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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
MA GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6611/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220067767172001 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con reclamo/ricorso notificato a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) in data 26/05/2023, iscritto al n. 6611/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2022 00677671 72, relativa al periodo d'imposta 2007, per II.DD. e IVA, dell'importo complessivo di
€ 87.345,14, notificata il 27/03/2023, emessa in esecuzione della sentenza n. 659/2022 della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado, che aveva riformato la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. TYS02DA01109/2012, emesso nei confronti della società “La Nominativo_1 Società_1 s.n.c. in liquidazione”, di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile.
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di secondo grado per: a) violazione del diritto al contraddittorio;
b) illegittimità del ruolo per violazione del principio del beneficium excussionis ex art. 2304
c.c.; c) nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa. Ribadiva le proprie difese con memorie illustrative depositate l'08/01/2026.
§2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando le doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.
§3. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso non ha fondamento.
§5. Non ha pregio la censura sulla violazione del diritto al contraddittorio.
La cartella di pagamento impugnata costituisce atto meramente consequenziale ed esecutivo di una sentenza passata in giudicato. Le eventuali doglianze attinenti a vizi del procedimento conclusosi con la sentenza di secondo grado avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione della sentenza stessa, nei termini e con i mezzi previsti dall'ordinamento.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la cartella di pagamento non può essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione la legittimità dell'atto presupposto o del titolo giudiziale ormai definitivo” (Cass., sez. V, n. 27382/2023; Cass. n. 20866/2021).
In ogni caso, dagli atti risulta che l'atto di appello fu regolarmente notificato presso il domicilio eletto dalla società e dai soci, incluso il ricorrente, presso lo studio del difensore costituito, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Pertanto, deve ritenersi rispettato il diritto di difesa, essendo la mancata partecipazione al giudizio, frutto di una scelta processuale della parte. Sul punto:
“La notifica dell'atto di appello presso il domiciliatario eletto è pienamente idonea a garantire il contraddittorio, anche se il destinatario non abbia avuto conoscenza effettiva dell'atto” (Cass. n.
12458/2020).
§6. Del pari infondata è la doglianza sulla violazione del beneficium excussionis.
L'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella di pagamento è stato emesso nei confronti di una società in nome collettivo, i cui soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. Ora, è pacifico in atti che la società “Società_1 s.n.c.” è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 18 marzo 2009. Trova pertanto applicazione l'art. 2495 c.c., secondo cui, a seguito della cancellazione, i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che “la cancellazione della società determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta” (Cass., SS.UU., n. 6070/2013). La giurisprudenza successiva è costante nell'affermare che “nei confronti dei soci di società di persone estinta non opera il beneficium excussionis, atteso che essi rispondono in proprio dei debiti sociali” (Cass. n. 15637/2019; Cass. n.
17492/2018; Cass. n. 9094/2022).
Ne consegue la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento emessa direttamente nei confronti del socio.
§7. Anche il motivo con cui si lamenta la carenza di motivazione della cartella di pagamento è infondato.
La cartella impugnata trae origine da un titolo giudiziale definitivo che ha già stabilito l'an ed il quantum del tributo dovuto. In tali ipotesi, l'obbligo di motivazione è soddisfatto mediante il richiamo all'atto presupposto e l'indicazione degli importi iscritti a ruolo.
Per pacifica giurisprudenza, “la cartella di pagamento emessa in esecuzione di un atto impositivo o di una sentenza passata in giudicato è sufficientemente motivata mediante il riferimento a tali atti, senza necessità di ulteriori specificazioni” (Cass. n. 38116/2022; Cass. n. 31606/2023).
Non può pertanto configurarsi alcun difetto di motivazione, risultando il contribuente pienamente posto in condizione di conoscere la pretesa erariale e di esercitare il proprio diritto di difesa.
§8. Non ha pregio, infine, la deduzione, per la prima volta formulata nelle memorie illustrative dal ricorrente, circa la intrasmissibilità ai soci delle sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali di società di capitali estinte per cancellazione.
La stessa, oltre che inammissibile in quanto costituente motivo nuovo, è infondata nel merito, atteso che, per condivisibile giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali propri di società, i soci rispondono delle sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, non sussistendo ragione di escludere la trasmissibilità di dette sanzioni per le società di capitali estinte e dovendosi trattare dette obbligazioni fiscali al pari di ogni altra obbligazione sociale (Sez. 5 - , Sentenza n. 21177 del 29/07/2024,
Rv. 671877 – 01). Sul punto, v. inoltre:
L'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria;
Sez. 5 - , Ordinanza n. 23341 del 29/08/2024 (Rv.
672124 - 01): N. 21177 del 2024 Rv. 671877 - 01, N. 11411 del 2024 Rv. 670798 - 01, N. 17404 del 2024
Rv. 671613 - 01
§9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
§10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 4.500,00=, oltre accessori di legge. Catania, 19.01.2026.
Il Presidente estensore
ES PU
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
MA GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6611/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220067767172001 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con reclamo/ricorso notificato a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) in data 26/05/2023, iscritto al n. 6611/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2022 00677671 72, relativa al periodo d'imposta 2007, per II.DD. e IVA, dell'importo complessivo di
€ 87.345,14, notificata il 27/03/2023, emessa in esecuzione della sentenza n. 659/2022 della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado, che aveva riformato la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. TYS02DA01109/2012, emesso nei confronti della società “La Nominativo_1 Società_1 s.n.c. in liquidazione”, di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile.
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di secondo grado per: a) violazione del diritto al contraddittorio;
b) illegittimità del ruolo per violazione del principio del beneficium excussionis ex art. 2304
c.c.; c) nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa. Ribadiva le proprie difese con memorie illustrative depositate l'08/01/2026.
§2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando le doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.
§3. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso non ha fondamento.
§5. Non ha pregio la censura sulla violazione del diritto al contraddittorio.
La cartella di pagamento impugnata costituisce atto meramente consequenziale ed esecutivo di una sentenza passata in giudicato. Le eventuali doglianze attinenti a vizi del procedimento conclusosi con la sentenza di secondo grado avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione della sentenza stessa, nei termini e con i mezzi previsti dall'ordinamento.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la cartella di pagamento non può essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione la legittimità dell'atto presupposto o del titolo giudiziale ormai definitivo” (Cass., sez. V, n. 27382/2023; Cass. n. 20866/2021).
In ogni caso, dagli atti risulta che l'atto di appello fu regolarmente notificato presso il domicilio eletto dalla società e dai soci, incluso il ricorrente, presso lo studio del difensore costituito, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Pertanto, deve ritenersi rispettato il diritto di difesa, essendo la mancata partecipazione al giudizio, frutto di una scelta processuale della parte. Sul punto:
“La notifica dell'atto di appello presso il domiciliatario eletto è pienamente idonea a garantire il contraddittorio, anche se il destinatario non abbia avuto conoscenza effettiva dell'atto” (Cass. n.
12458/2020).
§6. Del pari infondata è la doglianza sulla violazione del beneficium excussionis.
L'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella di pagamento è stato emesso nei confronti di una società in nome collettivo, i cui soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. Ora, è pacifico in atti che la società “Società_1 s.n.c.” è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 18 marzo 2009. Trova pertanto applicazione l'art. 2495 c.c., secondo cui, a seguito della cancellazione, i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che “la cancellazione della società determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta” (Cass., SS.UU., n. 6070/2013). La giurisprudenza successiva è costante nell'affermare che “nei confronti dei soci di società di persone estinta non opera il beneficium excussionis, atteso che essi rispondono in proprio dei debiti sociali” (Cass. n. 15637/2019; Cass. n.
17492/2018; Cass. n. 9094/2022).
Ne consegue la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento emessa direttamente nei confronti del socio.
§7. Anche il motivo con cui si lamenta la carenza di motivazione della cartella di pagamento è infondato.
La cartella impugnata trae origine da un titolo giudiziale definitivo che ha già stabilito l'an ed il quantum del tributo dovuto. In tali ipotesi, l'obbligo di motivazione è soddisfatto mediante il richiamo all'atto presupposto e l'indicazione degli importi iscritti a ruolo.
Per pacifica giurisprudenza, “la cartella di pagamento emessa in esecuzione di un atto impositivo o di una sentenza passata in giudicato è sufficientemente motivata mediante il riferimento a tali atti, senza necessità di ulteriori specificazioni” (Cass. n. 38116/2022; Cass. n. 31606/2023).
Non può pertanto configurarsi alcun difetto di motivazione, risultando il contribuente pienamente posto in condizione di conoscere la pretesa erariale e di esercitare il proprio diritto di difesa.
§8. Non ha pregio, infine, la deduzione, per la prima volta formulata nelle memorie illustrative dal ricorrente, circa la intrasmissibilità ai soci delle sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali di società di capitali estinte per cancellazione.
La stessa, oltre che inammissibile in quanto costituente motivo nuovo, è infondata nel merito, atteso che, per condivisibile giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali propri di società, i soci rispondono delle sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, non sussistendo ragione di escludere la trasmissibilità di dette sanzioni per le società di capitali estinte e dovendosi trattare dette obbligazioni fiscali al pari di ogni altra obbligazione sociale (Sez. 5 - , Sentenza n. 21177 del 29/07/2024,
Rv. 671877 – 01). Sul punto, v. inoltre:
L'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria;
Sez. 5 - , Ordinanza n. 23341 del 29/08/2024 (Rv.
672124 - 01): N. 21177 del 2024 Rv. 671877 - 01, N. 11411 del 2024 Rv. 670798 - 01, N. 17404 del 2024
Rv. 671613 - 01
§9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
§10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 4.500,00=, oltre accessori di legge. Catania, 19.01.2026.
Il Presidente estensore
ES PU