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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2369/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2369/2022 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Cannizzo n.27, presso lo studio dell'avv. Salvatore Garofalo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente - contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Siracusa, Via Monteforte n.58, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Cia S. Martino n. 58, presso lo studio dell'avv. Emanuele Scorpo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente -
pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4/10/2022);
posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 13/05/2022, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 20/06/2003,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 194, Parte II, Serie A, Anno
2003).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il SI. , in data 20/06/2003, in Siracusa;
CP_2
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 7/01/2006), ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e (a Siracusa, il 22/04/2008), ad Persona_2
oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente;
- di essersi separata dal marito con sentenza n. 1498/2016 del 12/07/2016, con la quale è stato disposto l'affidamento congiunto della prole, con collocamento presso la madre, è stato regolato il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie, è stata assegnata la casa familiare alla madre, nonché è stato onerato il di contribuire al mantenimento della prole nella misura di complessivi Euro CP_2
400,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 % cadauna;
- avverso la predetta sentenza, la SI.ra proponeva appello, insistendo nella richiesta Parte_1
di addebito della separazione a carico del coniuge e chiedendo, altresì, la riforma della sentenza nella parte relativa all'entità del mantenimento ordinario nei confronti delle figlie;
- con sentenza n. 2351/2018, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello proposto dalla SI.ra , pronunciando la separazione dei Parte_1
coniugi con addebito al marito per abbandono della casa coniugale e confermando nel resto le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza di appello non veniva proposto ricorso per Cassazione;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Tribunale.
pagina 2 di 7 Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, la ricorrente chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo, per quel che concerne i rapporti personali,
l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con assegnazione alla stessa della casa coniugale, con regolamentazione del diritto di visita del padre così come disciplinato dalla sentenza n. 1498/2016, mentre, per quel che concerne i rapporti economici, ponendo a carico del SI. un contributo mensile per il mantenimento delle figlie non CP_2
inferiore ad Euro 600,00, ovvero in quell'altra somma ritenuta congrua in relazione all'età delle minori ed alle esigenze delle stesse, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 27/05/2022, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 12/09/2022, fissando il termine del 12/07/2022 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 14/10/2022 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, chiedendo di confermare le statuizioni della sentenza n. 1498/2016 resa dal Tribunale di Siracusa, così come riformate parzialmente con sentenza n. 2351/18, emessa dalla
Corte di Appello di Catania, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre, ponendo a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento delle figlie non superiore a Euro 400,00, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza camerale suindicata, il Giudice rinviava la comparizione delle parti all'udienza del
17/10/2022; con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 17/10/2022, il Giudice - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi - confermava i provvedimenti emessi in sede di separazione, nominava sé stesso quale Giudice Istruttore e fissava per la trattazione della causa l'udienza del 31/01/2023, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla predetta udienza, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava per il prosieguo all'udienza cartolare del 20/06/2023; con ordinanza del 27/06/2023, il Giudice ordinava alla
Guardia di Finanza di espletare indagini tributarie per accertare la situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, con termine per il deposito della relativa relazione del 31/10/2023 e fissava per il prosieguo l'udienza cartolare del 21/11/2023.
All'udienza del 21/11/2023, il Giudice - rilevato il mancato deposito della relazione sugli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza - rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 20/02/2024.
In data 12/02/2024 veniva depositata la predetta relazione.
pagina 3 di 7 All'udienza del 20/02/2024, il Giudice, conclusa l'istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 15/10/2024.
Il Giudice - lette le note sostitutive dell'udienza del 15/10/2024 - rimetteva la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/10/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
L'affidamento della figlia minore e l'assegnazione della casa coniugale
Occorre anzitutto rilevare che la figlia è divenuta maggiorenne e vive nella città di Catania, Per_1
ove ha intrapreso gli studi universitari.
Invece, per quel che riguarda la figlia minore le parti concordano sull'assegnazione della casa Per_2 coniugale alla madre e sull'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Conseguentemente, il Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza presidenziale del 17/10/2022, che a sua volta ribadisce quanto già concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione con la sentenza n.1498/2016 resa dal Tribunale di Siracusa.
In particolare, il Collegio dispone che la casa coniugale, sita in Siracusa, Via Monteforte n.5, rimanga assegnata alla madre e conferma il regime di affidamento della figlia minore ad entrambi i Per_2
genitori, quale regime in concreto più adeguato al suo preminente interesse, con collocamento prevalente presso la madre.
A fronte della scelta preferenziale espressa in tal senso dal legislatore e della non comprovata evidenza di carenze genitoriali del padre, il Collegio reputa rispondente all'interesse della figlia minore un paritario esercizio delle responsabilità da parte dei genitori che del resto concordano sul punto.
pagina 4 di 7 Il diritto di visita del padre
Con riferimento al diritto di visita del padre, in mancanza di elementi sopravvenuti in corso di causa, deve confermarsi l'ordinanza presidenziale del 17/10/2022, che a sua volta ribadisce quanto già concordemente scelto dalle parti in sede di separazione con la sentenza n.1498/2016 resa dal Tribunale di Siracusa.
L'assegno di mantenimento per le figlie e le spese straordinarie
La ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad Euro
600,00 per entrambe le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie, deducendo il miglioramento delle condizioni economiche e reddituali del resistente nonché il mutamento delle esigenze delle figlie;
ha precisato, inoltre, di essere gravata, dal pagamento, in via esclusiva, delle rate di mutuo per l'acquisto di un immobile, con cadenza trimestrale, del valore di Euro 1.600,00 ciascuna, fino all'anno 2040,.
Per contro, il resistente ha chiesto il rigetto della richiesta di aumento del mantenimento in favore delle figlie avanzata dalla ricorrente, “in quanto non può essere parametrata alle attuali esigenze del figlio, ma alle effettive capacità reddituali del sig. , chiedendo pertanto di porre a carico dello stesso CP_2
un contributo mensile per il mantenimento delle figlie nella misura non superiore a Euro 400,00, così come previsto in sede di separazione.
Tuttavia, sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.
337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 dicembre 2023, n. 34382)
Ed inoltre, “Le spese dovute per i figli maggiorenni tendenzialmente non vanno a ridursi ma sono soggette ad essere aumentate specie se vi sia prosecuzione agli studi universitari. Il ricorso dell'uomo che aveva chiesto il ridursi dell'assegno da corrispondere nei confronti dei figli viene rigettato.
Secondo i giudici l'aumento dell'esborso disposto è dovuto in considerazione "dell'incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia presso l'Università, per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio"(Cass. Civ. – Sesta sezione – 1, del 06/09/2018 n. 21726).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, si può riscontrare un mutamento delle esigenze delle figlie, entrambe economicamente non autosufficienti, in quanto la figlia nel frattempo, è divenuta maggiorenne Per_1 ed ha intrapreso gli studi universitari presso l'Università di Catania, ove attualmente vive in locazione, mentre la figlia è prossima alla maggiore età. Per_2
Ed infatti, dalla relazione della Guardia di Finanza, risulta che il SI. ha percepito CP_2 redditi da lavoro dipendente per il periodo compreso tra l'anno 2018 e l'anno 2022, è titolare di conti correnti sia bancari che postali, nonché di carte di debito e/o di libretti di risparmio allo stesso intestati e in stato attivo, è titolare di un contratto di finanziamento di un'autovettura Land Rover dal valore di
Euro 46.024,98 –di cui paga il relativo canone di locazione presuntivamente di importo consistente atteso il valore di mercato del veicolo- è proprietario di un motociclo Honda SH, ha possidenze immobiliari anche a seguito di intervenuta successione ereditaria. A ciò occorre aggiungere, quanto rilevato dalla ricorrente, con la comparsa conclusionale del 20/12/2024, richiamando la sentenza n.
2109/2024 del Tribunale di Siracusa sullo scioglimento della comunione dei beni immobili da cui è derivata l'attribuzione al SI. di immobili per un valore di Euro 177.300,00. CP_2
Il complesso delle superiori evidenze, porta univocamente a presumere che la capacità economico- reddituale del SI. sia idonea a sostenere l'aumentato fabbisogno delle figlie, legato CP_2 all'età attuale delle stesse rispetto al tempo della separazione, cosicché va disposto un aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del SI. da corrispondere in favore di entrambe CP_2
figlie nella misura di Euro 600,00 al mese.
Va infine confermato il concorso di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nei confronti delle figlie, così come già previsto in sede di separazione e confermato nel presente giudizio con l'ordinanza sopra citata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
Le stesse vanno parametrate ai criteri tabellari di cui al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile di bassa complessità) e all'impegno defensionale richiesto secondo i coefficienti orientati ai minimi tabellari in quanto più adeguati all'effettivo impegno defensionale richiesto dal caso
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in Siracusa, in data 20/06/2003 (Atto trascritto Parte_1 CP_1
nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 194, Parte II, Serie A, Anno 2003).
pagina 6 di 7 - pone a carico del SI. un contributo pari ad Euro 600,00 per CP_2
il mantenimento delle figlie e oltre al 50 % delle spese straordinarie con Per_1 Per_2
decorrenza dalla data odierna;
- conferma per il resto l'ordinanza presidenziale del 17/10/2022;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
- Condanna al pagamento in favore di al CP_2 Parte_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 di cui € 98 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
10/04/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2369/2022 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Cannizzo n.27, presso lo studio dell'avv. Salvatore Garofalo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente - contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Siracusa, Via Monteforte n.58, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Cia S. Martino n. 58, presso lo studio dell'avv. Emanuele Scorpo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente -
pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4/10/2022);
posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 13/05/2022, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 20/06/2003,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 194, Parte II, Serie A, Anno
2003).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il SI. , in data 20/06/2003, in Siracusa;
CP_2
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 7/01/2006), ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e (a Siracusa, il 22/04/2008), ad Persona_2
oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente;
- di essersi separata dal marito con sentenza n. 1498/2016 del 12/07/2016, con la quale è stato disposto l'affidamento congiunto della prole, con collocamento presso la madre, è stato regolato il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie, è stata assegnata la casa familiare alla madre, nonché è stato onerato il di contribuire al mantenimento della prole nella misura di complessivi Euro CP_2
400,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 % cadauna;
- avverso la predetta sentenza, la SI.ra proponeva appello, insistendo nella richiesta Parte_1
di addebito della separazione a carico del coniuge e chiedendo, altresì, la riforma della sentenza nella parte relativa all'entità del mantenimento ordinario nei confronti delle figlie;
- con sentenza n. 2351/2018, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello proposto dalla SI.ra , pronunciando la separazione dei Parte_1
coniugi con addebito al marito per abbandono della casa coniugale e confermando nel resto le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza di appello non veniva proposto ricorso per Cassazione;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Tribunale.
pagina 2 di 7 Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, la ricorrente chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo, per quel che concerne i rapporti personali,
l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con assegnazione alla stessa della casa coniugale, con regolamentazione del diritto di visita del padre così come disciplinato dalla sentenza n. 1498/2016, mentre, per quel che concerne i rapporti economici, ponendo a carico del SI. un contributo mensile per il mantenimento delle figlie non CP_2
inferiore ad Euro 600,00, ovvero in quell'altra somma ritenuta congrua in relazione all'età delle minori ed alle esigenze delle stesse, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 27/05/2022, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 12/09/2022, fissando il termine del 12/07/2022 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 14/10/2022 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, chiedendo di confermare le statuizioni della sentenza n. 1498/2016 resa dal Tribunale di Siracusa, così come riformate parzialmente con sentenza n. 2351/18, emessa dalla
Corte di Appello di Catania, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre, ponendo a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento delle figlie non superiore a Euro 400,00, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza camerale suindicata, il Giudice rinviava la comparizione delle parti all'udienza del
17/10/2022; con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 17/10/2022, il Giudice - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi - confermava i provvedimenti emessi in sede di separazione, nominava sé stesso quale Giudice Istruttore e fissava per la trattazione della causa l'udienza del 31/01/2023, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla predetta udienza, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava per il prosieguo all'udienza cartolare del 20/06/2023; con ordinanza del 27/06/2023, il Giudice ordinava alla
Guardia di Finanza di espletare indagini tributarie per accertare la situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, con termine per il deposito della relativa relazione del 31/10/2023 e fissava per il prosieguo l'udienza cartolare del 21/11/2023.
All'udienza del 21/11/2023, il Giudice - rilevato il mancato deposito della relazione sugli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza - rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 20/02/2024.
In data 12/02/2024 veniva depositata la predetta relazione.
pagina 3 di 7 All'udienza del 20/02/2024, il Giudice, conclusa l'istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 15/10/2024.
Il Giudice - lette le note sostitutive dell'udienza del 15/10/2024 - rimetteva la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/10/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
L'affidamento della figlia minore e l'assegnazione della casa coniugale
Occorre anzitutto rilevare che la figlia è divenuta maggiorenne e vive nella città di Catania, Per_1
ove ha intrapreso gli studi universitari.
Invece, per quel che riguarda la figlia minore le parti concordano sull'assegnazione della casa Per_2 coniugale alla madre e sull'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Conseguentemente, il Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza presidenziale del 17/10/2022, che a sua volta ribadisce quanto già concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione con la sentenza n.1498/2016 resa dal Tribunale di Siracusa.
In particolare, il Collegio dispone che la casa coniugale, sita in Siracusa, Via Monteforte n.5, rimanga assegnata alla madre e conferma il regime di affidamento della figlia minore ad entrambi i Per_2
genitori, quale regime in concreto più adeguato al suo preminente interesse, con collocamento prevalente presso la madre.
A fronte della scelta preferenziale espressa in tal senso dal legislatore e della non comprovata evidenza di carenze genitoriali del padre, il Collegio reputa rispondente all'interesse della figlia minore un paritario esercizio delle responsabilità da parte dei genitori che del resto concordano sul punto.
pagina 4 di 7 Il diritto di visita del padre
Con riferimento al diritto di visita del padre, in mancanza di elementi sopravvenuti in corso di causa, deve confermarsi l'ordinanza presidenziale del 17/10/2022, che a sua volta ribadisce quanto già concordemente scelto dalle parti in sede di separazione con la sentenza n.1498/2016 resa dal Tribunale di Siracusa.
L'assegno di mantenimento per le figlie e le spese straordinarie
La ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad Euro
600,00 per entrambe le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie, deducendo il miglioramento delle condizioni economiche e reddituali del resistente nonché il mutamento delle esigenze delle figlie;
ha precisato, inoltre, di essere gravata, dal pagamento, in via esclusiva, delle rate di mutuo per l'acquisto di un immobile, con cadenza trimestrale, del valore di Euro 1.600,00 ciascuna, fino all'anno 2040,.
Per contro, il resistente ha chiesto il rigetto della richiesta di aumento del mantenimento in favore delle figlie avanzata dalla ricorrente, “in quanto non può essere parametrata alle attuali esigenze del figlio, ma alle effettive capacità reddituali del sig. , chiedendo pertanto di porre a carico dello stesso CP_2
un contributo mensile per il mantenimento delle figlie nella misura non superiore a Euro 400,00, così come previsto in sede di separazione.
Tuttavia, sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.
337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 dicembre 2023, n. 34382)
Ed inoltre, “Le spese dovute per i figli maggiorenni tendenzialmente non vanno a ridursi ma sono soggette ad essere aumentate specie se vi sia prosecuzione agli studi universitari. Il ricorso dell'uomo che aveva chiesto il ridursi dell'assegno da corrispondere nei confronti dei figli viene rigettato.
Secondo i giudici l'aumento dell'esborso disposto è dovuto in considerazione "dell'incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia presso l'Università, per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio"(Cass. Civ. – Sesta sezione – 1, del 06/09/2018 n. 21726).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, si può riscontrare un mutamento delle esigenze delle figlie, entrambe economicamente non autosufficienti, in quanto la figlia nel frattempo, è divenuta maggiorenne Per_1 ed ha intrapreso gli studi universitari presso l'Università di Catania, ove attualmente vive in locazione, mentre la figlia è prossima alla maggiore età. Per_2
Ed infatti, dalla relazione della Guardia di Finanza, risulta che il SI. ha percepito CP_2 redditi da lavoro dipendente per il periodo compreso tra l'anno 2018 e l'anno 2022, è titolare di conti correnti sia bancari che postali, nonché di carte di debito e/o di libretti di risparmio allo stesso intestati e in stato attivo, è titolare di un contratto di finanziamento di un'autovettura Land Rover dal valore di
Euro 46.024,98 –di cui paga il relativo canone di locazione presuntivamente di importo consistente atteso il valore di mercato del veicolo- è proprietario di un motociclo Honda SH, ha possidenze immobiliari anche a seguito di intervenuta successione ereditaria. A ciò occorre aggiungere, quanto rilevato dalla ricorrente, con la comparsa conclusionale del 20/12/2024, richiamando la sentenza n.
2109/2024 del Tribunale di Siracusa sullo scioglimento della comunione dei beni immobili da cui è derivata l'attribuzione al SI. di immobili per un valore di Euro 177.300,00. CP_2
Il complesso delle superiori evidenze, porta univocamente a presumere che la capacità economico- reddituale del SI. sia idonea a sostenere l'aumentato fabbisogno delle figlie, legato CP_2 all'età attuale delle stesse rispetto al tempo della separazione, cosicché va disposto un aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del SI. da corrispondere in favore di entrambe CP_2
figlie nella misura di Euro 600,00 al mese.
Va infine confermato il concorso di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nei confronti delle figlie, così come già previsto in sede di separazione e confermato nel presente giudizio con l'ordinanza sopra citata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
Le stesse vanno parametrate ai criteri tabellari di cui al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile di bassa complessità) e all'impegno defensionale richiesto secondo i coefficienti orientati ai minimi tabellari in quanto più adeguati all'effettivo impegno defensionale richiesto dal caso
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in Siracusa, in data 20/06/2003 (Atto trascritto Parte_1 CP_1
nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 194, Parte II, Serie A, Anno 2003).
pagina 6 di 7 - pone a carico del SI. un contributo pari ad Euro 600,00 per CP_2
il mantenimento delle figlie e oltre al 50 % delle spese straordinarie con Per_1 Per_2
decorrenza dalla data odierna;
- conferma per il resto l'ordinanza presidenziale del 17/10/2022;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
- Condanna al pagamento in favore di al CP_2 Parte_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 di cui € 98 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
10/04/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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