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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29307/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29307/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. BERETTA DANIELE ANGELO Parte_1
Per l'avv. RETTURA MONICA ROSELLINA e l'avv. Controparte_1
AMITO GIANLUCA VIA ALTINO, 4 20144 ; C.F._1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29307/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERETTA Parte_1 C.F._2
DANIELE ANGELO elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 54 20122 CP_1 presso il difensore avv. BERETTA DANIELE ANGELO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RETTURA MONICA ROSELLINA e dell'avv. AMITO GIANLUCA ( VIA C.F._1
ALTINO, 4 20144 ; , elettivamente domiciliato in VIA ALTINO, 4 20144 presso CP_1 CP_1 il difensore avv. RETTURA MONICA ROSELLINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx pagina 2 di 5 Il presente procedimento concerne l'impugnazione svolta dalla condomina Parte_1
avverso la delibera condominiale adottata dall'assemblea del Condominio Via
[...]
Astri n. 22 in data 3/03/2022 CP_1
Il condominio si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
L'attrice lamenta di non essere stata convocata per l'assemblea del 3/03/2022 , in violazione dell'art. 66 disp att c.c e dal regolamento di condominio.
La disposizione del 6 comma dell'art. 1136 c.c , secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha il diritto d'intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare.
L'onere di provare che i condomini sono stati tempestivamente convocati, fa carico al
, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità CP_1
dell'assemblea, la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (Cass. 2011/5254).
Da rilevare , innanzitutto, che al momento della nomina del nuovo amministratore, questi ha inviato ai condomini modulo per la comunicazione dei dati da inserire nel registro dell'anagrafe condominiale, per verificare se vi fossero stati cambiamenti rispetto all'anagrafica trasmessa dal precedente amministratore.
L'attrice ha inviato il modulo all'amministratore indicando il numero identificativo dell'immobile di sua proprietà ( 118 doc 4), e confermando che non vi fosse stata alcuna variazione rispetto ai dati già comunicati al precedente amministratore e quindi anche l'indirizzo presso il quale avrebbe voluto ricevere le comunicazioni relative alla gestione del condominio, comprese le convocazioni assembleari.
L'amministratore ha quindi, come da prassi condominiale, recapitato la convocazione assembleare di cui oggi si discute, mediante raccomandata a mani al portinaio dello stabile il quale, ha provveduto ad avvisare i condomini delle convocazioni giacenti in portineria e a consegnare a mani degli stessi le relative comunicazioni ( doc 6)
La si rifiutò di ritirare la convocazione giacente in portineria. Persona_1
pagina 3 di 5 Per giurisprudenza costante : “ l'avviso di convocazione dell'assemblea ex art. 66 disp att.c.c , è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio dei cinque giorni antecedenti l'adunanza , condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c. “ ( Cass. 2017/23396 –
Cass 8275 del 25/03/2019).
Nel caso che ci occupa il ha dimostrato di aver consegnato al portiere dello CP_1
stabile gli avvisi di convocazione per l'assemblea de quo;
Trattandosi di atto unilaterale recettizio va applicata la disciplina dell'art 1335 c.c, con relativa prova di conoscenza nel momento in cui la convocazione giunge all'indirizzo del destinatario;
sarà onere del condomino fornire prova della mancata conoscenza della convocazione.
Occorre considerare inoltre, che la figlia dell'attrice sigra come da prassi, ha Pt_2
partecipato all'assemblea del 3/03/2022, ( in questo unico caso senza delega), oltre al fatto che altra condomina, sigra ha fatto verbalizzare che “ l'assemblea non è CP_2
valida perché i condomini e.. non hanno ricevuto l'invito per l'assemblea..” ; Pt_1
la figlia e l'amica dell'attrice erano a conoscenza della data ed ora dell'assemblea, tali circostanze legittimano la sussistenza della presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c da parte dell'attrice dell'avviso di convocazione e dall'altro, la mancanza di alcuna allegazione e prova specifica dedotta dall'attrice in ordine all'impossibilità di acquisire conoscenza dell'atto senza colpa.
Con la conseguenza che si ritiene validamente raggiunta la presunzione di ricezione dell'atto da parte del destinatario tempestivamente, nel rispetto dei termini di legge.
Eccezione, pertanto, respinta.
Il rigetto della domanda attorea nel merito assorbe ogni altra questione e ne rende superflua la valutazione pagina 4 di 5 L'attrice andrà condannata al pagamento delle spese legali liquidate come da dispositivo, così come alle spese di mediazione
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta la domanda attorea
2) condanna la sigra a rifondere al condominio n. 22 le Parte_1 CP_1 CP_1
spese di mediazione, oltre alle spese del presente giudizio, liquidate in euro € 30,00 per spese ed € 4.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 14/02/2025
IL giudice Dott Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29307/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. BERETTA DANIELE ANGELO Parte_1
Per l'avv. RETTURA MONICA ROSELLINA e l'avv. Controparte_1
AMITO GIANLUCA VIA ALTINO, 4 20144 ; C.F._1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29307/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERETTA Parte_1 C.F._2
DANIELE ANGELO elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 54 20122 CP_1 presso il difensore avv. BERETTA DANIELE ANGELO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RETTURA MONICA ROSELLINA e dell'avv. AMITO GIANLUCA ( VIA C.F._1
ALTINO, 4 20144 ; , elettivamente domiciliato in VIA ALTINO, 4 20144 presso CP_1 CP_1 il difensore avv. RETTURA MONICA ROSELLINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx pagina 2 di 5 Il presente procedimento concerne l'impugnazione svolta dalla condomina Parte_1
avverso la delibera condominiale adottata dall'assemblea del Condominio Via
[...]
Astri n. 22 in data 3/03/2022 CP_1
Il condominio si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
L'attrice lamenta di non essere stata convocata per l'assemblea del 3/03/2022 , in violazione dell'art. 66 disp att c.c e dal regolamento di condominio.
La disposizione del 6 comma dell'art. 1136 c.c , secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha il diritto d'intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare.
L'onere di provare che i condomini sono stati tempestivamente convocati, fa carico al
, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità CP_1
dell'assemblea, la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (Cass. 2011/5254).
Da rilevare , innanzitutto, che al momento della nomina del nuovo amministratore, questi ha inviato ai condomini modulo per la comunicazione dei dati da inserire nel registro dell'anagrafe condominiale, per verificare se vi fossero stati cambiamenti rispetto all'anagrafica trasmessa dal precedente amministratore.
L'attrice ha inviato il modulo all'amministratore indicando il numero identificativo dell'immobile di sua proprietà ( 118 doc 4), e confermando che non vi fosse stata alcuna variazione rispetto ai dati già comunicati al precedente amministratore e quindi anche l'indirizzo presso il quale avrebbe voluto ricevere le comunicazioni relative alla gestione del condominio, comprese le convocazioni assembleari.
L'amministratore ha quindi, come da prassi condominiale, recapitato la convocazione assembleare di cui oggi si discute, mediante raccomandata a mani al portinaio dello stabile il quale, ha provveduto ad avvisare i condomini delle convocazioni giacenti in portineria e a consegnare a mani degli stessi le relative comunicazioni ( doc 6)
La si rifiutò di ritirare la convocazione giacente in portineria. Persona_1
pagina 3 di 5 Per giurisprudenza costante : “ l'avviso di convocazione dell'assemblea ex art. 66 disp att.c.c , è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio dei cinque giorni antecedenti l'adunanza , condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c. “ ( Cass. 2017/23396 –
Cass 8275 del 25/03/2019).
Nel caso che ci occupa il ha dimostrato di aver consegnato al portiere dello CP_1
stabile gli avvisi di convocazione per l'assemblea de quo;
Trattandosi di atto unilaterale recettizio va applicata la disciplina dell'art 1335 c.c, con relativa prova di conoscenza nel momento in cui la convocazione giunge all'indirizzo del destinatario;
sarà onere del condomino fornire prova della mancata conoscenza della convocazione.
Occorre considerare inoltre, che la figlia dell'attrice sigra come da prassi, ha Pt_2
partecipato all'assemblea del 3/03/2022, ( in questo unico caso senza delega), oltre al fatto che altra condomina, sigra ha fatto verbalizzare che “ l'assemblea non è CP_2
valida perché i condomini e.. non hanno ricevuto l'invito per l'assemblea..” ; Pt_1
la figlia e l'amica dell'attrice erano a conoscenza della data ed ora dell'assemblea, tali circostanze legittimano la sussistenza della presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c da parte dell'attrice dell'avviso di convocazione e dall'altro, la mancanza di alcuna allegazione e prova specifica dedotta dall'attrice in ordine all'impossibilità di acquisire conoscenza dell'atto senza colpa.
Con la conseguenza che si ritiene validamente raggiunta la presunzione di ricezione dell'atto da parte del destinatario tempestivamente, nel rispetto dei termini di legge.
Eccezione, pertanto, respinta.
Il rigetto della domanda attorea nel merito assorbe ogni altra questione e ne rende superflua la valutazione pagina 4 di 5 L'attrice andrà condannata al pagamento delle spese legali liquidate come da dispositivo, così come alle spese di mediazione
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta la domanda attorea
2) condanna la sigra a rifondere al condominio n. 22 le Parte_1 CP_1 CP_1
spese di mediazione, oltre alle spese del presente giudizio, liquidate in euro € 30,00 per spese ed € 4.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 14/02/2025
IL giudice Dott Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5