Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32 del 2025 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 32 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 25.11.75, rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO ANGELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 26.11.70, rappresentata e difesa dall'avv. MATRANGOLO MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 09.1.25 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito . Controparte_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 06.05.2000, e hanno contratto matrimonio, con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cassano LL IO (N. 8 P2 S A VOL. 1 UFF. 6 ANNO 2000);
- dall'unione dei coniugi è nata, in data 02.10.2003, in Corigliano Calabro (CS), la figlia,
oggi maggiorenne. Le parti in epigrafe hanno ottenuto Persona_1 sentenza di separazione n. 1111/2024, pubblicata in data 17.06.2024, nel procedimento n. 1237/2021 – Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, e ritualmente notificata, a
, da parte di , in data 24.06.2024, passata in giudicato;
Controparte_1 Parte_1
- non appare possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, e, pertanto, la
- la ricorrente richiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la ricorrente accetta e condivide quanto statuito nella sentenza di separazione n.
1111/2024, pubblicata in data 17.06.2024, nel procedimento n. 1237/2021 – Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile;
- sussistono le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge 898/1970 e successive modifiche, per lo scioglimento del matrimonio;
Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Cassano LL IO (Cs), in data 06.05.2000, ritualmente trascritto nel Registro dello Stato
Civile del suddetto Comune al N. 8 P2 S A VOL. 1 UFF. 6 ANNO 2000, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano LL IO (Cs), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione della relativa, emananda, sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.3.25, si è costituito CP_1
, il quale si è difeso come in atti e ha concluso aderendo alle conclusioni della parte
[...] ricorrente.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo.
Alla prima udienza del 14.5.2025, comparsa solo la parte ricorrente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., per l'assenza del resistente.
In occasione della predetta udienza, le parti hanno fatto presente di essere concordi nelle conclusioni rassegnate, chiedendo che il divorzio venisse pronunciato alle stesse condizioni già previste per la separazione. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, alle conclusioni già rassegnate, chiedendo la decisione del divorzio alle medesime condizioni già previste in separazione e rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali.
La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 17.6.24 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4. Statuizioni accessorie. R.G. n. 32 del 2025 - Pag. 3 di 3
Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass. Civ. n. 1203 del 2006).
Va, poi, rilevato che nessuna domanda di assegno divorzile è stata esperita. In assenza di domanda, nessun assegno divorzile può essere attribuito ex art. 5 l. 898/1970 (cfr. Cass. Civ. n.
10810 del 2008; Cass. Civ. n. 7203 del 2001).
Sotto altro profilo, è principio pacifico, cui il Collegio intende uniformarsi, quello per cui le statuizioni del giudice sul mantenimento dei figli maggiorenni, diversamente da quelle relative ai figli minorenni, sono soggette al principio della domanda (cfr. Cass. Civ. 3908 del 2009).
Alla luce delle concordi conclusioni e del tenore della sentenza di separazione, non può che confermarsi quanto già statuito in sede di separazione, da intendersi anche in questa sede integralmente riprodotto in relazione all'assegnazione della casa coniugale, all'assegno di mantenimento, alla ripartizione delle spese straordinarie ed extrassegno e a tutte le altre statuizioni ivi indicate.
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, alla luce della natura costitutivo necessaria del presente giudizio e delle conclusioni conformi rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI celebrato in CASSANO ALLO
IONIO in data 06.05.00 TRA e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n. 8, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2000); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. CONFERMA integralmente le statuizioni accessorie già adottate in sede di separazione, da intendersi qui integralmente riprodotte;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28.5.25.
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia