Articolo 106 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 105Articolo 107
Versione
13 luglio 1980
Art. 106. (Modificazioni delle situazioni soggettive)

In via transitoria i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva classe di stipendio o il successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore inquadramento a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio.
Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al precedente ordinamento, ad un trattamento economico o ad una qualifica che, se conseguiti al 30 settembre 1978, avrebbero determinato un piu' favorevole trattamento oppure l'inquadramento in una qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento economico.
Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono il miglioramento in base a concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si riferiscano a posti disponibili al 31 dicembre 1978.
L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sara' effettuato con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini del computo dell'importo annuo delle lire 800 indicato al punto b) del precedente artico lo 105, la data del 30 settembre 1978.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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