Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5336/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5336/2022 promossa da:
nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1
(Na), alla via Vittorio Veneto n. 4, (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Vincenzo Gentile (c.f. ), in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
del giudizio, e con questo elettivamente domiciliato in Gragnano (Na), alla via Castellammare n.
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- RICORRENTE contro codice fiscale/partita IVA n. Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, in persona di (C.F. Controparte_2
), in qualità di procuratore speciale, a ciò autorizzato per procura speciale C.F._3
per atto Notaio – Roma, repertorio nr. 177893 raccolta nr. 11776 del Persona_1
28/04/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lipiani (c.f. ), in virtù C.F._4
di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e riposta, e con questo elettivamente domiciliata in Montano Antilia (Sa), alla via San Vito n. 47
- RESISTENTE nonché
pagina 1 di 7
sede in Torre del Greco (Na), alla via Marconi n. 66
- TERZA PIGNORATA
Oggetto: ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c., in opposizione ad atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis, d.p.r. n. 602/1973.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
proponeva ricorso in opposizione a pignoramento dei crediti verso terzi Parte_1
notificatogli in data 05.10.2022 dall' , ex artt. 72 bis e 48 bis Controparte_1
d.p.r. n. 602/1973. Dall'analisi dell'indicato atto esecutivo il ricorrente risultava debitore, nei confronti del citato agente della riscossione, dell'importo complessivo pari ad euro 429.126,45.
L'indicato importo veniva portato da diverse cartelle di pagamento tutte sottese alla intimazione n.
071.2022.00002297001 notificata in data 14.07.2022. Le stesse sono riferibili a debiti di diversa natura: accertamenti e contestazioni di violazione di norme del codice della strada, avvisi di addebito INPS, nonché tributi di altra natura. Il ricorrente, a sua volta, risultava creditore nei confronti del terzo NO , dell'importo complessivo pari ad euro 6.534,39. Controparte_3
A sostegno della citata opposizione, il ricorrente, assumendo di aver già provveduto ad impugnare ogni singola cartella sottesa alla intimazione suindicata, innanzi a ciascuna autorità giudiziaria competente – pur non fornendone prova – deduceva la nullità dei procedimenti notificatori delle stesse, avvenuti per il tramite di un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri. Deduceva, inoltre, la decadenza prevista dall'art. 17, comma 1, d.p.r.
n. 602/1973, assumendo che il relativo credito fosse stato iscritto oltre il termine previsto dalla citata norma. Concludeva, infine, affinché l'adito Giudicante, in via preliminare, sospendesse la procedura esecutiva in essere e, nel merito, accertasse e dichiarasse l'illegittimità delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione n. 071.2022.00002297001 e con esse ogni atto successivo ed in via conseguenziale che venisse accertata l'intervenuta prescrizione del credito azionato o di parte dello stesso. Con condanna dell'opposta al pagamento delle Controparte_1
spese di giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando la domanda formulata dal ricorrente all'uopo evidenziando: l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 57 d.p.r. n. 602/1973; la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione con riferimento alla procedura di riscossione prevista dall'art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973; l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse e/o cessazione della materia del contendere, atteso l'avvenuto decorso del termine di 60 giorni previsto dal medesimo articolo 72 bis, d.p.r. n. 602/1973. La resistente argomentava, inoltre, sulla sollevata eccezione di nullità del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento avvenuto a mezzo posta elettronica certificata e depositava copiosa documentazione ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione invocati dal ricorrente. Concludeva, infine, affinché l'adito Giudicante, in via preliminare, respingesse la richiesta di sospensione dell'esecuzione in quanto carente dei presupposti per la concessione ed in via principale rigettasse l'opposizione così come formulata poiché infondata in fatto ed in diritto, confermasse la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione con l'azionata procedura espropriativa dei crediti verso terzi, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
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Con ordinanza resa in data 20.01.2024 e depositata nel fascicolo telematico in data
23.01.2024, il Giudice, cui il giudizio era stato assegnato in prima istanza, rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva in essere all'uopo deducendo:
- l'avvenuta documentazione, da parte dei preposti dell'agente della riscossione, di numerosi atti interruttivi della prescrizione dei crediti fondanti il pignoramento esattoriale opposto, e nello specifico: intimazione di pagamento 071.2016.9034688943000 notificata in data 4.02.2014; intimazione di pagamento 071.2018.9050818644000; intimazione di pagamento
071.2018.9015519076000 notificata in data 16.06.2018; intimazione di pagamento
071.2019.9053511680000 notificata in data 5.11.2019; intimazione di pagamento
071.2022.9002273275000 notificata in data 29.03.202; intimazione di pagamento
071.2022.9018377239000 notificata in data 01.09.202; preavviso di fermo amministrativo n.
071.80.2014.00001105000 notificato in data 03.07.2014; preavviso di fermo amministrativo n.
071.80.201400058238000 notificato in data 22.02.201; preavviso di fermo amministrativo n.
071.80.2015.00000218000 notificato in data 14.01.2016; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071.76.2015.00000070000 notificata in data 11.02.2015; comunicazione preventiva pagina 3 di 7 di iscrizione ipotecaria n. 071.76.201700000178000 notificata in data 21.03.2018; istanze di rateizzazione del debito e di adesione alla definizione agevolata rispettivamente del 19.03.2019,
14.05.2018, 29.04.2019 e 29.07.2019;
- la tardività dell'eccezione secondo la quale il credito sarebbe stato iscritto a ruolo oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 1, d.p.r. n. 602/1973.
Il giudizio, veniva, dunque, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.10.2024 ed in codesta sede assegnato a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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In via generale, va sottolineata la peculiarità della procedura di pignoramento dei crediti verso terzi, prevista dagli artt. 48 bis e 72 bis del d.p.r n. 602/1973. La normativa viene introdotta al fine di consentire all'agente della riscossione di avere preventiva conoscenza dei crediti oggetto di pignoramento, onde assicurare una ragionevole probabilità di successo dell'azione esecutiva.
L'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 costituisce tradizionalmente il punto dolente dell'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che riconosce natura giurisdizionale all'attività di esecuzione esattoriale, dal momento che il relativo procedimento si svolge in ambito esclusivamente stragiudiziale. Mentre nelle altre forme di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare, è sempre necessario l'intervento dell'autorità giudiziale e l'esercizio dei suoi poteri di direzione e controllo, sia pure limitatamente ad alcune fasi processuali, il pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 non richiede nel suo andamento fisiologico l'intervento del giudice. Tale strumento, dunque, viene tipizzato come una procedura di riscossione coattiva semplificata, che si svolge in ambito interamente stragiudiziale e che presenta carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative previste dal codice di rito, la cui intrapresa, è rimessa alla discrezionale facoltà di scelta del procedente. La peculiare struttura di questo tipo di espropriazione rende incompatibile l'applicazione di talune disposizioni normative che presuppongono la pendenza della procedura dinanzi all'autorità giurisdizionale, cui compete l'adozione dei provvedimenti per la definizione della stessa.
Fatta questa doverosa precisazione, occorre osservare che il ricorrente, in modo errato, ha provveduto ad iscrivere a ruolo il ricorso in opposizione per cui è causa, presso il ruolo generale degli affari civili contenziosi. In tal modo, ha investito il giudice non solo della fase cautelare relativa alla eventuale sospensione della procedura esecutiva in essere, ma anche della successiva e solo pagina 4 di 7 eventuale fase di merito della medesima vicenda. Ciò in palese violazione della cosiddetta
“struttura bifasica” che generalmente investe il giudizio di opposizione all'esecuzione. Orbene, le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione, previste dagli artt. 615 comma secondo e 617 comma secondo c.p.c., recano una particolare struttura definita bifasica. Ciò in quanto sia l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 sia l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall' art. 617 c.p.c. seguono un percorso obbligato. La parte che intenda dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., o dei vizi formali della procedura esecutiva nelle forme dell'art. 617 c.p.c., dovrà farlo: prima con un'opposizione cautelare davanti al giudice dell'esecuzione pendente (fase cautelare) e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, potrà introdurre il giudizio di merito davanti ad un altro giudice (fase di merito). Per intenderci, la fase cautelare, diretta a sospendere il prosieguo della procedura esecutiva, è necessariamente preliminare a quella di merito tesa, in un certo qual senso, all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena.
Pertanto, il Giudice dell'esecuzione, in questo primo momento, dovrà valutare la presentata opposizione sommariamente e solo ai fini della prosecuzione della procedura stessa. Il Giudice, in questa veste, non valuterà la fondatezza della domanda, quanto piuttosto la sua probabile fondatezza (fumus bonis iuris) ed il pericolo che la prosecuzione della procedura pregiudichi il diritto fatto valere (periculum in mora). Su questo punto va richiamata la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, n. 26830 del 14.11.2017, che ha affermato l'inderogabilità della struttura bifasica anche per l'opposizione endoesecutiva avverso l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 che attiene al caso di specie. La Suprema Corte ha dunque chiarito che la natura stragiudiziale di tale atto, che non prevede alcuna iscrizione a ruolo, impone anche che la prima fase a cognizione sommaria dell'opposizione si svolga senza che sia necessario procedere all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva non potendosi invocare l'applicazione dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c., norma che risponde ad una logica diversa ed incompatibile con il pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973. Dunque, il ricorso in opposizione a pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 va depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione territorialmente competente, il quale, svolta la fase di trattazione sommaria di competenza funzionale del medesimo giudicante, con eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione ex art. 60 d.p.r.
n. 602/1973, provvederà all'assegnazione dei termini perentori ex artt. 616 e 618 c.p.c. per l'eventuale introduzione del giudizio di merito e l'iscrizione a ruolo contenzioso. Tale principio pagina 5 di 7 viene, successivamente, ribadito e cristallizzato dalla successiva pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 25170 dell'11.10.2018 con la quale gli hanno Parte_2
statuito che: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 comma
2, e 618, nonché 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione a anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.”. In definitiva, dunque, avuto riguardo alla vigente disciplina normativa, la fase davanti al giudice dell'esecuzione è delineata dal Legislatore come fase necessaria e assolutamente prodromica alla fase successiva, solo eventuale, di cognizione piena.
Ne deriva, di conseguenza, l'inammissibilità della domanda formulata da . Parte_1
Ogni altro motivo resta assorbito.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che la pronuncia di inammissibilità della domanda configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. Tale norma nella parte in cui consente di compensare le spese di lite tutte le volta in cui concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità in quanto fondate su norme giuridiche. Pertanto la compensazione delle spese può essere disposta oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità, delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito abbiano connotazioni tali da renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza n.
7024 del 03.03.2022). Le spese, di conseguenza, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori medi di cui al d.m. 55/2014, così come modificati dal d.m. n° 147/2022 ed avuto riguardo al pagina 6 di 7 valore della controversia. Tenuti, altresì, in debita considerazione la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, la pertinenza e, nel contempo, alla effettiva complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile la domanda presentata da con ricorso in opposizione Parte_1
a pignoramento di crediti verso terzi ex artt. 48 bis e 72 bis d.p.r. n. 602/1973;
2) condanna il medesimo , al rimborso delle spese di lite di giudizio, in favore Parte_1
della , in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano Controparte_1
in Euro 22.457,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 18.03.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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