TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1617/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1617/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ROSA PATRIZIA
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. ROSA PATRIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 20/04/2019 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 25/11/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/11/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2)La Sig.ra resterà ad abitare nella casa coniugale di Montesilvano Parte_1
Via Manara n 8, di cui è proprietaria, mentre il Sig. trasferirà altrove CP_1 la propria residenza;
3) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre in Montesilvano Via Manara n 8;
4)La casa coniugale di Montesilvano via Manara n 8 è pertanto assegnata alla Sig.ra che vi vivrà con la figlia;
Parte_1 Per_1
5) il padre contribuirà al mantenimento della piccola con un assegno di €. Per_1
300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo variazione ISTAT ed entrambi i genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie della figlia secondo il protocollo del Tribunale di Pescara. L'assegno Unico sarà riscosso integralmente dalla Sig.ra
; Parte_1
6) Per quanto riguarda il diritto di visita, i genitori adotteranno il criterio della massima collaborazione ed elasticità in ragione dei reciproci impegni di lavoro. In ogni caso il padre potrà stare con la figlia almeno due pomeriggi a settimana ( da concordarsi con la madre ) dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando la accompagnerà a scuola. Il padre trascorrerà con la bambina due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina ore 10:00 alle ore 8:00 del lunedì quando la accompagnerà a scuola. Nel caso in cui - per via dei turni- il padre non potesse pagina 3 di 5 accompagnare la piccola a scuola al lunedì mattina, avrà cura di riportarla presso la madre alla sera della domenica ore 22:00.
Durante il periodo estivo non scolastico, si seguirà il calendario invernale e ciascun genitore potrà trascorrere una intera settimana con la bambina sia nel mese di luglio che nel mese di agosto. Il padre, quando ha il turno di pomeriggio, potrà trascorrere anche due mezze giornate alla mattina con la figlia, che è libera dagli impegni scolastici. Nel periodo natalizio la figlia trascorrerà con il padre la metà dei giorni di vacanza comprendendo alternativamente di anno in anno il giorno di Natale (periodo dal 23 dicembre al 29 dicembre) o il giorno di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio) ed in base al principio dell'alternanza per gli anni successivi;
durante il periodo delle vacanze pasquali il padre trascorrerà con la figlia minore tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso o insieme o alternando - di anno in anno - la presenza con ciascun genitore tra pranzo e cena. I genitori comunicheranno il periodo di vacanza scelto con un preavviso di almeno 1 mese ed adotteranno gli accordi secondo il criterio della massima elasticità e disponibilità;
8)Nessun assegno alimentare o di mantenimento a carico di un coniuge nei riguardi dell'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/11/2025);
pagina 4 di 5 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1617/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ROSA PATRIZIA
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. ROSA PATRIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 20/04/2019 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 25/11/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/11/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2)La Sig.ra resterà ad abitare nella casa coniugale di Montesilvano Parte_1
Via Manara n 8, di cui è proprietaria, mentre il Sig. trasferirà altrove CP_1 la propria residenza;
3) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre in Montesilvano Via Manara n 8;
4)La casa coniugale di Montesilvano via Manara n 8 è pertanto assegnata alla Sig.ra che vi vivrà con la figlia;
Parte_1 Per_1
5) il padre contribuirà al mantenimento della piccola con un assegno di €. Per_1
300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo variazione ISTAT ed entrambi i genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie della figlia secondo il protocollo del Tribunale di Pescara. L'assegno Unico sarà riscosso integralmente dalla Sig.ra
; Parte_1
6) Per quanto riguarda il diritto di visita, i genitori adotteranno il criterio della massima collaborazione ed elasticità in ragione dei reciproci impegni di lavoro. In ogni caso il padre potrà stare con la figlia almeno due pomeriggi a settimana ( da concordarsi con la madre ) dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando la accompagnerà a scuola. Il padre trascorrerà con la bambina due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina ore 10:00 alle ore 8:00 del lunedì quando la accompagnerà a scuola. Nel caso in cui - per via dei turni- il padre non potesse pagina 3 di 5 accompagnare la piccola a scuola al lunedì mattina, avrà cura di riportarla presso la madre alla sera della domenica ore 22:00.
Durante il periodo estivo non scolastico, si seguirà il calendario invernale e ciascun genitore potrà trascorrere una intera settimana con la bambina sia nel mese di luglio che nel mese di agosto. Il padre, quando ha il turno di pomeriggio, potrà trascorrere anche due mezze giornate alla mattina con la figlia, che è libera dagli impegni scolastici. Nel periodo natalizio la figlia trascorrerà con il padre la metà dei giorni di vacanza comprendendo alternativamente di anno in anno il giorno di Natale (periodo dal 23 dicembre al 29 dicembre) o il giorno di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio) ed in base al principio dell'alternanza per gli anni successivi;
durante il periodo delle vacanze pasquali il padre trascorrerà con la figlia minore tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso o insieme o alternando - di anno in anno - la presenza con ciascun genitore tra pranzo e cena. I genitori comunicheranno il periodo di vacanza scelto con un preavviso di almeno 1 mese ed adotteranno gli accordi secondo il criterio della massima elasticità e disponibilità;
8)Nessun assegno alimentare o di mantenimento a carico di un coniuge nei riguardi dell'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/11/2025);
pagina 4 di 5 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5