Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1877/2022
Il collegio composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente dott.ssa Federica Meloni Giudice rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TE C.F._1
CAVALCA MARIA TERESA ARGENIDE ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSA Controparte_1 C.F._2
GIANCARLO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 24.5.2009 a TT TE Controparte_1
Baluffi (CR), come risulta dall'atto di matrimonio n. 1541 p.1 s.A anno 1973.
Dal matrimonio è nata in data [...] . Per_1
Con ricorso del 20 settembre 2022 la IG.ra proponeva domanda di TE separazione e di regolamentazione dei rapporti genitori-figlia.
Precisava le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale di Cremona voglia nel merito statuire che:
1. I coniugi vivano separati, liberi di stabilire la propria residenza ove meglio crederanno opportuno, con obbligo di reciproco rispetto, senza che eventuali cambi di residenza ostacolino l'esercizio della responsabilità genitoriale e di comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza o domicilio anche se temporaneo, accettando l'idoneità a tal fine di sms telefonici.
2. La figlia minore sia affidata congiuntamente al padre e alla madre, con collocamento prevalente presso la madre.
3. Il padre possa tenere con se tre pomeriggi alla settimana la figlia allorchè la stessa non sia con lui nel WE e due pomeriggi alla settimana allorchè la stessa sia con lui nel WE, in orari da concordare e compatibili con le eIGenze scolastiche della figlia con prelievo a scuola nel periodo scolastico o nella di lei abitazione e riaccompagnamento nella di lei abitazione;
nonchè un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico.
Nel periodo estivo trascorra con il padre giorni quindici e giorni quindici con la madre, la scelta del Persona_2 periodo di vacanza dovrà essere comunicata da entrambi i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
I periodi di assenza scolastica durante le festività pasquali e natalizie siano suddivisi fra i genitori con alternanza annuale della festività di Pasqua e di Natale.
Nel caso i genitori non possano curarsi della figlia nei giorni a loro assegnati debbano provvedervi incaricando baby sitter il cui costo sarà a totale carico di chi ne abbia la necessità, salvi diversi accordi fra di loro. L'impedimento sia comunicato anticipatamente a mezzo mail o messaggio telefonico.
4. La SI.ra non chiede l'assegnazione della casa familiare della porzione immobiliare in TE
TT Baluffi CR, Via Europa n. 4
5. Il SI. debba contribuire al mantenimento della figlia, sino a che la stessa non abbia Controparte_1 raggiunto l'indipendenza economica, con la somma mensile di euro trecento, oltre ISTAT a partire dal prossimo anno e versare ilcinquanta per cento delle spese straordinarie necessarie secondo i seguenti criteri del protocollo del
Tribunale di Cremona :
spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio ANitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
pag. 2/18 spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo); a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private.
spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo.
spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
c) viaggi e vacanze senza i genitori.
Il genitore che le avrà anticipate per intero avrà titolo di ripeterle pro-quota dall'altro esibendone idonea documentazione fiscale o comunque atta a comprovarne l'esborso entro giorni dieci dall'esibizione che si concorda possa avvenire a mezzo sms.
L'assegno unico per la figlia minore venga trattenuto per intero dalla SI.ra . TE
6. Essendo i coniugi economicamente autosufficienti non dovrà statuirsi alcun contributo nel loro mantenimento.”
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di separazione, contestava Parte_2 in parte quanto dedotto dalla ricorrente e precisava le proprie conclusioni anche relativamente alla regolamentazione dei rapporti genitori-figlia.
In particolare, quanto alla richiesta di mantenimento della figlia minore, allegava di lavorare solo part-time, di avere un reddito minimo e che le proprie condizioni di salute (colite ulcerosa) non gli consentivano di lavorare di più. Per tali ragioni, domandava che fosse la moglie a versare, per la figlia e per lui, il mantenimento.
Proponeva le seguenti conclusioni:
pag. 3/18 “che il Tribunale di Cremona, ogni altra istanza respinta e dichiarata la separazione coniugale tra i coniugi, voglia:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e con impegno a comunicare ogni cambio di residenza e/o domicilio fino al raggiungimento della maggiore età della figlia;
2) assegnare la casa coniugale sita in TT Baluffi (CR) via Europa n. 4 al IG. Controparte_1
3) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il giorno Persona_3
01/10/2013 con collocazione prevalente presso il padre e con possibilità per la madre di vederla e tenerla quando vuole previo avviso al padre e almeno:
- tre pomeriggi alla settimana allorchè la figlia non sia con lei nel WE e due pomeriggi alla settimana allorchè la stessa sia con lei nel WE, in orari da concordare e compatibili con le eIGenze scolastiche della figlia, con prelievo a scuola nel periodo scolastico o nella di lui abitazione e riaccompagnamento nella di lui abitazione;
- un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico;
- nel periodo estivo trascorrerà con la madre giorni quindici e giorni quindici con il padre, la scelta del Persona_2 periodo di vacanza dovrà essere comunicata da entrambi i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- i periodi di assenza scolastica durante le festività pasquali e natalizie siano suddivisi fra i genitori con alternanza annuale della festività di Pasqua e di Natale.
4) Considerata la marcata differenza reddituale tra i genitori disporre che la IG.ra versi, TE entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile per il mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 (nel caso che al padre venga riconosciuta la metà dell'assegno unico) ovvero almeno euro 400,00 (qualora la moglie continui a percepire integralmente il suddetto assegno unico).
Somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Stabilire che la IG.ra versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il TE mantenimento del IG. pari ad euro 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Controparte_1
6) disporre che le spese straordinarie di cui al protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Cremona e concordato con il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e la locale siano pagate interamente CP_2
pag. 4/18 dalla IG.ra ovvero che il IG. contribuisca in misura non superiore al TE Controparte_1
20%.
7) dare atto che, salvo quanto sopra disposto, i coniugi hanno già regolato ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale e non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
In data 19 gennaio 2023, esperito negativamente il tentativo di conciliazione dinnanzi al
Presidente del Tribunale, lo stesso adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto;
affidamento condiviso della figlia minore (2013) che vivrà prevalentemente con la madre nell'abitazione Per_1
a lei in uso.
diritto del padre di tenere con sé la figlia, secondo quanto indicato in ricorso e comunque in base ad acconci accordi tra i coniugi rispettosi delle eIGenze della minore.
In caso di convivenza della minore con il padre, paritariamente alla madre, obbligo del padre di versare alla moglie per il mantenimento della figlia complessivi euro 100,00 mensili, oltre al 50% spese straordinarie secondo il protocollo in data 3-12-2015 tra il Tribunale di Cremona, il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e l'AIAF Lombardia sez. di Cremona. Il versamento avverrà al 5 di ogni mese con bonifico bancario, con rivalutazione annua secondo i dati ISTAT.
La madre affidataria prevalente della minore percepirà in via esclusiva l'assegno unico corrisposto per la prole”.
In data 2.5.2023 la corte d'Appello di Brescia nel procedimento N.V.G. 62/23 promosso con reclamo dal SI. , accogliendo parzialmente il reclamo, emetteva Ordinanza così Controparte_1 concludendo:
“la Corte accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, dispone, in parziale modifica del provvedimento impugnato, quanto segue:
In caso di convivenza della minore con il padre, paritariamente alla madre, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia, quando la tiene con sé, e sosterrà il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in data 03.12.2015 tra il tribunale di Cremona, il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e l'AIAF Lombardia sez. di Cremona;
pag. 5/18 ciascuno dei genitori percepirà il 50% dell'assegno unico corrisposto per la prole.
Fermo il resto”.
In data 15.5.2023 è stata emessa sentenza parziale di separazione.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite accertamenti della Guardia di Finanza. Non veniva ammessa la prova testimoniale in quanto ritenuta generica e irrilevante, valutazione che oggi si conferma. Veniva inoltre sentita la figlia NN . Si riporta il verbale Per_1 dell'audizione del 17 aprile 2024:
“Giudice: sai perché sei qui? ti è stato spiegato qualcosa di questo colloquio? Chi ha detto cosa?
Risposta: i miei genitori mi hanno detto solo che dovevo venire dal giudice. Non so di cosa dobbiamo parlare.
Giudice: spiegami un po' com'è la tua vita: che classe fai?
risposta: faccio la quinta elementare. Vado bene a scuola. La mia materia preferita è scienze.
Giudice: e il pomeriggio dopo la scuola cosa ti piace fare? fai degli sport? I compiti li fai da sola?
risposta: faccio danza due giorni a settimana e alcuni giorni nuoto. Mi piace di più danza. È un misto di danza classica e moderna. Negli altri giorni vado in bicicletta, gioco in giardino, oppure vedo le amiche.
Giudice: chi sono le tue amiche? Compagni di scuola?
risposta: compagne di scuola
Giudice: parliamo un po' della tua famiglia ora. Com'è tua mamma, come la vedi?
risposta: la mamma è simpatica, le piace viaggiare. Andiamo anche insieme a fare dei viaggi. Siamo andate a
Roma da poco, il weekend scorso. Ci siamo divertite.
Giudice: e tuo padre?
risposta: è simpatico anche lui. Gioca con me. Ad esempio giochiamo in giardino con gli animali: abbiamo un cane, un gatto, un pesce e cinque galline.
Giudice: che rapporti hai con i tuoi genitori? quando hai bisogno di aiuto da chi vai? Per i compiti?
pag. 6/18 Risposta: io mi genitori li vedo uguali. Vado da entrambi per aiutarmi a fare i compiti.
Giudice: chi si occupa principalmente di accompagnarti a fare gli sport?
Risposta: entrambi mi accompagnano, dipende da dove sono. A nuoto vado solo con mia mamma, perché lo fa anche lei.
Giudice: come siete organizzati ora?
risposta: il weekend lo faccio una volta con uno e una volta con l'altro. Durante la settimana dormo sempre dalla mamma ma il pomeriggio a volte vedo il papà.
Giudice: quando vai da tuo padre che fate?
risposta: mi aiuta a fare i compiti. Giochiamo con gli animali. CP_3
Giudice: e con la mamma invece che fai? Vai sul monopattino?
risposta: ci piace andare in bici insieme e guardare i film. Anche con papa li guardo comunque. Vado anche con il monopattino con la mamma.
Giudice: la casa di tua mamma com'è? E quella di tuo papà?
risposta: la casa della mamma è un appartamento;
lì ho la mia camera, è bella. Quella del papà è più grande;
lì dormo con il papà.
Giudice: la mamma delle volte fa il turno di notte. Come vi organizzate in questi casi?
risposta: in questi casi vado da una mia amica, , la sua mamma si chiama . Facciamo un pijama Per_4 Per_5 party. Non succede tanto spesso. Quest'anno di meno. Comunque non tutte le settimane.
Giudice: cosa ne pensi di questa organizzazione? Cosa cambieresti?
risposta: a me piace così però farei sempre un weekend alternato e poi durante la settimana mi piacerebbe fare un pomeriggio con uno e il pomeriggio del giorno successivo con l'altro. A dormire ora magari non andrei dal papà durante la settimana perché il papà lavora, però potrebbe chiedere un permesso una volta alla settimana per andare al lavoro più tardi. Io so che stiamo pensando di fare un'altra camera a casa del papà.
Giudice: cosa ne penserebbero i tuoi genitori di questi cambiamenti?
pag. 7/18 risposta: io non l'ho detto ai miei genitori ma penso che sarebbero d'accordo.
Giudice: vuoi aggiungere qualcosa? O chiedermi qualcosa?
risposta: no niente”.
All'udienza del 12 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
in particolare, la parte ricorrente chiedeva che:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito statuire nel merito:
1. I coniugi vivano separati, liberi di stabilire la propria residenza ove meglio crederanno opportuno, con obbligo di reciproco rispetto, senza che eventuali cambi di residenza ostacolino l'esercizio della responsabilità genitoriale e di comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza o domicilio anche se temporaneo.
2. La figlia minore sia affidata congiuntamente al padre e alla madre, con collocamento prevalente presso la madre.
3. Il padre possa tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, in orari compatibili con le eIGenze scolastiche e di vita di relazione della stessa, con prelievo a scuola nel periodo scolastico o nella di lei abitazione e riaccompagnamento nella di lei abitazione;
nonchè un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico;
nel periodo estivo trascorra con il padre giorni quindici e giorni quindici con la madre, la scelta del Persona_2 periodo di vacanza dovrà essere comunicata da entrambi i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
i periodi di assenza scolastica durante le festività pasquali e natalizie siano suddivisi fra i genitori con alternanza annuale della festività di Pasqua e di Natale.
Nel caso i genitori non possano curarsi della figlia nei giorni a loro assegnati debbano provvedervi incaricando baby sitter il cui costo sarà a totale carico di chi ne abbia la necessità, salvi diversi accordi fra di loro. L'impedimento sia comunicato anticipatamente a mezzo mail o messaggio telefonico.
4. Il SI. debba contribuire al mantenimento della figlia, sino a che la stessa non abbia Controparte_1 raggiunto l'indipendenza economica, con una somma mensile di euro trecento, oltre ISTAT a partire dal prossimo pag. 8/18 anno o con quella diversa maggiore o minore ritenuta dal Tribunale equa al di lei mantenimento oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie necessarie secondo i seguenti criteri del protocollo del Tribunale di Cremona .
5. Essendo i coniugi economicamente autosufficienti non dovrà statuirsi alcun contributo nel loro mantenimento.
6. Accertato che la separazione dei SIg.ri e è intervenuta a causa del TE Controparte_1 comportamento di quest'ultimo in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio, voglia addebitare la separazione al SI. Controparte_1
Rigettare in ogni miglior modo le domande ex adverso.
Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In via istruttoria:
si insiste ne l'accoglimento delle prove testimoniali capitolate nella memoria ex art. 183 VI co. n.2 C.P.C, con audizione dei testi indicati e disattese;
si fa riferimento ai documenti prodotti ed a tutte le argomentazioni di cui all'atto introduttivo, alla memoria integrativa e alle memorie ex art. 183 VI co.”
La parte resistente precisava invece le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, ogni altra istanza respinta e dichiarata la separazione coniugale tra i coniugi:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e con impegno a comunicare ogni cambio di residenza e/o domicilio fino al raggiungimento della maggiore età della figlia;
2) assegnare la casa coniugale sita in TT Baluffi (CR) via Europa n. 4 al IG. Controparte_1
3) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il giorno Persona_3
01/10/2013 con collocazione prevalente presso il padre e con possibilità per la madre di vederla e tenerla quando vuole previo avviso al padre e almeno:
- tre pomeriggi alla settimana allorchè la figlia non sia con lei nel WE e due pomeriggi alla settimana allorchè la stessa sia con lei nel WE, in orari da concordare e compatibili con le eIGenze scolastiche della figlia, con prelievo a scuola nel periodo scolastico o nella di lui abitazione e riaccompagnamento nella di lui abitazione;
pag. 9/18 - un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico;
- nel periodo estivo trascorrerà con la madre giorni quindici e giorni quindici con il padre, la scelta del Persona_2 periodo di vacanza dovrà essere comunicata da entrambi i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- i periodi di assenza scolastica durante le festività pasquali e natalizie siano suddivisi fra i genitori con alternanza annuale della festività di Pasqua e di Natale.
4) Considerata la marcata differenza redituale tra i genitori disporre che la IG.ra versi, TE entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile per il mantenimento della figlia pari ad euro 300,00.
Somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Assegno Unico da percepire al 50%.
5) Stabilire che la IG.ra versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il TE mantenimento del IG. pari ad euro 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Controparte_1
6) disporre che le spese straordinarie di cui al protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Cremona e concordato con il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e la locale siano pagate interamente CP_2 dalla IG.ra ovvero che il IG. contribuisca in misura non superiore al TE Controparte_1
20%.
7) dare atto che, salvo quanto sopra disposto, i coniugi hanno già regolato ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale e non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
6) disporre che le spese straordinarie di cui al protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Cremona e concordato con il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e la locale siano pagate interamente CP_2 dalla IG.ra ovvero che il IG. contribuisca in misura non superiore al TE Controparte_1
20%.
7) dare atto che, salvo quanto sopra disposto, i coniugi hanno già regolato ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale e non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
pag. 10/18 Non si accetta il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
Ribadite tutte le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti atti e verbali delle udienze, in via istruttoria si chiede:
a) l'ammissione di prova per interpello e testi (anche a prova contraria sulle circostanze di controparte eventualmente ammesse) sui seguenti capitoli di prova preceduti da “vero che”.
1. “dal giorno 01/10/2022 al 20/11/2023 i genitori della IG.ra hanno abitato come ospiti il piano Pt_1 terreno dell'abitazione della quale il IG. è comproprietario in TT Baluffi (CR)”. Controparte_1
2. “l'accordo era che la IG.ra per il suddetto periodo, avrebbero contribuito pagando la metà delle bollette Pt_1 relative alle utenze di elettricità, acqua e gas”.
3. “le bollette relative alle suddette utenze dell'abitazione, nel predetto arco di tempo, sono state pagate integralmente dal IG. . Controparte_1
4. “alla fine di novembre dell'anno 2022 i genitori della IG.ra sono tornati in Brasile”. Pt_1
5. “dal momento dei provvedimenti provvisori emanati dal Presidente del Tribunale, considerando un arco temporale di 2 settimane, trascorre con il padre un fine settimana su due e dei restanti 10 giorni Per_1 riportandola dalla mamma dopo la cena”.
6. “a far tempo dal mese di maggio 2023, la IG.ra si presenta in pubblico con il nuovo compagno IG. Pt_1
”. Parte_3
7. “in occasione della recita di Mariasofia tenutasi nel mese di giugno 2023 a Casalmaggiore (CR) la IG.ra tenendo per mano la figlia di una sua amica, si è diretta verso il IG. e gli ha detto testuali Pt_1 Controparte_4 parole “non sei il benvenuto, pezzo di merda….pezzo di merda”.
8. “quando la IG.ra ha il turno lavorativo notturno manda la figlia a dormire, a rotazione, dalla IG.ra Pt_1
a Gambara (BS) ovvero dalla famiglia (CR) oppure Parte_4 Persona_6
a AN Felice (CR) da altra amica”.
9. “ lamenta sempre che non vuole andarci e che vorrebbe dormire a casa del papà, ma la mamma la Per_1 costringe ad andare nei suddetti luoghi”.
pag. 11/18 10. “la IG.ra ha più volte riferito a terzi residenti a [...] che il IG. Pt_1 Controparte_1
“non ha neanche i 100 euro per pagare il mantenimento della figlia”.
11. “il IG. ha regolarmente versato l'assegno di mantenimento per la figlia”. Controparte_1
12. “la mattina del giorno 16/07/2023 la IG.ra si è introdotta nell'abitazione del IG. Pt_1 Controparte_1 senza autorizzazione è ha iniziato a spingere la porta posta al piano terreno per aprirla”.
13. “nell'occasione è uscito di casa il IG. e la IG.ra gli ha urlato testuali parole “figlio di Controparte_4 Pt_1 puttana, porta subito fuori mia figlia”.
14. “il IG. ha subito risposto che era al mare con il papà perché, come comunicato dal IG. CP_4 Per_1
era la settimana che la figlia doveva trascorrere col padre”. CP_1
15. “ciò nonostante la IG.ra ha chiamato i Carabinieri di Scandolara Ravara i quali, inconsapevoli del Pt_1 fatto che era la settimana di ferie col padre, hanno telefonato al IG. minacciando di mettergli le manette CP_1 perché stava commettendo sottrazione di minori”.
16. “il IG. ha dovuto inviare al Comandante dei Carabinieri via wathapp la mail prodotta come CP_1 documento numero 5”.
17. “il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scandolara Ravara per sincerarsi che la figlia stesse bene ha preteso che il padre la facesse parlare al telefono con lui”.
18. “negli ultimi 15 anni il IG. ha ospitato presso la propria abitazione in TT Baluffi Controparte_5
(CR) il figlio e la IG.ra mantenendo l'intera famiglia, pagando tutte le bollette delle utenze, il vitto, CP_1 Pt_1
i vestiti e le ferie”.
19. “alla richiesta del IG. di fare assistere psicologicamente la figlia da uno psicologo la madre si è CP_1 opposta così motivando: “ è intelligente, non ha bisogno di aiuto”. Per_1
20. “la IG.ra ha più volte permesso alla figlia di scendere dall'argine di TT Baluffi (CR) su un Pt_1 monopattino e senza che avesse il casco”.
In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile, poiché tardiva, la domanda di addebito formulata dalla parte resistente solo con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
pag. 12/18 La domanda di addebito è, infatti, certamente una domanda autonoma, avente una causa petendi (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, l'intollerabilità della convivenza o la dannosità per la prole) ed un petitum (statuizione destinata ad incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione. Ne deriva che l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, non essendo, anche sotto l'aspetto procedimentale, mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, dovrebbe essere inserita, se presa dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, mentre, se presa dalla parte convenuta, dovrebbe rimanere soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale (Cass. Sezioni Unite 4 dicembre 2001, n. 15279; Cass. 8 febbraio 2006, n. 2818;
Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205).
Si osserva, ad abundantiam, come nel ricorso e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. nemmeno siano indicati i motivi dell'addebito richiesto, i quali si intuiscono esclusivamente dai capitoli di prova orale formulati in sede di memoria ex art. 183 bis c. 6 n. 2 c.p.c., con conseguente totale frustrazione delle possibilità difensive della controparte.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti genitori figli, sentita la minore e considerato che è apparsa serena e felice del proprio rapporto con entrambi i genitori, nel suo interesse si mantiene l'attuale collocamento e regime di visita: la minore deve dunque essere affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, in orari compatibili con le eIGenze scolastiche e di vita di relazione della stessa, con prelievo a scuola nel periodo scolastico o nella di lei abitazione e riaccompagnamento nella di lei abitazione;
qualora lo Per_1 desideri, e salva la disponibilità del padre, potrà trascorrere col padre anche tre pomeriggi o pernottare presso lo stesso durante la settimana.
I genitori trascorreranno con un fine settimana a testa ogni quindici giorni, dal sabato Per_1 pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico.
pag. 13/18 Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni consecutivi, la Persona_2 scelta del periodo di vacanza dovrà essere comunicata da entrambi i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Le festività sono ripartite secondo lo schema dell'alternanza: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 5 gennaio con l'altro; Pasqua con un genitore, Pasquetta con l'altro.
Nulla si dispone sulla casa coniugale, in quanto il genitore collocatario si è procurato un nuovo alloggio: essa resterà dunque nella disponibilità del legittimo proprietario.
Quanto al mantenimento della figlia, si osserva in primo luogo che l'attuale regime, oggi confermato, non può essere considerato paritario, atteso che la minore pernotta tutti i giorni a casa della madre (salvo un weekend ogni 15 giorni) e trascorre con il padre circa la metà dei pomeriggi infrasettimanali.
Il padre ha dichiarato di non poter lavorare più di quanto faccia attualmente (lavoro part-time con un guadagno medio di € 300,00 al mese) in quanto sarebbe affetto da colite ulcerosa. Dalla documentazione medica prodotta dalla parte (doc. 4) la patologia risulta fortunatamente in remissione: se, infatti, i documenti di oltre dieci anni fa attestavano effettivamente una colite ulcerosa in fase acuta, l'ultima visita effettuata (12 gennaio 2023) attesta un “esame obiettivo nei limiti nella norma” e una “diagnosi: rettocolite ulcerosa in sostanziale remissione clinica”. D'altronde, il fatto che il resistente non si sia sottoposto a controlli per dieci anni (non è stata prodotta alcuna documentazione medica relativa al lasso di tempo dal 2012 al 2023) fa presumere l'assenza di disturbi tali da indurlo a svolgere ulteriori approfondimenti o – quantomeno – visite di controllo.
In sostanza, nessuno dei documenti prodotti attesta l'inabilità al lavoro del IG. CP_1
Deve a questo punto rammentarsi come un genitore, ancorché privo di reddito, non possa sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita, posto che, in tema di mantenimento dei figli, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente deve essere correlata non solo ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta, ma soprattutto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita del figlio. Invero,
pag. 14/18 l'articolo 316 bis, c.c., dispone che ciascuno dei genitori debba adempiere l'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Il riferimento alla capacità lavorativa personale IGnifica che, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per i figli, il giudice è tenuto a valorizzare non solo i redditi effettivi del genitore onerato, ma anche “quelli che il genitore ha la capacità di conseguire” (cfr. Cass. civ., 14 luglio 2010, n. 165519).
Per tali ragioni, essendo rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica della parte e considerato che sulla sussistenza di essa non è emerso alcun elemento che consenta di ritenerla diminuita o esclusa, considerato altresì che il padre dispone di un alloggio di proprietà mentre la madre collocataria deve affrontare le spese di locazione, pari ad € 380,00 al mese, si stima equo stabilire un contributo per il mantenimento pari ad € 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, nonché l'obbligo in capo al IG. di contribuire nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia, CP_1 secondo quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona. Il padre dovrà dunque attivarsi per reperire un'attività lavorativa che gli consenta di far fronte alla spese di mantenimento della figlia.
Ai sensi della recente sentenza Cass. 4672/2025, che richiamandosi al disposto della circolare n. 23/2022 , ha sancito il principio per cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve CP_6 ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in CP_6 favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”, va disposto che l'assegno unico per i minori sia percepito interamente dalla madre , essendo essa la collocataria principale TE della figlia . Per_1
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata dal IG. per sé stesso, si osserva che: CP_1
- come confermato da recente giurisprudenza, “tra le circostanze che il Giudice dovrà tener presente ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, rilevano la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro, rapportata all'età, alla sua pregressa esperienza lavorativa e professionale, alle sue condizioni di salute e grado di istruzione” (Cass. civ. n. 3551/2025); “In caso di separazione personale dei coniugi, la capacità lavorativa di uno degli ex coniugi è un fattore che può essere valutato nella determinazione dell'assegno di mantenimento. Se il coniuge richiedente il mantenimento ha la capacità e la possibilità di lavorare, ma non ha dimostrato un'efficace pag. 15/18 ricerca di un'occupazione, il diritto al mantenimento può essere negato” (Cass. civ. n. 3354/2025); nel caso di specie, come visto, il coniuge richiedente ha la capacità e la possibilità di lavorare, ma non ha dimostrato un'efficace ricerca di occupazione;
- il giudice, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, dovrebbe accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi;
nel caso di specie, secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, il tenore di vita goduto dalla coppia era determinato esclusivamente dal contributo offerto dal padre del IG.
recentemente deceduto, il quale avrebbe mantenuto entrambi i coniugi;
nessun apporto CP_1 economico era dunque fornito in costanza di matrimonio dalla IG.ra . Alla TE morte del padre del IG. il resistente si è limitato a lavorare part time, con un guadagno CP_1 altalenante e pari a circa € 300,00 mensili. Tale immobilismo, non giustificato, come visto, da ragioni di salute, non può portare a disporre un assegno di mantenimento in suo favore.
- i redditi della IG.ra non le consentono il mantenimento del coniuge e TE della figlia, laddove, a fronte di uno stipendio di circa 1.300,00 € calcolato su 12 mensilità, deve provvedere al pagamento di un canone di locazione di € 380,00 (si evidenzia che il resistente gode, invece, di una casa di proprietà) e al mantenimento, per la quota di sua spettanza, della figlia preadolescente;
per tali motivi, la domanda di mantenimento avanzata dal IG. per sé stesso deve essere CP_1 rigettata.
Quanto alle spese di lite, considerato il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente e la soccombenza totale su tutte le domande proposte dal IG. esse vengono CP_1 compensate nella misura del 50% e poste a carico del resistente per il restante 50%. La liquidazione tiene conto della bassa complessità della lite e della natura documentale delle vertenza.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
pag. 16/18 1. dichiara inammissibile, poiché tardiva, la domanda di addebito proposta da TE
;
[...]
2. affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 presso la madre;
3. dispone che il padre possa tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, in orari compatibili con le eIGenze scolastiche e di vita di relazione della stessa, con prelievo a scuola nel periodo scolastico o nella di lei abitazione e riaccompagnamento nella di lei abitazione;
qualora lo desideri, e salva la disponibilità del padre, potrà Per_1 trascorrere col padre anche tre pomeriggi o pernottare presso lo stesso durante la settimana;
4. dispone che i genitori trascorrano con un fine settimana a testa ogni quindici Per_1 giorni, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico;
5. dispone che nel periodo estivo trascorra con ciascun genitore quindici giorni Per_1 consecutivi, la scelta del periodo di vacanza dovrà essere comunicata da entrambi i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
6. dispone che le festività siano ripartite secondo lo schema dell'alternanza: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 5 gennaio con l'altro; Pasqua con un genitore, Pasquetta con l'altro;
7. dispone che il IG. versi alla IG.ra € 300,00 Controparte_1 TE mensili, da rivalutare annualmente secondo ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona;
8. dispone che l'assegno unico per i minori sia percepito interamente dalla madre
[...]
; TE
9. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dal IG. per sé stesso;
Controparte_1
10. compensa, nella misura del 50%, le spese di lite;
11. condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, del 50% delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.200,00 (somma già ridotta della pag. 17/18 metà), oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Cremona, 26/05/2025.
La giudice Il presidente
Federica Meloni Giorgio Scarsato
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