Articolo 4 della Legge 30 aprile 1976, n. 197
Articolo 3Articolo 5
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13 maggio 1976
Art. 4. Titoli di preferenza

Ove risulti parita' di punteggio, la preferenza e' determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:
1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nella ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;
2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell' articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale e' il posto da conferire;
3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;
4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;
5) la situazione di famiglia;
6) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale e' il posto da conferire.
Entrata in vigore il 13 maggio 1976
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