Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2097/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1422/2022 emessa in data 12 aprile 2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Carlo Guglielmi pec: ;), Alessandro Brunetti pec: Email_1
) e Salvatore Corizzo pec Email_2
; -APPELLANTE- Email_3
[...]
- (CODICE FISCALE Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avvocati Ernesto Iannucci PEC
, e Leili Mazi PEC: Email_4
; -APPELLATO- Email_5
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
Con ricorso in appello depositato il giorno 29 luglio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1422/2022 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 12 aprile 2022.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per assenza ingiustificata con condanna della controparte alla riassunzione o al risarcimento pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione.
Si è costituita il che ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 14 gennaio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma ha disatteso la domanda di con cui questi Parte_1 chiedeva venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, che gli era stato comminato il 26 novembre 2020, sostenendo la mancanza della giusta causa o del giustificato motivo e chiedendo la condanna della controparte alla riassunzione o ad una indennità risarcitoria nella misura massima delle sei mensilità.
Nello specifico, il Tribunale ravvisava la protrazione dell'assenza ingiustificata al termine della aspettativa non retribuita che fissava al 22 luglio 2020, momento Part in cui era sancita dall' l'idoneità all'attività lavorativa con prescrizioni direttamente comunicata al lavoratore via mail.
Pag. 2 di 9 Nella motivazione evidenziava che, anche a considerare il successivo inoltro della lettera dell'otto ottobre 2020 (lettera la cui ricezione era stata ammessa apertamente dal lavoratore nel redigere le difese scritte rispetto alla contestazione disciplinare) in cui la cooperativa evidenziava di avere tentato inutilmente a più riprese di contattarlo per avere chiarimenti, il lasso di tempo era superiore a venti giorni, sicché era ampiamente realizzata la fattispecie contrattuale che giustificava il licenziamento. Aggiungeva che la lettera assumeva il significato di chiara richiesta di ripresa dell'attività lavorativa.
Inoltre, neppure la questione delle mansioni da assegnargli avrebbe giustificato la mancata presentazione del lavoratore, né poteva ritenersi la sproporzione della sanzione considerato che l'art.74 del ccnl riteneva sufficiente per la giusta causa l'assenza ingiustificata per soli tre giorni.
Nel valutare la tempestività dell'iniziativa datoriale, riteneva che l'assenza dal lavoro costituisce un comportamento omissivo che, come illecito permanente, può essere sanzionato, anche con riferimento ai giorni di assenza più vicini al momento della contestazione, e che perciò solo non degrada a comportamento tollerato in assenza di indizi di segno contrario. L'eventuale mancata contestazione o la mancata richiesta di riprendere il lavoro dal 22 luglio all'otto ottobre 2020 non avrebbe potuto determinare conseguenze a carico del datore di lavoro che, nell'ottica solidaristica e sociale che ispira le cooperative, avesse voluto adottare un atteggiamento meno rigido nei confronti del lavoratore.
Avverso tale decisione, propone appello sulla base di tre Parte_1 motivi.
Con il primo assume che il Tribunale avrebbe trascurato, nel definire ingiustificata l'assenza del lavoratore, la circostanza che questi sarebbe stato messo in aspettativa non retribuita prorogata di fatto dopo il maggio 2020, in attesa della verifica della sua idoneità, giacché il datore di lavoro gli avrebbe richiesto di fare l'apposita visita presso il medico competente prima di prendere servizio. Pertanto, secondo l'appellante, il lavoratore avrebbe dovuto essere destinatario di un provvedimento di riammissione in servizio, che definisse il
Pag. 3 di 9 giorno in cui doveva riprendere servizio ed i turni cui era assegnato, in mancanza del quale l'assenza avrebbe dovuto continuare a ricondursi all'aspettativa.
Il motivo è infondato.
L'aspettativa non retribuita non risulta sia stata concessa sine die, neppure per facta concludentia, come sembra sostenere l'appellante.
Infatti, come allegato dallo stesso lavoratore, egli aveva chiesto di essere messo in aspettativa non retribuita per tre mesi, dal 3 febbraio al 3 maggio 2020, sicché, se deve ritenersi, come da lui sostenuto, che la stessa, alla scadenza, era stata di fatto prorogata in attesa della verifica della idoneità al lavoro, una volta che l'idoneità era stata accertata, con prescrizioni, la stessa aspettativa doveva ritenersi venuta meno.
Nondimeno va sottolineato che nella mail del 29 aprile 2020, che precedeva l'assunta proroga, il lavoratore non dichiarava sic et simpliciter di essere disponibile a riprendere il lavoro il lunedì successivo, ma evidenziava contestualmente di dovere essere sottoposto a nuova visita medica per valutare la propria idoneità.
In ogni caso, la condotta del datore di lavoro posta in essere in prossimità al 22 luglio 2020 ( che corrisponde al momento in cui era emesso il nuovo giudizio Part sull'idoneità emesso dall' a modifica del precedente emesso dal medico competente che lo aveva ritenuto inidoneo in assenza di antitetanica) ma anche successivamente, denota inequivocabilmente l'interesse dello stesso alla ripresa della prestazione, una volta acclarata l'idoneità del lavoratore.
Pur dovendo rilevarsi, come ha fatto il Tribunale, che le iniziative del datore di lavoro sono state improntate a minore rigidità, poiché si inseriscono nell'ambito di una cooperativa di soci lavoratori, resta il fatto che la considerazione di esse non consente di negare il chiaro significato delle richieste avanzate dalla
Cooperativa per tramite il proprio Presidente.
Nel caso, sono state documentate le mail inoltrate all'indirizzo di posta elettronica del del 12 agosto 2020 e dell'otto ottobre 2020 in cui , il Parte_1 Per_1
Presidente della cooperativa, chiedeva, nella prima con un tono informale, allegando il giudizio di idoneità, e nella seconda con maggiore intensità
Pag. 4 di 9 (evidenziando l'assenza di giustificazioni), spiegazioni circa la mancata presentazione al lavoro.
Al riguardo va precisato che, in primo luogo, il lavoratore non ha mai negato di avere avuto conoscenza del giudizio di idoneità (che risulta pure inoltrato alla sua Part mail direttamente dall' , secondariamente, il tenore delle mail a lui indirizzate dal Presidente della Cooperativa il 12 agosto e l'otto ottobre 2020 non lascia spazio a dubbio della volontà di riammissione in servizio.
Pertanto, ove il lavoratore non avesse colto il senso della prima mail (e che, si ripete, risulta inoltrata allo stesso indirizzo di posta elettronica delle altre mail da lui ricevute ed alle quali aveva dato risposta) inoltratagli dal Presidente Della
Cooperativa, in cui, nel presupposto della riattivazione del rapporto e della sua mancata presentazione al lavoro, quest'ultimo gli chiedeva di esplicitare le sue intenzioni (< Buon giorno , credo che hai ricevuto anche te copia del Tes_1
Part giudizio di idoneità con prescrizioni emesso dalla cosa intendi fare? Saluti
), non avrebbe potuto più nutrire alcun dubbio, dopo la Testimone_2 seconda che equivaleva ad una chiara messa in mora (< Gentile socio- lavoratore , abbiamo avuto definitiva conferma dal Medico Parte_1
Competente della tua idoneità alla mansione - oggetto del contratto di lavoro in essere con la cooperativa - dalla data del 22/07 u.s., giorno in cui la Part Commissione ha Parte_3 parzialmente modificato il giudizio del Medico Competente, espresso in occasione della visita del 19/05/2020, idoneità che ti è stata comunicata Part direttamente dalla a suo tempo. Da quella data quindi avresti dovuto riprendere l'attività lavorativa, ma non abbiamo avuto più tue notizie.Non avendo altre evidenze per giustificare la tua assenza prolungata ti chiediamo di fornirci motivazioni eventuali di cui non siamo a conoscenza e di comunicarci le tue intenzioni rispetto all'impegno di socio e lavoratore, oltre che RSPP, della nostra Società. Attendiamo al riguardo riscontro alla presente a stretto giro.
Buona serata>>).
Va anche aggiunto che il lavoratore non ha mai negato, neppure nel corso del libero interrogatorio avvenuto in primo grado, di avere ricevuto la prima mail del
Pag. 5 di 9 12 agosto 2020, ma ha significativamente solo sostenuto di non ricordare (<in questo momento non ricordo nulla di quella mail, neppure se l'ho ricevuta o meno>>).
Con il secondo motivo, si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la proporzionalità in riferimento al contratto collettivo ed all'art.74 dello stesso, poiché il Tribunale avrebbe dovuto condurre una valutazione che tenesse conto dell'affidamento del sulla protrazione dell'aspettativa e che Parte_1
l'inadempimento non avrebbe potuto essere ritenuto grave e non idoneo ad integrare la giusta causa di inadempimento dovendo valutarsi la portata oggettiva e soggettiva dello stesso.
Il motivo è infondato.
Si è detto che nessun affidamento potesse vantare il lavoratore, in primo luogo perché egli stesso, nella sua prospettazione, riconnetteva il perdurare dell'aspettativa, oltre il tempo originariamente da lui richiesto, alla mancanza di una valutazione di idoneità (<<... rinnovata tacitamente a fronte della mancanza del giudizio di idoneità...>> v. atto di appello pag.4) per cui, una volta che tale condizione era sopraggiunta, dal momento che era stato ritenuto idoneo, egli non poteva più ritenere che la sua assenza fosse ancora giustificata.
Poi l'esclusione di qualsivoglia affidamento era ancor più evidente anche per il tenore inequivoco delle mail a lui indirizzate, soprattutto quella dell'otto ottobre
2020, dopo la quale la sua assenza perdurava comunque, senza che egli, fra l'altro fornisse alcuna risposta o giustificazione nonostante le reiterate richieste a lui indirizzate per posta elettronica.
Circa la proporzione, la valutazione delle parti sociali sostiene adeguatamente il licenziamento per giusta causa. Lo stesso Tribunale ha evidenziato che già considerando il solo lasso di tempo trascorso dalla mail dell'otto ottobre 2020 fino alla contestazione datata 30 ottobre 2020 e ricevuta il 3 novembre 2020 è ampiamente superato il dato temporale dell'assenza ingiustificata protratta per tre giorni che autorizza il licenziamento.
Con il terzo motivo l'appellante ha affermato l'erroneità della decisione del primo giudice sulla tardività della contestazione.
Pag. 6 di 9 Secondo l'appellante, il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consentirebbe all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e che l'inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta astrattamente inadempiente del lavoratore può essere considerata quale dichiarazione implicita, per facta concludentia, dell'insussistenza in concreto di alcuna lesione del suo interesse.
Anche tale motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha evidenziato che la valutazione delle condotte delle parti ed, in particolare, del datore di lavoro va calata nell'ambito dei rapporti fra soci lavoratori nella società cooperativa di lavoratori, che si coglie anche nei toni informali e smorzati che connotavano l'inziale comunicazione del Presidente della Cooperativa che si attivava in esito alla comunicazione della visita del 22 luglio 2020, già il 12 agosto 2020, in assenza del riscontro del lavoratore di avere preso visione del verbale dell'asl e nell'incertezza del se e quando egli avesse preso conoscenza del nuovo giudizio, e contestualmente con il chiedere sostanzialmente spiegazioni della mancata ripresa del servizio.
Tale richiesta che diveniva più ferma e perentoria con la mail dell'ottobre in cui il
Presidente della Cooperativa aveva oramai certezza della conoscenza da parte del lavoratore del giudizio di idoneità (< idoneità che ti è stata comunicata Part direttamente dalla a suo tempo>>).
Come si vede, il lavoratore non può invocare l'inerzia del datore lavoro, sia perché inerzia non vi è stata né tantomeno, per le ragioni già illustrate, si può sostenere che in qualche modo la condotta datoriale potesse assumere un significato inequivoco dell'abdicazione al potere di sanzionare la condotta, né ingenerare un qualsivoglia affidamento.
Pag. 7 di 9 Come si vede, il richiamo alla violazione delle regole di correttezza e buona fede non appare confacente alla condotta datoriale, mentre viceversa, l'esame delle condotte delle due parti mette in luce che è stata, viceversa, la condotta “silente” del lavoratore (che non solo non si presentava al lavoro dopo avere preso conoscenza del giudizio di idoneità, ma, prima ancora, inspiegabilmente ometteva di dare qualsiasi riscontro alle richieste della ) a discostarsi CP_1 da detti canoni, per tale ragione non può neppure ragionevolmente sostenersi che il datore di lavoro abbia procrastinato la contestazione finendo col rendere più difficile la difesa del lavoratore incolpato.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari in applicazione della tabella 12, scaglione quarto da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (trattandosi di causa di valore indeterminabile basso) fase introduttiva, di studio e decisionale.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 29 luglio 2022 nei confronti del “ Controparte_1
con riferimento alla sentenza n.1422/2022 emessa il giorno 12 aprile 2022
[...] dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pag. 8 di 9 (dott. Eliana Romeo)
(dott. Donatella Casablanca)
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