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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 751/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
PE. (C.F e numero iscrizione nel registro delle imprese di OL Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Salvatore Maddalena, elettivamente domiciliata in Genova Via Galata
n. 36/A, presso lo studio degli avvocati Massimo Bozzo Vanni e Riccardo Marmorato appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Canessa e dall'Avv. Ardo Arzeni, elettivamente domiciliato presso la prima di essi in , Via Rosselli 7/4 CP_1
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova:
1 A) In via istruttoria ammettere la prova testimoniale articolata dalla appellante nelle note ex art. 183 comma 6° c.p.c depositate entro il II termine, formulata nell'atto di appello a sostegno del primo e del secondo motivo di appello;
B) Nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 98/2022 del Tribunale di Genova, accogliere le domande formulate dagli odierni appellanti in primo grado e, per tale effetto voglia:
1) accertati i fatti di causa come esposti nella narrativa che precede dichiarare legittime le riserve apposte dall'Impresa e sussistenti i crediti evidenziati e richiesti nella premessa che precede ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia;
2) per effetto di quanto precede condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €
431.485,40 per le causali tutte esposte nella narrativa che precede, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà spetta in sua giustizia oltre interessi moratori al tasso ex art. 133 D. Lgsl 163/2006 e rivalutazione.ne chiede l'accoglimento. Chiede concedersi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via principale
Part
- rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e di conseguenza - confermare, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata;
In via istruttoria
Ribadiscono l'opposizione alle richieste istruttorie riproposte dall'appellante ed in particolare alla ammissione della prova testimoniale richiesta in atto di appello in quanto inammissibile per intervenuta decadenza, non essendo stata adeguatamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, nonché proposta del tutto genericamente nell'atto di impugnazione e, comunque, inammissibile ed irrilevante in quanto richiesta su capitoli documentali. Nella denegata ipotesi di pag. 2/11 accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, chiedono di essere ammessi in controprova come richiesto nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 del giudizio di primo grado e ribadito nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello con i testi, ivi indicati, Ing. e l'Arch. domiciliati in . CP_2 CP_3 CP_1
Ripropongono, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado non esaminate e/o disattese, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o riformulate. Con vittoria di onorari e spese di giudizio.”
Chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.98/2022 il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento delle domande svolte da dichiarava accertava la parziale fondatezza Parte_3
delle riserve apposte dall'appaltatore nel corso dell'appalto intercorso tra le parti, e condannava il al pagamento della somma di € 14.391,91 oltre IVA e Controparte_1
interessi legali dalla domanda, disponendo la compensazione per due terzi delle spese di lite, e condannando il a corrispondere le restanti in favore di Controparte_1 [...]
ponendo altresì le spese di CTU per metà a carico di ciascuna delle Parte_3 parti. Oggetto del giudizio riserve iscritte dall'appaltatore nell'esecuzione delle opere durante la prosecuzione di contratto d'appalto 12 ottobre 2009 (Social Housing 2006, anche indicato come SH1, avente ad oggetto “lavori di ristrutturazione di porzione dell'immobile comunale ex Ospedale di Piazza Molfino da destinare a “Centro di
Inclusione Sociale ed a Comunità Alloggio Casa Gaffoglio”, per un prezzo netto di euro
952.519,43), successivamente alla definizione, con atto di transazione, di un primo contenzioso tra le parti relativo alle opere realizzate sino alla data dell'8 agosto 2010, quantificate in tale sede in € 133.454,72 oltre IVA, nonché quelle iscritte nell'esecuzione di secondo contratto d'appalto 24.10.2012 (Social Housing 2009, anche indicato come SH2, avente ad oggetto l'esecuzione di opere cosiddette complementari pag. 3/11 ai sensi dell'art. 57 co.5 lett. a) D.Lgs.163/2006, per l'importo contrattuale di €
296.612,09 oltre IVA).
2 - Con la sentenza appellata, all'esito dell'attività istruttoria condotta anche mediante
CTU, veniva ritenuto quanto segue con riguardo a ciascuna delle riserve oggetto di causa:
1. la riserva 1 (contratto SH1), relativa alla sospensione dei lavori dal 20.01.2013 al
27.05.2014 in conseguenza di variante in corso d'opera, è stata ritenuta tardiva in quanto il primo atto utile per l'iscrizione della stessa era la ripresa dei lavori, all'atto della quale non era stata iscritta alcuna riserva in ordine all'illegittimità della sospensione dei lavori;
l'iscrizione avvenuta sul registro di contabilità in occasione del SAL 6 (contratto SH1) era ritenuta tardiva;
infondate erano ritenute le difese dell'appaltatore in ordine alla lamentata impossibilità di apposizione della riserva in occasione della ripresa dei lavori, in quanto smentite dalla circostanza che in tale occasione erano state iscritte altre e diverse riserve.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la sospensione dei lavori era stata una determinazione unilaterale, e di fatto, dell'appaltatore, non essendo mai stato redatto alcun verbale di sospensione dei lavori in contraddittorio con la stazione appaltante;
2. la riserva n. 2 (contratto SH1), relativa agli interessi maturati per tardiva redazione nei termini del SAL 6, è stata ritenuta fondata nella misura accertata all'esito della CTU. Sul punto il Tribunale ha richiamato quanto considerato nel corso della CTU in relazione al disposto dell'art. 144 DPR 270/2010 (art.30 DM
145/2000 richiamato nell'art.144 DPR 270/2010) ove è previsto che, “qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori”. Il Tribunale ha condiviso il pag. 4/11 calcolo eseguito dal CTU, con determinazione del valore della riserva in €
3.920,27;
3. la riserva 1 (contratto SH2), relativa alla sospensione dei lavori dal 20.01.2013 al
27.05.2014 in conseguenza di variante in corso d'opera, è stata ritenuta tardiva per le medesime ragioni di cui alla riserva 1 (contratto SH1), in quanto il primo atto utile per l'iscrizione della stessa era la ripresa dei lavori, all'atto dei quali non era stata iscritta alcuna riserva in ordine all'illegittimità della sospensione dei lavori;
l'iscrizione avvenuta sul registro di contabilità in occasione del SAL
3 (appalto SH2) era pertanto tardiva;
4. la riserva 3 (contratto SH1), relativa al mancato conteggio di opere eseguite, è stata ritenuta fondata dal Tribunale nei limiti quantificati dal CTU, per un valore complessivo di € 8.346,18;
5. la riserva 4, relativa a lamentato l'imputabilità al dei collaudi CP_1 dell'impianto di riscaldamento e altre opere accessorie, è stata ritenuta infondata sulla base delle risultanze della CTU, per mancanza di prova di ritardo imputabile alla stazione appaltante;
6. la riserva 2 (contratto SH2), iscritta per mancata redazione del SAL 3, è stata ritenuta inammissibile, non risultando redatto, neppure in bozza, alcun SAL 3, non risultando dagli alcun elemento, come rilevato in sede di CTU, a sostegno di tale riserva;
7. la riserva 3 (contratto SH2), relativa a maggiore fornitura Bamboogard, è stata ritenuta fondata nei limiti accertati nel corso della CTU, per un valore di €
1.600,00;
8. la riserva 8 (contratto SH1 e contratto SH2), relativa a lavori di sostituzione dei cardini e fermapersiane delle finestre non previste in progetto, è stata ritenuta infondata, in quanto, come accertato all'esito della CTU, la relativa richiesta della stazione appaltante era conseguenza di “… una grave insufficienza della profondità di ancoraggio nei punti cardine delle persiane ma soprattutto dei ferma-persiane.” (v. collaudo tecnico amministrativo). Quindi è evidente che si sia manifestato un errore di posa il cui ripristino è a totale carico dell'appaltatore per conformarlo alla regola dell'arte”;
pag. 5/11 9. la riserva 9, relativa agli interessi derivanti dal procrastinamento dalla data del certificato di Collaudo oltre il termine previsto dal C.S.A. e dal pagamento in ritardo della rata di saldo, è stata ritenuta fondata nei limiti accertati dal CTU, per il valore di € 525,46.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.1 nel contratto SH1. Ha dedotto l'appellante che la sospensione dei lavori era stata decisa dalla stazione appaltante e non dall'appaltatore, ed ha al riguardo insistito nella richiesta di prova per testi sul punto. Ha inoltre dedotto che il registro di contabilità è documento tenuto dalla stazione appaltante e non dall'appaltatore;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.2 nel contratto SH1, concernente la sospensione dei lavori. Ha dedotto l'appellante che “… la sospensione dei lavori venne di fatto disposta dalla stazione appaltante con decorrenza dal 20.12.2013”. Ha inoltre dedotto l'appellante l'erroneità della data di decorrenza degli interessi ritenuta in sentenza dal 26.02.2014. Sul punto l'appellante ha chiesto ammettersi i capitoli di prova non ammessi nel primo grado di giudizio;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.3/c relativa a variante per “l'ermeticità sui muri perimetrali, resasi necessaria in quanto, pur avendo rispettato le indicazioni progettuali, non era stato possibile realizzare la vetrata a filo muro”; variante per la quale l'impresa aveva richiesto un importo di € 2.000,00 netti, e con riguardo alla quale non vi erano state contestazioni da parte della stazione appaltante;
iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.4 relativa a danni per illegittimo procrastinamento del termine ultimo dei lavori, ove l'appaltatore aveva comunicato in data 01.04.2015 il completamento delle opere ordinate in sede di rilascio della certificazione di ultimazione di lavori del 17.03.2015. Ha dedotto l'appellante che era imputabile alla sola stazione appaltante il ritardo nell'allacciamento alla rete di pag. 6/11 distribuzione del gas metano, cui conseguiva i differimento dei collaudi dell'impianto di riscaldamento a pavimento e il ritardo della in opera del parquet e delle porte interne;
v. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.2 del contratto SH2 relativa agli interessi per il ritardo nella redazione del terzo SAL. Ha dedotto l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, vi sono in atti tutti i documenti utili per l'esame della riserva;
vi. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.8, concernente la sostituzione dei cardini e ferma-persiane delle finestre. Ha dedotto l'appellante che l'erroneo dimensionamento costituiva un errore progettuale e la sostituzione con altri di maggiori dimensioni non era imputabile all'impresa, con conseguente diritto al relativo corrispettivo;
vii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti in quanto “… evidente la sproporzione tra quanto liquidato dalla stazione appaltante e quanto definitivamente riconosciuto”; nonché in ordine alla pronuncia sulle restanti spese di lite, in quanto “con
l'accoglimento dell'appello la decisione del primo giudice andrà riformata in relazione alla ripartizione delle spese di causa in proporzione tra quanto liquidato dalla stazione appaltante e quanto definitivamente riconosciuto”.
3- Il si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 senza svolgere appello incidentale. Con riguardo ai motivi d'appello svolti dall'appaltatore ha dedotto quanto segue:
i. in relazione al primo motivo d'appello, concernente la riserva n.1 nel contratto
SH1, ha dedotto che “la riserva è intempestiva, e dunque, inammissibile per intervenuta decadenza dell'Impresa e, comunque, infondata”; ha dedotto che altrettanto tardiva era la riserva n.1 nel contratto SH2;
ii. in relazione al secondo motivo d'appello ne ha dedotto l'infondatezza non essendo la sospensione dei lavori imputabile alla stazione appaltante, ed essendo erroneo il calcolo degli interessi prospettato dall'appellante;
pag. 7/11 iii. in relazione al terzo motivo d'appello, relativo alla riserva n.3 (contratto SH1), ne ha dedotto l'infondatezza stante gli obblighi di diligenza incombenti sull'appaltatore; iv. in relazione al quarto motivo d'appello, relativo alla riserva n.4 (contratto SH1), ne ha dedotto l'infondatezza non essendo imputabile alla stazione appaltante alcun ritardo;
v. in relazione al quinto motivo d'appello, relativo alla riserva n.2 nel contratto SH2, concernente il pagamento di interessi per ritardo, ha dedotto che non è configurabile alcun ritardo in quanto non era possibile emettere un SAL per mancato raggiungimento dell'importo minimo delle opere realizzate per l'emissione di SAL, con conseguente tempestività del SAL successivamente emesso al raggiungimento dei requisiti presupposti;
vi. in relazione al sesto motivo d'appello, relativo alla riserva n.8 (contratto SH1), ne ha dedotto l'infondatezza, essendo la relativa opera stata determinata da un errore di posa dell'appaltatore; vii. in relazione al settimo motivo d'appello, concernente il riparto delle spese di CTU nel primo grado di giudizio, ne ha dedotto l'infondatezza per la ridotta misura in cui ha trovato accoglimento la domanda dell'appaltatore. Anche con riguardo alle restanti spese di lite del primo grado di giudizio, ha dedotto l'infondatezza del motivo d'appello per la minima misura di accoglimento delle domande dell'appaltatore, tale da rendere adeguata la compensazione nelle misura disposta con la sentenza di primo grado.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza 31 dicembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica. Nei termini assegnati la parte appellante depositava solo la comparsa conclusionale. La parte appellata depositava comparsa conclusionale e memoria di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
pag. 8/11 5.1- Infondato è il primo motivo d'appello. Come correttamente ritenuto con la sentenza di primo grado, all'atto della ripresa dei lavori, primo atto utile per l'iscrizione della riserva de quo, la riserva non era stata iscritta. L'iscrizione era avvenuta tardivamente sul registro di contabilità solo in occasione del SAL n.6 nel contratto SH1. Infondato è quanto dedotto dall'appellante in ordine all'impossibilità di iscrizione della riserva, considerato che, alla ripresa dei lavori, come correttamente ritenuto con la sentenza appellata, erano state iscritte altre e diverse riserve. Inoltre, come ritenuto dal Tribunale, la sospensione dei lavori era intervenuta di fatto, per determinazione unilaterale dell'appaltatore, in assenza della redazione di verbale di sospensione dei lavori in contraddittorio con la stazione appaltante, non essendovi elementi imputabili a quest'ultima nella determinazione del ritardo.
5.2- Infondato è il secondo motivo d'appello. La decorrenza degli interessi ritenuta dal
Tribunale appare essere stata individuata correttamente. Anche questa Corte condivide il conteggio effettuato dal CTU in quanto esente da vizi. In ordine alla data di decorrenza degli interessi, in conseguenza della sospensione di fatto dei lavori, deve richiamarsi quanto sopra esposto al punto 5.1. L'attività istruttoria per testi richiesta dall'appellante non è ammissibile, stante la forma scritta necessaria per il verbale di sospensione lavori, ove quest'ultima fosse stata determinata dalla volontà della stazione appaltante.
5.3- Infondato è il terzo motivo d'appello. Come ritenuto dal Tribunale, la riserva è stata tempestivamente iscritta. La stessa è peraltro infondata. L'esistenza di problemi di ermeticità della vetrata, con sistema a filo muro, erano conoscibili dall'appaltatore in fase di gara (come rilevato dal CTU nel primo grado di giudizio), non essendo pertanto riconoscibile l'importo iscritto a riserva per le maggiori opere derivate, avendo l'appaltatore dato corso egli stesso alla necessità di ulteriori opere per pervenire al raggiungimento dell'ermeticità.
pag. 9/11 5.4- Infondato è infine il quarto motivo d'appello. Come ritenuto con la sentenza appellata non è stata offerta dall'appaltatore alcuna prova in ordine all'imputabilità alla stazione appaltante del lamentato ritardo nei collaudi dell'impianto di riscaldamento a pavimento e del conseguente ritardo nella posa della pavimentazione in parquet e delle porte interne. Il principio di mancata contestazione opera solo in presenza di allegazioni specifiche e non è applicabile nel caso (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017, n.22055, ove
è stata affermato che, “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
5.5- Infondato è il quinto motivo d'appello. In ordine alla riserva n.2 nel contratto SH2, condivide questa Corte quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla non decorrenza degli interessi, stante l'assenza dei presupposti per l'emissione del terzo SAL. Generica è la deduzione dell'appellante in ordine all'esistenza in atti di documenti utili per l'esame della riserva, in assenza di specifica allegazione sul punto, non operando, d'altronde, neppure in questo caso il principio di mancata specifica contestazione (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017, n.22055).
5.6- Infondato è il sesto motivo d'appello. Come già considerato dal Tribunale, e condiviso da questa Corte, le opere di sostituzione dei cardini e dei fermapersiane delle finestre erano state conseguenza di “… una grave insufficienza della profondità di ancoraggio nei punti cardine delle persiane ma soprattutto dei ferma-persiane.” (v. collaudo tecnico amministrativo). Quindi è evidente che si sia manifestato un errore di posa il cui ripristino è a totale carico dell'appaltatore per conformarlo alla regola dell'arte” (v. relazione CTU primo grado di giudizio);
pag. 10/11 5.7- Infondato è il settimo motivo d'appello. L'esito della causa, con limitato accoglimento delle domande svolte dall'appaltatore, consente di ritenere adeguata la disposta compensazione delle spese di CTU nel primo grado di giudizio, e la misura delle compensazione delle restanti spese lite disposta con la sentenza appellata.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (domanda per complessivi € 431.485,40, oltre interessi), e pertanto con riferimento con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 sino ad € 520.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 751/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
PE. (C.F e numero iscrizione nel registro delle imprese di OL Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Salvatore Maddalena, elettivamente domiciliata in Genova Via Galata
n. 36/A, presso lo studio degli avvocati Massimo Bozzo Vanni e Riccardo Marmorato appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Canessa e dall'Avv. Ardo Arzeni, elettivamente domiciliato presso la prima di essi in , Via Rosselli 7/4 CP_1
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova:
1 A) In via istruttoria ammettere la prova testimoniale articolata dalla appellante nelle note ex art. 183 comma 6° c.p.c depositate entro il II termine, formulata nell'atto di appello a sostegno del primo e del secondo motivo di appello;
B) Nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 98/2022 del Tribunale di Genova, accogliere le domande formulate dagli odierni appellanti in primo grado e, per tale effetto voglia:
1) accertati i fatti di causa come esposti nella narrativa che precede dichiarare legittime le riserve apposte dall'Impresa e sussistenti i crediti evidenziati e richiesti nella premessa che precede ovvero accertarne la diversa entità secondo giustizia;
2) per effetto di quanto precede condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €
431.485,40 per le causali tutte esposte nella narrativa che precede, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà spetta in sua giustizia oltre interessi moratori al tasso ex art. 133 D. Lgsl 163/2006 e rivalutazione.ne chiede l'accoglimento. Chiede concedersi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via principale
Part
- rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e di conseguenza - confermare, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata;
In via istruttoria
Ribadiscono l'opposizione alle richieste istruttorie riproposte dall'appellante ed in particolare alla ammissione della prova testimoniale richiesta in atto di appello in quanto inammissibile per intervenuta decadenza, non essendo stata adeguatamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, nonché proposta del tutto genericamente nell'atto di impugnazione e, comunque, inammissibile ed irrilevante in quanto richiesta su capitoli documentali. Nella denegata ipotesi di pag. 2/11 accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, chiedono di essere ammessi in controprova come richiesto nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 del giudizio di primo grado e ribadito nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello con i testi, ivi indicati, Ing. e l'Arch. domiciliati in . CP_2 CP_3 CP_1
Ripropongono, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado non esaminate e/o disattese, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o riformulate. Con vittoria di onorari e spese di giudizio.”
Chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.98/2022 il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento delle domande svolte da dichiarava accertava la parziale fondatezza Parte_3
delle riserve apposte dall'appaltatore nel corso dell'appalto intercorso tra le parti, e condannava il al pagamento della somma di € 14.391,91 oltre IVA e Controparte_1
interessi legali dalla domanda, disponendo la compensazione per due terzi delle spese di lite, e condannando il a corrispondere le restanti in favore di Controparte_1 [...]
ponendo altresì le spese di CTU per metà a carico di ciascuna delle Parte_3 parti. Oggetto del giudizio riserve iscritte dall'appaltatore nell'esecuzione delle opere durante la prosecuzione di contratto d'appalto 12 ottobre 2009 (Social Housing 2006, anche indicato come SH1, avente ad oggetto “lavori di ristrutturazione di porzione dell'immobile comunale ex Ospedale di Piazza Molfino da destinare a “Centro di
Inclusione Sociale ed a Comunità Alloggio Casa Gaffoglio”, per un prezzo netto di euro
952.519,43), successivamente alla definizione, con atto di transazione, di un primo contenzioso tra le parti relativo alle opere realizzate sino alla data dell'8 agosto 2010, quantificate in tale sede in € 133.454,72 oltre IVA, nonché quelle iscritte nell'esecuzione di secondo contratto d'appalto 24.10.2012 (Social Housing 2009, anche indicato come SH2, avente ad oggetto l'esecuzione di opere cosiddette complementari pag. 3/11 ai sensi dell'art. 57 co.5 lett. a) D.Lgs.163/2006, per l'importo contrattuale di €
296.612,09 oltre IVA).
2 - Con la sentenza appellata, all'esito dell'attività istruttoria condotta anche mediante
CTU, veniva ritenuto quanto segue con riguardo a ciascuna delle riserve oggetto di causa:
1. la riserva 1 (contratto SH1), relativa alla sospensione dei lavori dal 20.01.2013 al
27.05.2014 in conseguenza di variante in corso d'opera, è stata ritenuta tardiva in quanto il primo atto utile per l'iscrizione della stessa era la ripresa dei lavori, all'atto della quale non era stata iscritta alcuna riserva in ordine all'illegittimità della sospensione dei lavori;
l'iscrizione avvenuta sul registro di contabilità in occasione del SAL 6 (contratto SH1) era ritenuta tardiva;
infondate erano ritenute le difese dell'appaltatore in ordine alla lamentata impossibilità di apposizione della riserva in occasione della ripresa dei lavori, in quanto smentite dalla circostanza che in tale occasione erano state iscritte altre e diverse riserve.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la sospensione dei lavori era stata una determinazione unilaterale, e di fatto, dell'appaltatore, non essendo mai stato redatto alcun verbale di sospensione dei lavori in contraddittorio con la stazione appaltante;
2. la riserva n. 2 (contratto SH1), relativa agli interessi maturati per tardiva redazione nei termini del SAL 6, è stata ritenuta fondata nella misura accertata all'esito della CTU. Sul punto il Tribunale ha richiamato quanto considerato nel corso della CTU in relazione al disposto dell'art. 144 DPR 270/2010 (art.30 DM
145/2000 richiamato nell'art.144 DPR 270/2010) ove è previsto che, “qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori”. Il Tribunale ha condiviso il pag. 4/11 calcolo eseguito dal CTU, con determinazione del valore della riserva in €
3.920,27;
3. la riserva 1 (contratto SH2), relativa alla sospensione dei lavori dal 20.01.2013 al
27.05.2014 in conseguenza di variante in corso d'opera, è stata ritenuta tardiva per le medesime ragioni di cui alla riserva 1 (contratto SH1), in quanto il primo atto utile per l'iscrizione della stessa era la ripresa dei lavori, all'atto dei quali non era stata iscritta alcuna riserva in ordine all'illegittimità della sospensione dei lavori;
l'iscrizione avvenuta sul registro di contabilità in occasione del SAL
3 (appalto SH2) era pertanto tardiva;
4. la riserva 3 (contratto SH1), relativa al mancato conteggio di opere eseguite, è stata ritenuta fondata dal Tribunale nei limiti quantificati dal CTU, per un valore complessivo di € 8.346,18;
5. la riserva 4, relativa a lamentato l'imputabilità al dei collaudi CP_1 dell'impianto di riscaldamento e altre opere accessorie, è stata ritenuta infondata sulla base delle risultanze della CTU, per mancanza di prova di ritardo imputabile alla stazione appaltante;
6. la riserva 2 (contratto SH2), iscritta per mancata redazione del SAL 3, è stata ritenuta inammissibile, non risultando redatto, neppure in bozza, alcun SAL 3, non risultando dagli alcun elemento, come rilevato in sede di CTU, a sostegno di tale riserva;
7. la riserva 3 (contratto SH2), relativa a maggiore fornitura Bamboogard, è stata ritenuta fondata nei limiti accertati nel corso della CTU, per un valore di €
1.600,00;
8. la riserva 8 (contratto SH1 e contratto SH2), relativa a lavori di sostituzione dei cardini e fermapersiane delle finestre non previste in progetto, è stata ritenuta infondata, in quanto, come accertato all'esito della CTU, la relativa richiesta della stazione appaltante era conseguenza di “… una grave insufficienza della profondità di ancoraggio nei punti cardine delle persiane ma soprattutto dei ferma-persiane.” (v. collaudo tecnico amministrativo). Quindi è evidente che si sia manifestato un errore di posa il cui ripristino è a totale carico dell'appaltatore per conformarlo alla regola dell'arte”;
pag. 5/11 9. la riserva 9, relativa agli interessi derivanti dal procrastinamento dalla data del certificato di Collaudo oltre il termine previsto dal C.S.A. e dal pagamento in ritardo della rata di saldo, è stata ritenuta fondata nei limiti accertati dal CTU, per il valore di € 525,46.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.1 nel contratto SH1. Ha dedotto l'appellante che la sospensione dei lavori era stata decisa dalla stazione appaltante e non dall'appaltatore, ed ha al riguardo insistito nella richiesta di prova per testi sul punto. Ha inoltre dedotto che il registro di contabilità è documento tenuto dalla stazione appaltante e non dall'appaltatore;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.2 nel contratto SH1, concernente la sospensione dei lavori. Ha dedotto l'appellante che “… la sospensione dei lavori venne di fatto disposta dalla stazione appaltante con decorrenza dal 20.12.2013”. Ha inoltre dedotto l'appellante l'erroneità della data di decorrenza degli interessi ritenuta in sentenza dal 26.02.2014. Sul punto l'appellante ha chiesto ammettersi i capitoli di prova non ammessi nel primo grado di giudizio;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.3/c relativa a variante per “l'ermeticità sui muri perimetrali, resasi necessaria in quanto, pur avendo rispettato le indicazioni progettuali, non era stato possibile realizzare la vetrata a filo muro”; variante per la quale l'impresa aveva richiesto un importo di € 2.000,00 netti, e con riguardo alla quale non vi erano state contestazioni da parte della stazione appaltante;
iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.4 relativa a danni per illegittimo procrastinamento del termine ultimo dei lavori, ove l'appaltatore aveva comunicato in data 01.04.2015 il completamento delle opere ordinate in sede di rilascio della certificazione di ultimazione di lavori del 17.03.2015. Ha dedotto l'appellante che era imputabile alla sola stazione appaltante il ritardo nell'allacciamento alla rete di pag. 6/11 distribuzione del gas metano, cui conseguiva i differimento dei collaudi dell'impianto di riscaldamento a pavimento e il ritardo della in opera del parquet e delle porte interne;
v. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.2 del contratto SH2 relativa agli interessi per il ritardo nella redazione del terzo SAL. Ha dedotto l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, vi sono in atti tutti i documenti utili per l'esame della riserva;
vi. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto con riguardo alla riserva n.8, concernente la sostituzione dei cardini e ferma-persiane delle finestre. Ha dedotto l'appellante che l'erroneo dimensionamento costituiva un errore progettuale e la sostituzione con altri di maggiori dimensioni non era imputabile all'impresa, con conseguente diritto al relativo corrispettivo;
vii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti in quanto “… evidente la sproporzione tra quanto liquidato dalla stazione appaltante e quanto definitivamente riconosciuto”; nonché in ordine alla pronuncia sulle restanti spese di lite, in quanto “con
l'accoglimento dell'appello la decisione del primo giudice andrà riformata in relazione alla ripartizione delle spese di causa in proporzione tra quanto liquidato dalla stazione appaltante e quanto definitivamente riconosciuto”.
3- Il si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 senza svolgere appello incidentale. Con riguardo ai motivi d'appello svolti dall'appaltatore ha dedotto quanto segue:
i. in relazione al primo motivo d'appello, concernente la riserva n.1 nel contratto
SH1, ha dedotto che “la riserva è intempestiva, e dunque, inammissibile per intervenuta decadenza dell'Impresa e, comunque, infondata”; ha dedotto che altrettanto tardiva era la riserva n.1 nel contratto SH2;
ii. in relazione al secondo motivo d'appello ne ha dedotto l'infondatezza non essendo la sospensione dei lavori imputabile alla stazione appaltante, ed essendo erroneo il calcolo degli interessi prospettato dall'appellante;
pag. 7/11 iii. in relazione al terzo motivo d'appello, relativo alla riserva n.3 (contratto SH1), ne ha dedotto l'infondatezza stante gli obblighi di diligenza incombenti sull'appaltatore; iv. in relazione al quarto motivo d'appello, relativo alla riserva n.4 (contratto SH1), ne ha dedotto l'infondatezza non essendo imputabile alla stazione appaltante alcun ritardo;
v. in relazione al quinto motivo d'appello, relativo alla riserva n.2 nel contratto SH2, concernente il pagamento di interessi per ritardo, ha dedotto che non è configurabile alcun ritardo in quanto non era possibile emettere un SAL per mancato raggiungimento dell'importo minimo delle opere realizzate per l'emissione di SAL, con conseguente tempestività del SAL successivamente emesso al raggiungimento dei requisiti presupposti;
vi. in relazione al sesto motivo d'appello, relativo alla riserva n.8 (contratto SH1), ne ha dedotto l'infondatezza, essendo la relativa opera stata determinata da un errore di posa dell'appaltatore; vii. in relazione al settimo motivo d'appello, concernente il riparto delle spese di CTU nel primo grado di giudizio, ne ha dedotto l'infondatezza per la ridotta misura in cui ha trovato accoglimento la domanda dell'appaltatore. Anche con riguardo alle restanti spese di lite del primo grado di giudizio, ha dedotto l'infondatezza del motivo d'appello per la minima misura di accoglimento delle domande dell'appaltatore, tale da rendere adeguata la compensazione nelle misura disposta con la sentenza di primo grado.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza 31 dicembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica. Nei termini assegnati la parte appellante depositava solo la comparsa conclusionale. La parte appellata depositava comparsa conclusionale e memoria di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
pag. 8/11 5.1- Infondato è il primo motivo d'appello. Come correttamente ritenuto con la sentenza di primo grado, all'atto della ripresa dei lavori, primo atto utile per l'iscrizione della riserva de quo, la riserva non era stata iscritta. L'iscrizione era avvenuta tardivamente sul registro di contabilità solo in occasione del SAL n.6 nel contratto SH1. Infondato è quanto dedotto dall'appellante in ordine all'impossibilità di iscrizione della riserva, considerato che, alla ripresa dei lavori, come correttamente ritenuto con la sentenza appellata, erano state iscritte altre e diverse riserve. Inoltre, come ritenuto dal Tribunale, la sospensione dei lavori era intervenuta di fatto, per determinazione unilaterale dell'appaltatore, in assenza della redazione di verbale di sospensione dei lavori in contraddittorio con la stazione appaltante, non essendovi elementi imputabili a quest'ultima nella determinazione del ritardo.
5.2- Infondato è il secondo motivo d'appello. La decorrenza degli interessi ritenuta dal
Tribunale appare essere stata individuata correttamente. Anche questa Corte condivide il conteggio effettuato dal CTU in quanto esente da vizi. In ordine alla data di decorrenza degli interessi, in conseguenza della sospensione di fatto dei lavori, deve richiamarsi quanto sopra esposto al punto 5.1. L'attività istruttoria per testi richiesta dall'appellante non è ammissibile, stante la forma scritta necessaria per il verbale di sospensione lavori, ove quest'ultima fosse stata determinata dalla volontà della stazione appaltante.
5.3- Infondato è il terzo motivo d'appello. Come ritenuto dal Tribunale, la riserva è stata tempestivamente iscritta. La stessa è peraltro infondata. L'esistenza di problemi di ermeticità della vetrata, con sistema a filo muro, erano conoscibili dall'appaltatore in fase di gara (come rilevato dal CTU nel primo grado di giudizio), non essendo pertanto riconoscibile l'importo iscritto a riserva per le maggiori opere derivate, avendo l'appaltatore dato corso egli stesso alla necessità di ulteriori opere per pervenire al raggiungimento dell'ermeticità.
pag. 9/11 5.4- Infondato è infine il quarto motivo d'appello. Come ritenuto con la sentenza appellata non è stata offerta dall'appaltatore alcuna prova in ordine all'imputabilità alla stazione appaltante del lamentato ritardo nei collaudi dell'impianto di riscaldamento a pavimento e del conseguente ritardo nella posa della pavimentazione in parquet e delle porte interne. Il principio di mancata contestazione opera solo in presenza di allegazioni specifiche e non è applicabile nel caso (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017, n.22055, ove
è stata affermato che, “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
5.5- Infondato è il quinto motivo d'appello. In ordine alla riserva n.2 nel contratto SH2, condivide questa Corte quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla non decorrenza degli interessi, stante l'assenza dei presupposti per l'emissione del terzo SAL. Generica è la deduzione dell'appellante in ordine all'esistenza in atti di documenti utili per l'esame della riserva, in assenza di specifica allegazione sul punto, non operando, d'altronde, neppure in questo caso il principio di mancata specifica contestazione (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017, n.22055).
5.6- Infondato è il sesto motivo d'appello. Come già considerato dal Tribunale, e condiviso da questa Corte, le opere di sostituzione dei cardini e dei fermapersiane delle finestre erano state conseguenza di “… una grave insufficienza della profondità di ancoraggio nei punti cardine delle persiane ma soprattutto dei ferma-persiane.” (v. collaudo tecnico amministrativo). Quindi è evidente che si sia manifestato un errore di posa il cui ripristino è a totale carico dell'appaltatore per conformarlo alla regola dell'arte” (v. relazione CTU primo grado di giudizio);
pag. 10/11 5.7- Infondato è il settimo motivo d'appello. L'esito della causa, con limitato accoglimento delle domande svolte dall'appaltatore, consente di ritenere adeguata la disposta compensazione delle spese di CTU nel primo grado di giudizio, e la misura delle compensazione delle restanti spese lite disposta con la sentenza appellata.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (domanda per complessivi € 431.485,40, oltre interessi), e pertanto con riferimento con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 sino ad € 520.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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