Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 582
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del diritto al contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia un atto meramente esecutivo di una sentenza passata in giudicato e che eventuali vizi del procedimento dovessero essere fatti valere con impugnazione della sentenza stessa. Ha inoltre affermato che la notifica dell'atto di appello presso il domiciliatario è idonea a garantire il contraddittorio.

  • Rigettato
    Illegittimità del ruolo per violazione del beneficium excussionis

    La Corte ha ritenuto che, essendo la società cancellata, si applica l'art. 2495 c.c. e che nei confronti dei soci di società di persone estinta non opera il beneficium excussionis, in quanto rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, essendo la cartella emessa in esecuzione di un titolo giudiziale definitivo, l'obbligo di motivazione è soddisfatto mediante il richiamo all'atto presupposto e l'indicazione degli importi iscritti a ruolo.

  • Inammissibile
    Intrasmissibilità ai soci delle sanzioni amministrative tributarie

    La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile in quanto nuova e infondata nel merito, affermando che i soci rispondono delle sanzioni tributarie a seguito dell'estinzione della società, secondo quanto previsto dall'art. 2495 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 582
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 582
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo