Articolo 1 della Legge 27 marzo 1987, n. 122
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28 marzo 1987
Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11 , recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, e' convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 4987.
Non si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sopprime unicamente l'articolo 2.

NOTE

Nota all' art. 1, comma 2:
Il D.L. 25 novembre 1986, n. 779 , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987) aveva lo stesso titolo del decreto convertito dalla presente legge.
Entrata in vigore il 28 marzo 1987