Decreto cautelare 27 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/10/2022, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01632/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01681/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Matranga, Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento 18 ottobre 2019 prot. n. -OMISSIS- (notificato in pari data), con cui la Prefettura di Lecce ha adottato nei confronti della Ditta ricorrente l’informazione antimafia interdittiva, ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 18 ottobre 2019 (notificato in pari data), con cui la Prefettura di Lecce ha adottato nei confronti della ditta individuale “-OMISSIS-” l’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del d.lgs. 159/2011, avendo ritenuto la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose in forza dell’accertamento e della valutazione delle seguenti circostanze: “ le gravissime vicende giudiziarie nelle quali è rimasto coinvolto il cugino, -OMISSIS-, indagato e tratto in arresto, come cennato, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, per aver, il medesimo, messo a disposizione della organizzazione criminale, denominata Sacra Corona Unita, sia il materiale esplosivo che le proprie competenze tecniche; - la circostanza, parimenti rilevante ai fini istruttori, che anche lo stesso -OMISSIS- è citato negli atti giudiziari come fonte di approvvigionamento di materiale esplosivo da parte del locale clan mafioso, in tal modo cristallizzando l'esistenza di una effettiva “disponibilità” dell’imprenditore in favore dell’attività dei gruppi criminali; - il rapporto di parentela e cointeressenza economica che inevitabilmente lega i due cugini -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, attesa altresì la circostanza altrettanto rilevante che entrambi svolgono nello stesso territorio analogo tipo di attività di impresa - deposito e vendita di materiali esplodenti - profili questi che determinano una inevitabile contaminazione delle scelte imprenditoriali ed aziendali delle ditte dei -OMISSIS- una delle quali, come cennato, la "-OMISSIS-", il cui amministratore unico p.t. è -OMISSIS-, è stato tratto in arresto ed è destinataria anche di interdittiva antimafia, emessa da mesta Prefettura in data 25.6.2019; - il limitato contesto territoriale ed economico, caratterizzato da un forte radicamento delle organizzazioni criminali in cui si inseriscono le vicende e circostanze dianzi descritte ”;
- in particolare, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
a) “il pericolo di infiltrazione mafiosa nella ditta ricorrente è stato ritenuto sussistente senza alcun concreto elemento, bensì sulla base di mere congetture astratte”, dal momento che il rapporto di parentela non può “in alcun modo astrattamente e senza alcun concreto elemento, essere motivo dal quale desumere un rischio di infiltrazione mafiosa” e che la conversazione telefonica tra due indagati che “alludono alla possibilità di acquistare i petardi cobra anche da -OMISSIS-” non consente di desumere “alcun condizionamento nella gestione dell’impresa”;
b) “diversamente opinando, ove cioè dovesse ritenersi sufficiente ai fini della adozione della interdittiva che, in assenza di qualsivoglia condanna il Prefetto possa desumere ex art. 91 comma 6 cit. o ex art. 84 comma IV lett. d) elementi indiziari, in assenza di accertamenti autonomi e nell’esercizio di una discrezionalità talmente ampia da non necessitare di una analitica motivazione (che ovviamente nel caso non può essere costituta da un piccolo richiamo alla ordinanza del GIP nonché ad elementi assolutamente astratti e privi di qualsiasi concretezza), le richiamate disposizioni sarebbero affette da una intrinseca incompatibilità costituzionale e comunitaria con riferimento agli artt. 117 Cost. Rep. in relazione all’art. 1 Protocollo 1 add. CEDU, sotto il profilo della compressione del diritto di proprietà, di libertà di iniziativa economica garantiti dalla Costituzione (ed in particolare artt. 41 e 42 Cost. Rep.) e dal Trattato e all’art. 6 CEDU relativamente al principio dell’equo processo”;
- si è costituita in giudizio l’Autorità ministeriale per resistere al ricorso;
- con ordinanza n. 303/2020 questo TAR ha respinto la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “ …attesa la peculiare natura del provvedimento impugnato, caratterizzato da una discrezionale valutazione dei presupposti di fatto che conducano a ritenere una ragionevole probabilità di condizionamento mafioso nell’attività di impresa, a prescindere dalla prova di un coinvolgimento personale e volontario dell’imprenditore (si vedano, da ultimo, le considerazioni espresse sull’istituto dell’informazione antimafia dalla Corte Costituzionale, sentenza 26 marzo 2020, n. 57); Considerato che l’impugnato provvedimento appare immune dai denunciati vizi, posto che il vincolo parentale non risulta in sé considerato come unico presupposto della misura adottata, bensì - in conformità con il pacifico orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza - nelle sue implicazioni socio-economiche ed ambientali, che, nella fattispecie in esame, sono desunte anche dalla medesimezza dell’attività svolta rispetto a quella propria della società facente capo al cugino -OMISSIS- -OMISSIS-, coinvolto nel procedimento penale per reati associativi a seguito dell’inchiesta denominata “Tornado”, nonché da atti giudiziari dai quali sembra evincersi l’esistenza di rapporti di contiguità o di supporto nello svolgimento dell’attività di impresa ”;
Considerato che:
- in data 18.07.2022 la difesa erariale ha prodotto in atti la sentenza del Tribunale penale di Lecce n. 225/2021 del 24.2.2021, resa nel procedimento penale n. 10872/17 RGNR, nel quale, tra gli altri, era imputato anche -OMISSIS-, cugino di -OMISSIS-, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, per aver messo a disposizione della Sacra Corona Unita sia il materiale esplosivo che le proprie competenze tecniche per la realizzazione dei fini illeciti del sodalizio criminale;
- con la citata sentenza, il Tribunale di Lecce ha ritenuto il sig. -OMISSIS- responsabile del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- nella motivazione della sentenza del Tribunale di Lecce vengano ricostruiti i legami tra -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- " che si estrinsecavano, non soltanto nella fornitura costante di materiale esplosivo da trasformare in "bombe", grazie all'assistenza tecnica dello stesso -OMISSIS-, ma anche nell'intermediazione posta in essere in più occasioni dal -OMISSIS- per l'acquisto di armi, nonché nella stessa messa a disposizione della propria autovettura, più volte adoperata dal clan per lo svolgimento di attività illecita, grazie alle sue prestazioni, certamente superiori a quelle che potevano essere garantite dalle autovetture appartenenti a soggetti intranei al sodalizio '';
Ritenuto che, anche a fronte della predetta sopravvenienza, l’orientamento espresso in sede cautelare merita di essere confermato;
Ritenuto, in particolare, che nel senso della legittimità del provvedimento impugnato rileva il fatto che il rapporto di parentela tra -OMISSIS- e -OMISSIS- si coniuga con altre circostanze che valgono a far emergere il rischio di infiltrazione mafiosa, quali sono indubbiamente il contesto ambientale molto ristretto nell’ambito del quale -OMISSIS- e -OMISSIS- svolgono identica attività lavorativa e la confidenzialità riscontrata in sede penale tra -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- (come si desume dalla conversazione telefonica in cui un esponente della famiglia -OMISSIS- esprime l’intenzione di rivolgersi al ricorrente, chiamandolo per nome, al fine di acquistare materiale pirotecnico);
Ritenuto che, pur in mancanza di prove circa l’effettivo condizionamento mafioso, le anzi dette circostanze valgono sicuramente a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato, tenuto conto che “ In tema di interdittiva antimafia, l'amministrazione può dare rilievo al rapporto di parentela, laddove tale rapporto, per la sua natura, com'è nel caso di prossimità del vincolo, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del più probabile che non, o di verosimiglianza, che l'impresa abbia una conduzione familiare, alla quale non risultino estranei (di diritto o di fatto) i parenti dediti a traffici illeciti, ovvero che le decisioni sull'attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia, mediante il contatto col proprio congiunto ” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 18/02/2020 n. 275);
Ritenuto altresì che, trattandosi di un provvedimento adeguatamente motivato e correlato e precisi riscontri istruttori, la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente non assume concreta rilevanza ai fini della decisione;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.