Versione
12 marzo 1985
12 marzo 1985
Art. 1.
Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l' articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
NOTE
Nota all' art. 1:
- La legge 24 maggio 1977, n. 227 , reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale".
- Il testo vigente del quinto comma dell'art. 13 e' il seguente:
"In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione".
Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l' articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
NOTE
Nota all' art. 1:
- La legge 24 maggio 1977, n. 227 , reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale".
- Il testo vigente del quinto comma dell'art. 13 e' il seguente:
"In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 11/12/2015, n. 816Provvedimento: N. 00513/2009 REG.RIC. N. 00816/2015 REG.PROV.COLL. N. 00513/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 513 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Consorzio Sabaudia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Licignano e Donatella Mangani, con domicilio in TI presso la Segreteria della Sezione, Via A. Doria, 4; contro Comune di Sabaudia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto de Tilla, con domicilio in TI presso la Segreteria …Leggi di più...
- irricevibilità del ricorso·
- cambio di destinazione d'uso·
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- nulla osta paesaggistico·
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- violazione di norme urbanistiche