CDA sin dal 2011, rispondeva alla necessità di accertare la costante regolarità contributiva dei soci, stante la responsabilità solidale secondo la normativa vigente, e per evitare la possibile revoca dell'affidamento dei servizi e le penali per i contratti in corso;
aveva Pt_3
omesso la presentazione anche del DURC al 31.12.2019, e il documento era stato presentato solo dopo la sospensione cautelativa, di pochi giorni. Del resto aveva ammesso di non Pt_3
essere in regola coi pagamenti, allegando regolarizzazione e rateizzazione degli stessi. Altri soci erano stati esclusi per questo motivo.
in quanto all'art. 14 del Regolamento Interno: “Il socio, nell'esecuzione del servizio assegnatogli dal , CP_7 si rende garante e responsabile della sua perfetta esecuzione e di ogni altra obbligazione contrattuale e tariffaria assunta dal nei confronti del cliente”; CP_7
in quanto all'art. 4 delle Norme di Comportamento della Divisione Bus: “E' necessario fornire la massima diligenza ed accuratezza nell'espletamento del servizio assegnato, la cui esecuzione, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore è da considerarsi obbligatoria”. Per la delibera n. 38/2021:
“Questo consiglio ritiene di ravvisare nel suo comportamento la violazione dell'art. 8 lettere d), e) dello Statuto Sociale, dell'art. 12 nr.i 1), 2), 10) e 14 del Regolamento Interno e dell'art. 4 delle Norme di Comportamento della Divisione Bus in vigore che prescrivono quanto segue:
“in quanto all'art. 8, lett. d) dello Statuto: “I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali”;
in quanto all'art. 8, lett. e) dello Statuto: “i soci sono obbligati ad effettuare i servizi loro assegnati dal , CP_7 secondo i criteri fissati dal Regolamento Interno”;
in quanto all'art. 12 n. 1) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a fornire la massima diligenza, perizia, esattezza, sollecitudine ed accuratezza nell'espletamento del servizio assegnato la cui esecuzione, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore, è da considerarsi obbligatoria”;
in quanto all'art. 12 n. 2) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di comportamento elaborate, su espressa delega del Consiglio di Amministrazione, dai Parlamentini di Settore”;
in quanto all'art. 12 n. 10) del Regolamento Interno: “I soci sono tenuti a ottemperare in toto alle disposizioni legislative vigenti in materia fiscale e tributaria, alla normativa prevista dal Codice della Strada in quanto all'art. 14 del Regolamento Interno: “Il socio, nell'esecuzione del servizio assegnatogli dal , si CP_7 rende garante e responsabile della sua perfetta esecuzione e di ogni altra obbligazione contrattuale e tariffaria assunta dal nei confronti del cliente”; CP_7
in quanto all'art. 4 delle Norme di Comportamento della Divisione Bus: “E' necessario fornire la massima diligenza ed accuratezza nell'espletamento del servizio assegnato, la cui esecuzione, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore è da considerarsi obbligatoria”
6 Le ulteriori successive segnalazioni per altri fatti avevano resa opportuna la riunione delle contestazioni in unico procedimento, e la sanzione cumulativa era consentita da regolamento.
2.2. Quanto all'assunzione del servizio in autonomia (trasporto da Bologna a Ciampino), ota che ammette di non aver avvisato e di non essere stato autorizzato a _1 Pt_3
farlo, anzi adombrando una sinergia con altra impresa non socia, il che rendeva attuale la finalità della regola per evitare la concorrenza fra le imprese associate.
2.3. Quanto all'impiego di autista sprovvisto della patente di guida necessaria, esponeva che lo stesso responsabile di settore aveva visto il 22.10.2020 (figlio di e del Persona_1 Pt_3
quale non era stato esibito a l documento nonostante la richiesta di inizio 2020) alla _1
guida di un bus aziendale, e nulla era seguito alla nuova richiesta di esibirne la patente, anzi dopo alcuni giorni nell'elenco trasmesso da degli autisti impiegati da Persona_3 Parte_3 si riscontrava l'assenza di alcune patenti, fra cui quelle di e (altro Persona_1 Persona_2
figlio di . Il 4.11.2020 e 18.11.2020 altro socio di egnalava Pt_3 _1 Persona_1 alla guida di un bus di (“Emilia 43”) in servizio per il cliente Hera. Il 5.11.2020 Parte_1
lo stesso (riconosciuto dall'operatrice) chiamava la centrale al suo Persona_1 _1
cellulare, dichiarando di non poter eseguire il servizio per il cliente Bus Italia s.r.l. a causa di un suo infortunio a seguito di una lite, il cui altro autista partecipante aveva denunciato _1
(la patente del quale peraltro non era stata mai esibita, neppure dopo le formali
[...]
contestazioni). aveva invece solo esibito un tachigrafo (strumento Parte_1 manipolabile con l'inserimento di diversa scheda autista) pertinente a e una Persona_2
testimonianza di altro suo dipendente, quindi non attendibile;
aveva poi asserito di essere stato lui alla guida del bus il 5.11.2020, nonostante la telefonata in cui era stato riconosciuto il figlio e la denuncia contro quest'ultimo. Sul terzo episodio, sseriva che il cronotachigrafo del _1
diverso mezzo che avrebbe eseguito il servizio con autista lo stesso era non Parte_1
funzionante, in quanto con grafico non recante alcun segno.
2.4. Quanto al servizio scuolabus del 26.11.2020 e la segnalazione proveniente da reclamo , CP_6 ota che trattandosi di appalto da una p.a., le modalità non potevano essere “libere”, _1
e che obbligatoriamente il subappaltatore avrebbe dovuto segnalare il guasto Parte_1
a , e mai presentarsi con la propria auto fuori da ogni regola, tanto che la madre dello CP_6 studente aveva negato il trasporto sull'auto privata. aveva inoltre in precedenza CP_6
7 recentemente segnalato altri disservizi/ mancate corse e nell'ultima lo aveva definito “ancora totalmente inaffidabile”.
2.5. Aggiungeva d'aver irrogato sanzioni proporzionate, essendo ciascuna delle _1
contestate violazioni passibile della sanzione massima dell'esclusione, e avendo il socio
[...]
subito circa 70 contestazioni nell'arco di 10 anni, con infrazioni mai contestate o Pt_1
impugnate, fra cui due nel 2019 di 15.000 e 13.000 euro.
2.6. Resiste anche alla domanda risarcitoria, e nota che l'anticipo su fatture era del tutto discrezionale, a mediazione in corso e addebito delle sanzioni (mai pagate) pendente, considerato l'interesse degli altri soci;
nega d'aver mai eseguito pagamenti anticipati a seguito di diffida avversaria, e specifica che l '“operatività” consiste nel mero inserimento del mezzo nella flotta di quelli a disposizione, e la “media economica” è un mero obiettivo o criterio sussidiario, posposto alla richiesta del cliente e alla disponibilità/professionalità/adeguatezza dell'impresa socia ex art. 13 del regolamento interno.
2.7. Chiede in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento delle sanzioni irrogate, o in subordine a diversa somma o sanzione.
3. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. , e prima ancora nelle note autorizzate per la prima udienza cartolare vecchio rito, l'attore ha sollevato contestazioni in merito all'assenza di specifiche autonome segnalazioni di soci per diversi episodi contestati;
in merito all'assenza di istruttoria da parte del “parlamentino” di ma solo da parte di altri soggetti privi di _1 poteri e di delega;
l'adozione di una sospensione prima della definitiva delibera, non prevista dal
Regolamento in particolare art. 22. _1
Nella seconda memoria la difesa di ha enunciato le circostanze foriere di danno Pt_3
ipotizzato. di tutte le successive allegazioni ha contestato l'ammissibilità, sub specie _1
di tardività in relazione alle generali preclusioni assertive.
4. Ammesse ed assunte alcune prove testimoniali , dopo l'avvicendamento di più G.I. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe a seguito dell'udienza cartolare del 31.10.2024.
5. Le domande di parte attrice, pur ampiamente argomentate, non possono essere accolte;
va invece accolta la riconvenzionale di parte convenuta.
8 Si premette che l'impugnativa deve essere intesa come proposta ex artt. 2519 c.c. in combinato disposto con l'art. 2388, 4° co. c.c. che a sua volta rinvia agli artt. 2377 e 2378 c.c., con il limite della compatibilità per tutte le norme richiamate.
Si premette inoltre che l'oggetto del giudizio – a parte la questione della connessa pretesa risarcitoria - deve essere circoscritto alla valutazione delle sole due delibere impugnate, rispetto alle quali gli avvenimenti anteriori e successivi assumono il valore di criteri orientativi e circostanze che possono solo indirettamente corroborare le conclusioni sui punti effettivamente controversi, ovvero: (i) la regolarità procedurale del procedimento interno che ha condotto alle delibere e le delibere stesse;
(ii) l'effettiva ricorrenza delle condotte contestate e la loro ascrizione a violazione delle regole interne di (iii) la proporzionalità e congruità delle sanzioni _1
irrogate.
6. Sulle questioni procedurali del procedimento sanzionatorio avanzate da parte attrice, va osservato che le stesse sono state in effetti avanzate dalla difesa di soltanto nelle note Pt_3
per la prima udienza cartolare del 3.3.2022 e poi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. previgente, che deve contenere la sola precisazione o modificazione delle domande (emendatio libelli); in sostanza sono state avanzate circostanze fattuali prima non allegate, ma che lo potevano e che hanno ampliato la causa petendi; sotto questo profilo sembrerebbe pertanto integrata “una vera
e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (cfr. Cass. 32146/2018, 17457/2009, 19186/2020) non consentita.
Anche diversamente opinando, e seguendo un meno restrittivo orientamento di legittimità secondo cui per l'emendatio consentita è sufficiente la connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, l'assenza di compromissione della difesa della controparte e l'assenza dell'allungamento dei tempi processuali (Cass. 31078/2019, 4031/2021, 23975/2024), le contestazioni sono tuttavia infondate.
Infatti: le segnalazioni non dovevano essere ricevute “da parte del socio”, ma riguardavano violazioni “da parte del socio” (art. 22 c.1 reg. COSEPURI); le segnalazioni del novembre 2020 sono del responsabile di settore e/o di un componente del “parlamentino” ugualmente _1 le altre segnalazioni (doc. 32 e ss. doc. 34 anche con parere del “parlamentino”), tutte _1
9 in realtà senza elementi concretamente o significativamente ulteriori rispetto alle successive contestazioni, e tutte rimandanti o “in attesa” del CDA, cui la decisione finale competeva, e che ha adottato la procedura di cui allo stesso art. 22 reg., in sostanza proseguendo l'istruttoria, cioè contestando il 14-18.12.2020 a le ipotizzate infrazioni (doc.6 e 7 e Pt_3 _1
ricevendo dal suo difensore il 24.12.2020 articolata memoria difensiva, (anche con analoghe contestazioni procedurali) a mezzo lettera Pec e n. 23 allegati (doc. 10 ). Il 25.1.2021 Pt_3
il CDA entiva in videoconferenza e il suo difensore, e al termine della _1 Pt_3 seduta deliberava all'unanimità le sanzioni qui impugnate (doc. 8 . _1
Al di là delle irregolarità lamentate e delle contestazioni sull'epoca e le modalità di compilazione delle singole segnalazioni, comunque in precedenza aveva personalmente di fatto Pt_3
interloquito con nche con riguardo ai fatti inerenti ogni singola contestata infrazione, _1
con ampia corrispondenza da lui stesso prodotta, e volta a chiarire e giustificare le circostanze dei singoli episodi.
Nessuna concreta lesione del diritto di difesa del socio può quindi essere predicata.
7.1. Sul “cumulo” di sanzioni di cui alla delibera n. 37, che non consentirebbe di verificare la congruità di quanto addebitato per ogni singola violazione, si deve rilevare che nessuna norma di statuto o di regolamento (questo anzi lo consente) impedisce di irrogare una sola _1
sanzione pecuniaria anche per più violazioni complessivamente considerate;
sono del resto le stesse domande subordinate “incrociate” delle parti a genericamente richiedere di ridurre, rideterminare, commisurare o anche mutare le sanzioni in modo del tutto generico. Infine, la somma complessivamente prevista dalla delibera n. 37 non eccede, ma coincide, con la misura massima di sanzione pecuniaria consentita dall'art. 21 del regolamento interno. Nota infine he per il solo mancato deposito del DURC in un caso precedente la convenuta aveva _1 deliberato l'ancor più grave sanzione dell'esclusione da socio, decisione anche giudizialmente confermata da questo Tribunale (doc. 13); porta altri esempi di sanzioni pecuniarie ingenti irrogate ad altri soggetti per la violazione stessa, ed anche allo stesso , oggetto di oltre 70 Pt_3
segnalazioni in 10 anni (doc. 27 , e in particolare anche di importanti sanzioni _1
pecuniarie per euro 15.000 e 13.000 il 18.3. e 25.9.2019, mai contestate o impugnate, fra l'altro inerenti ciascuna più fatti cumulativamente considerati (doc. 28 e 29 rispettivamente _1
5 e 13 infrazioni). Il cumulo è del resto consentito dall'art. 21 c. 2 del regolamento interno, e
10 a infine dedotto anche l' “assorbimento” nelle altre, sotto il profilo sanzionatorio, _1
della violazione concernente il trasporto passeggeri dall'aeroporto di Bologna.
7.2. Sul dedotto abuso del diritto e violazione del principio di parità di trattamento ex art. 2516
c.c., si osserva che la censura dell'attore si appunta su un presunto disegno di o di _1
alcuni soggetti ad essa interni, volto sostanzialmente a discriminare il , ridurre Pt_3
indebitamente le prestazioni a lui richieste, sino ad escluderlo di fatto dall'affidamento di servizi.
Disegno infine culminato nell'adozione pretestuosa delle sanzioni per cui è causa, e successivamente nella vera e propria formale esclusione dalla cooperativa, come avvenuto nel corso del 2022 (doc. 92 ). Pt_3
Tali censure non possono essere condivise.
Come notato da attenta dottrina, il principio di parità di trattamento ex art. 2516 c.c. deve tener conto della peculiarità del rapporto mutualistico, che da un lato si concretizza nel rapporto societario (di comunione di scopo) e dall'altro in rapporti contrattuali di scambio (delle singole prestazioni). In ogni caso non può configurarsi un obbligo di contrarre da parte della cooperativa;
si deve tenere conto della natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla società, con le relative scelte dettate dalla necessità di una discrezionale gestione economica della stessa;
vanno comunque trattate in modo dissimile situazioni diverse.
A ciò si aggiunge per il caso concreto quanto venne già notato da questa Sezione anche nella causa
5184/2022 RG fra le stesse parti, ed avente ad oggetto l'impugnativa -rigettata - di altre due più lievi sanzioni per infrazioni contestate nel corso del 2021, conclusa con sentenza 142/2024 del
10.1.2024, definitiva, ovvero che
“L'attore è percosso da un numero di sanzioni non indifferente. Naturalmente, egli può non condividere uno stile di amministrazione della società rigoroso, come quello di Nel _1 senso che tale società – anche per la posizione di eccellenza che ha assunto nella realtà locale – impone indubbiamente ai suoi soci livelli di rigore severi. Tuttavia, tale scelta è appunto una scelta amministrativa, che intende porre le condotte dei soci su un piano di estrema _1 serietà. Non vi è in questo alcun abuso del diritto o interesse della maggioranza. Può non condividersi tale politica societaria di rigore;
tuttavia, tale profilo è interdetto al giudice, rientrando appunto nelle scelte discrezionali della amministrazione.”
Non appare quindi conferente il richiamo di alla giurisprudenza sull'abuso “di Pt_3 maggioranza” (qui peraltro non individuata;
l'elencazione a pag. 11 della conclusionale non è
11 suffragata da elementi concreti, se non che alcuni soggetti soci fanno parte del CDA, altri del
“parlamentino”, altri sono stati testimoni di alcune segnalazioni), che ravvisa l'eccesso di potere negli organi societari laddove adottino decisioni consapevolmente volte a danneggiare illegittimamente la posizione e gli interessi di un socio ai fini di avvantaggiarne indebitamente altri.
Gli individuati indici sintomatici di tale atteggiamento non possono ovviamente consistere nella allegazione di atteggiamenti persecutori ricavabili dal numero di procedimenti disciplinari e delle conseguenti sanzioni anteriori o successivi a quelli di cui qui si discute;
essi possono anzi assumere valore contrapposto rispetto a quanto deduce l'attore, convergendo verso la conclusione di inaffidabilità dell'attività del socio, oggetto di varie censure e lamentele da parte di più clienti, e nel tempo non conforme o inadempiente agli alti standard di rendimento richiesti ai soci prestatori di servizi tantopiù in un settore delicato di trasporto collettivo di persone, anche _1
minori (scuolabus).
Né la discriminazione può desumersi dai singoli casi portati ad esempio dall'attore oppure dalle medie dei diversi veicoli dei diversi soci, puntualmente spiegati dalla convenuta: ad es. quanto alle omissioni inerenti i DURC, con il caso di altro socio addirittura estromesso, ovvero di altro ancora sanzionato con elevata pena pecuniaria;
quanto ai criteri di affidamento dei servizi, con la precisazione che le “norme di comportamento divisione bus ” (art. 4 doc. 5 cfr. anche _1
art. 13 regolamento interno2, doc. 4 che neppure prevede espressamente il criterio _1
della “media”) prevedono come criteri in successione fra loro
“precedenza all'Impresa socia che è in quel momento disponibile e che possiede la professionalità ed il mezzo più adeguato alle caratteristiche del servizio richiesto;
precedenza all'Impresa socia le cui prestazioni vengano richieste in forma scritta direttamente dal cliente all'ufficio preposto;
precedenza all'Impresa socia con la media economica di riferimento inferiore agli altri.”
Inoltre ha pure verosimilmente allegato che il calo di fatturato di in _1 Pt_3
periodo COVID fu analogo a quello della generalità dei soci , a causa della pandemia, e non anche
12 a causa di deliberate scelte mortificanti il socio (doc. 39 e 40 sua terza memoria ex _1
art. 183 c.p.c. pag. 4 e 5); quanto infine al rifiuto di anticipazioni su fatture, a opposto _1
il credito da essa vantato per le sanzioni irrogate, e comunque la discrezionalità (economica - amministrativa) della detta scelta operata, anche rispetto agli interessi degli altri soci.
Tanto rileva anche per escludere la fondatezza della domanda risarcitoria fondata su condotte estranee ed esterne alle due delibere impugnate, a prescindere dalla tardività o meno delle deduzioni (in effetti assertive) di cui a pag. 1 e 2 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice.
7.3. Nel merito, vanno quindi esaminate le doglianze di parte attrice inerenti i diversi motivi di impugnazione.
7.3.1. Sulla mancata presentazione del DURC, sono condivisibili gli argomenti della convenuta in merito all'importanza dell'adempimento, garanzia di regolarità di svolgimento del servizio, per evitare il pericolo di revoche di importanti contratti in corso e la responsabilità solidale prevista dalla normativa vigente.
Nel caso concreto è incontestato che non aveva presentato il neppure alla Pt_3 Pt_8 scadenza semestrale del 31.12.2019, cosicché la sua possibile “scopertura” contributiva datava da oltre un anno. Inoltre il periodo pandemico e il cambio di consulenti contabili - amministrativi
(sin dall'1.1.2020) non possono giustificare il ritardato inoltro solo nel settembre 2020, sol che si consideri che effettivamente spettava a dotarsi diligentemente e tempestivamente di Pt_3
professionisti adeguati per ottemperare ai suoi obblighi. Comunque il fatto che Pt_3
accedesse a regolarizzazione e rateizzazione nel marzo 2020 significa che lo stesso non era allora in regola coi versamenti contributivi (doc. 15 -16 ). Pt_3
Le testimonianze assunte sul punto ( non hanno comunque confermato le tesi Tes_3 Tes_4 Tes_5 dell'attore, in più riferendosi diversi documenti, prodotti a sostegno da , agli Pt_3
adempimenti inerenti altra distinta società ( ; che poi in persona di Parte_9 _1
o di altri, fosse a conoscenza della situazione, non significa che il non dovesse Tes_2 Pt_8
essere consegnato nei soliti (sin dal 2011) termini richiesti da correndosi altrimenti _1
il rischio che i bus circolassero giorno per giorno con autisti non coperti dai contributi di legge, il che giustifica anche la (breve) sospensione cautelativa, poi rientrata all'atto della produzione.
13 Quanto alla “disparità” col socio KM Autotrasporti s.r.l., a controdedotto d'averlo _1
sanzionato a posteriori con pena pecuniaria di euro 10.000 e richiamo scritto nel luglio 2020; che nello stesso mese gli pervenne il (suoi doc. 36 e ss.); le tempistiche diverse rendono anche Pt_8 possibile che l'inizio dell'anno scolastico rendesse invece non praticabile il riaffidamento delle relative linee a . Pt_3
7.3.2. Sulla “assunzione del servizio autonomo” dall' Aeroporto di Bologna all'aeroporto di
Roma Ciampino, che i fatti si siano svolti come allegato dall'attore non esclude che la violazione sia stata integrata: il trasporto di passeggeri vi fu, non previamente autorizzato e comunicato, e a favore di impresa concorrente, se anche per un tratto e non per l'intero percorso. Non si comprende tuttavia perché , con il bus, sia andato di persona per “tranquillizzare i passeggeri in Pt_3 aeroporto” per poi cedere a pressioni dell'incaricato e caricarli iniziando il trasporto stesso CP_8
(“prestando soccorso a un collega, il figlio”), in favore di impresa concorrente;
né cosa sarebbe accaduto se il bus di non fosse sopraggiunto, o non fosse sopraggiunto in tempo. Parte_9
Quanto alle somme “non trattenute” da la loro scarsa entità non è evidentemente _1
collegata alla materialità della violazione.
7.3.3. Sui plurimi episodi contestati di guida da parte di autista non provvisto di patente specifica abilitante, la cui materiale astratta gravità è indiscutibile, le risultanze documentali e testimoniali convergono per la loro positiva ricorrenza.
Che l'autista , pacificamente allora sprovvisto della specifica patente di guida Persona_1
richiesta, si trovasse alla guida di bus dell'impresa , è stato segnalato in tre Parte_3
diverse occasioni, tutte nel novembre 2020. veva nel febbraio precedente diffidato _1
l'attore dall'avvalersi del figlio non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di _1
documentarne il rinnovo di abilitazione alla guida.
Dopo un primo “avvistamento” di alla guida di un bus di Persona_1 Parte_3
senza passeggeri da parte del responsabile di settore, il 22.10.2020, il socio ha Tes_2 CP_9 testimonialmente confermato d'aver visto il 4 e 18.11.2020 - mentre anch'egli Persona_1
era in diverso servizio (scolastico) per con inoltro delle relative segnalazioni (doc. _1
19 e 22 – alla guida del Bus Emilia 43 “con esposto il cartello Hera e con a bordo _1
i passeggeri” (cap. 2 e 5), cioè nello svolgimento del servizio per HERA spa. Il fatto che fosse socio non lo rende automaticamente “malevolo” o “concorrente interessato” _1
14 dell'attore, e resta del tutto generica e indimostrata l'affermazione che non svolgesse abitualmente lui stesso le mansioni di autista. Così come il doc. 58 di parte dall'indimostrato assunto Pt_3 che il 4 e 18.11.2020 l'autista “avvistato” portasse occhiali scuri e mascherina.
Ha poi sostenuto parte attrice che alla guida del bus il 4.11.2020 vi fosse , altro Persona_2
figlio del titolare, come da testimonianza resa dallo stesso, e come asseritamente documentato da cronotachigrafo doc. 35 ; la circostanza è stata confermata dallo stesso , Pt_3 Persona_2
che però appare in effetti scarsamente attendibile, avendo un evidente interesse personale nella vicenda. Quanto al cronotachigrafo (stampa del digitale), lo stesso è stato tempestivamente e in modo circostanziato disconosciuto ex art. 2712 c.c. dalla controparte, che ne ha assunto la facile manipolabilità inserendo la scheda dell'autista “che si vorrebbe alla guida” (cfr. comparsa di costituzione e risposta); il documento inoltre riporterebbe un orario diverso (di un'ora) rispetto a quello effettivo: pertanto non è in grado di corroborare efficacemente la tesi di parte attrice. Allo stesso modo la testimonianza dell'altro autista dipendente di , pur Tes_6 Parte_1
prescindendo dalla sua intrinseca attendibilità o meno, non è in grado di supportare efficacemente la ricostruzione attorea, poiché lo stesso venne accompagnato da nel capannone Persona_2 aziendale per fare una manutenzione, ma ha solo riferito che gli disse “che doveva Persona_2 fare questo servizio” e lo vide prendere il bus Sprinter tg. EZ 986 BY, ma non vi salì e non assisté al servizio stesso.
Il secondo episodio del 5.11.2020 nasce da una telefonata di al servizio Persona_1
emergenze di raccolta dalla teste e confermata nella sua dichiarazione in _1 Tes_7 udienza sul cap. 3 di parte convenuta (“il sig. affermava al telefono di rinunciare Persona_1 all'esecuzione del servizio per la cliente Bus Italia srl a causa di un infortunio dopo una lite che lo induceva a recarsi al pronto soccorso “) con la quale si avvisava che il servizio per il cliente Bus
Italia s.r.l. non poteva essere svolto dalla ditta (infatti fu pacificamente svolto Parte_1
da altro socio eperito) per la causa di cui sopra. _1
Ha asserito che la comunicazione si riferiva non a personalmente quale Pt_3 Persona_1 autista per , ma alla sua ditta;
che inoltre l'avviso fu eseguito dal figlio che si Parte_3
trovava con lui in auto, mentre lo stava conducendo al pronto soccorso, e quindi non poteva telefonare trovandosi alla guida.
15 Tuttavia il tenore del capitolo confermato appare diverso;
e la tesi della guida del bus da parte del conducente non abilitato, compatibile con l'inizio del servizio (quanto a ora e luogo) di e ancora senza passeggeri, viene confermata dal teste , l'altro protagonista _1 Tes_8 della lite con (cfr. cap. 4 “Vero che in data 5.11.2020 ad ore 5,45 Persona_1 _1
circa in via Gnudi a Bologna con direzione san Donato mentre era alla guida della sua automobile incrociava per strada il sig. alla guida di un autobus targato FL914VK?” ), che Persona_1
presentò anche denuncia querela contro (doc. 23 in pari data, Persona_1 _1
affermando la medesima circostanza.
Il terzo episodio del 18.11.2020 è stato ugualmente confermato dal teste e contestato da CP_9
allegando lo svolgimento del servizio da parte di lui personalmente con diverso mezzo. Pt_3
Tuttavia il doc. 41 (cronotachigrafo analogico) è stato pure tempestivamente e Pt_3
specificamente ex adverso disconosciuto, non sembrando recare d'altronde il grafico segni chiaramente intelleggibili, ovviamente non indicando il percorso, e comunque presentando il disco alcuni dati manualmente compilati fra cui non appare l'identificazione del veicolo;
mentre la dichiarazione scritta doc. 42 - senza orario dell'ingresso in officina - si riferisce alla riparazione di un terzo bus.
7.3.4. Infine, sul (tentato) trasporto di passeggero per servizio di linea con mezzo diverso
(autovettura privata) da quello autorizzato e senza segnalazione a della sostituzione, CP_6
come da delibera 38/2021, i fatti sono pure acclarati. Su richiesta di un alunno, in epoca Covid e di didattica a distanza, era stato programmato il servizio (appaltato da a per CP_6 _1
un solo alunno;
il bus di aveva presentato un malfunzionamento e si era CP_6 Pt_3
personalmente recato con la sua autovettura, adibita e abilitata a NCC, sul luogo per effettuare il servizio. La madre del minore tuttavia provvide autonomamente e segnalò l'accaduto.
Nota condivisibilmente he non poteva essere equiparato l'uso di scuolabus in regime _1
di appalto pubblico con quello “sostitutivo” di autovettura privata, tantopiù in periodo Covid, quando erano necessarie cautele specifiche (distanziamento, mascherine, sanificazione ecc.) e con riguardo al trasporto di un minore;
che non era stata inviata segnalazione o avviso del guasto/sostituzione3; che, a parte le distinte gravi contestazioni di cui alla delibera 37/2021, non
16 era la prima lamentela di - nel quadro di rapporto di appalto pubblico soggetto a regole CP_6
precise - nei confronti di ricevuta nel periodo da che il dirigente di Pt_3 _1
nel pertinente messaggio e-mail (doc. 26 aveva scritto “mi sembra che il CP_6 _1 socio si dimostri ancora totalmente inaffidabile”. Pt_3
Non vi è poi “sproporzione” della sanzione rispetto alla penalità di euro 500, applicata per l'episodio specifico da a trattandosi di rapporti contrattuali distinti, e non CP_6 _1 potendo l'infrazione contestata a essere unicamente commisurata al danno economico Pt_3
emergente e conseguente al rapporto tra committente ed appaltatore;
la sanzione appare invece congrua in considerazione delle circostanze ulteriori sopra tratteggiate.
8. Tirando le fila di quanto sinora esposto, si deve concludere che: non appaiono vizi nella procedura di avvio, istruzione, contestazione e irrogazione delle sanzioni tali da inficiarne la validità; non appare violato il principio di parità di trattamento né dimostrato alcun abuso del diritto;
tutti gli episodi contestati hanno trovato giudiziale conferma;
le sanzioni irrogate non appaiono sproporzionate, considerato il numero e rilievo delle infrazioni, nonché il contesto, la condotta anteriore e successiva del soggetto sanzionato.
Le domande dell'attore devono dunque essere rigettate, quella risarcitoria infatti presupponendo da un lato la qui negata invalidità o infondatezza delle delibere impugnate, compresa la inerente sospensione;
e dall'altro una condotta discriminatoria che non ha trovato conferma, come innanzi esposto supra sub
7.2. trattando il preteso abuso del diritto e l'ipotizzata violazione del principio di parità di trattamento.
9. Ritenendosi correttamente irrogate le sanzioni nell'an e nel quantum, va conseguentemente accolta la riconvenzionale della convenuta per la condanna al pagamento delle stesse.
10. Non appare necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio, ritenendosi esaustive le prove acquisite, e va confermata nel resto l'ordinanza 24.2.2023 del G.I..
11. Le spese seguono la soccombenza (valori fra i minimi e i medi, considerato il decisum) e si liquidano in dispositivo.
e comunque essere concordati o con il Servizio di Emergenza o con il Responsabile di Settore che valuterà la situazione e concederà l'autorizzazione. L'inosservanza di questa norma comporterà l'immediata apertura di un procedimento disciplinare e sarà valutata e sanzionata come grave inadempimento in quanto pregiudicante l'operato dell' del , oltre che causa di Controparte_10 Controparte_11 disagio da parte della clientela e conseguente lesione dell'immagine del .” CP_7
17
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2. in accoglimento della riconvenzionale proposta da nei confronti _1 _1
di , accertata la legittimità delle deliberazioni impugnate n. 37/2021 e n. Parte_1
38/2021 assunte dal CDA della convenuta, condanna al pagamento in favore Parte_1
di della somma di Euro 50.000,00 come da delibera 37/2021, ed _1 Controparte_1
euro 10.000,00 come da delibera 38/2021;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
che si liquidano in euro 1.530 per anticipazioni ed euro 12.000 per onorari, oltre
[...]
spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna 12.2.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “I servizi di trasporto vengono assegnati ai soci, a cura delle centrali operative di Settore, sulla base dei criteri seguenti:
1) precedenza all'impresa socia le cui prestazioni vengono richieste direttamente dal Cliente alla centrale;
2) precedenza all'impresa socia che è in quel momento disponibile e che possiede la professionalità e l'autoveicolo più adeguati alle caratteristiche del servizio richiesto;
Tenendo in considerazione i suddetti criteri e al fine della loro pratica attuazione, i Parlamentini di Settore determinano le modalità di distribuzione dei servizi che formano parte integrante delle Norme di Comportamento relative a ciascun settore di attività del ” CP_7 3 Cfr. del resto ancora art. 4 norme di comportamento divisione bus. “ Non è data al socio facoltà di sostituzione arbitraria del mezzo cui è stato assegnato il servizio né di scambio di servizi tra soci se non derivante da ragioni di emergenza. Eventuali cambi devono sempre