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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5105/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo URSELLI - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 luglio 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattie professionali (ernie discali multiple del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, nonché gonartrosi tricompartimentale con meniscopatia e con lesione complessa del menisco mediale a destra), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 10 gennaio 2022, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto CP_1
dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, 1
Sentenza R.G. n° 5105/22 chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'improcedibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Deve in primo luogo rilevarsi che risulta documentalmente dimostrata da parte ricorrente la rituale presentazione della istanza in opposizione ex art. 104
T.U. (corredata dalla richiesta documentazione), la cui eventuale mancanza, peraltro, avrebbe potuto incidere (solo) sulla procedibilità della domanda giudiziale (cfr. CASS. LAV. 17 DICEMBRE 2001 N° 15966).
Deve anche considerarsi che: «Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di previdenza
e assistenza sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att. stesso codice, nel testo introdotto dalla legge n. 533 del
1973, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda» (sic CASS. LAV. 13 OTTOBRE
2003 N° 15300) ed altresì che: «Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la
2
Sentenza R.G. n° 5105/22 conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale» (sic ex plurimis CASS. LAV. 7 GIUGNO 2003 N° 9150; conf. CASS. 9 MAGGIO 2002 N° Pt_2
6673).
**************************
Nel merito, la domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle sopra descritte malattie professionali;
il CTU ha altresì accertato che tali affezioni determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico- fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura specificata infra, in dispositivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale delle malattie e, quindi, della menomazione, con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che essa può ragionevolmente essere ritenuta sussistente, quantomeno a livello di concausa, con riferimento al fattore di esposizione a rischio derivato dall'espletamento di mansioni lavorative di bracciante agricola, con esposizione a sforzi muscolari continui di significativa entità ed estensione con impegno prevalente del rachide lombo-sacrale e delle ginocchia, tali da comportare movimentazione manuale di carichi, azioni di traino, spinta e trasporto in piano nonché assunzione e mantenimento di posture incongrue a carico di vari distretti articolari del corpo, deambulazione su superfici irregolari e accidentate, con sovraccarico bio-meccanico sul rachide lombo-sacrale e sulle ginocchia.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta,
3
Sentenza R.G. n° 5105/22 appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa delle malattie e dell'ambiente in cui la parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” delle patologie. Orbene, trattandosi di un grado di menomazione complessivamente pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
--------------------------
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado
4
Sentenza R.G. n° 5105/22 complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
°°°°°°°°°°°°°°°
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_3 Parte_4
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui
5
Sentenza R.G. n° 5105/22 alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 9 (nove)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del CP_1
relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimo URSELLI, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 9 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6
Sentenza R.G. n° 5105/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo URSELLI - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 luglio 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattie professionali (ernie discali multiple del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, nonché gonartrosi tricompartimentale con meniscopatia e con lesione complessa del menisco mediale a destra), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 10 gennaio 2022, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto CP_1
dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, 1
Sentenza R.G. n° 5105/22 chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'improcedibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Deve in primo luogo rilevarsi che risulta documentalmente dimostrata da parte ricorrente la rituale presentazione della istanza in opposizione ex art. 104
T.U. (corredata dalla richiesta documentazione), la cui eventuale mancanza, peraltro, avrebbe potuto incidere (solo) sulla procedibilità della domanda giudiziale (cfr. CASS. LAV. 17 DICEMBRE 2001 N° 15966).
Deve anche considerarsi che: «Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di previdenza
e assistenza sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att. stesso codice, nel testo introdotto dalla legge n. 533 del
1973, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda» (sic CASS. LAV. 13 OTTOBRE
2003 N° 15300) ed altresì che: «Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la
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Sentenza R.G. n° 5105/22 conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale» (sic ex plurimis CASS. LAV. 7 GIUGNO 2003 N° 9150; conf. CASS. 9 MAGGIO 2002 N° Pt_2
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Nel merito, la domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle sopra descritte malattie professionali;
il CTU ha altresì accertato che tali affezioni determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico- fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura specificata infra, in dispositivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale delle malattie e, quindi, della menomazione, con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che essa può ragionevolmente essere ritenuta sussistente, quantomeno a livello di concausa, con riferimento al fattore di esposizione a rischio derivato dall'espletamento di mansioni lavorative di bracciante agricola, con esposizione a sforzi muscolari continui di significativa entità ed estensione con impegno prevalente del rachide lombo-sacrale e delle ginocchia, tali da comportare movimentazione manuale di carichi, azioni di traino, spinta e trasporto in piano nonché assunzione e mantenimento di posture incongrue a carico di vari distretti articolari del corpo, deambulazione su superfici irregolari e accidentate, con sovraccarico bio-meccanico sul rachide lombo-sacrale e sulle ginocchia.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta,
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Sentenza R.G. n° 5105/22 appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa delle malattie e dell'ambiente in cui la parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” delle patologie. Orbene, trattandosi di un grado di menomazione complessivamente pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
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Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado
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Sentenza R.G. n° 5105/22 complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
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Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_3 Parte_4
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui
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Sentenza R.G. n° 5105/22 alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 9 (nove)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del CP_1
relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimo URSELLI, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 9 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5105/22