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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI L' AQUILA
Sezione Specializzata Agraria
La Sezione Specializzata Agraria della Corte, composta da:
Barbara DEL BONO Presidente
Francesca COCCOLI Consigliere rel.
Mariangela FUINA Consigliere
Ruffino SGAMMOTTA Esperto
Antonio Adriani MACI Esperto
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 933\2024 R.G.A.C., promossa da
); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Bertone appellante contro
( ); CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carla Di Lello e Vincenzo Bassi
In vista dell'udienza del 22 aprile 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno discusso e rassegnato le conclusioni con deposito telematico di note scritte e la causa è stata decisa, all'esito della camera di consiglio del 23 aprile 2025, come da sentenza con contestuale motivazione, depositata in via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza appellata. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara Sezione
Agraria decideva sul ricorso proposto ex art. 5 comma 4 della legge n. 607 del
22/07/1966 da proprietario unitamente a di Parte_1 Parte_2
un terreno sito in Montesilvano (Pe) fg. 9, particelle 105, 106 e 107, gravato da diritto di enfiteusi in favore di avente ad oggetto CP_1
l'impugnazione dell'ordinanza del 23.10.2023, con la quale il giudice designato, dato atto del deposito del capitale di affranco, aveva pronunciato ex art. 4 della legge 607 del 1966 in favore di l'affrancazione dei terreni CP_1
sopra indicati, ubicati nel Comune di Montesilvano, occupanti una superficie catastale complessiva di are 48.70. In particolare, il Tribunale, rilevato l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, secondo quanto previsto dall'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203 ora trasfuso nell'art. 11 co. 3 ss. d.lgs.
150/2011, e ritenuto che tale adempimento fosse a carico della parte opponente, che aveva impugnato l'ordinanza di affranco davanti alla Sezione speciale per i contratti agrari, dichiarava l'improponibilità del ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
pag. 2/9 2. Appello. Avverso la pronuncia di primo grado ha proposto appello Parte_1
per i seguenti motivi:
2.1 “Nullità della sentenza”. Con tale motivo di gravame sostiene l'appellante che l'assoluta assenza di motivazione in merito al perché l'onere del tentativo di conciliazione andasse posto a carico del ricorrente aveva comportato la nullità del relativo capo di pronuncia.
2.2 “Sull'obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sull'imputabilità dello stesso”. Si duole l'appellante, con tale motivo di impugnazione, della totale carenza di motivazione sul punto centrale della decisione relativo alla individuazione del soggetto tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.
3. “Contraddittorietà della sentenza”. Sostiene il ricorrere tale vizio nella Pt_1
sentenza impugnata in quanto il Tribunale, dopo aver riconosciuto chiaramente che “…nella specifica materia …non potendo trovare albergo in sede giurisdizionale fatti o domande su cui non si sia previamente acclarata l'impossibilità di addivenire a una soluzione consensuale”, così aderendo alla teoria della necessità dell'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione, tuttavia in palese contraddizione aveva posto il relativo onere a carico dell'opponente, ossia di fatto di un soggetto parte di un giudizio già iniziato in sede sommaria dalla controparte. Nel caso di specie difatti la domanda giudiziale iniziale che aveva dato scaturigine alla controversia agraria era quella di affrancazione dell'enfiteusi proposta dalla che dunque avrebbe CP_1
dovuto farsi carico di esperire il preventivo, obbligatorio tentativo di conciliazione.
2.4 “Illogicita' e ingiustizia della sentenza sulle spese legali. Sulla quantificazione e sulla condanna alle spese legali”.
Contesta l'appellante la decisione di primo grado sia con riguardo alla quantificazione eccessiva delle spese, sia con riguardo alla condanna al pagamento a carico dell'appellante, allora opponente.
4. Si è costituita in appello eccependo nel merito l'infondatezza CP_1
dell'appello, con richiesta di rigetto e vittoria di spese di lite.
pag. 3/9 5. Motivi della decisione.
5.1. I motivi di gravame impongono trattazione congiunta, inerendo tutti alla decisione di porre l'onere del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione a carico del ricorrente in opposizione all'ordinanza di affrancazione, anziché a carico dell'enfiteuta che ha agito in sede sommaria per far valere il proprio diritto all'affrancazione ex art. 4 della legge 607 del 1966.
Si controverte, poi, in tema di conseguenze del prospettato errore di decisione, sostenendo in primo luogo l'appellante derivarne la nullità della sentenza a causa della omessa motivazione in merito al soggetto onerato, o comunque un vizio di motivazione in assenza della esplicitazione delle ragioni del decidere, non sufficientemente indicate o comunque esposte in maniera contraddittoria.
Nel merito lamenta in ogni caso l'appellante l'erroneità della decisione di porre a carico del ricorrente in opposizione, anziché dell'opposta-attrice in relazione alla domanda di affrancazione, l'onere del previo tentativo di conciliazione, con conseguente erroneità della decisione in punto di soccombenza e di spese di lite.
5.2 Pare opportuno innanzitutto evidenziare come non sia oggetto di contestazione la circostanza affermata dal Collegio di primo grado circa la natura di controversia in materia agraria della causa in oggetto, con conseguente rilievo della condizione di proponibilità prevista dal ex 46 l. 3 maggio 1982 n.
203 ora trasfuso nell'art. 11 co. 3 ss. d.lgs. 150/2011.
5.3. Deve al riguardo richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione recante n. 13683 del 2012 che, in fattispecie analoga, ha così statuito: “Al riguardo - infatti - i giudici del merito si sono - ancora una volta - puntualmente attenuti a quanto assolutamente pacifico presso una pressoché consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, assolutamente incontroversa nell'affermare che in materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (Cass. 29 gennaio 2010, n. 2046; Cass. 15 luglio 2008, n. 19436)”, ….. affermando inoltre pag. 4/9 che “È palese - in conclusione sul punto - da un lato, che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto, ex officio, la improponibilità dell'azione di affrancazione proposta dagli odierni ricorrenti ancorché una tale eccezione non fosse stata sollevata, nel corso del giudizio di primo grado dalla
(ma unicamente dagli stessi odierni ricorrenti, peraltro, solo Persona_1
con riguardo all'atto di opposizione avverso il decreto di affrancazione del pretore e non con riguardo agli atti anteriori, posti in essere da essi concludenti, totalmente prescindendo dal considerare la unitarietà del procedimento che ha inizio con il ricorso al pretore ora tribunale e si sviluppa attraverso il provvedimento di questo cui segue l'opposizione innanzi alla sezione specializzata agraria)”.
In ossequio a tale orientamento, non sconfessato da pronunce successive, deve ritenersi dunque che gravi sul ricorrente-enfiteuta che agisce in sede sommaria per l'affrancazione del fondo proporre preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, gravando dunque su di esso le conseguenze dell'eventuale omissione.
5.4 Né può condividersi quanto sostenuto dalla in merito all'asserito CP_1
assolvimento da parte della stessa di un tale onere;
sostiene, in particolare,
l'appellata che nella prima fase sommaria, dalla stessa introdotta, “… ai sensi dell'art. 4 della legge n. 607/1966 è stato regolarmente esperito il tentativo di conciliazione ivi previsto (secondo la norma speciale). Ed infatti il Giudice della fase monitoria espressamente dispose nel verbale del 13 dicembre 2021 due diverse CTU, una nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa e un'altra, in un'ottica conciliativa, che tenesse conto dei valori di mercato (conciliazione che ovviamente fallì)”, e che “L'odierna appellata, contrariamente a quanto asserito da controparte, non aveva quindi alcun onere se non seguire la procedura speciale prevista dalla legge n. 607/1966”.
5.5. Come puntualmente evidenziato dalla sentenza di legittimità richiamata
(Cass. n. 13683 del 2012) “ … la giurisprudenza di questa Corte regolatrice
(dopo qualche iniziale incertezza, cfr. Cass. 8 maggio 1993, n. 5321) è costante nell'affermare che in tema di controversie in materia di contratti agrari, la pag. 5/9 domanda di accertamento che il rapporto corrente tra le parti deve essere inquadrato nella disciplina dei contratti di miglioria soggetti ad affrancazione, anziché in quella dei contratti di affitto di fondo rustico, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione prescritto, a pena di improcedibilità, dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, a prescindere dalla circostanza che, per le controversie nascenti in tema di affrancazione dell'enfiteusi (ma anche in tema di contratti di miglioria), la L. n. 607 del 1966, art. 4 preveda già un tentativo di conciliazione giudiziale analogo a quello di cui all'art. 185 cod. proc. civ., trattandosi, nell'un caso (art. 46 citato), di lex generalis, e, nell'altro (art. 4 pure citato), di lex specialis del tutto compatibile (oltre che del tutto diversa) rispetto alla prima (In termini, Cass. 17 gennaio 2001, n. 593; Cass. 18 ottobre 2001, n. 12756). Ha precisato questa
Corte, nella parte motiva, nella prima delle ricordate pronunzie (Cass. 17 gennaio 2011, n. 593) "si assume da parte dei ricorrenti, come già, in precedenza, da parte di Cass. 8 maggio 1993, n. 5321 che nella specifica materia - in deroga al principio generale contenuto nella L. 3 maggio 1982, n.
203, art. 46, secondo cui "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione ... all'altra parte e all'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio" ... perché esperisca tentativo di conciliazione della vertenza - la domanda non è subordinata al tentativo di conciliazione de quo perché per le controversie nascenti da questi contratti di miglioria la L. 22 luglio 1966, n. 607, art. 4 già prevede un solo tentativo di conciliazione giudiziale analogo a quello previsto dall'art. 185 cod. proc. civ..
Come accennato l'assunto non può seguirsi.
Recita in particolare la L. 22 luglio 1966, n. 607, art. 4, in tema di affrancazione dell'enfiteusi ma applicabile anche ai contratti di miglioria di cui alla L. 25 febbraio 1963, n. 327: "il pretore ora: il tribunale, in composizione monocratica nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti, ai sensi dell'art. 185 c.p.c." (comma 1) "In caso di mancato accordo" il giudice, "inteso se del caso un consulente tecnico, determina la pag. 6/9 somma che il ricorrente deve depositare ..." (comma 2).
Pacifico quanto sopra non può non notarsi che successivamente alla detta L. n.
607 del 1966 e, in particolare, con la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, sopra trascritto sono state introdotte nuove
"disposizioni processuali" relativamente alle "controversie in materia di contratti agrari" quale è, indubbiamente, quella di affrancazione dei terreni di cui alla L. n. 327 del 1963, le quali, pertanto, non possono non trovare applicazione anche nella materia de qua.
Perché in particolare - a norma dell'art. 15 preleggi - si abbia abrogazione di legge per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o - come implicitamente invocano gli attuali ricorrenti - applicazione del principio secondo cui lex posterior generalis non derogat legi priori speciali con conseguente insensibilità della legge speciale anteriore alla modifiche introdotte da quella successiva generale è indispensabile che tra le due leggi vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione e osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (cfr., tra le tantissime, Cass. 18 febbraio 1995, n. 1760). Nessuna contraddizione, per contro, è riscontrabile nella specie, tra le due disposizioni a confronto.
Una infatti - di carattere generale (la L. n. 203 del 1982, art. 46) prevede un tentativo di conciliazione da esperirsi da parte dell Controparte_2
, eventualmente con l'intervento dei rappresentanti delle
[...]
associazioni professionali di categoria delle parti in lite, l'altra, la lex specialis
(la L. n.607 del 1966, art. 4,) un diverso tentativo di conciliazione, da esperirsi dal giudicante, in armonia con la regola di cui all'art.185 cod. proc. civ.. Non solo l'effettuazione, evidentemente con esito negativo, di un tentativo di conciliazione non preclude l'esperimento di altro tentativo, ma non v'è chi non veda le differenze dei vari "tentativi".
Non solo perché in un caso e non nell'altro, è previsto che questo si svolga alla presenza di un giudice, ma - soprattutto - perché solo in un caso è possibile l'intervento dei rappresentanti di categoria.
pag. 7/9 La "diversità" delle procedure previste dalle due distinte disposizioni di legge giustifica, pertanto, ampiamente la conclusione fatta propria nella specie dai giudici a quibus, allorché hanno ritenuto che comunque era onere della parte convenuta far precedere la domanda riconvenzionale di riscatto dall'osservanza delle formalità di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 46,. Quanto precede, trova conferma nella circostanza - totalmente pretermessa dai ricorrenti, come anche da Cass. 8 maggio 1993, n. 3521 - da un lato, che la L. 2 marzo 1963, n. 320, art. 7, recante la disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie espressamente prevede che "nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione;
a tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione stessa", dall'altro, che l'art. 5 della stessa legge espressamente prevede, altresì, che "la trattazione della causa, innanzi le sezioni specializzate ... si svolge secondo le norme dettate dagli artt.
429 e seguenti ora: art. 409 e seguenti" c.p.c. e che l'art. 420 cod. proc. civ. espressamente dispone che "nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice ... tanta la conciliazione della lite".
È palese - pertanto - che la circostanza la legislazione vigente e mai abrogata già imponga come obbligatorio un tentativo di conciliazione giudiziale non preclude la possibilità, per il legislatore, di prevedere un nuovo diverso tentativo di conciliazione da espletare innanzi ad altro organo, e per la parte,
l'onere di esperire entrambi i detti tentativi".
Né contrasta con una tale interpretazione sistematica quanto affermato dalla
Corte di legittimità con la pronuncia menzionata dal Tribunale (Cass. n. 33379 del 2022), affermando la stessa che “In materia di contratti agrari, la
"domanda", in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato onnicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale)”.
pag. 8/9 5.6 In conclusione, in accoglimento del proposto appello, va dichiarata l'improponibilità della domanda di affrancazione formulata dalla con CP_1
conseguente revoca dell'ordinanza di affrancazione del 23 ottobre 2023.
6. In ossequio al principio della soccombenza le spese di lite dei due gradi giudizio, liquidate come da dispositivo, con esclusione nel presente grado della fase istruttoria, in quanto non espletata, sono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 1079/2024, resa dal Tribunale di Pescara Sezione Specializzata Agraria il 24 settembre 2024, nei confronti di così provvede: CP_1
1) in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improponibilità della domanda di affrancazione proposta da
[...]
e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del Tribunale di Pescara del CP_1
23 ottobre 2023;
2) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio che per il primo grado liquida in € 5077,00 per compensi e per il presente grado in € 3.966,00 per compensi, per entrambi i gradi oltre Iva, Cap e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in camera di consiglio da remoto del 23 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 9/9