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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/08/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii- Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 631/2023 promossa da
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di tutore legale dei Parte_1 C.F._1 figli minorenni (c.f. ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
( ) e (c.f. ) tutti nati a C.F._3 Parte_3 C.F._4
Pescara il 06.06.2018, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Cristiano Basile ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara, Viale G. D'Annunzio 24 appellanti contro
(P.I. ) con sede in (40128) Bologna, Via Stalingrado n° Controparte_1 P.IVA_1
45, quale Impresa designata a norma dell'art. 20 L. 990/1969, modificata dal D.LGS. 07/09/2005
n.209, art. 283, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del Procuratore ad negotia, Dott. , munito dei poteri di Persona_2 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.02.2023, in autentica Notaio, Dott. di Bologna, ai nn. 97405/12540 di rep./racc., rappresentata e difesa giusta Persona_3 procura in atti, dall'avv. Marino Di Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pescara, Piazza Unione n. 4, appellata avverso la sentenza n. 628/2023 pubblicata il 03.05.2023 resa dal Tribunale di Pescara a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg. 908/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis
1) Riformare la sentenza n 628/2023 depositata in data 03.05.2023 dal tribunale di Pescara e notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione in data 16.05.2023 nella parte in cui afferma:
“Orbene, premesso che sulla deposizione testimoniale dell' non si può effettivamente Tes_1 fondare una tale ricostruzione della dinamica del sinistro, non avendo quegli affatto riferito della manovra dell'autovettura proprio al sopraggiungere del motociclo, in quanto non lo avrebbe neppure visto perdere il controllo del mezzo in conseguenza di detta manovra ed andare ad urtare contro un palo alla sua destra (sulla circostanza capitolata sub 4 della memoria istruttoria attorea ha risposto: “Non ho visto”), resta il fatto che entrambi i testi e Tes_2
non possono ritenersi soggettivamente ed oggettivamente attendibili: il primo per il Tes_1 rapporto di amicizia con il fratello dell'attrice e per la non plausibilità della giustificazione fornita, priva di riscontri, a riguardo del non aver offerto subito la propria testimonianza agli
Agenti intervenuti sul posto;
il secondo perché non risulta meglio precisato e riscontrato a chi avrebbe lasciato il proprio numero di telefono, riservandosi di riferire sull'accaduto ed anche in tal caso perché non risulta plausibile che, a fronte della gravità dell'incidente, non si sia presentato subito e direttamente agli Agenti, sol perché il suo amico (del quale pure non si rinviene traccia agli atti di causa) doveva andar via;
neppure i medesimi appaiono oggettivamente attendibili, laddove il primo risulta essere caduto in contraddizione sulla Via dove l'autovettura avrebbe svoltato, il secondo ha riferito di aver sentito il rumore dell'impatto dello scooter contro il primo ostacolo, ma senza avvedersi dell'impatto stesso, proprio mentre superava, a bordo dell'autovettura condotta dal suo amico, l'autovettura che svoltava sulla sinistra. Neppure appare verosimile la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal
, posto che, se effettivamente il avesse avuto necessità di tentare di Controparte_2 CP_3 evitare l'urto con l'autovettura che vedeva improvvisamente svoltare sulla via posta alla sua destra, avrebbe dovuto non sterzare repentinamente a sua volta verso la stessa direzione, ma pag. 2/17 semmai cercare di allargare la sua direzione di marcia verso il centro strada. Resta da considerare pertanto congrua la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli Agenti della Polizia Municipale, per la quale il alla guida dello Yamaha Majesty targato CP_3
BT72683, percorrendo la Via del Circuito con direzione mare-monti, “procedendo nella corsia di sua pertinenza ad una velocità presumibilmente non adeguata, per le ore notturne e per una precedente semicurva e per più intersezioni, giunto all'altezza del civico 353 posto alla sua sinistra, perdeva il controllo del motociclo”, senza il concorso di altre cause, quale in particolare la denunciata improvvisa intersecazione della direzione di marcia osservata da parte di autovettura rimasta ignota. Al riguardo, come sempre già ricordato con l'ordinanza richiamata in narrativa, la giurisprudenza più remota della Suprema Corte (cfr.: Cass. civ., Sez.
III, 1° aprile 1976, n. 1150; Cass. civ., Sez. III,n25 giugno 1963, n. 1723) riconosceva che in caso di incidente stradale senza urto o collisione fra due veicoli fosse applicabile non la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., ma quella di cui al primo comma della norma stessa, per cui sorgesse, per il danno subito da uno dei veicoli, o dal suo conducente o da persona trasportata, la presunzione di colpa a carico del conducente del secondo veicolo, sempre che il danneggiato dimostrasse previamente il rapporto di causalità esistente tra il danno e la circolazione di quel veicolo, dunque “causa materiale dell'evento e cioè un antecedente necessario, diretto od indiretto, dell'evento medesimo (nella fattispecie di cui alla prima sentenza citata, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici del merito, accertato in fatto che il conducente di un veicolo aveva perduto il controllo del mezzo ed era uscito di strada nel mentre veniva rasentato da altro veicolo in fase di sorpasso, non potevano poi negare, per i danni subiti dal predetto conducente, l'invocabile della presunzione di colpa di cui all'art 2054 primo comma cod. civ., a carico del conducente del veicolo sorpassante). A partire però dalla pronuncia della Sez. III, 4 aprile 1996, n. 3131 la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che esso ha carattere sussidiario ed opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell'evento dannoso,
“ estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto”: la condizione necessaria per utilizzare “estensivamente l'art. 2054 c.c. è dunque che venga pag. 3/17 accertato il nesso di causalità tra la condotta di guida del veicolo non entrato in collisione e la causazione del sinistro ed è stato riconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 maggio 1987, n. 4924) che “la prova liberatoria, di cui all'art. 2054 cod. civ., da parte del conducente di veicolo senza guida di rotaie nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, non deve essere data necessariamente in modo diretto, cioè, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice stradale, ma può risultare anche dall'accertamento che la condotta del danneggiato oppure di un terzo sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso” e che (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2000,
n. 5671): “In tema di circolazione stradale, i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 cod. civ., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile”. Nel caso di specie, per quanto sopra, deve concludersi per l'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta di guida di conducente di veicolo non entrato in collisione e rimasto ignoto e la causazione del sinistro, sia sotto il profilo dell'effettività di una manovra di svolta improvvisa e repentina da parte di ignota autovettura, in concomitanza con il sopraggiungere dello scooter, sia sotto il profilo della configurabilità di una condotta di guida da parte del conducente di quest'ultimo esente da colpa, in particolare per l'impossibilità di manovra di emergenza idonea ad evitare il sinistro. La domanda va dunque respinta” e, per
l'effetto, riconosciuta la responsabilità del sinistro in capo alla vettura grigia rimasta ignota, condannare, per i motivi sopra esposti, la ( nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr. te p.t., al pagamento dell'importo di € 331.920,00 come previsto dalle tabelle di Milano ovvero €
310.400,00 come previsto dalle tabelle di Roma ottenuto sulla base del valore punto base pari ad € 9.700,00 (al caso concreto sono riconoscibili n 32 punti di cui, come stabilito nelle richiamate tabelle, n 20 punti per il grado di parentela (coniuge), n 4 punti per l'età della vittima, n 4 punti per l'età del coniuge, n 4 punti per lo stato di convivenza col de cuius) in
pag. 4/17 favore della vedova sig.ra a titolo di danno parentale oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
2) Condannare, per i motivi di cui sopra, la ( ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr.te p.t., al pagamento dell'importo di € 331.920,00 come da tabella di Milano, ovvero di € 300.700,00 in base alle tabelle di Roma, ottenuto sulla base del valore punto base pari ad € 9.700,00 (al caso concreto sono riconoscibili n 31 punti di cui, come stabilito nelle richiamate tabelle, n 18 punti per il grado di parentela (figlio), n 4 punti per l'età della vittima (anni 26), n 5 punti per l'età del figlio (anni 0), n 4 punti per lo stato di convivenza col de cuius) in favore della minore Per_1
come rapp.ta, a titolo di danno parentale oltre interessi e rivalutazione dalla data del
[...] sinistro all'effettivo soddisfo;
3) Condannare, per i motivi di cui sopra, la ( ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr.te p.t., al pagamento dell'importo di € 331.920,00 come da tabella di Milano, ovvero di € 300.700,00 in base alle tabelle di Roma, ottenuto sulla base del valore punto base pari ad € 9.700,00 (al caso concreto sono riconoscibili n 31 punti di cui, come stabilito nelle richiamate tabelle, n 18 punti per il grado di parentela (figlio), n 4 punti per l'età della vittima (anni 26), n 5 punti per l'età del figlio (anni 0), n 4 punti per lo stato di convivenza col de cuius) in favore della minore
[...]
come rapp.ta, a titolo di danno parentale oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_2 data del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) Condannare, per i motivi di cui sopra, la ( ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr.te p.t., al pagamento dell'importo di € 331.920,00 come da tabella di Milano, ovvero di € 300.700,00 in base alle tabelle di Roma, ottenuto sulla base del valore punto base pari ad € 9.700,00 (al caso concreto sono riconoscibili n 31 punti di cui, come stabilito nelle richiamate tabelle, n 18 punti per il grado di parentela (figlio), n 4 punti per l'età della vittima (anni 26), n 5 punti per l'età del figlio (anni 0), n 4 punti per lo stato di convivenza col de cuius) in favore della minore Pt_3
come rapp.to, a titolo di danno parentale oltre interessi e rivalutazione dalla data del
[...] sinistro all'effettivo soddisfo;
5) Condannare, infine, la ( nella qualità di Fondo Vittime della Controparte_1 P.IVA_1 strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr.te p.t., al pagamento del pag. 5/17 danno patrimoniale da lucro cessante in favore degli appellanti nella misura di € 381.888,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6) In subordine, previa nomina di apposito CTU atta ad accertare la possibile dinamica del sinistro e la erroneità di quella ricostruita dalla polizia municipale, condannare parte appellata al risarcimento ex art. 2054 e ss cc delle somme sopra quantificate nei punti da 1 a 5 ovvero in quella diversa ritenuta di Giustizia;
7) Con vittoria di compensi e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del legale antistatario.”
Per l'appellata:
“… chiede che, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta, la Ecc.ma Corte di
Appello adito, Voglia fissare ai sensi del novellato art. 348 bis e 350 c.p.c. l'udienza di discussione orale della causa e, per l'effetto, dichiarare l'integrale rigetto del gravame proposto con contestuale conferma della sentenza n. 68/2023 depositata in data 03.05.2023 dal Tribunale di Pescara. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. in proprio e nella sua qualità di genitore e tutore legale dei figli minori Parte_1
e conveniva innanzi al Tribunale di Persona_1 Parte_2 Parte_3
Pescara la nella qualità di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada CP_1 per ottenere il risarcimento del danno parentale e del danno patrimoniale (c.d. lucro cessante) derivante dalla morte del marito e padre dei suoi figli, Persona_4 nato in [...] il [...] e deceduto in data 19.08.2018 a seguito di sinistro stradale verificatosi in Pescara, ove il responsabile è rimasto ignoto.
2. L'attrice esponeva che il 19.8.2018 alle ore 1,05 circa, Persona_4 percorreva alla guida del motociclo Yamaha Majesty tg BT72683 di proprietà di via del Circuito in Pescara (strada ad unica carreggiata con doppio Controparte_4 senso di marcia) con direzione Pescara- -Villa Raspa e mentre giungeva all'altezza dell'intersezione con la via Passo delle Capannelle, un'autovettura utilitaria di colore grigio che proveniva dalla direzione opposta di marcia improvvisamente e pag. 6/17 repentinamente svoltava alla sua sinistra per immettersi su via Passo delle Capannelle, invadendo la corsia di marcia del motociclo e facendo perdere il controllo del mezzo al conducente che tentava di riprendere il dominio del motociclo riuscendo a non cadere per circa trenta metri, fino al successivo incrocio con via PU di Penne, ove perdeva definitivamente l'equilibrio cadendo rovinosamente in terra e battendo violentemente la testa e nonostante indossasse il casco, perdeva la vita. Sul luogo del sinistro interveniva prontamente la Polizia Municipale di Pescara che redigeva verbale nel quale veniva riportato che per motivi ignoti si spostava verso la destra tanto da urtare il cordolo Per_1 del marciapiede e così perdeva il controllo del mezzo;
inoltre veniva scritto che fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto.
3. La si costituiva in giudizio eccependo che, alla luce degli accertamenti Controparte_1 svolti dagli Agenti della Polizia Municipale di Pescara intervenuti a circa quindici minuti dal verificarsi del sinistro, non vi era alcuna traccia della presenza di un altro mezzo che avrebbe invaso la corsia di marcia percorsa dallo provocandone la caduta. Per_1
Evidenziavano che gli agenti accertatori avevano reputato che il motociclista viaggiasse ad una “velocità presumibilmente non adeguata, per le ore notturne, per una precedente semicurva e per più intersezioni” e che aveva perso il controllo del mezzo andando ad urtare contro il cordolo del marciapiedi di via del Circuito lato nord e avevano altresì affermato che non vi erano persone presenti in grado di testimoniare sull'accaduto.
Contestavano la domanda anche sul quantum e ne chiedevano il rigetto.
4. Acquisita la documentazione prodotta, espletata prova testimoniale, il Giudice, con ordinanza del 26.12.2020 - ritenute superflue alla luce delle emergenze processuali già acquisite, sia l'escussione testimoniale degli agenti verbalizzanti sia una c.t.u. cinematica
- respingeva la richiesta di provvisionale e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
5. Quindi la causa è stata decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il
Tribunale di Pescara ha respinto la domanda attorea, sul rilievo che, all'esito dell'istruttoria, i testi e non sono stati ritenuti Testimone_3 Testimone_4
pag. 7/17 soggettivamente ed oggettivamente attendibili, né è apparsa verosimile la ricostruzione della dinamica del sinistro operata nella consulenza tecnica cinematica redatta dal CTP di parte attrice, essendo invece considerata congrua quella operata Controparte_2 dagli Agenti della Polizia Municipale. Il Giudice ha altresì argomentato che il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell'evento dannoso, ma condizione necessaria per utilizzare “estensivamente”
l'art. 2054 c.c. è che venga accertato il nesso di causalità tra la condotta di guida del veicolo non entrato in collisione e la causazione del sinistro, fermo comunque che i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. E' quindi pervenuto alla conclusione di considerare: “
l'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta di guida di conducente di veicolo non entrato in collisione e rimasto ignoto e la causazione del sinistro, sia sotto il profilo dell'effettività di una manovra di svolta improvvisa e repentina da parte di ignota autovettura, in concomitanza con il sopraggiungere dello scooter, sia sotto il profilo della configurabilità di una condotta di guida da parte del conducente di quest'ultimo esente da colpa, in particolare per l'impossibilità di manovra di emergenza idonea ad evitare il sinistro”. Ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
6. Avverso la citata sentenza ha proposto appello in proprio e quale tutore Parte_1 dei figli minori e amentando, con un unico motivo: Persona_1 Parte_2 Pt_3
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E SS C.C. E
ART.115 CPC – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE – VIOLAZIONE ED
ERRATAAPPLICAZIONE DELL'ART. 2054 CC”. In particolare, l'appellante si duole dell'erronea valutazione operata dal Giudice di prime cure circa l'inattendibilità dei testi escussi, nonché in merito all' inverosimiglianza della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall' ing. secondo il quale con molta probabilità il conducente CP_2 del motociclo, avrebbe perso il controllo del mezzo quando si Persona_4 trovava già in corrispondenza dell'intersezione con la via PU NA, — e non quindi ben 25 metri come ipotizzato dalla Polizia Municipale — presumibilmente sterzando pag. 8/17 repentinamente verso destra come per evitare un ostacolo improvviso, individuato – sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri e Testimone_3 Testimone_4
- in un'autovettura grigia ignota che repentinamente ed improvvisamente poneva in essere una manovra di svolta a sinistra per imboccare via PU NA senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo, e poi allontanatasi dal luogo. Tale perizia di parte, sarebbe quindi idonea a smentire i rilevamenti e le conclusioni riportati nel verbale redatto dall'agente di polizia municipale. Si duole poi dell'ingiustificata non ammissione da parte del giudice di una CTU cinematica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro e ne reitera la richiesta.
7. Si è costituita in giudizio la quale Impresa Controparte_5 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per impugnare e contestare l'avversa impugnativa e chiedere il rigetto del gravame in quanto infondato essendo la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara assolutamente coerente con le emergenze processuali.
8. Con le note di trattazione scritta del 7.11.2024 parte appellante ha depositato perizia avente ad oggetto la ricostruzione della dinamica del sinistro di cui si discute redatta dal
CTU Ing. nominato nel giudizio RG. N. 3427/22 promosso innanzi al Persona_5
Tribunale di Pescara da (fratello del de cuius) contro la Parte_4 CP_1 nella qualità di Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo per ottenere il
[...] risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa dello stesso incidente per cui è causa, con osservazioni mosse dai CTP e risposta alle predette osservazioni.
9. All'udienza del 8.1.2025 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, le comparse conclusionali e le repliche come disposto nell'ordinanza del 13.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito espresse. pag. 9/17 11. Il Giudice di prime cure ha fondato il giudizio di inattendibilità dei testi escussi ritenendo che il teste , non avrebbe fornito una giustificazione plausibile per Testimone_3 non aver offerto subito la propria deposizione agli agenti intervenuti in loco, per essere amico del fratello dell'attrice e per essere caduto in contraddizione in merito alla via dove l'autovettura avrebbe svoltato;
quanto al teste , in quanto non avrebbe Testimone_4 chiarito a chi avrebbe lasciato il proprio numero di telefono riservandosi di riferire poi quanto successo e non essendo plausibile che, a fronte della gravità dell'accaduto, non si sia presentato subito agli Agenti giustificando tale comportamento con il fatto che l'amico con il quale viaggiava doveva andare via, inoltre lo stesso ha riferito di non avere visto l'impatto dello scooter e di avere sentito solo il rumore, senza però riferire sulla manovra effettuata dall'autovettura al sopraggiungere del motociclista che non avrebbe neppure visto perdere il controllo del mezzo ed andare ad urtare contro un palo alla sua destra.
12. L'appellante in merito alla testimonianza di obietta che pur avendo Testimone_4 quest'ultimo dichiarato, in risposta al cap. 4 della memoria istruttoria dell'attrice (“Vero che in quell'istante proveniva il motociclo condotto dal ragazzo di colore il quale, a seguito dell'invasione della sua corsia, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad urtare un palo posto sulla sua destra”): “non ho visto”, tuttavia la sua deposizione avrebbe dovuto essere valutata unitamente a quanto dallo stesso riferito in risposta agli altri capitoli di prova e a quanto affermato nella dichiarazione resa in data 21.10.2019 poiché egli ha visto chiaramente la dinamica della parte iniziale del sinistro seppure non abbia assistito all'impatto finale e quindi dalla sua deposizione risulterebbe dimostrato che la sconsiderata manovra dell'auto grigia fu la causa del verificarsi del sinistro, potendo applicarsi il principio elaborato dalla giurisprudenza del c.d. “più probabile che non” ove gli elementi rinvenibili dalle sue dichiarazioni fanno propendere per la quasi totale probabilità di collegamento fra evento e danno.
13. L'appellante anche riguardo al giudizio di inattendibilità del teste espresso nella Tes_2 gravata sentenza, ribatte che non può assurgere ad elemento valutabile negativamente la pag. 10/17 sua dichiarata amicizia con il fratello dell'attrice, inoltre in merito alla circostanza che lo stesso non avrebbe rilasciato dichiarazioni all'agente accertatore nell'immediatezza del sinistro, obietta che, il teste ha affermato di essersi sentito male alla vista dell'accaduto ed in ogni caso nessuno degli agenti aveva chiesto agli astanti se avessero visto la dinamica dell'incidente; aggiunge poi che doveva considerarsi irrilevante la circostanza connessa all'errore iniziale del sig. nell'indicazione del punto esatto ove era Tes_2 successo il sinistro riportata nella dichiarazione datata 13.12.2018 depositata in atti avendo lo stesso dichiarato in sede di deposizione testimoniale che il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio fra via del Circuito con via PU di Penne e non con via delle Capannelle come inizialmente ed erroneamente indicato nella citata dichiarazione che peraltro aveva anche rettificato con una dichiarazione Tes_2 successiva rilasciata il 5.11.2019 non tenuta in considerazione dal giudice di prime cure.
14. Il Giudice di primo grado ha correttamente osservato, con motivazione pienamente condivisibile, che le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Testimone_4 non possono considerarsi attendibili. Si ritiene infatti inverosimile che nessuno dei due abbia nell'immediatezza di un così grave e funesto incidente rilasciato le proprie generalità e dichiarazioni su quanto accaduto agli agenti di Polizia municipale intervenuti in loco, tanto più se – come da entrambi affermato – l'autovettura che a loro dire aveva svoltato repentinamente sulla sinistra in via PU di Penne non si era fermata ed era scappata. Non credibile altresì che , pur avendo appreso il giorno Testimone_3 seguente dai giornali che il ragazzo deceduto nell'incidente era il marito della sorella di un suo amico non abbia inteso recarsi prontamente presso una qualsiasi autorità locale di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale) per dire ciò che aveva visto anche al fine di favorire le indagini per l'identificazione del veicolo “perturbatore” rimasto ignoto (ad esempio per poter visionare gli impianti di videosorveglianza del circuito urbano) e si sia invece deciso a rilasciare dichiarazioni a distanza di tre mesi dal sinistro (la dichiarazione in atti è del 13.12.2018) segnalando solo allora la presenza di un altro veicolo (utilitaria di colore grigio) che avrebbe invaso la corsia di marcia del motociclista facendogli perdere il controllo del mezzo e facendolo cadere a terra urtando il palo ivi posto , urto di cui tuttavia non si ha alcun riscontro oggettivo risultando pag. 11/17 invece dalla relazione dell'incidente redatta dagli agenti della Polizia Municipale di
Pescara intervenuti che: “Il conducente del motociclo all'altezza dell'intersezione tra via
Del Circuito e via PU Penne andava ad impattare violentemente con il capo contro il cordolo del marciapiede di via PU Penne che probabilmente ne causava il decesso”, collisione che lasciava segni sul cordolo come documentato anche dalla foto allegata alla relazione (pag. 8 foto 20180819_023931.jpg) non risultando pertanto alcun segno di impatto con il palo posto alla destra della corsia di marcia del motociclista come ribadito dal teste anche all'udienza del 30.09.2020. Altra evidente contraddizione che Tes_2 depone per la inaffidabilità della testimonianza resa da quest'ultimo, già messa in luce dal giudice di prime cure, è l'avere in prima battuta indicato che l'autovettura che aveva invaso la corsia di marcia del motociclista svoltava da Via del Circuito su via Passo della
Capannelle (così nella dichiarazione del 13.12.2018) per poi a distanza di circa un anno rettificare ed indicare che l'incrocio ove era accaduto il sinistro era quello con via del
Passo della Capanelle ( così nella dichiarazione del 5.11.2019), risultando strano e poco credibile che a distanza di tre mesi dal sinistro il dichiarante non avesse buona memoria sul preciso luogo teatro del tragico evento e la recuperasse però dopo 18 mesi, lasciando dubitare della sua effettiva presenza in loco al momento dell'accaduto.
15. Anche la testimonianza di non risulta attendibile. Infatti, egli riferisce Testimone_4 di avere lasciato il proprio numero di cellulare ad una persona sconosciuta presente sul luogo dell'incidente e di essersene andato perché l'amico con il quale viaggiava in macchina doveva rientrare. Tuttavia, nonostante avessero assistito ad un incidente mortale, né lui né l'amico , si sono mai recati nell'immediatezza Controparte_6
o quanto meno nei giorni prossimi all'incidente presso l'autorità di polizia per riferire ciò che avevano visto, risultando quindi tale circostanza inverosimile o quanto meno poco credibile. In ogni caso, all'udienza del 4.12.2020 il teste ha dichiarato (in risposta al cap.
4 della memoria ex art. 183 n.2 cpc di parte attrice) di non avere visto il conducente del motociclo perdere il controllo del mezzo ed andare ad urtare contro un palo posto sulla sua destra, pertanto da tale dichiarazione non può desumersi che la causa dell'incidente di cui si discute sia da attribuire all'autovettura rimasta ignota. Tra l'altro quanto affermato da in sede testimoniale, smentisce la ricostruzione del sinistro operata Testimone_4
pag. 12/17 nella dichiarazione del 21.10.2019 a sua firma nella quale invece viene asserito che :”…
l'utilitaria invadeva la corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva dal senso opposto un grosso scooter scuro che perdeva il controllo andando a sbattere contro un palo posto alla sua destra” , e mette in discussione anche la provenienza del citato documento nel quale sono indicate generalità errate del sottoscrittore il cui cognome viene infatti riportato (sia in epigrafe che in calce) come “ ” e non PE
(cognome effettivo come risulta dalla carta d'identità allegata in copia), Tes_1 elemento significativo che dimostra che la predetta dichiarazione con tutta evidenza non
è stata predisposta dal soggetto dichiarante che a ben vedere al momento di sottoscriverla non ne ha curato neanche la rilettura.
16. Il giudizio di inattendibilità, così come censurato da parte appellante, va, dunque, confermato non essendo emersa la prova compiuta della dinamica del sinistro attribuito alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato.
17. L'appellante ha poi censurato la sentenza laddove il Giudice di prime cure ha reputato inverosimile la ricostruzione del sinistro come operata dal consulente tecnico di parte attrice ing. ritenendo invece congrua la ricostruzione della dinamica Controparte_2 effettuata dagli Agenti della Polizia Municipale di Pescara secondo i quali il motociclista percorrendo la Via del Circuito con direzione mare-monti, “procedendo nella corsia di sua pertinenza ad una velocità presumibilmente non adeguata, per le ore notturne e per una precedente semicurva e per più intersezioni, giunto all'altezza del civico 353 posto alla sua sinistra, perdeva il controllo del motociclo, andando ad urtare con il lato destro del motociclo contro il cordolo del marciapiedi di via del circuito lato nord” senza il concorso di altre cause, quale in particolare la denunciata improvvisa intersecazione della direzione di marcia osservata da parte di autovettura rimasta ignota.
18. Sostiene l'appellante invece che la ricostruzione operata dagli Agenti della Polizia
Municipale sarebbe erronea come rilevato dal consulente di parte ing. secondo il CP_2 quale invece avrebbe perso il controllo della moto quando già era in prossimità Per_1 di PU NA (e non quindi ben 25 metri prima come ipotizzato dalla Polizia pag. 13/17 Municipale), dove è stata ritrovato il suo corpo esanime e avrebbe presumibilmente sterzato repentinamente verso destra come per evitare un ostacolo improvviso, individuato dal tecnico - così come riferito dai testi e Testimone_3 [...] in base alle dichiarazioni rese - in un'autovettura rimasta ignota che, Tes_4 proveniente da via del Circuito in direzione contraria alla direttrice di marcia del motociclo giunta proprio nei pressi della via PU NA avrebbe repentinamente svoltato a sinistra per poi allontanarsi immediatamente dal luogo. Asserisce poi l'appellante che anche il riferimento alla presunta eccessiva velocità dello scooter contenuta nel verbale di accertamento della polizia municipale non avrebbe trovato elementi di riscontro nei rilevamenti effettuati e comunque, anche se sussistente non potrebbe far attribuire l'intera responsabilità del sinistro al conducente della moto.
19. Anche tali censure non meritano di essere condivise. Si è già detto infatti come le dichiarazioni/testimonianze rese dai sigg.ri ed non possono essere Tes_2 Tes_1 ritenute attendibili e di conseguenza non risulta dimostrato che l'incidente occorso a sia attribuibile ad un veicolo rimasto ignoto che ha intersecato la Persona_4 sua direttiva di marcia creando una turbativa, così come invece sostenuto dall'ing. CP_2 nella relazione richiamata a supporto dell'impugnativa dalla parte appellante, che assume dette deposizioni a base della ricostruzione effettuata, fermo comunque il principio che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. 20347/2017; Cass. 1614/2022).
20. La circostanza poi che sul luogo del sinistro non sono state reperite tracce di frenata mina ancora di più la tesi dell'appellante in punto di intervento perturbatore da parte di un altro veicolo, apparendo inverosimile che il motociclista nell'effettuare la dedotta manovra di emergenza in un tratto di strada rettilineo, non abbia in qualche modo tentato di rallentare la propria velocità di marcia, al fine di attenuare le conseguenza dannose dovute al repentino cambiamento di direzione dell'autovettura rimasta sconosciuta e non abbia tentato – come rilevato anche dal giudice di prime cure – di schivare l'auto magari rivolgendo la direzione della moto verso il centro della strada piuttosto che verso la sua destra. pag. 14/17 21. Si deve poi rilevare che il fatto che il motociclista abbia impattato violentemente con il capo contro il cordolo del marciapiede di via PU Penne, urto che ne provocava il decesso, lascia propendere per la ricostruzione effettuata dagli accertatori della Polizia
Municipale secondo i quali il conducente della moto “procedendo nella corsia di sua pertinenza ad una velocità presumibilmente non adeguata, per le ore notturne e per una precedente semicurva e per più intersezioni, giunto all'altezza del civico 353 posto alla sua sinistra, perdeva il controllo del motociclo andando ad urtare con il lato destro del motociclo contro il cordolo del marciapiedi di via del circuito lato nord” (come meglio descritto nello schizzo planimetrico del sinistro allegato alla relazione prot. 371/2018 della Polizia Municipale). Anche nella CTU redatta dall'ing. nel Persona_5 giudizio R.G. n. 3427/2022 promosso innanzi al Tribunale di Pescara dal fratello del de cuius prodotta dall'appellante, risulterebbe confermata una velocità del motociclo non commisurata alle condizioni ambientali avendo concluso il perito per una velocità della moto Yamaha pari a circa 63 km/h quindi superiore del 26,00 % al limite di velocita massimo di 50 km/h ivi imposto.
22. In conclusione, correttamente il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria, posto che la dinamica dell'incidente come descritta nell'atto introduttivo è rimasta non provata, essendo superfluo interrogarsi su possibili cause alternative.
23. Deve osservarsi infatti, quanto all'onere della prova, che, come da uniforme indirizzo giurisprudenziale: “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. ord. 10540/2023; Cass. 5892/2016). pag. 15/17 24. Nella fattispecie, gli elementi probatori allegati dalla parte attrice odierna appellante a fondamento della propria domanda non sono in grado di dimostrare l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato, nella causazione del sinistro del 19.08.2018 essendo necessario invece per potere conseguire il risarcimento richiesto, che vengano acquisite “prove idonee a dar conto, in termini chiari ed univoci, dell'effettiva attribuibilità del sinistro al fatto di un veicolo rimasto non identificato” (così, in motivazione: Cass. ord. 15659/2017).
25. L'appello è quindi respinto e la sentenza appellata confermata.
26. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte appellante ed in favore della parte appellata e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi de
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore indeterminabile di bassa e modesta complessità della controversia in virtù del principio di diritto, applicabile alla fattispecie secondo cui
:“Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass.
10984/2021; Cass. 32443/2022), e dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di giudizio.
27. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. pag. 16/17 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ancorché ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in proprio e nella sua qualità di genitore e tutore legale dei figli minori Pt_1 Persona_1
e avverso la sentenza n. 628/2023 pubblicata il Parte_2 Parte_3
03.05.2023 resa dal Tribunale di Pescara a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg.
908/2019, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 6.946,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, IVA e
CPA.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 03.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii- Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 631/2023 promossa da
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di tutore legale dei Parte_1 C.F._1 figli minorenni (c.f. ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
( ) e (c.f. ) tutti nati a C.F._3 Parte_3 C.F._4
Pescara il 06.06.2018, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Cristiano Basile ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara, Viale G. D'Annunzio 24 appellanti contro
(P.I. ) con sede in (40128) Bologna, Via Stalingrado n° Controparte_1 P.IVA_1
45, quale Impresa designata a norma dell'art. 20 L. 990/1969, modificata dal D.LGS. 07/09/2005
n.209, art. 283, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del Procuratore ad negotia, Dott. , munito dei poteri di Persona_2 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.02.2023, in autentica Notaio, Dott. di Bologna, ai nn. 97405/12540 di rep./racc., rappresentata e difesa giusta Persona_3 procura in atti, dall'avv. Marino Di Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pescara, Piazza Unione n. 4, appellata avverso la sentenza n. 628/2023 pubblicata il 03.05.2023 resa dal Tribunale di Pescara a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg. 908/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis
1) Riformare la sentenza n 628/2023 depositata in data 03.05.2023 dal tribunale di Pescara e notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione in data 16.05.2023 nella parte in cui afferma:
“Orbene, premesso che sulla deposizione testimoniale dell' non si può effettivamente Tes_1 fondare una tale ricostruzione della dinamica del sinistro, non avendo quegli affatto riferito della manovra dell'autovettura proprio al sopraggiungere del motociclo, in quanto non lo avrebbe neppure visto perdere il controllo del mezzo in conseguenza di detta manovra ed andare ad urtare contro un palo alla sua destra (sulla circostanza capitolata sub 4 della memoria istruttoria attorea ha risposto: “Non ho visto”), resta il fatto che entrambi i testi e Tes_2
non possono ritenersi soggettivamente ed oggettivamente attendibili: il primo per il Tes_1 rapporto di amicizia con il fratello dell'attrice e per la non plausibilità della giustificazione fornita, priva di riscontri, a riguardo del non aver offerto subito la propria testimonianza agli
Agenti intervenuti sul posto;
il secondo perché non risulta meglio precisato e riscontrato a chi avrebbe lasciato il proprio numero di telefono, riservandosi di riferire sull'accaduto ed anche in tal caso perché non risulta plausibile che, a fronte della gravità dell'incidente, non si sia presentato subito e direttamente agli Agenti, sol perché il suo amico (del quale pure non si rinviene traccia agli atti di causa) doveva andar via;
neppure i medesimi appaiono oggettivamente attendibili, laddove il primo risulta essere caduto in contraddizione sulla Via dove l'autovettura avrebbe svoltato, il secondo ha riferito di aver sentito il rumore dell'impatto dello scooter contro il primo ostacolo, ma senza avvedersi dell'impatto stesso, proprio mentre superava, a bordo dell'autovettura condotta dal suo amico, l'autovettura che svoltava sulla sinistra. Neppure appare verosimile la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal
, posto che, se effettivamente il avesse avuto necessità di tentare di Controparte_2 CP_3 evitare l'urto con l'autovettura che vedeva improvvisamente svoltare sulla via posta alla sua destra, avrebbe dovuto non sterzare repentinamente a sua volta verso la stessa direzione, ma pag. 2/17 semmai cercare di allargare la sua direzione di marcia verso il centro strada. Resta da considerare pertanto congrua la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli Agenti della Polizia Municipale, per la quale il alla guida dello Yamaha Majesty targato CP_3
BT72683, percorrendo la Via del Circuito con direzione mare-monti, “procedendo nella corsia di sua pertinenza ad una velocità presumibilmente non adeguata, per le ore notturne e per una precedente semicurva e per più intersezioni, giunto all'altezza del civico 353 posto alla sua sinistra, perdeva il controllo del motociclo”, senza il concorso di altre cause, quale in particolare la denunciata improvvisa intersecazione della direzione di marcia osservata da parte di autovettura rimasta ignota. Al riguardo, come sempre già ricordato con l'ordinanza richiamata in narrativa, la giurisprudenza più remota della Suprema Corte (cfr.: Cass. civ., Sez.
III, 1° aprile 1976, n. 1150; Cass. civ., Sez. III,n25 giugno 1963, n. 1723) riconosceva che in caso di incidente stradale senza urto o collisione fra due veicoli fosse applicabile non la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., ma quella di cui al primo comma della norma stessa, per cui sorgesse, per il danno subito da uno dei veicoli, o dal suo conducente o da persona trasportata, la presunzione di colpa a carico del conducente del secondo veicolo, sempre che il danneggiato dimostrasse previamente il rapporto di causalità esistente tra il danno e la circolazione di quel veicolo, dunque “causa materiale dell'evento e cioè un antecedente necessario, diretto od indiretto, dell'evento medesimo (nella fattispecie di cui alla prima sentenza citata, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici del merito, accertato in fatto che il conducente di un veicolo aveva perduto il controllo del mezzo ed era uscito di strada nel mentre veniva rasentato da altro veicolo in fase di sorpasso, non potevano poi negare, per i danni subiti dal predetto conducente, l'invocabile della presunzione di colpa di cui all'art 2054 primo comma cod. civ., a carico del conducente del veicolo sorpassante). A partire però dalla pronuncia della Sez. III, 4 aprile 1996, n. 3131 la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che esso ha carattere sussidiario ed opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell'evento dannoso,
“ estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto”: la condizione necessaria per utilizzare “estensivamente l'art. 2054 c.c. è dunque che venga pag. 3/17 accertato il nesso di causalità tra la condotta di guida del veicolo non entrato in collisione e la causazione del sinistro ed è stato riconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 maggio 1987, n. 4924) che “la prova liberatoria, di cui all'art. 2054 cod. civ., da parte del conducente di veicolo senza guida di rotaie nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, non deve essere data necessariamente in modo diretto, cioè, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice stradale, ma può risultare anche dall'accertamento che la condotta del danneggiato oppure di un terzo sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso” e che (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2000,
n. 5671): “In tema di circolazione stradale, i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 cod. civ., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile”. Nel caso di specie, per quanto sopra, deve concludersi per l'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta di guida di conducente di veicolo non entrato in collisione e rimasto ignoto e la causazione del sinistro, sia sotto il profilo dell'effettività di una manovra di svolta improvvisa e repentina da parte di ignota autovettura, in concomitanza con il sopraggiungere dello scooter, sia sotto il profilo della configurabilità di una condotta di guida da parte del conducente di quest'ultimo esente da colpa, in particolare per l'impossibilità di manovra di emergenza idonea ad evitare il sinistro. La domanda va dunque respinta” e, per
l'effetto, riconosciuta la responsabilità del sinistro in capo alla vettura grigia rimasta ignota, condannare, per i motivi sopra esposti, la ( nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr. te p.t., al pagamento dell'importo di € 331.920,00 come previsto dalle tabelle di Milano ovvero €
310.400,00 come previsto dalle tabelle di Roma ottenuto sulla base del valore punto base pari ad € 9.700,00 (al caso concreto sono riconoscibili n 32 punti di cui, come stabilito nelle richiamate tabelle, n 20 punti per il grado di parentela (coniuge), n 4 punti per l'età della vittima, n 4 punti per l'età del coniuge, n 4 punti per lo stato di convivenza col de cuius) in
pag. 4/17 favore della vedova sig.ra a titolo di danno parentale oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
2) Condannare, per i motivi di cui sopra, la ( ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr.te p.t., al pagamento dell'importo di € 331.920,00 come da tabella di Milano, ovvero di € 300.700,00 in base alle tabelle di Roma, ottenuto sulla base del valore punto base pari ad € 9.700,00 (al caso concreto sono riconoscibili n 31 punti di cui, come stabilito nelle richiamate tabelle, n 18 punti per il grado di parentela (figlio), n 4 punti per l'età della vittima (anni 26), n 5 punti per l'età del figlio (anni 0), n 4 punti per lo stato di convivenza col de cuius) in favore della minore Per_1
come rapp.ta, a titolo di danno parentale oltre interessi e rivalutazione dalla data del
[...] sinistro all'effettivo soddisfo;
3) Condannare, per i motivi di cui sopra, la ( ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr.te p.t., al pagamento dell'importo di € 331.920,00 come da tabella di Milano, ovvero di € 300.700,00 in base alle tabelle di Roma, ottenuto sulla base del valore punto base pari ad € 9.700,00 (al caso concreto sono riconoscibili n 31 punti di cui, come stabilito nelle richiamate tabelle, n 18 punti per il grado di parentela (figlio), n 4 punti per l'età della vittima (anni 26), n 5 punti per l'età del figlio (anni 0), n 4 punti per lo stato di convivenza col de cuius) in favore della minore
[...]
come rapp.ta, a titolo di danno parentale oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_2 data del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) Condannare, per i motivi di cui sopra, la ( ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr.te p.t., al pagamento dell'importo di € 331.920,00 come da tabella di Milano, ovvero di € 300.700,00 in base alle tabelle di Roma, ottenuto sulla base del valore punto base pari ad € 9.700,00 (al caso concreto sono riconoscibili n 31 punti di cui, come stabilito nelle richiamate tabelle, n 18 punti per il grado di parentela (figlio), n 4 punti per l'età della vittima (anni 26), n 5 punti per l'età del figlio (anni 0), n 4 punti per lo stato di convivenza col de cuius) in favore della minore Pt_3
come rapp.to, a titolo di danno parentale oltre interessi e rivalutazione dalla data del
[...] sinistro all'effettivo soddisfo;
5) Condannare, infine, la ( nella qualità di Fondo Vittime della Controparte_1 P.IVA_1 strada per la Regione Abruzzo in persona del proprio legale rappr.te p.t., al pagamento del pag. 5/17 danno patrimoniale da lucro cessante in favore degli appellanti nella misura di € 381.888,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
6) In subordine, previa nomina di apposito CTU atta ad accertare la possibile dinamica del sinistro e la erroneità di quella ricostruita dalla polizia municipale, condannare parte appellata al risarcimento ex art. 2054 e ss cc delle somme sopra quantificate nei punti da 1 a 5 ovvero in quella diversa ritenuta di Giustizia;
7) Con vittoria di compensi e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del legale antistatario.”
Per l'appellata:
“… chiede che, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta, la Ecc.ma Corte di
Appello adito, Voglia fissare ai sensi del novellato art. 348 bis e 350 c.p.c. l'udienza di discussione orale della causa e, per l'effetto, dichiarare l'integrale rigetto del gravame proposto con contestuale conferma della sentenza n. 68/2023 depositata in data 03.05.2023 dal Tribunale di Pescara. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. in proprio e nella sua qualità di genitore e tutore legale dei figli minori Parte_1
e conveniva innanzi al Tribunale di Persona_1 Parte_2 Parte_3
Pescara la nella qualità di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada CP_1 per ottenere il risarcimento del danno parentale e del danno patrimoniale (c.d. lucro cessante) derivante dalla morte del marito e padre dei suoi figli, Persona_4 nato in [...] il [...] e deceduto in data 19.08.2018 a seguito di sinistro stradale verificatosi in Pescara, ove il responsabile è rimasto ignoto.
2. L'attrice esponeva che il 19.8.2018 alle ore 1,05 circa, Persona_4 percorreva alla guida del motociclo Yamaha Majesty tg BT72683 di proprietà di via del Circuito in Pescara (strada ad unica carreggiata con doppio Controparte_4 senso di marcia) con direzione Pescara- -Villa Raspa e mentre giungeva all'altezza dell'intersezione con la via Passo delle Capannelle, un'autovettura utilitaria di colore grigio che proveniva dalla direzione opposta di marcia improvvisamente e pag. 6/17 repentinamente svoltava alla sua sinistra per immettersi su via Passo delle Capannelle, invadendo la corsia di marcia del motociclo e facendo perdere il controllo del mezzo al conducente che tentava di riprendere il dominio del motociclo riuscendo a non cadere per circa trenta metri, fino al successivo incrocio con via PU di Penne, ove perdeva definitivamente l'equilibrio cadendo rovinosamente in terra e battendo violentemente la testa e nonostante indossasse il casco, perdeva la vita. Sul luogo del sinistro interveniva prontamente la Polizia Municipale di Pescara che redigeva verbale nel quale veniva riportato che per motivi ignoti si spostava verso la destra tanto da urtare il cordolo Per_1 del marciapiede e così perdeva il controllo del mezzo;
inoltre veniva scritto che fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto.
3. La si costituiva in giudizio eccependo che, alla luce degli accertamenti Controparte_1 svolti dagli Agenti della Polizia Municipale di Pescara intervenuti a circa quindici minuti dal verificarsi del sinistro, non vi era alcuna traccia della presenza di un altro mezzo che avrebbe invaso la corsia di marcia percorsa dallo provocandone la caduta. Per_1
Evidenziavano che gli agenti accertatori avevano reputato che il motociclista viaggiasse ad una “velocità presumibilmente non adeguata, per le ore notturne, per una precedente semicurva e per più intersezioni” e che aveva perso il controllo del mezzo andando ad urtare contro il cordolo del marciapiedi di via del Circuito lato nord e avevano altresì affermato che non vi erano persone presenti in grado di testimoniare sull'accaduto.
Contestavano la domanda anche sul quantum e ne chiedevano il rigetto.
4. Acquisita la documentazione prodotta, espletata prova testimoniale, il Giudice, con ordinanza del 26.12.2020 - ritenute superflue alla luce delle emergenze processuali già acquisite, sia l'escussione testimoniale degli agenti verbalizzanti sia una c.t.u. cinematica
- respingeva la richiesta di provvisionale e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
5. Quindi la causa è stata decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il
Tribunale di Pescara ha respinto la domanda attorea, sul rilievo che, all'esito dell'istruttoria, i testi e non sono stati ritenuti Testimone_3 Testimone_4
pag. 7/17 soggettivamente ed oggettivamente attendibili, né è apparsa verosimile la ricostruzione della dinamica del sinistro operata nella consulenza tecnica cinematica redatta dal CTP di parte attrice, essendo invece considerata congrua quella operata Controparte_2 dagli Agenti della Polizia Municipale. Il Giudice ha altresì argomentato che il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell'evento dannoso, ma condizione necessaria per utilizzare “estensivamente”
l'art. 2054 c.c. è che venga accertato il nesso di causalità tra la condotta di guida del veicolo non entrato in collisione e la causazione del sinistro, fermo comunque che i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. E' quindi pervenuto alla conclusione di considerare: “
l'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta di guida di conducente di veicolo non entrato in collisione e rimasto ignoto e la causazione del sinistro, sia sotto il profilo dell'effettività di una manovra di svolta improvvisa e repentina da parte di ignota autovettura, in concomitanza con il sopraggiungere dello scooter, sia sotto il profilo della configurabilità di una condotta di guida da parte del conducente di quest'ultimo esente da colpa, in particolare per l'impossibilità di manovra di emergenza idonea ad evitare il sinistro”. Ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
6. Avverso la citata sentenza ha proposto appello in proprio e quale tutore Parte_1 dei figli minori e amentando, con un unico motivo: Persona_1 Parte_2 Pt_3
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E SS C.C. E
ART.115 CPC – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE – VIOLAZIONE ED
ERRATAAPPLICAZIONE DELL'ART. 2054 CC”. In particolare, l'appellante si duole dell'erronea valutazione operata dal Giudice di prime cure circa l'inattendibilità dei testi escussi, nonché in merito all' inverosimiglianza della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dall' ing. secondo il quale con molta probabilità il conducente CP_2 del motociclo, avrebbe perso il controllo del mezzo quando si Persona_4 trovava già in corrispondenza dell'intersezione con la via PU NA, — e non quindi ben 25 metri come ipotizzato dalla Polizia Municipale — presumibilmente sterzando pag. 8/17 repentinamente verso destra come per evitare un ostacolo improvviso, individuato – sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri e Testimone_3 Testimone_4
- in un'autovettura grigia ignota che repentinamente ed improvvisamente poneva in essere una manovra di svolta a sinistra per imboccare via PU NA senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo, e poi allontanatasi dal luogo. Tale perizia di parte, sarebbe quindi idonea a smentire i rilevamenti e le conclusioni riportati nel verbale redatto dall'agente di polizia municipale. Si duole poi dell'ingiustificata non ammissione da parte del giudice di una CTU cinematica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro e ne reitera la richiesta.
7. Si è costituita in giudizio la quale Impresa Controparte_5 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per impugnare e contestare l'avversa impugnativa e chiedere il rigetto del gravame in quanto infondato essendo la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara assolutamente coerente con le emergenze processuali.
8. Con le note di trattazione scritta del 7.11.2024 parte appellante ha depositato perizia avente ad oggetto la ricostruzione della dinamica del sinistro di cui si discute redatta dal
CTU Ing. nominato nel giudizio RG. N. 3427/22 promosso innanzi al Persona_5
Tribunale di Pescara da (fratello del de cuius) contro la Parte_4 CP_1 nella qualità di Fondo Vittime della strada per la Regione Abruzzo per ottenere il
[...] risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa dello stesso incidente per cui è causa, con osservazioni mosse dai CTP e risposta alle predette osservazioni.
9. All'udienza del 8.1.2025 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, le comparse conclusionali e le repliche come disposto nell'ordinanza del 13.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito espresse. pag. 9/17 11. Il Giudice di prime cure ha fondato il giudizio di inattendibilità dei testi escussi ritenendo che il teste , non avrebbe fornito una giustificazione plausibile per Testimone_3 non aver offerto subito la propria deposizione agli agenti intervenuti in loco, per essere amico del fratello dell'attrice e per essere caduto in contraddizione in merito alla via dove l'autovettura avrebbe svoltato;
quanto al teste , in quanto non avrebbe Testimone_4 chiarito a chi avrebbe lasciato il proprio numero di telefono riservandosi di riferire poi quanto successo e non essendo plausibile che, a fronte della gravità dell'accaduto, non si sia presentato subito agli Agenti giustificando tale comportamento con il fatto che l'amico con il quale viaggiava doveva andare via, inoltre lo stesso ha riferito di non avere visto l'impatto dello scooter e di avere sentito solo il rumore, senza però riferire sulla manovra effettuata dall'autovettura al sopraggiungere del motociclista che non avrebbe neppure visto perdere il controllo del mezzo ed andare ad urtare contro un palo alla sua destra.
12. L'appellante in merito alla testimonianza di obietta che pur avendo Testimone_4 quest'ultimo dichiarato, in risposta al cap. 4 della memoria istruttoria dell'attrice (“Vero che in quell'istante proveniva il motociclo condotto dal ragazzo di colore il quale, a seguito dell'invasione della sua corsia, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad urtare un palo posto sulla sua destra”): “non ho visto”, tuttavia la sua deposizione avrebbe dovuto essere valutata unitamente a quanto dallo stesso riferito in risposta agli altri capitoli di prova e a quanto affermato nella dichiarazione resa in data 21.10.2019 poiché egli ha visto chiaramente la dinamica della parte iniziale del sinistro seppure non abbia assistito all'impatto finale e quindi dalla sua deposizione risulterebbe dimostrato che la sconsiderata manovra dell'auto grigia fu la causa del verificarsi del sinistro, potendo applicarsi il principio elaborato dalla giurisprudenza del c.d. “più probabile che non” ove gli elementi rinvenibili dalle sue dichiarazioni fanno propendere per la quasi totale probabilità di collegamento fra evento e danno.
13. L'appellante anche riguardo al giudizio di inattendibilità del teste espresso nella Tes_2 gravata sentenza, ribatte che non può assurgere ad elemento valutabile negativamente la pag. 10/17 sua dichiarata amicizia con il fratello dell'attrice, inoltre in merito alla circostanza che lo stesso non avrebbe rilasciato dichiarazioni all'agente accertatore nell'immediatezza del sinistro, obietta che, il teste ha affermato di essersi sentito male alla vista dell'accaduto ed in ogni caso nessuno degli agenti aveva chiesto agli astanti se avessero visto la dinamica dell'incidente; aggiunge poi che doveva considerarsi irrilevante la circostanza connessa all'errore iniziale del sig. nell'indicazione del punto esatto ove era Tes_2 successo il sinistro riportata nella dichiarazione datata 13.12.2018 depositata in atti avendo lo stesso dichiarato in sede di deposizione testimoniale che il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio fra via del Circuito con via PU di Penne e non con via delle Capannelle come inizialmente ed erroneamente indicato nella citata dichiarazione che peraltro aveva anche rettificato con una dichiarazione Tes_2 successiva rilasciata il 5.11.2019 non tenuta in considerazione dal giudice di prime cure.
14. Il Giudice di primo grado ha correttamente osservato, con motivazione pienamente condivisibile, che le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Testimone_4 non possono considerarsi attendibili. Si ritiene infatti inverosimile che nessuno dei due abbia nell'immediatezza di un così grave e funesto incidente rilasciato le proprie generalità e dichiarazioni su quanto accaduto agli agenti di Polizia municipale intervenuti in loco, tanto più se – come da entrambi affermato – l'autovettura che a loro dire aveva svoltato repentinamente sulla sinistra in via PU di Penne non si era fermata ed era scappata. Non credibile altresì che , pur avendo appreso il giorno Testimone_3 seguente dai giornali che il ragazzo deceduto nell'incidente era il marito della sorella di un suo amico non abbia inteso recarsi prontamente presso una qualsiasi autorità locale di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale) per dire ciò che aveva visto anche al fine di favorire le indagini per l'identificazione del veicolo “perturbatore” rimasto ignoto (ad esempio per poter visionare gli impianti di videosorveglianza del circuito urbano) e si sia invece deciso a rilasciare dichiarazioni a distanza di tre mesi dal sinistro (la dichiarazione in atti è del 13.12.2018) segnalando solo allora la presenza di un altro veicolo (utilitaria di colore grigio) che avrebbe invaso la corsia di marcia del motociclista facendogli perdere il controllo del mezzo e facendolo cadere a terra urtando il palo ivi posto , urto di cui tuttavia non si ha alcun riscontro oggettivo risultando pag. 11/17 invece dalla relazione dell'incidente redatta dagli agenti della Polizia Municipale di
Pescara intervenuti che: “Il conducente del motociclo all'altezza dell'intersezione tra via
Del Circuito e via PU Penne andava ad impattare violentemente con il capo contro il cordolo del marciapiede di via PU Penne che probabilmente ne causava il decesso”, collisione che lasciava segni sul cordolo come documentato anche dalla foto allegata alla relazione (pag. 8 foto 20180819_023931.jpg) non risultando pertanto alcun segno di impatto con il palo posto alla destra della corsia di marcia del motociclista come ribadito dal teste anche all'udienza del 30.09.2020. Altra evidente contraddizione che Tes_2 depone per la inaffidabilità della testimonianza resa da quest'ultimo, già messa in luce dal giudice di prime cure, è l'avere in prima battuta indicato che l'autovettura che aveva invaso la corsia di marcia del motociclista svoltava da Via del Circuito su via Passo della
Capannelle (così nella dichiarazione del 13.12.2018) per poi a distanza di circa un anno rettificare ed indicare che l'incrocio ove era accaduto il sinistro era quello con via del
Passo della Capanelle ( così nella dichiarazione del 5.11.2019), risultando strano e poco credibile che a distanza di tre mesi dal sinistro il dichiarante non avesse buona memoria sul preciso luogo teatro del tragico evento e la recuperasse però dopo 18 mesi, lasciando dubitare della sua effettiva presenza in loco al momento dell'accaduto.
15. Anche la testimonianza di non risulta attendibile. Infatti, egli riferisce Testimone_4 di avere lasciato il proprio numero di cellulare ad una persona sconosciuta presente sul luogo dell'incidente e di essersene andato perché l'amico con il quale viaggiava in macchina doveva rientrare. Tuttavia, nonostante avessero assistito ad un incidente mortale, né lui né l'amico , si sono mai recati nell'immediatezza Controparte_6
o quanto meno nei giorni prossimi all'incidente presso l'autorità di polizia per riferire ciò che avevano visto, risultando quindi tale circostanza inverosimile o quanto meno poco credibile. In ogni caso, all'udienza del 4.12.2020 il teste ha dichiarato (in risposta al cap.
4 della memoria ex art. 183 n.2 cpc di parte attrice) di non avere visto il conducente del motociclo perdere il controllo del mezzo ed andare ad urtare contro un palo posto sulla sua destra, pertanto da tale dichiarazione non può desumersi che la causa dell'incidente di cui si discute sia da attribuire all'autovettura rimasta ignota. Tra l'altro quanto affermato da in sede testimoniale, smentisce la ricostruzione del sinistro operata Testimone_4
pag. 12/17 nella dichiarazione del 21.10.2019 a sua firma nella quale invece viene asserito che :”…
l'utilitaria invadeva la corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva dal senso opposto un grosso scooter scuro che perdeva il controllo andando a sbattere contro un palo posto alla sua destra” , e mette in discussione anche la provenienza del citato documento nel quale sono indicate generalità errate del sottoscrittore il cui cognome viene infatti riportato (sia in epigrafe che in calce) come “ ” e non PE
(cognome effettivo come risulta dalla carta d'identità allegata in copia), Tes_1 elemento significativo che dimostra che la predetta dichiarazione con tutta evidenza non
è stata predisposta dal soggetto dichiarante che a ben vedere al momento di sottoscriverla non ne ha curato neanche la rilettura.
16. Il giudizio di inattendibilità, così come censurato da parte appellante, va, dunque, confermato non essendo emersa la prova compiuta della dinamica del sinistro attribuito alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato.
17. L'appellante ha poi censurato la sentenza laddove il Giudice di prime cure ha reputato inverosimile la ricostruzione del sinistro come operata dal consulente tecnico di parte attrice ing. ritenendo invece congrua la ricostruzione della dinamica Controparte_2 effettuata dagli Agenti della Polizia Municipale di Pescara secondo i quali il motociclista percorrendo la Via del Circuito con direzione mare-monti, “procedendo nella corsia di sua pertinenza ad una velocità presumibilmente non adeguata, per le ore notturne e per una precedente semicurva e per più intersezioni, giunto all'altezza del civico 353 posto alla sua sinistra, perdeva il controllo del motociclo, andando ad urtare con il lato destro del motociclo contro il cordolo del marciapiedi di via del circuito lato nord” senza il concorso di altre cause, quale in particolare la denunciata improvvisa intersecazione della direzione di marcia osservata da parte di autovettura rimasta ignota.
18. Sostiene l'appellante invece che la ricostruzione operata dagli Agenti della Polizia
Municipale sarebbe erronea come rilevato dal consulente di parte ing. secondo il CP_2 quale invece avrebbe perso il controllo della moto quando già era in prossimità Per_1 di PU NA (e non quindi ben 25 metri prima come ipotizzato dalla Polizia pag. 13/17 Municipale), dove è stata ritrovato il suo corpo esanime e avrebbe presumibilmente sterzato repentinamente verso destra come per evitare un ostacolo improvviso, individuato dal tecnico - così come riferito dai testi e Testimone_3 [...] in base alle dichiarazioni rese - in un'autovettura rimasta ignota che, Tes_4 proveniente da via del Circuito in direzione contraria alla direttrice di marcia del motociclo giunta proprio nei pressi della via PU NA avrebbe repentinamente svoltato a sinistra per poi allontanarsi immediatamente dal luogo. Asserisce poi l'appellante che anche il riferimento alla presunta eccessiva velocità dello scooter contenuta nel verbale di accertamento della polizia municipale non avrebbe trovato elementi di riscontro nei rilevamenti effettuati e comunque, anche se sussistente non potrebbe far attribuire l'intera responsabilità del sinistro al conducente della moto.
19. Anche tali censure non meritano di essere condivise. Si è già detto infatti come le dichiarazioni/testimonianze rese dai sigg.ri ed non possono essere Tes_2 Tes_1 ritenute attendibili e di conseguenza non risulta dimostrato che l'incidente occorso a sia attribuibile ad un veicolo rimasto ignoto che ha intersecato la Persona_4 sua direttiva di marcia creando una turbativa, così come invece sostenuto dall'ing. CP_2 nella relazione richiamata a supporto dell'impugnativa dalla parte appellante, che assume dette deposizioni a base della ricostruzione effettuata, fermo comunque il principio che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. 20347/2017; Cass. 1614/2022).
20. La circostanza poi che sul luogo del sinistro non sono state reperite tracce di frenata mina ancora di più la tesi dell'appellante in punto di intervento perturbatore da parte di un altro veicolo, apparendo inverosimile che il motociclista nell'effettuare la dedotta manovra di emergenza in un tratto di strada rettilineo, non abbia in qualche modo tentato di rallentare la propria velocità di marcia, al fine di attenuare le conseguenza dannose dovute al repentino cambiamento di direzione dell'autovettura rimasta sconosciuta e non abbia tentato – come rilevato anche dal giudice di prime cure – di schivare l'auto magari rivolgendo la direzione della moto verso il centro della strada piuttosto che verso la sua destra. pag. 14/17 21. Si deve poi rilevare che il fatto che il motociclista abbia impattato violentemente con il capo contro il cordolo del marciapiede di via PU Penne, urto che ne provocava il decesso, lascia propendere per la ricostruzione effettuata dagli accertatori della Polizia
Municipale secondo i quali il conducente della moto “procedendo nella corsia di sua pertinenza ad una velocità presumibilmente non adeguata, per le ore notturne e per una precedente semicurva e per più intersezioni, giunto all'altezza del civico 353 posto alla sua sinistra, perdeva il controllo del motociclo andando ad urtare con il lato destro del motociclo contro il cordolo del marciapiedi di via del circuito lato nord” (come meglio descritto nello schizzo planimetrico del sinistro allegato alla relazione prot. 371/2018 della Polizia Municipale). Anche nella CTU redatta dall'ing. nel Persona_5 giudizio R.G. n. 3427/2022 promosso innanzi al Tribunale di Pescara dal fratello del de cuius prodotta dall'appellante, risulterebbe confermata una velocità del motociclo non commisurata alle condizioni ambientali avendo concluso il perito per una velocità della moto Yamaha pari a circa 63 km/h quindi superiore del 26,00 % al limite di velocita massimo di 50 km/h ivi imposto.
22. In conclusione, correttamente il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria, posto che la dinamica dell'incidente come descritta nell'atto introduttivo è rimasta non provata, essendo superfluo interrogarsi su possibili cause alternative.
23. Deve osservarsi infatti, quanto all'onere della prova, che, come da uniforme indirizzo giurisprudenziale: “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. ord. 10540/2023; Cass. 5892/2016). pag. 15/17 24. Nella fattispecie, gli elementi probatori allegati dalla parte attrice odierna appellante a fondamento della propria domanda non sono in grado di dimostrare l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato, nella causazione del sinistro del 19.08.2018 essendo necessario invece per potere conseguire il risarcimento richiesto, che vengano acquisite “prove idonee a dar conto, in termini chiari ed univoci, dell'effettiva attribuibilità del sinistro al fatto di un veicolo rimasto non identificato” (così, in motivazione: Cass. ord. 15659/2017).
25. L'appello è quindi respinto e la sentenza appellata confermata.
26. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte appellante ed in favore della parte appellata e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi de
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore indeterminabile di bassa e modesta complessità della controversia in virtù del principio di diritto, applicabile alla fattispecie secondo cui
:“Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass.
10984/2021; Cass. 32443/2022), e dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di giudizio.
27. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. pag. 16/17 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ancorché ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in proprio e nella sua qualità di genitore e tutore legale dei figli minori Pt_1 Persona_1
e avverso la sentenza n. 628/2023 pubblicata il Parte_2 Parte_3
03.05.2023 resa dal Tribunale di Pescara a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg.
908/2019, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 6.946,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, IVA e
CPA.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 03.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
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