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13 maggio 1976
13 maggio 1976
Art. 4. Titoli di preferenza
Ove risulti parita' di punteggio, la preferenza e' determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:
1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nella ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;
2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell' articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale e' il posto da conferire;
3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;
4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;
5) la situazione di famiglia;
6) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale e' il posto da conferire.
Ove risulti parita' di punteggio, la preferenza e' determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:
1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nella ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;
2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell' articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale e' il posto da conferire;
3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;
4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;
5) la situazione di famiglia;
6) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale e' il posto da conferire.
Commentario • 1
- 1. Avvocato Professore Venezia MestreLorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 22 luglio 2025 · 1
Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 (legge notarile aggiornata) Di seguito è trascritta interamente la legge n. 89/1913 (anche detta legge notarile) aggiornata al 2025, facilmente consultabile e copiabile per l'utilizzo di tutti i giorni. Le note di aggiornamento sono tutte riportate, ma se già trascritta successivamente sarà solo richiamata nel testo di legge. Titolo 1 Disposizioni generali Art. 1 I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli …
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 28/07/2015, n. 10358Provvedimento: […] 22 – Conclusivamente, il ricorso deve trovare accoglimento sotto il profilo da ultimo evidenziato, con il conseguente annullamento degli atti impugnati per la parte in cui non hanno riconosciuto l'aumento di punteggio in esame al ricorrente, e ciò esime il Collegio dall'esame della questione di legittimità costituzionale -dedotta dal ricorrente in via subordinata- degli artt. 4 e 6 della legge n. 197/1976 e dell'art. 21 della legge n. 104/1992.Leggi di più...
- art. 21 legge 104/1992·
- art. 3 legge 197/1976·
- legge 104/1992·
- precedenza per disabili nei concorsi pubblici·
- tutela dei diritti dei disabili·
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- art. 357 cod. pen.·
- giurisprudenza amministrativa·
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