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15 gennaio 1991
15 gennaio 1991
Art. 2. (Abrogazione di norme). 1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono abrogati.
Nota all'art. 2:
- Il testo degli abrogati articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione per il triennio 1988-1990 realtivo al personale di Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 15 (Disposizioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della Polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno). - 1. Al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 337 , 338 e 340 , si applicano, con le stesse modalita', le disposizioni previste dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121".
"Art. 25 (Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo). - 1. Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non e' richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ".
Nota all'art. 2:
- Il testo degli abrogati articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione per il triennio 1988-1990 realtivo al personale di Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 15 (Disposizioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della Polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno). - 1. Al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 337 , 338 e 340 , si applicano, con le stesse modalita', le disposizioni previste dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121".
"Art. 25 (Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo). - 1. Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non e' richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ".
Giurisprudenza • 14
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- art. 4 L. 302/1990·
- prescrizione diritto·
- assenza domanda amministrativa·
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- decadenza dal beneficio·
- vittima innocente criminalità organizzata·
- assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998·
- improponibilità domanda giudiziale·
- art. 221 decreto legge n. 34/2020